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PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

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Patrimoni Destinati ad uno Specifico Affare

La società può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. I patrimoni destinati non possono complessivamente superare il 10 % del patrimonio netto della società.

Se non è diversamente disposto dallo statuto, la deliberazione di costituzione deve essere adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La deliberazione deve contenere le seguenti indicazioni:

l'affare al quale è destinato il patrimonio (ad es.: per un'impresa di costruzioni un determinato cantiere);

i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;



un piano economico-finanziario;

eventuali apporti di terzi;

la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare;

la nomina di una società di revisione per il controllo contabile dell'affare (se la società non è assoggettata alla revisione contabile);

le regole di rendicontazione dello specifico affare.

La deliberazione di costituzione deve essere iscritta nel registro delle imprese. Da tale data i creditori hanno 2 mesi per fare opposizione.

Se è intervenuta qualche opposizione il tribunale può, ciononostante, disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Si prevede che per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, la società risponde nei limiti del patrimonio destinato. A tale fine è però necessario che gli atti compiuti in relazione allo specifico affare, debbano menzionare il vincolo di destinazione, in mancanza di tale specificazione la società risponde con il suo patrimonio.


Iscrizione nei libri contabili e nel bilancio (Patr. dest. ad uno specif. affare)

E' necessario che per ciascun patrimonio destinato siano tenuti libri e scritture contabili separate. In particolare occorre tenere un apposito libro giornale e un apposito libro inventari e, qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve tenere un libro in cui indicare informazioni relative agli stessi. ½ sono poi indicazioni specifiche da inserire in bilancio:

i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati devono essere distintamente indicati nello stato patrimoniale;

è necessario poi che per ciascun patrimonio destinato sia redatto un separato rendiconto da allegare al bilancio;

infine nella nota integrativa devono essere illustrati il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici inerenti ciascun patrimonio destinato. Devono poi essere indicati in nota integrativa i criteri adottati per l'imputazione dei costi e dei ricavi comuni (es: spese generali o spese amministrative che devono essere imputate pro-quota ad ogni singolo affare) ed il corrispondente regime di responsabilità.


Assemblee Speciali (Patr. dest. ad uno specif. affare)

Nel caso in cui siano emessi strumenti finanziari di partecipazione all'affare o agli affari, sono previste assemblee speciali per ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale ha le seguenti competenze:

Delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, che ha funzioni di controllo sul regolare andamento dello specifico affare;

Delibera sulla costituzione di un fondo spese;

Delibera sulle modificazioni dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari;

Delibera sulle controversie con la società;

Delibera sugli altri oggetti di interesse comune.


Rendiconto Finale (Patr. dest. ad uno specif. affare)

Quando l'affare relativo al patrimonio destinato è stato realizzato o è divenuto impossibile, l'organo amministrativo deve redigere il rendiconto finale.

Il rendiconto, unitamente ad una relazione predisposta dall'organo di controllo, deve essere depositata presso il registro delle imprese.

Qualora non siano state soddisfatte integralmente le obbligazioni contratte in relazione ad un patrimonio destinato, i relativi creditori possono chiedere la liquidazione della società inviando una lettera raccomandata alla società, entro 3 mesi dal deposito del rendiconto e della redazione; in tale caso la liquidazione deve avvenire secondo le norme previste in via generale per la liquidazione della società.


Finanziamento destinato ad uno Specifico Affare (Patr. dest. ad uno specif. affare)

E' possibile prevedere che un finanziamento sia destinato ad uno specifico affare da realizzarsi con un patrimonio destinato. E' possibile inoltre prevedere, nel contratto di finanziamento, che tutti o parte dei proventi dell'affare, siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento.

Il contratto deve contenere una serie di indicazioni relative allo specifico affare, fra cui la descrizione dell'operazione, il piano finanziario, i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione.

I proventi dell'affare costituiscono patrimonio separato da quello della società; inoltre i proventi costituiscono patrimonio separato da quello relativo ad altri finanziamenti a condizione che sia depositata una copia del contratto presso il registro delle imprese e a condizione che la società, adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Se vengono rispettate tali condizioni, delle obbligazioni nei confronti di tale finanziamento risponde esclusivamente il patrimonio separato.

Il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

La nota integrativa deve contenere indicazione della destinazione dei proventi dell'affare e dei vincoli relativi ai beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione.






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