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PERSONE GIURIDICHE



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PERSONE GIURIDICHE

Gli individui costituiscono delle organizzazioni alle quali l'ordinamento giuridico riconosce la qualità di soggetti di diritto distinti dai membri che le compongono o da coloro che le hanno promosse. Tali organizzazioni sono denominate ENTI o PERSONE GIURIDICHE, con o senza personalità giuridica(nel linguaggio del codice tuttavia l'espressione "persona giuridica" si riferisce esclusivamente agli enti dotati di personalità giuridiche). Oltre a poter essere titolari di situazioni soggettive possono anche esercitarle mediante i loro organi, cioè per mezzo delle persone fisiche alle quali è attribuito il potere - dovere di realizzare attività direttamente imputabili all'organizzazione. Essi hanno sia la capacità giuridica sia capacità di agire. La soggettività degli enti però non può essere equiparata a quella delle PERSONE FISICHE giacché non sono applicabili le disposizioni normative come quelle relative ai rapporti familiari, alla ssa,all'assenza, ecc.

Sul piano strutturale gli enti si presentano ora come organizzazione a struttura associativa, ora come patrimonio di destinazione (enti a struttura istituzionale) ed in relazione agli interessi perseguiti (particolari o generali) tradizionalmente si distinguono in enti privati ed enti pubblici. Gli enti privati a loro volta si distinguono in enti con finalità lucrative o miste (i diversi tipi di società), disciplinati nel libro V del codice ed enti con finalità ideali (associazioni, comitati e fondazioni) regolati nel libro I. Quest'ultimi, se con particolari finalità di carattere sociale (ONLUS) possono anche svolgere, in attuazione degli scopi istituzionali, attività economiche soggette a benefici fiscali.



Gli enti sono caratterizzati dalla AUTONOMIA PATRIMONIALE, cioè da una separazione del patrimonio dell'ente da quello di coloro che fanno parte dell'organizzazione o che l'hanno promossa. Tale autonomia è perfetta per gli enti che hanno la PERSONALITA' GIURIDICA (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali) in modo che per le obbligazioni assunte in nome dell'ente risponde esclusivamente il patrimonio dell'ente e nei confronti di questo i creditori(personali)dei soci non possono avanzare alcuna pretesa. Gli enti che non hanno la personalità giuridica (associazioni e comitati non riconosciuti, società di persone) sono caratterizzati da autonomia patrimoniale imperfetta, poiché si determina una separazione dei patrimoni in senso relativo. Fermo restando che i creditori personali non possono aggredire nemmeno pro quota il fondo comune,per le obbligazioni assunte da chi rappresenta l'ente"risponde personalmente la persona che ha agito in nome e per conto dell'associazione".

La personalità giuridica si acquista con diverse modalità secondo che l'ente persegua finalità lucrative o ideali. Le società di capitali la conseguono in maniera automatica con l'iscrizione nel registro delle imprese (2188 ss, 2464, 2475), sicché il sistema è detto normativo. Le associazioni e le fondazioni la acquistano mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture o le regioni. Le fondazioni, istituite per testamento possono essere riconosciute anche di ufficio, in base all'atto costitutivo ed allo statuto. L'autorità competente non è obbligata a concedere il riconoscimento ed è chiamata a valutare la consistenza del patrimonio in relazione agli scopi prefissi, quindi il sistema è detto concessorio. Con il riconoscimento l'ente consegue la personalità giuridica e quindi l'autonomia patrimoniale perfetta.

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE. L'associazione è un'organizzazione stabile, formata da una pluralità di persone (o di enti) che, avvalendosi di un patrimonio, persegue uno scopo comune, non lucrativo e meritevole alla luce dei princìpi fondamentali. L'associazione non riconosciuta o associazione di fatto, così denominata per distinguerla da quella che ha chiesto e ottenuto il riconoscimento, si costituisce con le manifestazioni di volontà dei partecipanti di voler dar vita ad un ente, consacrate in un atto costitutivo (negozio associativo aperto all'adesione di altre parti: 1332) che non necessita di specifiche forme. All'atto costitutivo è allegato lo statuto, cioè un insieme di regole, risultato dell'accordo degli associati, che individuano lo scopo, l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione (36).

Il codice civile disciplina soltanto la rappresentanza processuale (36), il fondo comune (37), la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (38) demandando agli accordi degli associati le regolamentazione dell'ordinamento interno e dell'amministrazione dell'ente.

L'associazione di fatto ha un proprio patrimonio, denominato fondo comune (37). Questo è costituito, oltre che dai contributi degli associati (ad es. le periodiche quote associative) e dai beni acquistati con questi contributi, da tutti i diritti patrimoniali dei quali l'ente è titolare.

Negli ultimi anni vi sono stati interventi legislativi tendenti a disciplinare organizzazioni che perseguono scopi particolarmente rilevanti sul piano sociale: si pensi alla l. 8 luglio 1986, n. 349, sulle associazioni di protezione ambientale (13 e 18). Talora è prevista per queste associazioni la possibilità dell'iscrizione in appositi registri regionali. Dall'iscrizione consegue una serie di obblighi (pena la cancellazione)ma anche prerogative non trascurabili.



Finché dura l'associazione i singoli non possono chiedere la divisione del fondo comune, pretendere la liquidazione della quota in ipotesi del recesso (37) e ripetere i contributi versati. I creditori dell'associato non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'ente mentre i creditori dell'ente, anche se membri dell'associazione,possono far valere i loro diritti sul fondo comune (38) che costituisce la c.d. garanzia patrimoniale generica delle obbligazioni dell'associazione (2740). Per le obbligazioni stesse rispondono anche personalmente(ciascuno con il proprio patrimonio) e solidalmente(ciascuno è tenuto ad adempiere l'intera prestazione)le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Gli accordi tra gli associati possono disciplinare anche lo scioglimento,la liquidazione e la devoluzione dei beni residui dell'associazione non riconosciuta.

Il fenomeno associativo senza personalità giuridica nell'attuale realtà sociale è quello più rilevante anche perché la mancanza di riconoscimento determina l'assenza di ingerenze e controlli dell'autorità amministrativa sulla vita delle associazioni(si pensi a sindacati e partiti).

COMITATI. Se un insieme di persone si accorda per effettuare una raccolta di fondi mediante pubblica sottoscrizione, con l'intento di perseguire un fine di interesse generale e comunque non egoistico, si da vita ad un comitato, entità soggettiva distinta sia da coloro che prendono l'iniziativa (c.d. promotori), sia da coloro che, eventualmente diversi da questi, assumono la gestione dei fondi raccolti e dunque sostanzialmente la funzione di amministratori (c.d. organizzatori), sia ancora da coloro che promettono le oblazioni (c.d. sottoscrittori).

Come per l'associazione non riconosciuta,anche per la costituzione del comitato non sono richieste specifiche formalità,è sufficiente l'accordo verbale. Lo scopo esternato imprime ai fondi un vincolo di destinazione sicché i componenti del comitato non possono assegnare ad essi una funzione o decidere una devoluzione diverse da quelle stabilite al momento della costituzione. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato (40).

Il comitato "può stare in giudizio nella persona del presidente",ha un proprio patrimonio e può acquistare beni anche immobili.

Quanto alla responsabilità per le obbligazioni assunte, qualora non si sia chiesta od ottenuta la personalità giuridica, opera la c.d. autonomia patrimoniale imperfetta, che si traduce nella responsabilità personale e solidale di tutti i "componenti" del comitato (41) e non soltanto (come nelle associazioni non riconosciute) delle "persone che hanno agito in nome e per conto" dell'ente (38). Per le obbligazioni del comitato non rispondono i sottoscrittori, "tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse" (41).

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE. Le associazioni di fatto possono chiedere all'autorità amministrativa competente il riconoscimento (c.d. elemento formale) per conseguire la personalità giuridica e dunque l'autonomia patrimoniale perfetta. A tal fine la legge richiede l'atto pubblico (14). L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, i diritti e gli obblighi degli associati,le condizioni della loro ammissione (16). Ogni modificazione di essi deve essere approvata dalla stessa autorità amministrativa competente a concedere il riconoscimento;inoltre essa  è chiamata a verificare che lo scopo sia possibile e lecito, che il patrimonio sia adeguato all'attività che l'organizzazione intende svolgere. Per le obbligazioni sorte prima dell'acquisto della personalità giuridica, continua a rispondere il patrimonio dell'ente riconosciuto, ancorché per le stesse rispondano "anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (38). Il riconoscimento si acquista con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le regioni. Negli stessi registri devono essere iscritte le più importanti vicende che concernono l'ente,quali il trasferimento della sede o la sostituzione degli amministratori.



Gli organi essenziali dell'associazione riconosciuta sono l'assemblea e gli amministratori. L'assemblea è l'organo che riunisce gli associati e deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli stessi (20). Sono di sua esclusiva competenza l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori, le deliberazioni concernenti le azioni di responsabilità contro di essi (22), l'esclusione degli associati (24), le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (21), lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio (21 e 31). L'assemblea delibera a maggioranza di voti, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'organo di gestione delle associazioni è costituito dagli amministratori, eletti dall'assemblea. Lo statuto determina la composizione e i poteri dell'organo, le modalità di nomina e individua chi ha all'esterno la rappresentanza dell'ente. Può anche prevedere un consiglio di amministrazione, cioè un collegio che delibera a maggioranza. Gli amministratori non rispondono in prima persona delle obbligazioni assunte, rimanendo coinvolto soltanto il patrimonio dell'organizzazione.

La qualità di associato non è trasmissibile nemmeno a causa di morte;il recesso comunicato per iscritto agli amministratori è sempre ammesso  salvo se non si è presi l'obbligo di far parte dell'organizzazione per un tempo determinato. L'esclusione dell'associato non può essere deliberata che "per gravi motivi" e contro di essa si può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica.

L'associazione riconosciuta si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando gli associati sono venuti a mancare(27) o vi è una delibera assembleare di scioglimento (21). La dichiarazione di estinzione o la semplice deliberazione di scioglimento non comporta l'immediata fine dell'ente ma apre una fase di liquidazione durante la quale gli amministratori non possono compiere "nuove operazioni"pena la loro responsabilità personale e solidale.

I beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto o l'autorità amministrativa li attribuisce ad altri enti che perseguono scopi analoghi (31). I creditori,entro un anno dalla chiusura,possono pretendere il amento dai soggetti ai quali i beni sono stati devoluti. La responsabilità di costoro è "nei limiti di ciò che hanno ricevuto" (31).

La FONDAZIONE è una stabile organizzazione creata per la gestione di un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità individuato dal fondatore. La creazione di una fondazione necessita di un atto costitutivo, denominato negozio di fondazione il quale, anche se coinvolge più fondatori, si conura sempre come atto unilaterale. Esso deve rivestire la forma dell'atto pubblico se inter vivos oppure una valida forma testamentaria se mortis causa (14). All'atto costitutivo normalmente è allegato uno statuto. Tuttavia se l'ente è costituito per testamento è sufficiente l'indicazione dello scopo e del patrimonio. E' necessario distinguere il negozio di fondazione(a carattere non patrimoniale) ed il negozio di dotazione(a carattere patrimoniale),con il quale si trasferiscono i beni. La fondazione diviene autonomo soggetto di diritto con l'acquisto della personalità giuridica,cioè con il riconoscimento dell'autorità amministrativa competente che assume funzione costitutiva.

Nella fondazione gli amministratori hanno la funzione di gestire il patrimonio in vista del perseguimento dello scopo;quando esso è esaurito o divenuto impossibile  o il patrimonio è divenuto insufficiente,l'autorità amministrativa anziché dichiarare estinta la fondazione può provvedere alla sua trasformazione, anche mediante fusione tra più enti.







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