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SOCIETA’ DI PERSONE



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SOCIETA’ DI PERSONE


SOCIETA’ SEMPLICE (s.s.)

La società semplice, secondo quando previsto nel Codice Civile, può svolgere esclusivamente attività agricola; alcune norme di carattere fiscale hanno tuttavia legittimato l’utilizzo della s.s. anche per attività di natura commerciale, come ad esempio la gestione di immobili. Le altre società di persone cioè la s.n.c. e la s.a.s. possono invece svolgere, sia attività commerciali, sia attività agricole.

Contratto Sociale

Per quanto riguarda la forma del contratto costitutivo della società semplice, non sono previste forme speciali, quindi il contratto può avere forma scritta o anche solo forma verbale, addirittura la società può costituirsi in forza del comportamento concludente dei soci, cioè Tizio e Caio si comportano come se fossero soci, pur non avendo mai stipulato un contratto di società, né in forma scritta, né in forma verbale; questo è il caso della cosiddetta società di fatto (accordo tacito). Esiste una eccezione alla libertà di forme, infatti se uno dei soci conferisce beni immobili o beni mobili registrati, la forma richiesta è quella scritta.

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci a meno che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, in altre parole vale per la s.s. il principio unanimistico in contrapposizione alle società di capitali per le quali, come si vedrà, vale il principio maggioritario.




Conferimenti

Come si è detto, il socio, con il contratto di società assume l’obbligo di eseguire i conferimenti determinati nel contratto stesso, i conferimenti sono normalmente in denaro ma possono anche essere in natura o sotto forma di servizi. Se i conferimenti non sono determinati nel contratto sociale, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. (Oggetto sociale: specifico tipo di attività economica che i soci hanno pattuito di esercitare in comune).

Se i conferimenti sono in natura, essi possono essere a titolo di proprietà o in godimento; se il conferimento è in proprietà, la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi, sono regolati dalle norme sulla vendita; nel caso in cui invece i beni siano conferiti in godimento, la garanzia è regolata dalle norme sulla locazione, mentre il rischio dei beni conferiti resta a carico del socio conferente.

Rientrano tra i beni in natura anche i crediti, per i quali vale una regola particolare, nel senso che il credito si intende conferito, non per il suo valore nominale, ma per il valore attribuito nel contratto, quindi se un credito di valore nominale pari a 100 viene conferito per il valore di 80 e il debitore non a, il socio conferente risponde dell’insolvenza del debitore nei limiti di 80.

Tutti i beni conferiti sono destinati ad essere utilizzati nell’ambito della società per il conseguimento dei fini sociali, pertanto i soci non possono servirsi dei beni conferiti per fini estranei a quelli della società, a meno che abbiano ottenuto il consenso degli altri soci.


Amministrazione della società

L’amministrazione della società può essere attribuita secondo due modelli: quello dell’amministrazione disgiuntiva e quello dell’amministrazione congiuntiva.

Secondo il modello dell’amministrazione disgiuntiva, l’amministrazione spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci amministratori, pertanto ogni socio amministratore, può compiere atti di amministrazione, senza consultare preventivamente gli altri soci amministratori. A tale libertà di azione è contrapposto un temperamento, infatti si stabilisce che ciascun socio amministratore ha il diritto di opporsi all’operazione che un altro socio amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta: la decisione in ordine all’opposizione è rimessa alla maggioranza dei soci (amministratori e non amministratori), determinata secondo le quote di partecipazione agli utili.

Nel modello del l’amministrazione congiuntiva, si prevede che l’amministrazione spetti congiuntamente a più soci amministratori, e si prevede che per ogni atto di amministrazione sia necessario il consenso di tutti i soci amministratori. L’atto costitutivo peraltro può prevedere che l’amministrazione congiuntiva risponda al principio maggioritario, in tale caso, le decisioni vengono assunte dai soci amministratori a maggioranza secondo le quote di partecipazione agli utili; anche per il modello congiuntivo è previsto un temperamento, si stabilisce infatti che i singoli amministratori possano compiere disgiuntamente un atto amministrativo, nel caso in cui vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Se nulla è stabilito nel contratto sociale, si applica il modello dell’amministrazione disgiuntiva.

Gli amministratori per entrambi i modelli devono essere necessariamente soci della società, e se nulla è previsto nel contratto sociale, tutti i soci sono anche amministratori; tuttavia l’amministrazione potrebbe essere conferita soltanto ad alcuni soci.


Revoca degli amministratori

Gli amministratori possono essere nominati nel contratto sociale oppure con atto separato; nel primo caso la revoca è ammessa soltanto per giusta causa, nel secondo invece si applicano le norme del mandato (anche senza giusta causa, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno); analogamente i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (i numerosi obblighi sono sintetizzabili nel dovere generale di amministrare la società con la diligenza del mandatario).

Per quanto concerne la responsabilità degli amministratori si stabilisce che essi sono solidalmente responsabili verso la società per l’inadempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.


Controllo dei soci

I soci non amministratori hanno diritto di :

avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;

consultare i documenti relativi all’amministrazione (scritture contabili);

ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti, ovvero, se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, al termine di ogni anno.


Partecipazione dei soci agli utili

Ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili, dopo l’approvazione del rendiconto.

Il rendiconto deve consistere in un quadro generale della situazione patrimoniale della società; si tratta dunque di un bilancio nel quale devono essere espressi, in termini monetari, i valori attribuiti ai vari elementi dell’attivo e del passivo, dal raffronto dei quali potrà emergere l’esistenza di utili, ossia di una eccedenza dell’attivo sul passivo.

Se nulla è stabilito nel contratto sociale, la quota di partecipazione agli utili e alle perdite, è proporzionale ai conferimenti; come si è detto, se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, essi si presumono uguali. Il contratto sociale può prevedere una partecipazione agli utili e alle perdite non proporzionale ai conferimenti.



Nel caso in cui il socio abbia conferito servizi, la quota di partecipazione agli utili e alle perdite, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

Se il contratto sociale determina soltanto la quota di partecipazione agli utili, si presume che, nella stessa misura, il socio debba partecipare alle perdite. E’ da ritenersi anche la regola inversa.

Infine è posto il divieto del patto leonino, cioè del patto con il quale uno o più soci, sono esclusi da ogni partecipazione agli utili e alle perdite; in particolare, si stabilisce che tale patto sia nullo.

Devono considerarsi nulli anche i criteri di ripartizione congeniati in modo tale da determinare la sostanziale esclusione di uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite (es. il socio partecipa agli utili e alle perdite solo se raggiungono un importo spropositato).


Rappresentanza della società

La dottrina opera una distinzione fra amministrazione e rappresentanza. L’amministrazione è il potere di gestione interno, la rappresentanza è il potere di manifestare ai terzi gli atti di gestione decisi. Il potere di rappresentanza, se nulla è stabilito nel contratto sociale, spetta a ciascun socio amministratore, pertanto ciascun socio amministratore può, in quanto amministratore, assumere decisioni a rilievo interno, e in quanto rappresentante, manifestare ai terzi le proprie decisioni.

L’atto costitutivo, potrebbe prevedere una articolazione variegata del potere di amministrazione e di rappresentanza, così si potrebbe prevedere che i soci abbiano potere di amministrazione disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione e potere di amministrazione congiuntiva, per gli atti di straordinaria amministrazione.

Il potere di rappresentanza potrebbe poi essere attribuito ad uno soltanto o ad alcuni soltanto degli amministratori.


Responsabilità per le obbligazioni sociali

Delle obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente tutti i soci, ecco perché si parla di responsabilità illimitata dei soci della s.s.

Questo principio generale soffre peraltro di una eccezione, in particolare si prevede, che uno o più soci rispondono limitatamente purché siano rispettate due condizioni: 1) che i soci in oggetto non siano amministratori della società; 2) che il patto con cui è stata limitata la responsabilità sia portato a conoscenza dei terzi, con mezzi idonei (il patto di limitazione della responsabilità ha, pertanto, un onere pubblicitario: se non è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, non è opponibile ai terzi, a meno che si provi che questi ne avevano conoscenza).

Nella s.s. il creditore della società, può rivolgersi indifferentemente alla società o al socio, per ottenere la riscossione del proprio credito; tuttavia il socio, al quale sia richiesto il amento di un debito sociale, può dirottare la richiesta sul patrimonio della società, ma deve indicare i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (devono essere beni di pronta e facile convertibilità in una somma di denaro). Esiste quindi per la s.s. un limitato beneficio di escussione (nella s.n.c. il creditore sociale non può, invece, agire nei confronti del socio senza aver agito nei confronti della società: il beneficio di escussione è pieno).

Chi entra a far parte di una s.s. già costituita, risponde illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali, anche quelle anteriori all’acquisto della qualità di socio.


Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore, e compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio nella liquidazione. Tuttavia se i beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può anche chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. E’, pertanto, necessaria la prova che gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfare il suo credito. La richiesta opera come causa di esclusione di diritto. Neppure in tale caso il creditore del socio può soddisfarsi direttamente sul patrimonio sociale: la società sarà soltanto tenuta a versargli una somma di denaro che corrisponde al valore della quota al momento della domanda.

La quota del socio deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda e non è ammessa la compensazione fra il debito che un soggetto ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio; infatti, se ciò fosse possibile, il creditore del socio si soddisferebbe sul patrimonio della società.


Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un solo socio

Lo scioglimento limitato rispetto ad un socio, può avvenire per tre cause:

morte;

recesso;

esclusione.

Il venir meno di uno o più soci comporta la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti e il socio uscente o i suoi eredi, attraverso la liquidazione della quota sociale. Domina il principio della conservazione della società: infatti, se rimane un solo socio, questi ha sei mesi di tempo per decidere se associare a sé altre persone e continuare la società, oppure porvi fine.



In caso di morte del socio, sono previste tre soluzioni alternative: a) viene liquidata agli eredi la quota del socio deceduto entro sei mesi; b) viene proposto agli eredi di entrare a far parte della società, secondo la quota di partecipazione del socio deceduto; tale soluzione è possibile a condizione che gli eredi vi acconsentano; c) i soci superstiti possono decidere di sciogliere la società; ciò avviene, in particolare, quando il socio deceduto rappresentava la ura carismatica all’interno della società. In tale caso, gli eredi devono attendere il termine delle operazioni di liquidazione per partecipare con i soci superstiti alla divisione dell’attivo che residua dopo l’estinzione dei debiti sociali.

Il contratto sociale può predeterminare le conseguenze della morte di un socio, attraverso l’inserimento di clausole. La più diffusa è la clausola di continuazione facoltativa: i soci manifestano preventivamente il desiderio di continuare la società con gli eredi, precludendosi le altre due alternative (liquidazione della quota agli eredi e scioglimento della società). Gli eredi non sono vincolati e possono scegliere di aderire o meno al contratto sociale.

Il recesso del socio ha una disciplina differente a seconda che una società sia contratta a tempo determinato, o a tempo indeterminato. Se la società è contratta a tempo determinato, il socio può recedere solo in presenza di giusta causa; se invece la società è contratta a tempo indeterminato, il socio può recedere liberamente, ma deve essere dato un preavviso di almeno tre mesi agli altri soci (solo il recesso per giusta causa ha effetto immediato).

La giurisprudenza definisce come giusta causa un illegittimo comportamento degli altri soci tale da incrinare la fiducia reciproca (es. amministrazione disordinata o disonesta).

Nel caso in cui la società sia contratta per la durata della vita di uno dei soci, è da intendersi contratta a tempo indeterminato.

Il contratto sociale può prevedere altre ipotesi di recesso, mentre non può privare il socio della facoltà di recesso nelle ipotesi previste dal legislatore.

L’esclusione di un socio, può avvenire di diritto, oppure per decisione degli altri soci.

Esclusione di diritto – i casi sono i seguenti: 1) quando si ha la dichiarazione di fallimento del socio; 2) quando si verifica l’ipotesi in cui il socio si veda aggredita la quota di partecipazione da parte di un suo creditore, il quale ne ottenga la liquidazione secondo quanto visto in precedenza.

Esclusione facoltativa – i casi sono i seguenti: 1) quando il socio abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale o dalla legge (es. la mancata esecuzione dei conferimenti promessi; può ricomprendersi nelle “gravi inadempienze” un comportamento ostruzionistico del socio che paralizza l’attività della società); 2) quando sia dichiarata l’interdizione o l’inabilitazione del socio, o il socio sia stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; 3)) quando il socio ha conferito beni in natura a titolo di proprietà, e i beni siano periti prima del trasferimento della proprietà; o se il socio ha conferito beni in natura a titolo di godimento e i beni siano periti, anche durante la vita della società, per causa non imputabile agli amministratori; o ancora se il socio ha conferito la propria opera, e sia sopravvenuta l’inidoneità a svolgere l’opera conferita.


Procedimento di Esclusione nel caso di esclusione Facoltativa

L’esclusione facoltativa è decisa a maggioranza da parte dei soci, senza computare il socio da escludere. La maggioranza è calcolata per teste, cioè ciascun socio ha un voto e non in base alle quote di partecipazione. L’esclusione ha effetto decorsi 30gg. dalla data della comunicazione al socio escluso; entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale. In sede di opposizione il tribunale deve accertare se ricorre la specifica causa di esclusione contestata al socio, per cui la delibera di esclusione deve essere adeguatamente motivata e comunicata al socio nel suo completo contenuto. In via provvisoria il tribunale può sospendere l’esecuzione della decisione; se accoglie l’opposizione del socio può annullare la decisione di esclusione e il socio è reintegrato nella pienezza dei suoi diritti.

Nel caso in cui la società si componga di due soli soci, l’esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro socio. L’atto costitutivo può prevedere che le questioni relative all’esclusione, in presenza di due soci, siano deferite alla decisione di arbitri (clausola compromissoria).


Liquidazione della quota a favore del socio

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, il socio stesso o i suoi eredi, hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; non è dunque ammessa la restituzione degli eventuali beni in natura conferiti, sia a titolo di proprietà, sia a titolo di godimento. La liquidazione della quota deve essere fatta in base alla situazione patrimoniale della società, nel giorno in cui si verifica lo scioglimento; se vi sono operazioni in corso il socio o gli eredi partecipano agli utili e alle perdite delle operazioni medesime, pertanto, occorre tenere conto dell’esito delle operazioni ancora in corso. Il amento della quota deve essere fatto entro 6 mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, mentre nell’ipotesi di scioglimento su richiesta del creditore particolare del socio, entro 3 mesi dalla richiesta.


Responsabilità del socio uscente o degli eredi

Nei casi in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, il socio o gli eredi, ai quali sia stata liquidata la quota, sono responsabili illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento ha effetto nei confronti dei terzi, solo a partire dalla data in cui sia portato a conoscenza dei terzi stessi con mezzi idonei.




Scioglimento della società

La società si scioglie al verificarsi di 5 ipotesi:

I)       per il decorso del termine per il quale è stata contratta, fissato nell’atto costitutivo; è possibile prorogare la durata della società, sia espressamente (decisione formale dei soci), sia tacitamente (la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali).

II)     per il conseguimento dell’oggetto sociale, o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (es. una insanabile discordia fra i soci, tale da paralizzare in modo assoluto l’attività sociale);

III)      per volontà di tutti i soci (salvo che l’atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato possa essere deliberato a maggioranza);

IV)      quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi la pluralità non è ricostituita (il socio superstite può continuare a svolgere normalmente l’attività d’impresa poiché la causa di scioglimento diventa operativa dopo 6 mesi se il socio non trova in tale periodo dei nuovi soci);

V)   per le altre cause previste dal contratto sociale (es. morte di un socio carismatico).


Procedimento di liquidazione

Una volta avvenuto lo scioglimento della società, gli amministratori conservano il potere di amministrazione, limitatamente agli affari urgenti e fino al momento in cui siano stati presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

La liquidazione è fatta ad opera di uno o più liquidatori , che prendono il posto degli amministratori e che possono essere non soci; i liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci, o in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. La liquidazione può avvenire in tre modi alternativi: 1) secondo quanto previsto nel contratto sociale; 2) secondo l’accordo intervenuto tra i soci al momento dello scioglimento; 3) secondo disposizione di legge.

Per quanto riguarda gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori, si prevede che siano regolati sulla base delle disposizioni stabilite per gli amministratori. In ordine alla revoca dei liquidatori è previsto che, essa possa avvenire per volontà di tutti i soci, oppure possa essere dichiarata dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci. Una volta intervenuta una causa di scioglimento, gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali, e devono presentare a questi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto; i liquidatori a loro volta devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali e redigere insieme agli amministratori un inventario, dal quale risulti l’elenco delle attività e delle passività sociali; l’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori. A questo punto i liquidatori devono liquidare le attività al fine di are i debiti sociali; a tale fine essi possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, e se i soci non hanno disposto diversamente, possono anche vendere in blocco l’azienda sociale.

I liquidatori hanno, quindi, il compito di definire i rapporti che si collegano all’attività sociale: conversione in denaro dei beni, amento dei creditori, ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.

In capo ai liquidatori vi sono due divieti: 1) non possono intraprendere nuove operazioni e se contravvengono a tale divieto rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi; 2) non possono ripartire i beni sociali fra i soci finché non siano ati tutti i creditori sociali. Peraltro se i fondi disponibili non sono sufficienti per il amento dei debiti sociali, i liquidatori possono richiedere ai soci, prima il versamento di quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di conferimento, e se ciò non bastasse, possono richiedere ulteriori somme, nei limiti delle rispettive responsabilità, e in proporzione della quota di partecipazione di ciascuno nelle perdite. Qualora un socio risulti insolvente, il debito di sua competenza viene ripartito fra i soci restanti, secondo le proporzioni ora viste (es per are i debiti sociali mancano € 12.000,00. ½ sono 4 soci, ciascuno possiede il 25%. I liquidatori chiederanno € 3.000,00 a ciascun socio; se uno non a, gli altri 3 soci dovranno are € 4.000,00).

Come si è detto nel corso della vita della società, gli eventuali beni in natura conferiti, non possono essere restituiti ai soci conferenti, neppure se si verifica una causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. Al contrario, al termine della società, i soci che hanno conferito beni a titolo di godimento, hanno diritto di vederseli restituiti nello stato in cui si trovano, e se i beni sono periti o deteriorati, per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, e possono anche promuovere azione di risarcimento contro gli amministratori.

Una volta estinte tutte le passività, l’attivo residuo, è destinato anzitutto al rimborso dei conferimenti secondo la valutazione fatta nel contratto sociale; l’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni, cioè secondo le quote di partecipazione agli utili.







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