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BANCA

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BANCA



Con il d.l. 1 settembre 1993 n.° 385 è stato approvato il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

La legge bancaria del 1936-38 viene definitivamente cancellata.

Le banche popolari e le casse rurali ed artigiane , ora denominate banche di credito cooperativo, sono soggette a nuova disciplina.

Sparisce la bipartizione tra aziende ed istituti di credito, abilitate le prime, secondo una distinzione per altro controversa, all'esercizio del credito a breve ed i secondi all'esercizio del credito a medio e lungo termine.



Se la stessa dizione di ente creditizio e si ritorna a quella tradizionale di banca, una dizione coerente con i processi di privatizzazione delle banche ed istituti pubblici. Giunti quasi tutti ormai alla fase conclusiva.



Le banche si possono costituire sotto forma di società per azioni e non anche di società a responsabilità limitata o di società in accomandita per azioni.

Il capitale sociale di una banca non può essere inferiore a quanto determinato dalla banca d'Italia.



Ad essa è riservata l'attività bancaria.

Questa consiste congiuntamente nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito, non più dichiarati funzioni di pubblico interesse.

Oltre all'attività bancaria le banche possono esercitare ogni altra attività finanziaria , secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.



L'attività bancaria ha carattere d'impresa.



L'attività bancaria deve essere autorizzata dalla banca d'Italia .

Due requisiti necessari sono: 1)la presentazione di un programma; 2) il possesso di requisiti di onorabilità da parte dei partecipanti al capitale e di onorabilità e professionalità da parte di chi esercita attività di amministrazione, direzione e controllo.



L'autorizzazione può essere negata quando dalla verifica delle condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.



alla banca d'Italia spettano le funzioni di vigilanza.



Criterio ricorrente nella vigilanza è la sana e prudente gestione dell'impresa creditizia.



La porta verso la banca universale sembra definitivamente essersi aperta.



Il T.U. introduce due ordini di cautele relativamente alle partecipazioni di società non bancarie nelle banche o delle banche in società non bancarie.



Si stabilisce che i soggetti i quali, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 % del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o , comunque, il controllo della banca stessa.

La banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6°, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.



La banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili dalle banche.

La banca d'Italia ha fissato i tetti massimi nel 15 % globalmente investibili in fondi propri della banca, del 3% del patrimonio di vigilanza per ogni singola operazione e del 15% all'entità della partecipazione.



I contratti bancari devono essere redatti per iscritto a pena di nullità.



Nel caso di amministrazione straordinario della banca in crisi non si applicano le norme di diritto comune relative al fallimento.





Il gruppo bancario è composto da:

dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancari, finanziarie e strumentali da questa controllate;

oppure:

dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR.



La capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza .



Alla base della formazione del gruppo sta la nozione di controllo.



Il gruppo bancario è caratterizzato dal riconoscimento di ampi poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle società del gruppo ed è iscritto in un apposito albo tenuto dalla banca d'Italia.


Si segnalano al lettore i seguenti ulteriori provvedimenti:



L'ambito della vigilanza consolidata sui gruppi bancari della banca d'Italia prevista dal T.U. appare più estesa dell'area di consolidamento.


PARABANCARIO.


Le caratteristiche dei fondi comuni chiusi sono le seguenti:

la durata del fondo non deve essere inferiore a cinque anni e non superiore a dieci;

l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione non può essere inferiore a 100 milioni;

l'obbligo di negoziare i certificati di partecipazione in un mercato regolamentato;

le modalità di ripartizione , tra i partecipanti e la società di gestione, dei proventi e del risultato netto della gestione stessa derivanti dallo smobilizzo degli investimenti: modalità che debbono essere stabilite con un limite massimo per la società di gestione.

La società di gestione deve avere un capitale versato minimo di cinque miliari se gestisce esclusivamente fondi chiusi e di sette miliardi si gestisce congiuntamente fondi chiusi e aperti.

Il fondo è patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione.

Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione.

Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.


I TITOLI DI CREDITO.


Le cambiali finanziarie sono emettibili a non meno di tre mesi e a non più di dodici da società, enti e imprese e sono girabili esclusivamente con la clausola senza garanzia.

Le cambiali finanziarie sono valori mobiliari .

La loro emissione costituisce raccolta del risparmio.





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