ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto economia

LE OBBLIGAZIONI



ricerca 1
ricerca 2

LE OBBLIGAZIONI


NATURA E FUNZIONI

Le obbligazioni sono, come le azioni, titoli di credito: titoli nominativi o al portatore; e sono come le azioni titoli di massa ossia titoli emessi in serie, identici fra loro e destinati al grande pubblico degli investitori.

L'emissione delle obbligazioni, è una forma di etero-finanziamento caratteristica delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni. La differenza tra obbligazione e azione è giuridicamente nettissima.



L'azione dà al soggetto che la sottoscrive la posizione di socio. L'obbligazione pone invece il suo possessore nelle posizione di creditore della società.

Il contratto la cui posizione attiva, viene incorporata nel titolo è un contratto di credito in sostanza un muto. L'obbligazionista non è un membro della società,  e non è partecipe dei risultati di questa.

Questi schemi generali hanno però una portata limitata. La distinzione tra obbligazionista e azionisti appare già molto meno netta se si fa riferimento ai portatori di azioni di risparmio. ˝ sono poi delle

Obbligazioni che invece, si avvicinano alle azioni: ad es. le obbligazioni in cui si dà un interesse proporzionato ai risultati della società, le C.D. obbligazioni parametrate. Si è poi creata con la legge 216, una ura economicamente intermedia, cioè le obbligazioni convertibili in Azioni.

L'obbligazionista acquista delle obbligazioni e quindi ha un diritto di credito nei confronti della società, però in base ad un programma determinato ha diritto ad una certa scadenza, di convertire queste obbligazioni in azioni, cioè di cessare di essere creditore e di diventare socio.


LE MODALITA' DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

La possibilità di emettere obbligazioni è un " privilegio" riservato alle SPA e in accomandita per azioni, è anzi l'estensione a queste ultime di un privilegio spettante originariamente allo stato e tuttora largamente esercitate da quest'ultimo, con l'emissione di titoli del debito pubblico o da altri enti pubblici. In questa più vasta categoria dei titoli di debito, le obbligazioni di società si distinguono, quali titoli di debito privati. La loro emissione è subordinata ad una serie di garanzie, imposte a protezione del pubblico degli investitori:

a) Le obbligazioni non possono essere emesse per somma eccedenti il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, ed il capitale sociale non può successivamente  all'emissione di obbligazioni, essere ridotto se non in proporzione delle obbligazioni già rimborsate.

Il limite del capitale versato ed esistente può essere superato, solo le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a 2/3 del valore di questi, o quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale è garantita da titoli nominativi o garantiti dallo stato.

b) L'emissione di obbligazioni deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria; la relativa deliberazione deve essere depositata entro 30 gg presso l'ufficio del registro delle imprese con le eventuali autorizzazioni richieste. L'atto costitutivo o una sua successiva modificazione può attribuire agli amministratori per un periodo massimo di 5 anni la facoltà di mettere in una o più volte e fino ad un ammontare predeterminato, obbligazioni anche convertibili. Per l'emissione di obbligazione superiore a 100 MDL ( anche se deliberata o effettuata a più riprese) è necessaria l'autorizzazione del Ministro del tesoro sentita la Banca D'Italia. Ciascuna obbligazione deve a norma dell'art. 2413 indicare:


La denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese, presso il quale la società è inscritta.

Il Capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione

La data della deliberazione dell'assemblea e della sua inscrizione nel registro

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi, e il modo di amento e di rimborso.





L'ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

L'obbligazionista non è solo un creditore della società, egli diventa nel momento stesso in cui sottoscrive l'obbligazione , membro di un  gruppo organizzato la cui disciplina è determinata dal codice civile.

L'organizzazione del gruppo si articola in una assemblea degli obbligazionisti che a sua volta nomina di triennio in triennio un rappresentante comune, anche non obbligazionista.

All'assemblea degli obbligazionisti spetta, in particolare di deliberare sulle modificazioni delle condizioni del prestito; sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; e più in generale sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. Il che significa che l'obbligazionista non può individualmente opporsi alla modificazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite: egli può solo dare in assemblea il suo voto contrario, ma sarà poi vincolato dalla deliberazione presa dalla maggioranza. Al singolo obbligazionista non è solo impedito di agire individualmente nei confronti della società a tutela dei propri diritti. Gli sono, tuttavia consentite solo quelle azioni individuali che siano compatibili con le deliberazioni prese dall'assemblea. L'assemblea degli obbligazionisti è regolata con rinvio alle norme sulla assemblea straordinaria delle SPA. Alla società mittente è assicurata la possibilità di una certa ingerenza, nell'assemblea degli obbligazionisti: l'assemblea può essere convocata oltre che dal rappresentante comune degli obbligazionisti anche dagli amministratori della società, quando l'uno o gli altri lo ritengono necessario o quando ne è fatto richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il 20° dei titoli.

All'assemblea possono assistere gli amministratore e i sindaci con facoltà di parola, non è invece consentito di portare per le obbligazioni eventualmente possedute dalla società.


NATURA GIURIDICA DEI TITOLI AZIONARI

L'Azione è nella sua materialità un bene mobile, che può formare oggetto di diritti e del quale si può disporre come di qualsiasi altro bene mobile, del quale si può essere proprietari o possessori, Proprietari singoli o comproprietari, che si può vendere, permutare, donare, costituire in pegno, o in usufrutto etc.

E' un bene a sé stante, distinto dai beni che compongono il patrimonio sociale, ma è un bene a sé stante che, pur tuttavia " rappresenta" una frazione del capitale sociale. L'Azione ha un proprio valore nominale pari al quoziente della divisione del capitale sociale delle azioni, ma assume anche, nel corso della vita della società un valore reale, che può essere maggiore  o minore di quello nominale e che si ricollega al maggiore o minor valore acquistato rispetto al capitale dal patrimonio sociale e più in generale all'andamento economico della società.

Nella sua funzione " rappresentativa " di quote di partecipazione alla società l'azione è un titolo di credito: essa rappresenta o " incorpora " la quota di partecipazione del socio, allo stesso modo con cui la cambiale e l'assegno " incorporano" un diritto di credito. Dagli altri titoli di credito l'azione differisce per la particolare complessità della situazione giuridica che essa incorpora, non si tratta come nella cambiale o nell'assegno, di un singolo diritto di credito destinato ad essere esercitato con un unico atto, ma si tratta di una posizione contrattuale della posizione di parte nel contratto di società, implicante una pluralità di diritti ( il diritto di voto, agli utili etc.) suscettibili di ripetuti atti di esercizio, implicante oltre che diritti anche obbligazioni ( come l'obbligazione di eseguire il conferimento promesso). L'azione è un titolo di credito e ad essa si applicano perciò tutte le norme sui titoli di credito, ma è un titolo di credito causale e perciò privo del requisito della " letteralità" ad esso non si applica la norma secondo la quale " il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo" ( art. 1993 comma 1° C.C.) Si ritiene che la società emittente possa esigere dal compratore dell'azione i versamenti ancora dovuti, anche se sull'azione non è fatta menzione del fatto che essa non è interamente liberata.


SEGUE: L'ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Al rappresentante comune spetta di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea di tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società, di  rappresentare gli obbligazionisti nelle procedure concorsuali della società. E gli è organo necessario dell'organizzazione degli obbligazionisti ( tant'è che, se non lo nomina l'assemblea degli obbligazionisti provvede a nominarlo il presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società) e la sua necessarietà si spiega per l'esigenza della società di avere sempre dinanzi a se un interlocutore abilitato a trattare per conto degli obbligazionisti.








Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta