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FATTI GIURIDICI E LA CERTEZZA DEL DIRITTO

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FATTI GIURIDICI E LA CERTEZZA DEL DIRITTO

In questa lezione si studieranno i fatti che -nel mondo del diritto- producono conseguenze rilevanti. 


I fatti giuridici sono fatti del mondo naturale o della realtà sociale che producono conseguenze rilevanti per il diritto. Si possono distinguere in fatti naturali (indipendenti dalla volontà umana) ed in fatti/atti umani, posti in essere da soggetti di diritto. In realtà tale distinzione è operata più che altro dal punto di vista naturalistico; volendola inquadrare dal punto di vista giuridico, dando rilievo essenzialmente al ruolo svolto dall'attività umana e alla qualifica che l'ordinamento dà al fatto, tenuto conto di essa, avremo:

fatti giuridici indipendenti dalla volontà umana;  



atti giuridici voluti dall'uomo.

Questi ultimi possono essere distinti, in base alla rispondenza al diritto, in: 

  • atti leciti (conformi al diritto);
  • atti illeciti (non conformi al diritto).

Oppure, in base alla volontà del soggetto, in:

meri atti giuridici: sono solo dei presupposti di effetti giuridici, in quanto rilevano solamente la consapevolezza e la volontarietà dell'atto (indipendentemente dalle conseguenze). Possono essere atti/operazioni materiali diretti a modificare la realtà esterna, oppure dichiarazioni di scienza o di verità, dirette a dichiarare la  conoscenza di un determinato fatto.

negozi giuridici (atti di autonomia negoziale) (vedi approfondimento a . 3) in cui gli stessi soggetti agenti determinano le conseguenze. Nei negozi, quindi, la volontà del soggetto è diretta al compimento del fatto e alla determinazione degli effetti di esso. E' bene precisare che la categoria dei negozi giuridici è puramente dogmatica, e dottrinaria: il legislatore, infatti, anziché questa espressione, predilige i termini "atto unilaterale" o "contratto".

Se quindi il fatto giuridico è un accadimento umano o naturale che produce effetti su di un rapporto giuridico, diventa fondamentale capire se ciò che si è verificato corrisponde a ciò che è previsto dall'ordinamento. Si parla al proposito di fattispecie, per definire la situazione, l'ipotesi, il tipo di fatto giuridico, che sarà: 

astratta: quella espressamente prevista, disciplinata e tutelata o sanzionata dal legislatore; 

concreta: che corrisponde al fatto specifico, realmente accaduto.

In base all'articolazione dei fatti, la fattispecie può essere:

semplice: se costituita da un solo fatto giuridico;

complessa: se composta da una molteplicità di fatti;

a formazione progressiva: quando l'effetto finale è subordinato al verificarsi di tutti i fatti previsti nella fattispecie. 

Dall'accezione di negozio giuridico in senso stretto si distingue il contratto, che è l'accordo di due o più parti, diretto a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Il consenso delle parti si raggiunge tramite:

dichiarazione: espressione esplicita della volontà di impegnarsi in un determinato senso;

comportamenti concludenti: atteggiamenti dai quali si desume l'inequivocabile volontà di impegnarsi in un determinato senso. 


A garanzia del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, nel nostro ordinamento esistono determinati istituti per la tutela degli interessi particolari dei privati, in relazione al decorrere del tempo.


La   prescrizione  ha per oggetto la perdita del diritto, ma anche dell'azione per far valere il diritto stesso. Il codice prevede l'imprescrittibilità dei diritti indisponibili (art. 2934.2 c.c.) e degli altri diritti indicati dalla legge: diritto di proprietà; diritti della personalità; diritti di stato.

La disciplina sulla prescrizione è inderogabile, pertanto ogni patto diretto a modificarla sarà nullo (art. 2936 c.c.), e le parti non possono rinunciare alla prescrizione prima che essa si compia (art. 2937.2 c.c.). 

La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); può essere sospesa per inerzia giustificata del titolare (art. 2941 c.c.: per particolari rapporti fra le parti e/o particolare condizione soggettiva del titolare del diritto) oppure interrotta, se l'inerzia del titolare viene a mancare (perché costui compie un atto col quale esercita il suo diritto o perché il diritto stesso viene riconosciuto dalla controparte). Nel caso della sospensione, dal momento in cui essa cessa, la prescrizione riprende ad essere calcolata, escludendo il tempo del periodo sospensivo. Nel caso dell'interruzione, invece, il tempo decorre nuovamente dal principio.


In base alla durata, inderogabilmente stabilita dalla legge, la prescrizione si distingue in

  • ordinaria: si realizza col decorso di dieci anni (laddove la legge non disponga in modo diverso. Per esempio, i diritti reali su cosa altrui si prescrivono in venti anni);
  • breve: si realizza col decorso un periodo di tempo minore. Si prescrivono in cinque anni il diritto al risarcimento del danno; il diritto alle prestazioni periodiche; l'azione di annullamento; l'azione revocatoria. Si prescrivono in un anno l'azione di rescissione e i diritti che derivano dai contratti di mediazione, trasporto, assicurazione; 
  • presuntiva: riguardano debiti/crediti di varia natura, che la legge ritiene estinti col decorso di un periodo di tempo variabile dai 6 mesi ai 3 anni.  

  La  decadenza . Alla decadenza non si applicano la sospensione e l'interruzione; si può evitare col semplice esercizio dell'atto previsto dalla legge, entro i termine stabilito.     


I fatti giuridici

  •  Meri fatti giuridici
  •  Atti giuridici:
    • Atti leciti/illeciti
    • Meri atti giuridici/negozi giuridici

La fattispecie

  • Astratta/concreta
  • Semplice/complessa/a formazione progressiva

La certezza del diritto

  • Prescrizione
  • Decadenza


























Domande


Queste sono delle domande che abbiamo preparato per darti un'idea di come si struttura una domanda durante un esame universitario.

Che differenza c'è fra negozio giuridico e contratto?

Quanti tipi di negozi mortis causa esistono nel nostro ordinamento?





Glossario

A

ABROGAZIONE = cessazione della vigenza di una legge.

ACCORDO = incontro delle volontà delle parti.

ACQUISTO A NON DOMINO = acquisto da persona che in realtà non è proprietaria, né vanta un diritto reale sul bene oggetto dell'acquisto stesso. 

ASSENZA = scomparsa della persona fisica, protratta per due anni. 

ATTI EMULATIVI = atti che il proprietario compie al fine unico di recare molestie o nuocere ad altri (art. 833 c.c.).

B

BENE = qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e che quindi arrechi utilità agli uomini e sia suscettibile di appropriazione (res in commercium).

BUONA FEDE = ignoranza di ledere il diritto altrui. 

C

CAPACITA' DI AGIRE = è la capacità della persona di compiere atti rilevanti per il diritto (art. 2 c.c.). 

CAPACITA' GIURIDICA = capacità di essere titolari di diritti e doveri (art. 1 c.c.), che si acquista, in via generale, dalla nascita. Si perde solamente con la morte (art. 22 Cost.), intesa, ex L. 29.2.93 n. 578, come 'cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo'. 

CODICE CIVILE = complesso delle norme che disciplina il diritto civile e il diritto commerciale. Esso è stato approvato con il regio decreto 16.3.1942, n. 262 (e successivamente modificato); consta di 6 libri, ciascuno dei quali ripartiti in titoli. Questi ultimi sono a loro volta composti di capi, talvolta divisi in sezioni. E' quindi nelle sezioni che vi sono gli articoli, per un totale di 2969.

COMUNIONE = più persone (i c.d. 'comunisti') sono contitolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sul medesimo bene (art. 1100 c.c.).

CONFESSIONE = dichiarazione fatta di una parte di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.). 

D

DECADENZA = perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del compimento di una determinato atto o di una determinata attività. Può essere stabilita dalla legge (decadenza legale), oppure dalle parti (decadenza negoziale/contrattuale). 

DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA = modo d acquisto a titolo originario della servitù, in virtù del quale, una volta provato che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti in precedenza da un unico proprietario, che ha lasciato le cose in uno stato dal quale risulta la servitù, si costituisce di diritto una servitù a favore di uno e a carico dell'altro (art. 1062 c.c.).  

DETENZIONE = potere di fatto sulla cosa, che deriva e trova giustificazione nel possesso altrui. Tuttavia, tale potere non è caratterizzato dalla pretesa della titolarità di un diritto reale sul bene (art. 1140.2 c.c.).

DIFFAMAZIONE = offesa (scritta o verbale) dell'altrui reputazione, a mezzo di comunicazione ad una o più persone.

DIMORA = luogo del temporaneo soggiorno della persona. 

DIRITTO DI ABITAZIONE = diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.).

DIRITTO DI SUPERFICIE = diritto che consiste nella proprietà di un fabbricato costruito sul suolo altrui (è il vero e proprio 'ius aedificandum') oppure nell'alienazione, da parte di un soggetto titolare di un fondo e di un fabbricato su questo costruito, della proprietà del fabbricato, separatamente da quella del fondo (art. 952 c.c.).

DIRITTO D'USO = diritto di servirsi di una cosa, unito alla possibilità di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 c.c.).

DIRITTO OGGETTIVO = (norma agendi) è l'insieme delle norme disciplinanti in astratto la condotta degli individui.

DIRITTO PUBBLICO = ramo del diritto che disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i  rapporti in cui una parte sia lo Stato, cui la legge espressamente conferisce una condizione di maggiore autorità rispetto alle altre).

DIRITTO PRIVATO = regola i rapporti giuridici fra gli individui, l'organizzazione e l'attività degli enti privati, nonchè i  rapporti fra i privati e lo Stato, laddove a quest'ultimo non sia riconosciuto un potere di supremazia.

DIRITTI REALI = diritti che garantiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Sono tipici, in quanto  tassativamente previsti ed elencati dal legislatore. Si caratterizzano per il c.d. diritto di seguito, che esprime l'immediato collegamento fra il diritto stesso e la cosa, cosicchè il titolare può perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi. 

DOMICILIO = luogo degli affari e degli interessi della persona (art. 43.1.c.c.: c.d. domicilio generale). Può essere speciale (per determinati atti o affari; art. 47 c.c.), oppure necessario (per i minori e per gli interdetti; art. 45 c.c.) 

E

EFFICACIA = capacità di un atto o di un fatto di avere 'effetti giuridici' che siano in grado di modificare la 'realtà giuridica'. 

ENFITEUSI = diritto di godimento di un fondo, concesso dal proprietario del fondo ad un soggetto (c.d. 'enfiteuta') con l'obbligo di migliorarlo e di are un canone periodico (sotto forma di denaro o di prodotti naturali) (art. 960 c.c.).

ESTRINSECO = l'atto pubblico fa piena prova -fino a querela di falso- della provenienza delle dichiarazioni rese  davanti al P.U., ma non anche della veridicità delle stesse (c.d. INTRINSECO). 

F

FAMIGLIA = secondo l'art. 2 Cost. è la formazione sociale in cui l'uomo svolge la sua personalità, nonché (art. 29 Cost.) una società naturale fondata sul matrimonio. 

FRUTTI = prodotti dei beni capitali. Si distinguono in naturali (derivano direttamente e periodicamente da un altro bene -indipendentemente dall'opera dell'uomo- e ne fanno parte fino alla separazione; art. 820.1 c.c.) e civili (derivano indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che viene concesso. Si acquistano giornalmente, in ragione della durata del diritto; art. 820.3 c.c.). 

G

GIURAMENTO = dichiarazione di una parte su argomenti o fatti a sé favorevoli, rilevanti per la decisione (art. 2736 c.c.). Può essere richiesto dall'altra parte (giuramento decisorio) oppure dal giudice (giuramento suppletorio). 

I

IMMISSIONI = proazioni di fumo, calore, rumori, e scuotimenti provenienti dal fondo del vicino (art. 844 c.c.). 

INGIURIA = offesa (scritta o verbale) della valutazione che il singolo individuo ha del proprio valore sociale.

L

LUCI = aperture del muro, che consentono il passaggio di aria e luce, ma non di affacciarsi nel fondo vicino.

M

MORTE PRESUNTA = scomparsa della persona fisica protratta per dieci anni. 

N

NORMA GIURIDICA = precetto generale ed astratto, rivolto ai componenti di un ordinamento giuridico, col quale è imposta una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Si caratterizza per la generalità.

O

P

PATRIMONIO = insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, che fanno capo ad una persona e che sono suscettibili di valutazione economica. 

PERSONA FISICA = il singolo soggetto, l'uomo, l'individuo.

PERSONA GIURIDICA = complesso organizzato di persone fisiche, dotato di riconoscimento formale ed avente come scopo il raggiungimento di un determinato fine.   

POSSESSO = potere di fatto sulla cosa, che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (possesso vero e proprio) o di altro diritto reale (quasi possesso) (art. 1140.1 c.c.).

PRELEGGI = (dette anche 'disposizioni sulla legge in generale' o 'disposizioni preliminari') sono disposizioni premesse al codice civile, che però riguardano l'intero sistema giuridico italiano. Sono 31 articoli raccolti in due gruppi (rispettivamente riguardanti le fonti del diritto e i criteri di applicazione della legge). 

PROPRIETA' = diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.). 

PRESCRIZIONE = perdita di un diritto soggettivo a causa dell'inerzia o del mancato uso da parte del titolare per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. 

PRESUNZIONI = (art. 2727 c.c.) sono operazioni logiche, tramite le quali la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzione semplice) risalgono da un fatto noto ad uno ignoto. In quest'ultima ipotesi il giudice potrà ammetterle, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).

PRINCIPIO DISPOSITIVO = nel processo civile la decisione del giudice si fonda sulle prove prodotte dalle parti.

PRINCIPIO DELLA PREVALENZA = attrazione nell'orbita della cosa principale delle cose accessorie (accessorium 
cedit principale
).

PUBBLICAZIONI = atto affisso per otto giorni consecutivi alla porta della casa comunale dei comuni di residenza dei futuri coniugi in cui sono indicate le generalità di costoro e il luogo delle nozze.

 R

RAPPORTO GIURIDICO = qualsiasi relazione interpersonale regolata dal diritto. 

RESIDENZA = luogo dell'abituale dimora della persona (art. 43.2 c.c.).

S

SSA = allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio, senza che vi abbia più fatto ritorno e dato di sè notizie.

SERVITÙ PREDIALI = consistono nel peso imposto su di un fondo, al fine precipuo di recare un'utilità oggettiva ad un fondo contiguo, di proprietario diverso (art. 1027 c.c.).

SINALLAGMA = vincolo di corrispondenza fra le reciproche obbligazioni.

T

TESTIMONIANZA = dichiarazione di soggetti estranei alla causa, su fatti controversi di quest'ultima, dei quali abbiamo a qualsiasi titolo conoscenza (art. 2721 c.c.). 

TESORO = cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di esserne il proprietario (art. 932.1 c.c.).

U

USUFRUTTO = diritto di godere della cosa altrui, rispettandone la destinazione economica e traendo (per quanto previsto) dalla cosa stessa ogni utilità (art. 981 c.c.).  

UNIVERSALITA' = insieme di beni mobili che appartengono ad un unico proprietario e hanno una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). I singoli beni che costituiscono l'universalità possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

USUCAPIONE = modo di acquisto della proprietà o di altri diritti di godimento per effetto del possesso (continuato, non violento, non clandestino) del bene protratto per un certo periodo di tempo.

 V

VEDUTE = aperture che consentono il passaggio di aria e luce, nonché di affacciarsi, orizzontalmente e obliquamente, nel fondo vicino. 

VACATIO LEGIS = periodo di tempo che deve necessariamente trascorrere dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, affinché i destinatari ne possano venire a conoscenza. Trascorso questo periodo (che, salvo eccezioni, è di quindici giorni), la legge si presume essere conosciuta da tutti (ignorantia legis non excusat). 





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