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I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO -LIBERTA' RELIGIOSA E DI COSCIENZA



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I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO


L'art.2 Cost stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,sia come singolo,sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.I diritti dunque preesistono alla Costituzione che si limita a riconoscerli e tutelarli.

Per diritti inviolabili si intendono quei diritti e quelle libertà considerati essenziali in quanto connaturati alla natura dell'uomo. Sono inviolabili da parte del legislatore ordinario e sono sottratti al potere di revisione costituzionale.

I diritti inviolabili sono suscettibili di bilanciamento solo con altri valori fondamentali o diritti inviolabili e il loro contenuto non può subire limitazioni se non in ragione di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante.

Il singolo può far valere i suoi diritti fondamentali non solo contro lo Stato ma anche contro un altro singolo.



I diritti inviolabili sono imprescrittibili

Essi sono riconosciuti all'uomo

o   Come singolo

o   Come membro di formazioni sociali

Fra le formazioni sociali si annoverano le associazioni,i partiti,la famiglia . .

L'art.2 è da considerarsi norma di chiusura o norma di apertura?E' più accettata la seconda tesi secondo cui l'art.2,riconoscendo e tutelando i diritti inviolabili dell'uomo,avrebbe la funzione di tutelare e garantire tutti quei diritti naturali e quei valori di libertà non ancora tradotti in specifiche norme costituzionali,ma che emergono distintamente nell'evoluzione del costume sociale.Tali diritti entrano tramite l'art.2 a far parte della costituzione acquistando quindi rilevanza costituzionale.

Il bilanciamento dei diritti è la tecnica usata dalla Corte Costituzionale per risolvere controversie tra diritti o interessi diversi.La corte indica,servendosi del buon senso, individuando la ratio delle singole norme,e nel rispetto del criterio della proporzionalità, indica quale diritto deve recedere nel caso di specie senza però annullarlo. La Corte cerca la soluzione che,accordando tutela ad un interesse,comporti meno limitazioni poer l'interesse contrastante.

Gli strumenti di tutela dei diritti inviolabili sono:

o   La rigidità della Costituzione

o   La riserva di legge e di giurisdizione

o   Il riconoscimento del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

o   La possibilità di chiedere alla Corte costituzionale il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi assicurando così la preminenza della Costituzione sulle fonti di rango inferiore.

I diritti inviolabili ricevono una tutela anche dal punto di vista internazionale in virtù di atti e convenzioni.

o   Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: approvata nel 1948 sottoforma di raccomandazione dell'ONU quindi non vincolante ma usata come base per i patti successivi

o   Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:adottata dal Consiglio d'Europa nel 1950.Contempla diritti quali:divieto di tortura,diritto alla vita,diritto alla libertà e alla sicurezza della persona.Ha istituito inoltre un sistema di tutela internazionale dei diritti garantiti attraverso l'istituzione della Corte Europea dei Diritti Umani per la tutela dalle violazioni commesse dagli stati membri.La corte può essere adita sia da uno stato membro che da un privato(solo dopo aver esperito i ricorsi interni)e può condannare lo stato ad un equo indennizzo.

o   Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea:entrata in vigore nel 2000 ma non vincolante.


















































IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA


Il primo comma dell'art.3 Cost. stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso,di razza,di lingua,di religione,di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali."Questo è il principio di uguaglianza formale che costituisce la regola dello stato di diritto.I destinatari dell'articolo non sono solo i cittadini bensì anche gli apolidi e gli stranieri.Nel caso la legge disponesse discriminazioni,la Corte Costituzionale dichiarerebbe la legge incostituzionale e l'annullerebbe.L'art.3 non vieta però ogni forma di discriminazione,ma solo le discriminazioni irrazionali,essendo la stessa Costituzione,ad es.nell'art.6 sulle minoranze linguistiche,ad applicare delle discriminazioni in favore delle situazioni più deboli.L'uguaglianza formale non implica dunque il medesimo trattamento per tutti,ma il medesimo trattamento per situazioni uguali,e un trattamento differenziato per situazioni differenti fra loro.

Il fatto che tutti siano uguali davanti alla legge,che tutti godano di pari dignità sociale e che il legislatore non possa adottare misure discriminatorie,non assicura però che i cittadini siano posti su un livello di parità assoluta. ½ sono infatti differenze dovute a situazioni socio-economiche.Il principio di uguaglianza formale resterebbe una mera enunciazione teorica se non fosse integrato dall'impegno pratico dello stato nel creare le condizioni di un'uguaglianza sostanziale. Il secondo comma dell'art.3 Cost. affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale affinché tutti i cittadini siano posti inizialmente su un piano di sostanziale parità e godano delle medesime utilità sociali,delle medesime possibilità di sviluppare a pieno la propria persona e di partecipare alla gestione del paese.

Il principio di ragionevolezza,che tiene in equilibrio i prinicipi di uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, esige che le disposizioni normative siano adeguate rispetto al fine perseguito dalla legge stessa.Si ha violazione della ragionevolezza quando un trattamento discriminatorio sia in contraddizione con il pubblico interesse perseguito.Il principio costituisce dunque un limite al potere discrezionale del legislatore limitandone l'arbitrarietà. La verifica della ragionevolezza di una legge comporta l'indagine sui suoi presupposto di fatto,la valutazione della congruenza tra mezzi e fini,l'accertamento degli stessi fini.Nel caso si accerti l'iiragionevolezza di una legge essa potrà essere abrogata per incostituzionalità.



APPLICAZIONI CONCRETE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA


uguaglianza morale e giuridica dei coniugi: Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Parità di trattamento economico fra lavoratori e lavoratrici: Art. 37.La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Tutela delle minoranze linguistiche: Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Uguaglianza religiosa: Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Uguaglianza in materia di opinioni politiche : Art. 22.Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.











































LIBRTA' PERSONALE   artt. 13,23,27,111 cost.



Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva



La libertà personale consiste nel diritto del singolo a non subire coercizioni fisiche che ne impediscano o limitino movimenti e azioni. La dottrina predominante vi ricomprende anche la libertà morale e all'integrità della propria coscienza, intesa come libertà da ogni forma di coazione della volontà e della psiche della persona.

È tutelata dalla riserva assoluta di legge(Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge. Art.23 Cost),dalla riserva di giurisdizione e dall'obbligo di motivazione che deve accomnare ogni provvedimento giurisdizionale che limiti la libertà personale.Si ricordi inoltre che,in base all'art.111 Cost.mcontro le sentenze e i provvedimenti emanati dalle autorità giudiziarie ordinarie e speciali,restringenti la libertà personale, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione.

Nei casi eccezionali di necessità e urgenza,indicati tassativamente dalla legge(terzo comma art.13),l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 e devono essere convalidati nelle 48 ore successive,pena la perdita dell'efficacia. Es. flagranza di reato.

L'art.13 proclama l'inviolabilità della libertà personale ma ne ammette la limitazione per atto motivato dell'autorità giudiziaria,nei soli casi e modi previsti dalla legge.ù

Sulle persone sottoposte a restrizione di libertà è vietata ogni violenza fisica e morale. Art. 13 Cost.

Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

È vietata la pena di morte

È garantito a tutti i cittadini il diritto alla difesa,ai non abbienti è garantito patrocinio

L'estradizione del cittadino può essere consentita solo ove sia espressamente prevista da convenzioni internazionali e in ogni caso non per reati politici.

La Corte Costituzionale ha stabilito che la pena deve essere proporzionata al reato in base al principio di ragionevolezza.


* Come si distinguono i trattamenti sanitari obbligatori che ricadono nell'art.32(diritto alla salute),da eventuali limitazioni della libertà personale(come ad esempio il test del palloncino,eventuali esami del dna etc . )? Quel che conta è la finalità del trattamento sanitario. Se è svolto a tutela della sanità pubblica,esso ricade nell'art.32,ed è quindi coperto esclusivamente dalla riserva di legge. Se è svolto al fine di provare un eventuale reato,rientra invece nelle restrizioni della libertà personale,coperto quindi anche dalla riserva di giurisdizione. I trattamenti sanitari imposti rientranti nell'art.32 sono per lo più disposti dall'autorità sanitaria e possono essere imposti solo per motivi di sanità pubblica(non per motivi di sanità del paziente,in quanto la cura di se stessi rientra nella libera scelta del paziente stesso).Per questo non è ad esempio ammessa l'alimentazione coatta di chi ha deciso di effettuare lo sciopero della fame.









































LIBERTA' DI DOMICILIO art.14 Cost.


Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Il comma 2 dell'art.14 estende le garanzie della libertà personale al domicilio. Ciò vuol dire che la libertà di domicilio è coperta da riserva di legge e da riserva di giurisdizione. Il rimando all'art. 13 prevede inoltre la possibilità di limitare,in casi eccezionali di necessità ed urgenza previsti dalla legge,la libertà di domicilio,attraverso provvedimenti che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e convalidati nelle 48 ore successive.



Il comma 3 dell'art. 14 stabilisce un'eccezione: motivi di sanità e incolumità pubblica,o a fini economici e fiscali. Tale eccezione è valida solo per accertamenti e ispezioni(non per perquisizioni e sequestri):

o   Ispezione:accerta le tracce e gli effetti materiali del reato;

o   Perquisizione: serve alla ricerca del corpo del reato o cose pertinenenti;

Nelle circostanze esplicitamente previste dalle norme speciali,possono essere svolti accertamenti e ispezioni anche senza atto motivato dell'autorità giudiziaria.Tale eccezione attenua la tutela della libertà di domicilio rispetto alla tutela della libertà personale.Tale eccezione è sottoposta ad una riserva di legge rinforzata per contenuto:la libertà di domicilio può essere limitata solo per i motivi tassativamente indicati dall'art.14 comma 3,nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla costituzione.

Cosa si intende per domicilio?

o   Definizione civilistica:luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei propri affari e interessa( si distingue dalla residenza e dalla dimora)

o   Definizione penalistica: l'abitazione e ogni altro luogo di privata dimora nonché le appartenenza ad essi

o   Definizione della Corte Costituzionale: è domicilio qualsiasi spazio isolato dall'ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente(incluso il bagagliaio della macchina). E' questa terza accezione quella accettata per interpretare l'art.14.

La libertà di domicilio è riconosciuta non solo ai cittadini ma anche agli apolidi e agli stranieri e implica:

o   La libertà di scegliere il luogo in cui stabilire il proprio domocilio

o   La libertà di svolgere,all'interno del proprio domicilio,qualsiasi attività lecita

o   Il diritto di impedire a chiunque,se non autorizzato dalla legge,di violare il proprio domicilio.

La libertà di domicilio è garantita non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche e a qualsivoglia formazione sociale(associazioni,organizzazioni,società . .)



LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA art.15 Cost.


Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

L'art.15 tutela la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione a partire dalla più tradizionale,la corrispondenza. La libertà di comunicazione tutelata dall'art.15 si distingue dalla libertà di espressione del pensiero tutelata dall'art.21 in quanto nel primo caso la manifestazione del pensiero è volutamente riservata,segreta.E' infatti la segretezza che distingue i due ambiti di applicazione.

Per corrispondenza l'art.616 cp intende quella epistolare,telegrafica,telefonica,informatica o telematica ovvero ogni altra forma di comunicazione a distanza,e punisce chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta,e chi sottrae la corrispondenza,anche se aperta,al fine di violarne la segretezza o distruggerla.

La titolarità della libertà di corrispondenza spetta sia ai cittadini,che agli stranieri e agli apolidi,sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

La libertà e la segretezza della corrispondenza possono essere violate solo esclusivamente per provvedimento del giudice,adottato su richiesta del P.M,con decreto motivato,e rispettando le garanzie stabilite dalla legge. La corrispondenza può dunque solo in questi casi essere soggetta a sequestro o intercettazione. La libertà è dunque soggetta alla riserva di giurisdizione e riserva di legge.Non vi sono eccezioni.

Il codice di procedura penale stabilisce all'art.254 che il sequestro della posta deve essere disposto dall'autorità giudiziaria,e solo il giudice può venire a conoscenza del materiale sequestrato(non anche l'ufficiale di polizia).La polizia può,per casi di urgenza,richiedere la sospensione della consegna della corrispondenza.Tale ordine perde di efficacia se entro 48 ore il P.M. non dispone il sequestro.

Per le intercettazioni,il P.M deve chiedere l'autorizzazione al giudice,che la darà solo qualora vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia indispensabile ai fini delle indagini.LE intercettazioni non possono durare più di 15 giorni,rinnovabili di volta in volta.Le intercettazioni illecite non sono utilizzabili in processo- art.271 cpc.


* LIBERTA' DI DOMICILIO E LIBERTA' DI COMUNICAZIONE sono i due perni su cui si fonda il nuovo DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,sancito non dalla Costituzione ma dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.Oggetto di questo diritto è la sfera di intimità di una persona che non può essere invasa da qualsivoglia forma di indiscrezione sulla propria vita privata. Questo diritto va bilanciato con il DIRITTO DI CRONACA e rafforzato con la particolare tutela del trattamento dei dati personali,l.675/1996.





LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO art.16 Cost


Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

La libertà di circolazione comprende sia la libertà di espatrio che la libertà di scegliere il luogo dove esercitare le proprie attività economiche,che la libertà di circolazione nel territorio.

o   La libertà di espatrio,cioè la libertà di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica,è sottoposta dal terzo comma,agli obblighi di legge.es.munirsi di carta d'identità o passaporto

o   La libertà di circolazione può essere limitata solo per motivi di sanità e di sicurezza stabiliti dalla legge in via generale(ovvero senza discriminazioni,nel rispetto del principio di uguaglianza sancito all'art.3).Trattasi di riserva di legge rafforzata per contenuto.Il termine sicurezza,non implica solo l'incolumità fisica delle persone,ma anche il quieto vivere civile,comprensivo della pubblica moralità.Si parla in questo senso di ordine pubblico in senso ideale,e non solo materiale.

o   La libertà di scelta del luogo dove esercitare le proprie attività economiche,è esteso dal Trattato sulle Comunità Europee,all'intera comunità europea.

La libertà di circolazione non è coperta da riserva di giurisdizione.

Esempi classici di restrizioni alla libertà di circolazione sono i cordoni sanitari,istituiti per evitare il proarsi di epidemie.




















LIBERTA' DI RIUNIONE art.17 Cost


art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo.Sono da considerarsi riunioni anche i cortei,le manifestazioni spontanee,le cerimonie,le assemblee,i convegni,i comizi etc .

Il diritto di riunione rappresenta il presupposto di altri diritti come ad esempio il diritto della libera manifestazione del pensiero,libera manifestazione di culto etc .

La condizione esclusiva del diritto di riunione è che le riunioni si svolgano in maniera pacifica e senza l'uso di armi.La ratio della Costituzione è quella di tutelare l'ordine pubblico materiale,ovvero la sicurezza e l'incolumità di persone e cose. La riunione perde il carattere pacifico quando degenera scaturendo violenza contro persone e cose. In questo caso la riunione potrà essere legittimamente sciolta dalla forza pubblica.

o   Non basta che siano presenti persone armate affinché la riunione possa essere legittimamente sciolta. In questo caso infatti la forza pubblica dovrà limitarsi ad allontanare le suddette persone.

o   Cosa si intende per armi? Sono da considerare armi anche le armi improprie,ovvero gli strumenti chiaramente adoperabili per l'offesa della persona,tenendo conto delle circostanze di tempo e luogo. Sono vietati anche caschi e altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento della persona(legislazione penale antiterrorismo).

Le riunioni possono svolgersi in luogo privato,in luogo aperto al pubblico,o in luogo pubblico.

o   Solo per le riunioni in luogo pubblico è richiesto un preavviso di almeno tre giorni da presentare in forma scritta al questore. Tale preavviso è necessario per permettere alla forza pubblica di essere presente per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica.

o   Il preavviso non è un'autorizzazione. La riunione in luogo pubblico sarà legittima anche senza preavviso,ma gli eventuali promotori dovranno risponderne penalmente.

o   Il questore può vietare preventivamente la riunione solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica,con decreto motivato,e impugnabile davanti al giudice.










LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE art. 18 Cost


art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Per associazione si intendono le formazioni sociali che hanno base volontaria e un nucleo di organizzazione e tendenziale stabilità. In questo si differisce dalla riunione.

L'adesione all'associazione deve essere libera. Libera in senso negativo prevalentemente,ovvero il cittadino è libero di non associarsi. Tale libertà deve essere bilanciata con altri interessi. La corte Costituzionale ha infatti ammesso tutta una serie di associazioni obbligatorie cui è necessario aderire per svolgere determinate attività. Es.ordini professionali. Lo stato può creare enti a struttura associativa per il raggiungimento di fini pubblici da cui deriva l'obbligo di associarsi. La legge può dunque imporre l'appartenenza obbligatoria ad un'associazione qualora essa sia giustificata da un interesse pubblico rilevante es.tutela dei consumatori. L'associazione stessa decide come organizzarsi ma non potrà mai impedire al singolo associato il diritto di recesso.

L'istituzione dell'associazione può avvenire senza autorizzazione,è,in questo senso, libera positivamente.

Vi è una riserva di legge rinforzata:solo la legge penale può limitare il diritto di associazione,e solo qualora esso sfoci in fini vietati ai singoli.Ciò vuol dire che l'associazione è illecita solo qualora persegua fini che sarebbero illeciti anche per il singolo.es.associazione a delinquere.Le associazioni possono dunque fare tutto ciò che possono fare i singoli.

Tre sono le associazioni vietate esplicitamente:

o   La riorganizzazione del disciolto partito fascista (disposizioni transitorie) per incompatibilità con i principi della Repubblica

o   Le associazioni segrete,definite dalla l.17/1982 "associazioni che,anche all'interno di associazioni palesi,occultando la loro esistenza,ovvero tenendo segrete finalità e attività sociali,ovvero tenendo sconosciuti i soci,svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali,di amministrazioni pubbliche,di enti pubblici nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale".Questa è la definizione data di associazione segreta.Per riserva di legge assoluta,solo le associazioni rientranti in tale disegno,potranno essere legittimamente sciolte.Devono dunque essere dirette ad interferire sulle istituzioni pubbliche,oltre ad avere i tipici caratteri della segretezza. ½ è inoltre una riserva di giurisdizione: solo il giudice può accertarne l'esistenza con sentenza irrevocabile a cui segue un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne ordina lo scioglimento e la confisca dei beni.

o   Le associazioni paramilitari ossia quelle che perseguono,anche indirettamente,scopi politici mediante organizzazione di carattere militare. L'organizzazione paramilitare persegue uno scopo di per sé lecito(politico)e ha un'organizzazione lecita(militare):è la combinazione delle due cose che la rende illecita in quanto gli scopi politici possono essere perseguiti solo mediante mezzi democratici.Per organizzazione militare si intende l'inquadramento dei consociati in corpi,reparti,nuclei,con disciplina e ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari,con l'eventuale adozione di gradi e uniformi,e con l'organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia.Non sono necessarie le armi,dunque. Anche l'organizzazione dei Boy Scout è considerata un'organizzazione paramilitare.

Il d.legsl.del 1948 vieta alle associazioni od organizzazioni dipendenti da partiti politici o ad essi collegate o aventi anche indirettamente fini politici,di dotare i propri aderenti di divise o uniformi facendo eccezione per le associazioni sportive e gli istituti di carattere culturale o educativo.
















































LIBERTA' RELIGIOSA E DI COSCIENZA    art.3,8,19 Cost.

Art.3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


Art. 8


Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]


Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne proanda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.


la libertà di coscienza è la libertà di coltivare profonde convinzioni interiori e di agire di conseguenza.Essa non ha un esplicito riconoscimento nella Costituzione così come non la hanno la libertà di pensiero e la libertà di fede religiosa,perché ciò che interessa al diritto sono le manifestazioni esteriori e sociali,non i fenomeni interiori. Il diritto di agire secondo coscienza è implicito in tutti i diritti di libertà e come tutti i diritti di libertà incontra i limiti stabiliti dalla legge. In alcuni casi è prevista la possibilità di violare quanto previsto dalla legge per contrasto con la propria coscienza:sono i casi delle obiezioni di coscienza.

L'art.3 Cost. sancisce espressamente il divieto di discriminazioni basate sulla religione nel principio di uguaglianza formale. I dati riguardanti la religione sono inoltre considerati dati sensibili,il cui trattamento è sottoposto a rigidi controlli.

L'art.8 Cost.sancisce l'eguaglianza fra le confessioni religiose stabilendo in questo modo il divieto di discriminazione non solo nei confronti dei singoli ma anche nei confronti delle formazioni sociali religiose. "Tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge"implica un eguale libertà nonché un eguale trattamento.L'art.724 c.p. puniva chiunque "bestemmiasse,con invettive o parole oltraggiose,contro le Divinità o i Simboli o le Persone venerati dalla religione dello stato.".Tale articolo è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede la tutela esclusivamente della religione di stato,e modificato garantendo la tutela a tutte le religioni nel rispetto dell'art.7 Cost. E' stato dichiarato incostituzionale anche l'art.402 c.p che puniva il vilipendio della religione dello stato in quanto contrario al principio supremo della laicità dello Stato.Potrà essere riformulato estendendo la tutela a tutte le religioni.

L'art.19 Cost garantisce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede:tutela quindi l'aspetto individuale della libertà religiosa. La libertà di culto si estende a tutte le attività generalmente ad esso collegate come rituali e proselitismo.La libertà di sulto è intesa sia come libertà negativa che come libertà positiva:

o   Libertà di scegliere il proprio credo religioso

o   Libertà di non essere costretti a professare una particolare fede religiosa

o   Libertà di non avere un proprio credo religioso

L'unico limite che incontra la libertà di culto è il buon costume che nel diritto costituzionale viene inteso essenzialmente come morale sessuale.

L'obiezione di coscienza è il rifiuto da parte dell'individuo di compiere atti,prescritti dall'ordinamento,ma contrari alle proprie convinzioni.E' lo stesso ordinamento che in alcuni casi prevede il diritto di obiettare.es.obiezione di coscienza al servizio militare,obiezione di coscienza sull'interruzione della gravidanza,obiezione di coscienza sulla sperimentazione sugli animali. Tutti i dati relativi alle obiezioni di coscienza sono ritenuti dati sensibili.

































LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO art.21 Cost.


Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.


La libertà di manifestazione del pensiero consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari.Vi sono particolari forme di manifestazioni del pensiero che sono tutelate separatamente dalla Costituzione:

o   Libertà di fede religiosa art.19

o   Libertà artistica: art. 33 da cui deriva la libertà d'insegnamento e la libertà di ricerca scientifica.

L'unico limite che l'art.21 impone alla linertà di manifestazione del pensiero è il limite del buon costume,non presente invece nell'art.33.

La libertà di manifestazione del pensiero non è assoluta ma è soggetta a bilanciamento. Esistono infatti i reati d'opinione che la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimi allorquando:

o   Siano idonei a determinare direttamente un'azione pericolosa per la sicurezza pubblica es. istigazione a delinquere,apologia di un delitto,pubblicazione di false notizie

o   Offendano l'onore degli altri es.ingiuria e diffamazione

o   Offendano il sentimento religioso altrui es.bestemmia

o   Offendano il prestigio delle istituzioni es. oltraggio

Tutti hanno il diritto di manifestare il pensiero con ogni mezzo(parola,scritto,mass media). Ma per motivi di disponibilità fisica degli spazi (es.lo spazio per apporre manifesti non è illimitato) e per motivi di disponibilità economica,i mezzi non sono accessibili a tutti e necessitano una specifica disciplina.


La costituzione disciplina solo la stampa fra i mass media disponibili. La disciplina della stampa prevede un categorico divieto di autorizzazioni e censure preventive mentre ammette il sequestro successivo.Il sequestro è però sottoposto ad una riserva di legge assoluta nonché ad una riserva di giurisdizione.E' ammesso il sequesto:

o   Nel caso di delitti,per il quale la legge sulla stampa espressamente l'autorizzi,dove per legge sulla stampa si intende in generale la legge penale. Es. sequestro di pubblicazioni attraverso le quali si compia il reato di apologia del fascismo

o   Nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.La stampa è libera ma non può infatti essere anonima.Il direttore,che deve essere regolarmente iscritto all'albo dei giornalisti,risponde penalmente se omette di esercitare sul contenuto sul suo periodico il controllo necessario per impedire che con esso siano commessi reati.

o   Se disposto dal giudice. Nel caso in cui vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,può provvedere la polizia con provvedimento che deve essere comunicato al giudice entro 24 ore e convalidato nelle 24 ore successive.

La legge può stabilire,con norme a carattere generale,che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.La ratio di questo comma è quello di garantire trasparenza all'informazione. La libertà di stampa non implica che chiunque abbia il diritto di avere accesso alla pubblicazione di un eventuale articolo o di un'altra manifestazione del pensiero su periodici già esistenti;implica piuttosto che chiunque abbia il diritto di pubblicare un proprio libro,un volantino,appendere manifesti,pubblicare un proprio periodico (se in possesso dei requisiti idonei).

In assenza di regole costituzionali specifiche,è stato compito della Corte Costituzionale elaborare i principi che devono ispirare la disciplina della radiotelevisione.La radio era nata in Italia come monopolio pubblico,e la Corte Costituzionale aveva ammesso questa legge con l'argomentazione che in tal modo si sarebbe evitato il monopolio privato,inevitabile a causa dei requisiti economici necessari per accedere alla radio.Le'voluzione successiva della giurisprudenza costituzionale non si staccò da questo ragionamento ma cominciò a escludere dal monopolio pubblico le attività dei ripetitori di trasmittenti estere,le televisioni via cavo a raggio limitato.Fu mantenuto il monopolio pubblico solo per trasmissioni su scala nazionale.Accanto al monopolio pubblico si sviluppò così un monopolio privato che assorbì gran parte delle trasmittenti locali. La Corte Cost., con sent. n. 102/1990, ha stabilito che l'esercizio di impianti radiotelevisivi comporta l'utilizzazione di un bene comune - l'etere - naturalmente limitato, rendendo così necessario un provvedimento di assegnazione della banda di frequenza. La l.223/1990,legge Mammì,legittima la situazione di fatto venutasi a creare istituendo un sistema misto (pubblico - privato) e introduce lo strumento della pianificazione delle radiofrequenze mediante il piano nazionale di ripartizione e di assegnazione,vietando le posizioni dominanti. La l.249/1997 istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni introducendo nuove norme riguardanti le concentrazioni nel settore radiotelevisivo. La Corte Costituzionale continuava però a ribadire la gravità della violazione dei principi di pluralismo e concorrenza determinata dalla situazione di fatto.La nuova disciplina introdotta dalla l.112/2004 autorizzava in via generale tutti i soggetti esercenti a proseguire le trasmissioni fino alla conversione definitiva in tecnica digitale.Per quanto riguarda la disciplina delle posizioni dominanti, nessun soggetto potrà essere titolare di autorizzazioni come fornitore di contenuti che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale.La l.112/2004 conteneva una delega al Governo che è stata attuata nel 2005 con l'emanazione del Testo Unico sulla radiotelevisione.

Secondo la Corte Costituzionale l'art.21,oltre a tutelare la libera manifestazione del pensiero,tutela,dal punto di vista dei destinatari della manifestazione,l'interesse generale all'informazione che implica pluralità di fonti di informazione,libero accesso alle medesime,assenza di ingiustificati ostacoli,anche temporanei,alla circolazione delle notizie e delle idee. Questo resta però un principio generale,non essendo tutelato espressamente e concretamente.Il diritto all'informazione è però invece tutelato negli statuti regionali.

L'art.33 Cost. sancisce che l'arte e la scienza sono libere come libero ne è l'insegnamento. Ciò vuol dire sia che non possono esistere arte e scienza di stato,sia che lo scienziato e l'artista sono liberi di esprimersi con la massima libertà. Devono inoltre essere eliminati gli ostacoli che non permetterebbero tale libertà.Libertà di scienza in particolare,implica che allo scienziato siano forniti i mezzi necessari per la ricerca scientifica.Da questo punto di vista,in Italia,tale diritto non è a pieno tutelato. Il diritto all'insegnamento implica che il docente è libero contro ogni costrizione o condizionamento da parte dei pubblici poteri.Nell'ambito delle norme generali sull'istruzione,egli è libero di comunicare le proprie idee ed esporre le proprie teorie a coloro i quali impartisce l'insegnamento,sviluppando però in loro il senso critico,facendo conoscere loro anche le tesi diverse dalle proprie.






































I DIRITTI NELLA SFERA ECONOMICA


Sono quelli ricompresi nella Costituzione Economica ovvero nel Titolo Terzo della prima parte della Costituzione e riguardano il lavoro,i sindacati,lo sciopero,l'impresa e la proprietà. Questa parte della Costituzione ha subito svariate modifiche nell'arco degli anni.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

L'art.39 non è stato applicato per volere stesso dei sindacati,salvo il primo comma che sancisce la libertà dell'organizzazione sindacale. Essendo il sindacato una forma di associazione,la libertà sindacale sancita dal primo comma,rientrerebbe anche nell'art.18 Cost. I sindacati registrati possono stipulare contratti nazionali del lavoro validi per tutti gli appartenenti alla categoria,iscritti o non al sindacato stesso.A oggi non vi sono sindacati registrati e gli unici contratti stipulabili sono quelli di diritto comune che vincolano solo gli appartenenti ai sindacati in questione. Fra contratto collettivo stipulato dal sindacato,e contratto individuale,le clausole che prevalgono sono quelle del primo a meno che quelle del secondo non siano più favorevoli al lavoratore.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela degli interessi dei lavoratori:è un diritto nel senso che chi sciopera non può subire conseguenze penali,civili,disciplinari.Tutelato dall'art.40 è solo lo sciopero che i lavoratori dipendenti attuano in difesa di interessi di categoria,non anche lo sciopero dei datori di lavoro o lo sciopero politico(che è però garantito dalla libera manifestazione del pensiero art.21).L'art.40 rinvia alle leggi ordinarie la disciplina dello sciopero.Ad oggi non è stata ancora approvata una legge contenente la disciplina generale dello sciopero ma solo la legge 146/1990 riguardante il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali(sanità,giustizia,trasporti pubblici)in cui devono essere garantite le prestazioni indispensabili.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

L'art.41 pone un principio di bilanciamento tra l'iniziativa economica privata e l'interesse collettivo.Il comma 2 serve per equilibrare l'iniziativa economica con i principi di pianificazione pubblica dell'economia.Sempre il secondo comma,detta una riserva di legge implicita rinviando al legislatore il compito di individuare,di volta in volta,il punto d'equilibrio fra la libertà e altri interessi rilevanti.

Art. 43.



A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

L'art.43 consente la nazionalizzazione e la collettivizzazione di determinate imprese o categorie di imprese. Prevede dunque una riserva di legge rinforzata per contenuto: solo tramite leggi provvedimento si può espropriare un'impresa o tutte le imprese di un settore quando essere si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti d'energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. L'unica nazionalizzazione della storia repubblicana è quella delle imprese produttrici di energia elettrica che ha dato vita all'Enel.Questa norma è stata usata per giustificare i numerosi monopoli pubblici già esistenti es.quello della radiotelevisione. Su sollecitazione comunitaria,in ogni caso,la tendenza è quella alla privatizzazione per qui l'art.43 è destinato a divenire ad applicazione marginale.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

I beni pubblici si distinguono da quelli privati per il loro diverso regime giuridico.Essi possono essere di proprietà dello stato,delle regioni,delle provincie,dei comuni o di altri enti pubblici.La loro condizione giuridica è disciplinata da codice civile che li distingue in beni demaniali e beni patrimoniali.

o   I beni demaniali sono quelli destinati a soddisfare in via diretta un interesse o un bisogno pubblico e possono appartenere allo stato o ad altri enti territoriali. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritto a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

o   I beni patrimoniali si distinguono in indisponibili e disponibili.Gli indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. I beni patrimoniali disponibili possono essere mobili o immobili e sono sottoposti al medesimo regime della proprietà privata.

L'art.42 comma 2 dispone che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi d'acquisto,di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata è dunque garantita come diritto soggettivo se ed in quanto adempia una funzione sociale.Il diritto di proprietà è inteso come diritto in senso solidaristico.

L'art. 42 comma 3 sancisce la possibile espropriazione della proprietà privata nei casi previsti dalla legge per motivi di interesse generale e salvo indennizzo.L'indennizzo non va inteso come il giusto prezzo o la giusta indennità ma,dovendo prevalere l'interesse pubblico sull'interesse privato,esso va inteso,secondo la giurisprudenza Costituzionale,come un "ristoro serio e tale da non ledere il principio costituzionale di uguaglianza" in modo che l'indennità non sia meramente simbolica o irrisoria,bensì seria,congrua ed adeguata.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L'art 4 non attribuisce all'individuo un diritto soggettivo al lavoro ma si limita ad impegnare la Repubblica nella rimozione degli ostacoli che impediscono un libero accesso al lavoro.Trattasi di norma programmatica.La repubblica si impegna a promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto.

Al diritto al lavoro si ricollega la libertà di lavoro,ovvero il diritto di scegliere un lavoro secondo le proprie capacità e attitudini.

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.



*Alla creazione di un mercato unico europeo si è giunti utilizzando tre strumenti previsti dai trattati:

o   La libertà della circolazione di merci,dei lavoratori,dei servizi e dei capitali

o   Il divieto degli aiuti finanziari

o   La disciplina della concorrenza che pone una serie di divieti dotati di effetto diretto

Ma il diritto comunitario non si limita a garantire un mercato pubblico,basato sul principio della libera concorrenza.Pone le premesse giuridiche per la drastica riduzione dei monopoli pubblici:in tal modo anche quelle sttibità tradizionalmente conurate come servizi pubblici devono essere sottoposte alle regole sulla concorrenza.

Il mercato unico è stato completato dalla creazione di una moneta unica,l'euro,nonché dalla definizione di una politica monetaria e una politica di cambio uniche,gestite direttamente da istituzioni comunitarie,in modo tale da mantenere la stabilità dei prezzi.

La tendenza a ricondurre le attività economiche ai soggetti privati e a realizzare un mercato concorrenziale in attuazione dei valori comunitari,sta alla base dell'istituzione delle Autorità amministrative indipendenti,istituzioni che si differenziano da altre autorità pubbliche in quanto:

sono indipendenti dal governo e dal suo indirizzo politico

svolgono funzioni di controllo e di arbitraggio in certi settori economici

servono a garantire l'osservanza di regole generalmente riconducibili a valori comunitari come la creazione di un mercato concorrenziale.

L'autorità amministrativa indipendenti più famose sono

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,ovvero l'autorità antitrust.

La CONSOB,cui la legge attribuisce compiti di regolamentazione e di controllo del mercato finanziario e di organizzazione dell'informazione relativa a tale mercato per garantirne la trasparenza.





























DIRITTI POLITICI



Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.[7]

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.












I DIRITTI SOCIALI


Per diritti sociali si intendono i diritti dei cittadini a ricevere prestazioni dagli apparati pubblici: sono diritti caratteristici del passaggio dallo Stato Moderno allo Stato Sociale,in cui non esistono più solo libertà negative,ma vengono istituite anche libertà positive.

I diritti sociali sono espressi nella Costituzione attraverso norme programmatiche che lasciano l'attuazione dei programmi in mano alla legge ordinaria.

I diritti di prestazione sono strettamente collegati con l'art.3 comma 2 che sancisce l'uguaglianza sostanziale,ovvero l'abbattimento degli ostacoli che impediscono un eguale accesso ai diritti.

I diritti di prestazione devono essere bilanciati con le esigenze di tipo organizzativo e di finanza pubblica,ma non sono comprimibili agli estremi e godono comunque,pur essendo contenuti in norme programmatiche,di una tutela giurisdizionale.

Prevalentemente sono le leggi a attuare strumenti di tutela per i diritti sociali.

Fra i diritti sociali ricordiamo:

o   Il diritto al lavoro: Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

o   Il diritto alla salute: Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

o   Il diritto allo studio: Art.34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.























I DOVERI INDEROGABILI


L'art.2 Cost. accanto ai diritti inviolabili,prevede doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale.

Questo si ricollega al principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art.3 Cost.

I doveri in particolare sono:

o   Art.52 il sacro dovere di difendere la patria

o   Art.53 che obbliga i cittadini e gli stranieri a concorrere alle spese dello stato attraverso prelievi fiscali in ragione della capacità contributiva di ciascuno.Al dovere di concorrere alle spese pubbliche corrisponde l'obbligo per lo stato di costituire un sistema tributario informato a caratteri di progressività.In questo articolo rie,come nell'art.3 della costituzione,il dualismo uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale.

o   Art.54 che impone il dovere di fedeltà secondo cui tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e osservarne la Costituzione e le leggi.Il dovere di fedeltà essenzialmente si rivolge a chi ricopre cariche pubbliche,mentre il dovere di rispettare la Costituzione e le leggi si rivolge a tutti.



DOVERI DEI CITTADINI


Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.








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