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I MODELLI ORGANIZZATIVI, L'ASSEMBLEA, LA DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE, INVALIDITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI, IL CONFLITTO D'INTERESSI E L'ABUSO

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I MODELLI ORGANIZZATIVI


Le società di persone possono scegliere fra tre diversi modelli di organizzazione:


Ø  Modello ordinario: questo è adottato dalla società in mancanza di una diversa scelta nello statuto.


Questo modello prevede tre diversi organi: un'assemblea degli azionisti che svolge varie funzioni tra cui quella di nominare gli altri organi ossia, gli amministratori, a cui è affidato il compito di gestire l'impresa sociale,e i sindacati, a cui spetta il compito di controllare gli amministratori.


Ø  Modello dualistico: questo modello è molto diffuso in Germania ed è composto da 3 organi:




L'assemblea che nomina il consiglio di amministrazione (al quale è affidato il compito di gestire l'azienda) che a sua volta nomina il consiglio di sorveglianza (al quale è affidato il compito di controllare il consiglio di amministrazione e quello di prendere alcune delle decisione che nel modello ordinario spettano all'assemblea).


Il consiglio di amministrazione è formato da un numero di componenti non inferiore a 2 i quali possono essere soci oppure no ma non possono far parte del consiglio di sorveglianza.

Essi rimangono in carica 3 esercizi e sono sempre revocabili dal consiglio di sorveglianza salvo risarcimento danni se avviene senza giusta causa (a questo organo si applicano le norme stabilite nel modello organizzativo ordinario per il collegio di amministrazione come anche loro possono delegare proprie attribuzioni a uno o più suoi componenti.

Essi rispondono del loro operato verso società, creditori sociali, singoli soci o terzi e l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dall'assemblea ordinaria, dalla minoranza qualificata di azionisti e dal consiglio di sorveglianza.


Il consiglio di sorveglianza invece ha il compito che svolge il collegio sindacale sia altre funzioni svolte dall'assemblea ordinaria nel modello ordinario.

Tra i compiti c'è quello di approvare il bilancio di esercizio (che però può essere affidata all'assemblea se previsto dallo statuto).

Deve controllare che l'amministrazione sia corretta e che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato per la società.

Essi devono svolgere tale compito con professionalità e ne rispondono in solido, assieme al consiglio di gestione, dei fatti e delle omissioni di quest'ultimi.

Esso è composto da almeno 3 membri che non devono far parte del consiglio di gestione e almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.



Ø  Modello monistico: questo modello è molto diffuso in America ed è composto da 2 organi:


L'assemblea che nomina il consiglio di amministrazione che al suo interno nomina un comitato che ha il compito di controllare la gestione dell'impresa ed è composta da amministratori che non hanno funzioni gestionali. (Non può essere innanzitutto nominato un amministratore unico).


Il collegio sindacale del modello ordinario è sostituito da un comitato per il controllo sulla gestione che è nominato all'interno del consiglio di amministrazione ed è composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e abbiano i requisiti di indipendenza per i sindaci e di onorabilità e professionalità.


Almeno un componente deve essere iscritto al registro dei revisori contabili.



Qualunque sia il modello adottato il controllo contabile deve essere affidato ad un revisore contabile che può essere una persona fisica o una società di revisione.

Nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio costoro possono prevedere statutariamente che il controllo sia esercitato dal collegio sindacale.




L'ASSEMBLEA


L'assemblea può essere:


Ø  ASSEMBLEA ORDINARIA: questa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni ( o per particolari esigenze entro 180 giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale (ossia un anno di attività della società).


L'assemblea ordinaria nel sistema ordinario o monistico:


in questo caso l'assemblea ha i poteri per poter approvare il bilancio annuale e deliberare se e quanti utili distribuire agli azionisti.

Può inoltre revocare gli amministratori, e quando previsti, i sindacati e i revisori contabili; decidere il compenso di quest'ultimi e se esperire nei loro confronti azioni di responsabilità.


L'assemblea ordinaria nel sistemo dualistico:


in questo caso l'assemblea non ha i poteri di approvare il bilancio perché invece questo compito è affidato al consiglio di sorveglianza.

Spetta a loro invece nominare, revocare i consiglieri di sorveglianza i revisori contabili e la determinazione del loro compenso oltre che decidere se esperire azioni di responsabilità.


Da quanto detto si arriva facilmente a capire che all'assemblea non competono le decisioni riguardanti la gestione dell'impresa sociale.


Modello ordinario e monistico:


una volta nominati gli amministratori essi diventano completamente autonomi nella gestione dell'impresa sociale; e anche se lo statuto può derogare all'assemblea il potere di autorizzare il compimento di determinati atti (es. alienazione immobili sociali, accensione ipoteche . ) ma anche in questo caso, assumendosene la responsabilità, non sono tenuti a compierli.

Sapendo anche che gli amministratori sono nominati dalla maggioranza dell'assemblea la minoranza a solo la possibilità di venir a conoscenza dei risultati economici senza aver possibilità d intervenire sulla gestione aziendale.


Modello dualistico:


In questo modello il potere degli azionisti estranei al gruppo di comando è ulteriormente ridotto rispetto a quello che hanno gli azionisti di minoranza nel sistema ordinario o monistico; questo perché non potranno ne scegliere i membri del consiglio di gestione ne approvare il bilancio e non è neanche prevista la possibilità che lo statuto richieda l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di determinati atti degli amministratori.





Ø  ASSEMBLEA STAORDINARIA:


Essa può essere convocata ogni volta che è necessario deliberare su modificazioni dell'atto costitutivo e sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia che la legge espressamente ne affidi la competenza.


A differenza delle società di persone, in quelle di capitali la modifica dell'atto costitutivo non avvieni a unanimità ma a maggioranza.


Lo statuto può anche attribuire al consiglio di sorveglianza (nel caso si adotti il modello dualistico) o all'argano amministrativo (negli altri due tipi di modelli) la possibilità di approvare alcune modifiche secondarie.


Dato che le decisioni per la modifica non devono avvenire a unanimità ma a maggioranza la legge prevede che gli azionisti dissenzienti o assenti possono recedere dalla società, se vengono approvate le modifiche dell'atto costitutivo.


Le cause di recesso possono essere di tre tipi differenti:


Cause ineliminabili: in questo caso non vi può essere nessuna norma dello statuto che renda inammissibile il recesso per tale motivo (ad esempio la modifica della clausola dell'oggetto sociale, la trasformazione della spa in srl, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca della stato di liquidazione, l'eliminazione di cause di recesso, la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni e le modificazioni dello statuto concertanti i diritti di voto o di partecipazione);

Cause eliminabili: in questo caso lo statuto può eliminare alcune cause di recesso (ad esempio la proroga del termine di durata della società, l'introduzione o la rimozione di clausole che limitino la circolazione delle azioni etc..);

Cause determinabili: lo statuto può aggiungere cause per cui è possibile recedere.


Coloro che di conseguenza recedono hanno diritto della liquidazione.

Innanzitutto gli amministratori devono offrire in opzione agli altri soci le azioni del socio recedente, se questa offerta non va a buon fine devono cercare di vendere le azioni a terzi; se anche questa offerta fallisce l'azienda deve acquistare le azioni e arle con le riserve disponibilie in caso di non copertura totale convocare l'assemblea per ridurre il capitale sociale o lo scioglimento della società.

In caso di riduzione del capitale sociale i creditori dalla società possono fare opposizione ricorrendo al tribunale e in caso in caso ammetta ciò si scioglie ed entra perciò in liquidazione.


La legge vieta l'assunzione di partecipazioni in altre imprese se, per la partecipazione e per l'oggetto della partecipazione, ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

In caso di partecipazioni come socio illimitatamente responsabile la partecipazione deve essere autorizzata dall'assemblea e gli amministratori ne devono dare specifica informazione nella nota integrativa di bilancio.



LA DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE


Nella vita della società è molyo importante la delibera dell'aumento di capitale.

Tale delibera, essendo una modificazione statutaria, viene presa dall'assemblea straordinaria (tuttavia possono essere delegati gli amministratori a fare questa delibera per un ammontare determinato, in una o più volte, per il periodo massimo di 5 anni.


L'aumento di capitale può essere:


Ø  A amento: a questo si fa ricorso per raccogliere nuovi conferimenti da investire nell'attività della società.

In prima istanza tali azioni devono essere offerte, a parte in alcuni casi per la quale la legge ammette che si possa fare ciò limitando o escludendo tale diritto, in opzione agli azionisti in proporzione della azioni da essi già possedute

Nel caso in cui gli azionisti rinunciano all'acquisto tali azioni vengono venduti, attraverso l'utilizzo di intermediari, a terzi.

In caso in cui il diritto di opzione viene escluso o limitato (le azionii devono essere deliberate mediante conferimenti in natura, quando l'interesse della società lo esige, quando sono offerte ai dipendenti, nelle società quotate lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale a condizioni che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni stesse) è obbligatorio far are ai terzi un sovrapprezzo, questo perché il patrimonio sociale può avere un valore superiore a quello del capitale nominale.


Ø  Gratuito: questo è possibile quando l'asemblea non avendo distribuito gli utili, ha accantonato riserve.

L'assemblea straordinaria può quindi decidere di trasformare tali riserve in capitale, aumentandone così il valore nominale.

Queste nove azioni devono quindi essere assegnate gratuitamente agli azionisti, in proporzione di quelle da essi già possedute.(in questo modo aumenta il prestigio della società e si distribuiscono sotto forma di nuove azioni gli utili percepiti).



LE REGOLE PER LA FORMAZIONE DELLA

VOLONTA' DELLA SOCIETA'


Una deliberazione dell'assemblea è valida a condizione che siano rispettate determinate regole di procedimento in modo che tutti gli aventi diritto possano partecipare all'assemblea, discutere gli argomenti del giorno e votare.


L'assemblea può essere convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale(o sul quotidiano indicato nello statuto), almeno 15 giorni prima di quando si svolge la riunione (8 se non si fa ricorso al mercato del capitale e se fatto con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento), un avviso contenente l'elenco delle materie trattale.


Di questa formalità si può fare a meno nell'ipotesi di assemblea totalitaria (ossia quando tutti gli azionisti sono presenti all'assemblea).

L'assemblea può essere chiesta su domanda di una minoranza che deve essere convocata da chi compete senza ritardo; nel caso in cui tale non venga convocata è possibile rivolgersi al tribunale che dovrà esprimersi se il rifiuto di convocazione è giustificato o meno, in quest'ultimo caso ordina la convocazione dell'assemblea designando una persona che la presieda.



L'assemblea può riunirsi in prima o seconda convocazione, se gli azionisti interventi nella prima non raggiungevano il quorum costitutivo (ossia non rappresentavano la quota di capitale per la regolare costituzione dell'assemblea stessa).





CONVOCAZIONE

QUORUM COSTITUTIVO

QUORUM DELIBERATORIO

ASSEMBLEA ORDINARIA

PRIMA

Almeno1/2 del capitale sociale (non tenendo conto delle azioni prive di diritto di voto in questa assemblea)

Maggioranza assoluta (o quanto stabilito dallo statuto)

SECONDA

Qualsiasi quota del capitale

Qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti

ASSEMBLEA STRAORD.

PRIMA

Più della metà del capitale sociale (un caso di ricorso al capitale di rischio almeno la metà)

Più della meta della capita del capitale sociale (o quanto stabilito dallo statuto)

SECONDA

Almeno 2/3 del Capitale sociale

Almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

TERZA

Almeno 1/5 del capitale sociale (o quanto stabilito dallo statuto)

Almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea



All'assemblea possono intervenire parte gli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante comune delle azioni di risparmio e tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Lo statuto può anche prevedere il preventivo deposito dei titoli o dei certificati per agevolare il riconoscimento dei legittimi a intervenire, e di poter esercitare questo diritto anche mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione di voto mediante corrispondenza.


Nell'atto costitutivo vi è il nome di colui che deve presiedere l'assemblea.

Il presidente, assistito dal segretario, verifica la regolarità dell'assemblea, accertà l'identità e la legittimazione dei presente , regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono risultare su un verbale redatto dal segretario (ass. ordinaria) o dal notaio (ass. straordinaria)



INVALIDITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI


Oltre a dover rispettare le regole di procedimento, una deliberazione dell'assemblea per essere valida deve anche avere un contenuto non in contrasto con norme di legge o di statuto.


La delibera può essere:


Ø  Annullabile con una sentenza del tribunale, su domanda (detta "impugnazione") dai soci assenti,dissenzienti o astenuti, oppure dagli amministratori o dal consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale (entro 90 giorni dalla delibera).

L'impugnazione può essere presentata da quei soci, da soli o con altri, che possiedono una percentuale qualificata del capitale sociale (0,1% se fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del 5% le altre)


Ø  Nulla con sentenza del tribunale, su domanda presentata da chiunque vi abbia interesse entro il termine massimo di 3 anni.


Per capire se una delibera è annullabile o nulla occorre capire quali interessi sino tutelati dalla norma che viene violata.


I VIZI DI CONTENUTO


Per questo tipo di delibere il codice civile formula le disposizioni in modo alquanto infelice.

L'interpretazione quasi sempre accolta quindi è la seguente:

Ø  Annullabile è quando il suo contenuto contrasta una norma di legge o dell'atto costitutivo poste a tutela di interessi disponibili degli azionisti attuali; (es. se si delibera di non ripartire l'utile anche se l'atto costitutivo ne imponga una ripartizione annuale)

Ø  Nulla quanto viola il contenuto di una norma di legge o dell'atto costitutivo di interesse generale (es. una delibera che approvi un bilancio falso)


I VIZI DI PROCEDIMENTO


Sono annullabili solo due vizi di procedimento: la mancata convocazione dell'assemblea e la mancanza del verbale.

La nuova disciplina si preoccupa di ostacolare le azioni pretestuose (come per esempio quella di un azionista ricattatore che minacciano di impugnare le delibere soltanto per ottenere vantaggi patrimoniali, oppure nelle società non quotate dove i soci sono il lite si cerca di annullare o di dichiarare nulla la delibera soltanto per fare pressione sui loro avversari per ricavarne vantaggi diversi.


Dato che l'annullamento può essere richiesto solo se si detiene una certa quota di capitale, coloro che non vi arrivano hanno il diritto di ottenere il risarcimento del danno causatogli dalla non conformità della deliberazione (può essere chiesta entro 90 gg. dalla delibera).

In secondo luogo, sono previste cause sananti l'invalidità delle delibere riguardanti l'aumento o la riduzione per esuberanza del capitale sociale o l'emissione di obbligazioni.

L'azione di nullità può essere proposta entro un termine di decadenza abbreviato .

Nelle società che fanno ricorso al mercato di capitali l'azione di annullabilità può essere proposta quando la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.



IL CONFLITTO D'INTERESSI E L'ABUSO DEL DIRITTO DI VOTO


Tra le delibere annullabili vi è anche quella che è stata presa con il voto determinante di un socio in conflitto d'interessi che possa recare danno alla società.

Con conflitto di interessi si intende il socio che, in una determinata deliberazione, è portatore di due interessi opposti:l'interesse di socio e un interesse esterno alla società, contrastante con il precedente.

Lo stesso articolo (2373) dispone anche che gli amministratori non possano votare nelle delibere dell'assemblea riguardanti la loro responsabilità e inoltre i componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Sempre lo stresso articolo esprime il principio per il quale il socio non può esercitare il diritto di voto per perseguire interessi exstrasociali (pena l'invalidità della delibera presa col suo voto determinante): in altre parole non può abusare del proprio diritto di voto.



GLI AMMINISTRATORI


Nel modello organizzativo ordinario l'amministrazione può essere una sola persona (amministratore unico) o a più persone (consiglio d'amministrazioneà che decide secondo la collegialità).

Gli amministratori possono essere soci o non soci: in quest'ultimo caso gli uomini sono scelti per le loro competenze o per la fiducia che hanno nel loro riguardo coloro che sono gruppo di comando.

Gli amministratori hanno il compito di gestire l'impresa sociale, quindi devono decidere quali operazioni compiere per attuare l'oggetto sociale.

Ovviamente questo potere avrà un diverso contenuto subordinato dall'attività esercitata dalle società.


IL COMITATO ESECUITOVO E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI


Il consiglio di amministrazione, se lo statuto lo permette, può delegare le proprie funzioni a un comitato esecutivo o ad amministratori delegati.

Anche quando vengano attribuite funzioni amministrative a organi delegati il consiglio d'amministrazione mantiene proprio compiti e responsabilità.

Anzitutto gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione; deve controllare il lavoro dei delegati e valutare il loro lavoro.

Il consiglio può inoltre avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Tutti gli amministratori sono poi tenuti ad agire in modo informato e quindi può chiedere in ogni momento informazioni relative alla gestione societaria..

Spetta in particolare agli organi delegati curare l'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa e il consiglio valutare l'adeguatezza dell'assetto realizzato in base alla natura e alle dimensioni aziendali.


LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

La nomina spetta all'assemblea ( a parte i primi che sono nominati nell'atto costitutivo) e non possono essere nominati per un periodo maggiore a 3 esercizi anche se a fine mandato possono essere rieletti.

Sempre all'assemblea spetta la loro revoca e può essere esercitato questo diritto anche se non sussiste giusta causa.

Sia la nomina che la revoca devono essere iscritte nel registro dell'impresa indicando anche se l'amministrazione e congiunta o disgiunta.


I compensi del consiglio di amministrazione del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea; i compensi agli amministratori delegati invece sono decisi dal consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche ricompensati con il metodo di stock option, ossia attribuire a essi ad un prezzo predeterminato azioni di futura emissione:questo ha portato però a volte un danno all'azienda perché gli amministratori si preoccupavano soltanto di far aumentare in borsa il valore di tali portando anche a falsificazione dei bilanci e all'insolvenza delle società.

Gli amministratori non possono assumere ne la qualità di socio illimitato in società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per contro proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale di società concorrenti (l'inosservanza può portare alla sua revoca e a rispondere dei danni).


LA SEGRETEZZA DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI


Le decisioni degli amministratori sono segrete (fatto salvo per la Consob); quindi gli azionisti non hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sull'andamento degli affari sociali né il diritto di prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Questa disciplina viene legittimata dall'esigenza di tutelare il segreto aziendale per tenere all'oscuro le società concorrenziali dalla propria politica.

Anche i lavoratori e i loro sindacati sono interessati ad acquisire tali informazioni e proprio i rapporti tra quest'ultimi e le imprese mirano ad acquistare tali informazioni.

Alcuni soggetti (azionisti del gruppo di comando, amministratori..) possono servirsi di tali informazioni per specularci (insider trading); quindi è stato disciplinato che ogni amministratore risponde dei danni che siano derivati alla società per aver utilizzato a vantaggio proprio o di terzi informazioni riservate.


INVALIDITA' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


La politica di gestione che deve pianificare l'amministratore deve essere trasparente e non deve presentare neppure l'ombra del conflitto d'interessi.

Di conseguenza l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che egli abbia, anche per conto di terzi, in una determinata operazione; l'amministratore delegato invece deve astenersi dal compiere tale operazione e affidare la decisione al consiglio di amministrazione.

La delibera è invalida se queste prescrizioni non siano state osservate o se il voto dell'amministratore interessato è determinante (ovviamente l'amministratore in conflitto d'interessi risponde dei danni derivanti alla società).

Una delibera è invalida anche quando non questa non è stata presa in conformità con la legge o con lo statuto (impugnazione entro 90 giorni dalla sua dataà può essere proposta dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, anche dai soci se la delibera sia lesiva dei loro diritti).


LA RAPPRESENTAZIONE SOCIALE


Agli amministratori oltre al potere di gestione spetta anche il potere di rappresentanza, ossia il potere di vincolare la società verso terzi, compiendo atti giuridici in nome suo.

Tale potere viene affidato dallo statuto o dalla delibera dell'assemblea ( di solito è affidato al presidente di amministrazione e agli amministratori delegati).

Il potere di rappresentanza è un potere generale e quindi la società rimane vincolata nei confronti di terzi anche se gli amministratori muniti di rappresentanza compiono in suo nome atti estranei all'oggetto sociale (ovviamente l'assemblea potrà chiedergli il risarcimento dei danni e revocarlo per giusta causa).

Lo statuto o la delibera assembleare può però porre dei limiti al tale potere anche se questa limitazione non è opponibile a terzi, benché iscritto nel registro delle imprese.

Se la società riesce però a riscontrare la mala fede e dimostrare il dolo potrà contestare la validità degli atti estranei all'oggetto sociale sia di quelli compiuti in suo nome violando le limitazioni poste al potere di rappresentanza.


LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI


Gli amministratori devono compiere i propri compiti con diligenza e onestà, altrimenti essi sono responsabili dei danni causati dalle loro negligenze o disonestà.

Le società sono quindi responsabili verso:


Ø  La società: gli amministratori devono svolgere i propri compiti con diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenzeàossia con diligenza professionale.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili se non è che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori.

La delega di funzioni amministrative non esonera però gli altri membri del consiglio di amministrazione da ogni responsabilità. In primo luogo, essi sono solidalmente responsabili se non svolgono i compiti che rimangono del consiglio.

Ogni amministratore è anche solidalmente responsabile quando, venuto in qualche modo a conoscenza di fatti pregiudiziale, non si è mosso nei termini dovuti.

Per evitare che un amministratore sia chiamato a rispondere dei danni causato dalla negligenza o dal dolo di altri può fa r annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio poiché immune da colpa; deve anche dare immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

L'azione sociale di responsabilità che prevede a ottenere la condanna degli amministratori al risarcimento dei danni causati è promossa in seguito a deliberazione assembleare ordinaria (dev'essere compiuta entro 5 anni dalla cessione della carica dell'amministratore).

Tale azione può essere esercitata anche se l'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio e tali fatti si riferiscono all'esercizio del bilancio (se presa con almeno i 20% del capitale sociale porta anche la revoca.

Per far in modo che tale azione non fosse presa solo dalla maggioranza (che sono poi quelli che hanno nominato gli ammistratori) l'art 2393 bis stabilisce che tale azione può essere esercitata anche da una minoranza (da chi rappresenta almeno il 5% del capitale sociale se fanno ricorso al mercato del capitale e almeno il 20% nelle altre).



Ø  I creditori sociali: rispondono a loro in conseguenza della loro gestione negligente o disonesta, il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei loro creditori.

Dato che il creditore si può solo rivalere sul patrimonio aziendale se questo non è sufficiente a causa di un danno dovuto a causa o dolo dell'amministratore questo deve risarcirlo.

Quest'azione trova spesso utilizzo nell'ipotesi di fallimento o di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa della società.

La giurisprudenza è orientata a far are agli amministratori la differenza che c'è fra il passivo e l'attivo.


Ø  Verso i singoli soci o terzi: singolarmente il socio non può chiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza della cattiva amministrazione ma può chiedere il risarcimento solo dei danni che gli amministratori hanno causato direttamente al singolo.

L'azione può essere esercitata entro 5 anni dal compimento dell'atto pregiudicato.


Le precedenti regole si applicano anche ai direttori generali.



IL COLLEGIO SINDACALE


Per tutelare il segreto aziendale il controllo sugli amministratori non può essere fatto dai soci ma dal collegio sindacale.

La composizione è:


Ø  Società non quotate: è una composizione rigida ed è composto da 3 o 5 membri efettivi nominati dall'assemblea ordinaria.

Devono essere anche nominati 2 sindaci supplenti destinati a sostituire i sindaci in caso   di morte rinuncia o decadenza e almeno un membro effettivo e uno supplente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.


Ø  Società quotate:la composizione è affidata all'atto costitutivo, deve essere almeno composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. L'atto costitutivo deve anche contenere le clausole necessarie che almeno un membro effettivo sia eletto dalla minoranza (e se i membri sono più di 3 almeno due)


LE FUNZIONI


Esso deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli organi sociale questo perché hanno il potere di impugnare le delibere dell'assemblea e del consiglio di amministrazione nei casi previsti.

Deve vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.

Essi devono in caso di omissione o ingiustificato ritardo convocare l'assemblea e partecipare alle riunioni.


CONTROLLO CONTABILE


Deve essere effettuato da un revisore ma nel caso non sia quotate nel mercato del capitale e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato le società possono dare il controllo al collegio sindacale.


POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE


Per svolgere i loro i sindaci, anche individualmente, possono fare atti di ispezione e di controllo.

Può poi chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono avvalersi anche di propri dipendenti (a spese e responsabilità loro), ma a questi può essere rifiutato all'accesso di alcune informazioni riservate.

Essi devono riunirsi almeno ogni 90 giorni e devono partecipare alle riunioni pena la decadenza della carica.

Il collegio poi riferirà non ai singoli soci ma all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e nel caso di società quotate le varie irregolarità devono essere comunicate alla consob.


LA NOMINA E LA REVOCA DEI SINDACI


Essi sono nominati dall'assemblea ordinaria e restano in carica per 3 esercizi, possono essere revocati sempre da questa solo per giusta causa e tale revoca deve essere approvata con decreto del tribunale (previa audizione del sindaco interessato).

Il loro controllo, data la scarsa indipendenza dalla maggioranza azionaria, è risultato poco efficiente nella maggior parte dei casi.


LA RESPONSABILITA' DEI SINDACI


Sono responsabili verso la società, verso i terzi, verso i singoli soci e i creditori sociali se non adempiono con diligenza professionale ai loro doveri.

Quindi sono insieme agli amministratori responsabili dei fatti e delle omissioni di questi.


LA DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE


Ogni socio può sollecitare l'attività di controllo dei sindaci denunciando fatti che ritiene censurabili da tale collegio: essi devono tener conto di tale denuncia nella relazione dell'assemblea e in caso che tale denuncia arrivi da chi ha in possesso almeno il 5% del capitale sociale (2% se si ricorre al capitale di rischio) il collegio deve assolutamente indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposta all'assemblea.


IL CONTROLLO CONTABILE


Esso deve essere affidato a un revisore contabile che può essere una persona fisica (solo se non si fa ricorso ad un mercato di capitale di rischio) o una società di revisori contabili iscritta al registro istituito presso il ministero della giustizia (se fa ricorso al capitale di rischio deve essere affidato ad una società iscritta presso un albo speciale tenuto dalla consob e sotto la vigilanza di quest'ultima).

I revisori devono essere professionali e onorabili.

Il controllo della Consob e i precedenti requisiti dovrebbero favorire un controllo siffatto e molto importante per garantire la veridicità dal bilancio presentato dagli amministratori.

L'attività di revisione contabile è disciplinata dal codice civile che attribuisce all'assemblea il compito di conferire l''incarico di controllo contabile, esso dura tre anni e non può essere rinnovato più di 2 volte.

L'assemblea può revocare l'incarico prima della scadenza solo per giusta causa e tale delibera deve essere approvata con decreto del tribunale.


I revisori hanno il compito di verificare la regolarità tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti gestionali, verificare il bilancio d'esercizio e se c'è quello consolidato, esprimere un giudizio sul bilancio.


Se il giudizio dei revisori è positivo la delibera assembleare del bilancio può essere impugnata solo dai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale se è negativa e si fa ricorso al capitale di rischio la società deve avvertire immediatamente la Consob.


Il revisore contabile può chiedere agli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere a ispezioni.

I revisori sono responsabili verso la società, verso i creditori e verso i singoli soci e terzi per danni derivati dall'inadempimento.


IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULL'AMMINISTRAZIONE


Uno strumento molto efficace per il controllo sull'amministrazione è quello giudiziario.

Infatti chi rappresenta il 10% del capitale sociale (e il 5% per quelle che fanno ricorso nel mercato del capitale di rischio) possono denunciare al tribunale i fatti su cui si possono fondare i sospetti di gravi irregolarità nella gestione causando danno alla società.

Il tribunale che riceve la denuncia ascoltati gli amministratori può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a meno che l'assemblea non provveda a sostituire amministratori e sindaci con soggetti che indaghino sulle irregolarità denunciate.

Se tali irregolarità sussistono gli amministratori e i sindaci possono essere revocati dai giudici nei casi più gravi e nominare un amministratore giudiziario determinandone poteri e durata.

Tali provvedimenti possono anche essere richiesti dal pubblico ministero, dalla consob, dal collegio sindacale, di sorveglianza o dal comitato il controllo e la gestione.






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