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IL CONCETTO DI SOCIETA' - La propria attività lavorativa - La società semplice è una società non commerciale



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IL CONCETTO DI SOCIETA'

L'impresa può essere esercitata, oltre che da singoli soggetti, da persone che si uniscono in società tra loro per disporre di maggiori capitali e per ripartirsi i rischi economici dell'attività d'impresa.

La società è il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Il contratto societario è un contratto:

Consensuale, in quanto si perfeziona con il semplice consenso delle parti: è sufficiente che i soci si obblighino a eseguire i loro conferimenti. A titolo oneroso, per il fatto che ogni socio deve conferire qualcosa in società. Di durata, non esaurendosi evidentemente in un solo momento. Commutativo, visto che non è legato al caso. Tipico, in quanto sono ammessi solo i contratti sociali disciplinati dal codice civile

Il primo requisito per la costituzione di una società è la pluralità di persone e che, di conseguenza, non è possibile per un soggetto individuale dare vita a un'esperienza societaria, anche se da alcuni anni è ammessa la costituzione della società a responsabilità limitata unilaterale nate per la necessità di rilanciare a livello europeo l'imprenditorialità e lo sviluppo economico.



Il secondo elemento è l'obbligo dei conferimenti per i soci, allo scopo di costituire il capitale sociale; esso è destinato a consentire il sostenimento delle spese necessarie per lo svolgimento dell'impresa e a garantire i creditori sociali per i debiti della società stessa. I soci possono conferire:

Denaro. Beni, sia materiali sia immateriali e possono essere trasferiti in proprietà o concessi in godimento. Crediti. La propria attività lavorativa, tranne che nelle società di capitali; il socio che conferisce la propria attività lavorativa in una società di persone è definito socio d'opera.

I conferimenti servono a consentire l'esercizio in comune di un'attività economica, che costituisce l'oggetto sociale. Tutti i soci partecipano dunque alla gestione della società, essi hanno poteri d'informazione e di controllo. L'obbiettivo di ogni società è il lucro finale, che si sostanzia nel trarre degli utili dall'attività svolta, ripartendoli poi tra i partecipanti. Là dove non venga perseguito questo fine, non è possibile parlare di "società" bensì di "associazione".

Quando si costituisce una società, i conferimenti dei soci vanno a formare un patrimonio comune che viene distinto dal patrimonio dei singoli soci. Dando vita ad una società si origina un nuovo ente, una persona giuridica, la quale è titolare di un proprio patrimonio, realizzato con i conferimenti dei partecipanti. Si parla di autonomia patrimoniale della società e quindi i creditori non possono rivolgersi ai patrimoni personali dei soci ma solo a quella della società.

Essendo un ente separato dai soci, la società, non è tenuta a rispondere dei loro debiti. L'autonomia patrimoniale può essere perfetta, nelle società di capitali, o imperfetta, nelle società di persone. Nel primo caso la società non risponde dei debiti personali del socio e i soci rispondono dei debiti sociali esclusivamente entro il limite del loro conferimento. Nel secondo caso la società non risponde dei debiti di un socio, ma i singoli soci sono responsabili in modo illimitato e solidale dei debiti sociali, questo accade perché in genere nella società di persone il capitale non è molto elevato.

La società, come i diritti reali, si caratterizzano per la loro tipicità, in quanto il legislatore ammette solo sei tipi di società lucrative, tra cui bisogna scegliere il modello più idoneo alle proprie esigenze, senza la possibilità di dare vita a formule contrattuali diverse.

I sei tipi di società previsti dal codice civile sono la società semplice (s.s.), la società in nome collettivo (s.n.c.), la società in accomandita semplice (s.a.s.), la società per azioni (s.p.a.), la società a responsabilità limitata (s.r.l.) e la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

I primi tre tipi di società rientrano nelle cosiddette società di persone, gli altri nelle società di capitali.

Le caratteristiche principali delle società di persone sono le seguenti:

La responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. La partecipazione di ciascun socio all'amministrazione della società, in modo diretto o indiretto. La non trasferibilità della qualità di un socio in mancanza del parere favorevole degli altri soci.


I caratteri peculiari delle società di capitali sono invece:

La responsabilità limitata al valore dei conferimenti di fronte alle obbligazioni sociali. La possibilità di affidare l'amministrazione anche a soggetti non soci. La libertà di trasferimento della posizione di socio.

Scopo delle società è il perseguimento di utili da dividere tra i soci e ciò le caratterizza come società lucrative. Il codice civile ammette però l'esistenza delle cosiddette società mutualistiche, di cui fanno parte le società cooperative. Lo scopo di queste società è di consentire ai soci un risparmio di spesa oppure creando per loro occasioni di lavoro più favorevoli. L'organizzazione e la disciplina di queste società sono diverse, in relazione alla diversità della causa, da quelle delle società lucrative.

In relazione all'oggetto sociale, cioè all'attività economica esercitata in comune, le società si distinguono in non commerciali e commerciali.

Sono non commerciali le società destinate all'esercizio di un'attività non commerciale.

l'unico esempio di società non commerciale è costituito dalla società semplice, che è il modello più elementare di società e può essere utilizzata per l'esercizio di attività agricole o professionali, sempre che non si tratti di professioni per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo.

Le società commerciali possono svolgere qualsiasi tipo di attività, sia commerciale sia non commerciale.

Esse sono rappresentate da tutti i tipi di società previsti dal codice civile, con l'unica eccezione della società semplice. Può darsi che una società sia commerciale nella forma, ma non commerciale in riferimento all'attività esercitata, come nel caso di un'impresa agricola esercitata da una s.n.c. o da una s.p.a.

La distinzione delle società in commerciali e non commerciali acquista importanza pratica, in quanto solo le prime sono sottoposte a determinati obblighi legali, quali l'adozione di una certa forma per la loro costituzione, l'iscrizione nel Registro delle imprese e, se viene svolta attività commerciale, la soggezione al fallimento.



La società semplice è una società non commerciale, e può essere destinata solo all'esercizio di un'attività non commerciale.

Un'attività di carattere non commerciale può essere quella agricola, oppure un'attività professionale il relazione alla quale la legge non richiede l'iscrizione all'albo. Nella società semplice le norme previste dal legislatore per la sua disciplina si estendono, con qualche modifica, alle altre società.

Per la costituzione della società semplice, il codice civile non richiede forme speciali, a parte quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Ne consegue che essa può costituirsi anche oralmente, tramite un accordo verbale, o tacitamente, nell'ipotesi in cui più persone esercitino di fatto un'attività economica in comune, in questo caso si parla di società di fatto. In molti casi la società di fatto corrisponde a una società occulta, che ricorre quando i soci non esteriorizzano, non rendendo cioè manifesto il loro rapporto societario, e agiscono nei rapporti con i terzi come se fossero imprenditori individuali. Là dove si escluda la società di fatto o quella conclusa verbalmente, alla base della costituzione della società si ha un documento scritto, che prende il nome di atto costitutivo.

È possibile che, ad attività sociale avviata, i soci intendano apportare delle modifiche al contratto, che possono essere soggettive, se si basano sull'ingresso di nuovi soci o sulla sostituzione di uno o più di quelli originari, oppure oggettive se si riferiscono al cambiamento di determinate clausole. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, cioè all'unanimità.

Per ogni socio della società semplice, esiste l'obbligo di eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, specificando che, se questi non sono stati pattuiti, i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio può conferire una somma di denaro che potrà essere utilizzata per l'esercizio dell'attività, oppure dei crediti verso terzi o dei beni in natura. Il conferimento dei beni può consistere in un conferimento in proprietà o in godimento.

Nella società semplice, diversamente da quanto previsto per le società di capitali, i soci possono conferire anche la loro attività lavorativa, qualificandosi come soci d'opera.

I soci di una società semplice non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società, a meno che non ci sia il consenso degli altri soci.

L'attività di amministrazione, in una società, consiste nell'attività di gestione dell'impresa sociale, attraverso la quale i soci proseguono gli obbiettivi che si sono prefissi.

È possibile, innanzitutto,  che i soci pattuiscano le regole dell'amministrazione nell'atto costitutivo.

In mancanza di uno specifico accordo, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri; ogni socio è pertanto investito automaticamente della carica di amministratore e può compiere da solo, senza il consenso degli altri e anche senza l'obbligo di consultarli, tutti gli atti relativi all'oggetto sociale che ritiene opportuni. Si riconosce dietro questa norma, il carattere fiduciario che lega il rapporto dei soci nelle società di persone.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia disgiuntiva, è riconosciuto a ogni socio amministratore il diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere. Sull'opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

Non sempre il rapporto di fiducia tra i soci è assoluto, per cui essi possono stabilire, nell'atto costitutivo, diversi regimi amministrativi. Uno di questi è l'amministrazione congiuntiva: se l'amministrazione spetta congiuntamente a tutti i soci, o ad alcuni di essi, per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori. I singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto.

Può verificarsi che il contratto sociale riservi l'amministrazione ad alcuni soci. Se l'amministrazione è riservata a uno o ad alcuni soci, quelli esclusi hanno un potere di controllo sull'operato degli amministratori, essi possono:

Avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, consultare i documenti relativi all'amministrazione, ottenere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno.

Gli amministratori possono essere nominati nell'atto costitutivo, oppure in un atto separato. Se si tratta di amministratori nominati nel contratto sociale, essi possono essere revocati soltanto per giusta causa. Qualora invece gli amministratori siano stati nominati con atto separato, la revoca può essere disposta all'unanimità anche senza giusta causa. Gli amministratori devono svolgere il loro compito con la diligenza del buon padre di famiglia e devono rendere conto del loro incarico agli altri soci. Essi sono solidamente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo. Tuttavia la responsabilità non si estende a coloro che dimostrino di essere esenti da colpa.

Nella società semplice ogni socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto. Esiste, nelle società di persone, un vero e proprio diritto agli utili da parte dei soci, nel senso che essi possono pretendere la distribuzione di tutti gli utili realizzati. Nelle società di capitali questo diritto non è altrettanto pieno, in quanto la decisione di distribuire o no tutti gli utili è riservata all'assemblea nell'ottica di una politica di auto-finanziamento.

Nella società semplice le parti spettanti ai soci nei guadagni si presumono proporzionali ai conferimenti. I soci sono però liberi di determinare, nel contratto sociale, diversi per la partecipazione agli utili di ciascun socio, con l'esclusione del patto leonino, volto a escludere uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Per quanto riguarda la parte di utili spettante al socio d'opera, essa viene pattuita nel contratto sociale; in mancanza, viene fissata dal giudice secondo equità.



Nelle società di persone esiste un'autonomia patrimoniale imperfetta, tale per cui delle obbligazioni sociali rispondono illimitatamente e solidalmente i soci, mentre i creditori particolari dei soci non possono agire sul patrimonio sociale.

Nella società semplice delle obbligazioni sociali risponde innanzitutto il patrimonio della società; oltre a esso, rispondono i singoli soci, in modo illimitato e solidale, nel senso che un creditore sociale può rivolgersi, per l'intero amento, a un singolo socio, il quale poi agirà verso gli altri con l'azione di regresso.

È possibile che il contratto sociale preveda una clausola di limitazione di responsabilità a favore di uno o più soci. Tale limitazione non può mai riguardare i soci che hanno agito come rappresentanti verso terzi.

Per quanto riguarda i creditori particolari dei soci, a essi è interdetto rivalersi sul patrimonio sociale, ma è loro riconosciuta la possibilità di far valere i propri diritti sugli utili, nonché di esercitare atti conservativi sulla quota del loro debitore. Se i beni personali del debitore sono insufficienti a soddisfare l'interesse del creditore particolare, questi può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.

Nella vita di una società, possono verificarsi eventi che determinano l'uscita di uno o più soci. Ciò può verificarsi per morte, per recesso o per esclusione.

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Tuttavia è possibile che i soci superstiti preferiscano sciogliere la società oppure continuarla ammettendo a farne parte gli eredi. È chiaro che essi assumono la responsabilità illimitata e solidale dei debiti sociali.

Un socio ha la responsabilità di uscire dalla società attraverso una dichiarazione personale, che corrisponde al diritto di recesso.

Se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, ogni partecipante può recedere liberamente in qualsiasi momento, salvo l'obbligo di comunicarlo agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. Se invece la società è sottoposta a termine, il recesso non può essere liberamente esercitato, ma può essere ammesso solo se ricorre una giusta causa che lo giustifichi.

In una società semplice può verificarsi che uno dei soci venga escluso dalla società: ciò può avvenire di diritto oppure per decisione degli altri soci.

Si ha esclusione di diritto, vale a dire indipendente da una deliberazione degli altri soci e quindi in modo automatico, se un socio viene dichiarato fallito o se nei suoi confronti un creditore abbia ottenuto la liquidazione della quota. L'esclusione, inoltre, può essere deliberata dagli altri soci; questa decisione non può essere arbitraria ma deve fondarsi su principi di legge che prevede le seguenti cause di esclusione:

Gravi inadempienze, sopravvenute interdizione, inabilitazione o condanna del socio a una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, sopravvenuta inidoneità del socio d'opera, perimento della cosa conferita in proprietà, perimento della cose conferita in godimento.

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci.

Quando un socio esce dalla società, per recesso, morte o esclusione, egli, o per lui gli erede, ha diritto, entro sei mesi dallo scioglimento del proprio rapporto, alla liquidazione della quota.

Il codice civile indica le possibili cause di scioglimento della società semplice, esse sono le seguenti:

Il decorso del termine. Ciò può verificarsi solo nelle società a tempo determinato anche se comunque i soci possono prorogare la società. Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci.

Quando si verifica una causa di scioglimento gli amministratori non possono più intraprendere nuove operazioni, ma devono limitarsi all'espletamento degli affari urgenti. Inizia così la fase di liquidazione. Prima di tutto i soci all'unanimità, o, in mancanza, il presidente del Tribunale, devono nominare uno o più liquidatori, che possono essere anche i soci, o gli stessi amministratori, oppure persone estranee alla società. I liquidatori devono prendere in consegna dagli amministratori i beni e i documenti sociali, attraverso i quali redigono l'inventario dal quale devono risultare lo stato attivo e quello passivo del patrimonio sociale. I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali; hanno la rappresentanza della società, anche in sede giudiziale; provvedono al amento dei debiti sociali.






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