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LA LEGISLAZIONE SOCIALE - IL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE - PRINCIPI GENERALI DELLA NUOVA ASSISTENZA - LA PENSIONE AI SUPERSTITI

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LA LEGISLAZIONE SOCIALE

IL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE

l'ambito operativo della legislazione sociale è estremamente ampio perché comprende ogni tipo di provvedimento pubblico di qualsiasi natura diretto dare protezione a chiunque lavoratore non si trovi in condizione di debolezza o bisogno.

L'assistenza sociale riguarda l'attività dello Stato e degli altri enti pubblici diretta a dare protezione e aiuto ai cittadini che si trova in una condizione di debolezza. A loro lo Stato vuole garantire i mezzi per un'esistenza libera e dignitosa anche nelle situazioni di bisogno. Queste forme di assistenza sono varie si pensi l'assistenza sanitaria, alla concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle agevolazioni previste per il portatore viene handicap, alle esenzioni o riduzioni fiscali per l'accesso al sistema scolastico.



La previdenza sociale ha invece un contenuto più limitato essendo diretta a garantire i lavoratori da eventi dannosi, furti e incerti, connessi al rapporto di lavoro. L'intervento pubblico in tali casi è collegato al verificarsi di un evento dannoso che colpisce il lavoratore. Assistente previdenza sociale vengono fondersi in un unico sistema di sicurezza sociale di cui si fa carico lo stato.

LA LEGISLAZIONE SOCIALE DEL LAVORO

la legislazione sociale va intesa come protezione dei lavoratori subordinati; infatti i dipendenti, causa della loro condizione di subordinazione e delle precarie situazioni economiche, sono considerati contraenti deboli del rapporto di lavoro subordinato. Lo stato  interviene con la legislazione sociale, ossia con particolare ramo del diritto del lavoro costituito da provvedimenti normativi volti a tutelare i lavoratori dipendenti in considerazione la loro posizione di contraenti deboli all'interno del rapporto di lavoro. Il fine è quello di raggiungere una parità sostanziale tre soggetti in modo da assicurare a tutti rispetto dei fondamentali valori della libertà della dignità umana.

Possiamo distinguere le norme della legislazione sociale in tre grandi categorie:

norme preventive: tipo di norme che mirano a prevenire il verificarsi di situazioni dannose o pregiudizievoli per il lavoratore. ½ rientra tutta la normativa di materia di formazione del rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro e di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di sospensione di estinzione del rapporto.

assistenza sociale: è diretta ad assicurare ai lavoratori determinate prestazioni per consentire loro di far fronte a bisogni naturali e generali e di condurre un'esistenza dignitosa.

Previdenza sociale: ha lo scopo di tutelare il lavoratore quando si verificano eventi dannosi quali la malattia, l'infortunio, invalidità, vecchiaia disoccupazione involontaria che possono far cessare o diminuire la sua capacità di lavoro e quindi di guadagno.

L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO SOCIALE

LA RIFORMA DELLO STATO

Il mantenimento dello Stato sociale costituisce un onere gravoso per la collettività e rappresenta una delle cause del forte indebitamento pubblico italiano. La ragione principale è stata attribuita alla legislazione e ma nato negli anni 70 che aveva portato a offrire gratuitamente o quasi gran parte delle prestazioni assistenziali anche ai soggetti non bisognosi. Per questo da diversi anni è nato un processo di riforma volto a ridimensionare e a rendere più efficace il sistema. Tutti e tre i settori principali dello Stato sociale sono stati interessati di recenti da importanti riforme che rivalutano e potenziano il ruolo degli enti locali nel sistema di sicurezza sociale e cerca con diversi strumenti anche ricorrendo a una gestione manageriale degli enti preposti e utilizzando soggetti privati di razionalizzare le prestazioni sociali in modo da migliorare i servizi a ridurre le spese.

La riforma va nella direzione di contenimento della spesa e di miglioramento delle prestazioni di introduzione di sistemi oggettivi di misurazione delle condizioni di bisogno del cittadino da utilizzare per individuare soggetti aventi diritto a prestazioni agevolate. Esiste infatti l'indicatore della situazione economica, un sistema di calcolo abbastanza complesso che tiene conto oltre che alla situazione economico finanziaria dei cittadini anche alle loro particolari condizioni familiari.

Le riforme vanno tutte nella comune direzione di favorire l'integrazione tra le strutture pubbliche e quelle private, allo scopo di leggere il peso sullo stato della sicurezza sociale.


IL FATICOSO CAMMINO DALLA 'BENEFICENZA' ALLA SICUREZZA SOCIALE.

L'espressione sicurezza sociale è entrata nella terminologia corrente in epoca relativamente moderna per significare l'esigenza di costruire un complesso di presidi contro lo stato di bisogno in modo da assicurare ai cittadini il benessere fisico e elevazione morale ed intellettuale nonché mezzi sufficienti per soddisfare le esigenze di vita, e in qualsiasi fase dell'esistenza.

In principio esisteva il fenomeno della filantropia, comunemente chiamata beneficenza, ossia quella generosità del ricco benefattore a cui faceva riscontro l'umile gratitudine del beneficiato.

L'assistente si qualifica come l'intervento organico che viene effettuato in favore di categorie di privati cittadini,i quali possono vantare una protesa specifica a beneficiare di forme di protezione sociale.

Dite una notevole differenza tra assistente beneficenza, nel primo caso si presenta come titolare di un diritto perfetto, mentre nel secondo il soggetto è titolare solo di interesse a volte legittimo e a volte semplice la cui determinazione è rimessa alla valutazione della pubblica amministrazione.

L'evoluzione storica del sistema politico sociale nel nostro paese trova puntuale conferma nella nostra legislazione più recente e nella carta costituzionale che tutelando il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni non distingue tra lavoro subordinato che lavoro prestato in forma autonoma o associata.

Occorre che lo stato concorre alle spese per sicurezza sociale in modo globale pur richiamando a concorrervi i cittadini, secondo le disponibilità finanziarie di ciascuno, per un dovere di solidarietà sociale.

IL DECENTRAMENTO DELL'ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA.

La legge Bassanini ha ripartito le funzioni in materia di salute umana, salute veterinaria e servizi sociali tra Stato, comuni ed enti locali.

IL SETTORE NO PROFIT

Il settore no profit può essere definito come insieme delle organizzazioni private che perseguono finalità d'utilità sociale e collettiva dedicandosi alla produzione di beni e servizi in settori come ambiente, tempo libero, cultura, educazione, salute, ricerca, difesa dei diritti civili, libertà personali, l'attività religiose e sindacali. Questi soggetti privati svolgono importante funzione sociale, caratteristica comune di questi enti, oltre al fatto di occuparsi di solidarietà sociale, è di non avere come scopo la distribuzione di un profitto tra i propri membri. Il settore no profit è da alcuni identificato con le espressione terzo settore.

LE FORME DEL NO PROFIT

È caratterizzato da una variegata tipologia di soggetti che il legislatore ha provveduto a identificare e regolamentare per mezzo di differenti provvedimenti normativi.

Il volontariato è una parte del settore no profit; e le metto caratterizzante è di non avere una struttura imprenditoriale, incentrata su un patrimonio e una forte organizzazione, ma di basarsi prevalentemente sull'attività lavorativa non retribuita delle persone che vi operano.

forme di volontariato:

associazioni: si caratterizzano per il prevalere dell'elemento personale. In esse la pluralità degli associati costituisce il nucleo vitale dell'ente e deve sussistere fin dalle fasi iniziali

fondazioni: assume rilievo prioritario l'elemento patrimoniale, cioè la particolare destinazione di utilità generale impressa da un soggetto a un certo patrimonio.

Comitati: sono caratterizzati dalla funzione di raccogliere fondi da destinare a finalità di interesse pubblico.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono organismi di tradizione cattolica; il recente decreto dispone l'inserimento di queste istituzioni nel sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge.


La legge prevede destini diversi: alcune sono tenute obbligatoriamente a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona, si tratta di aziende senza fini di lucro, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Per altri è prevista obbligatoriamente la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato disciplinate dal codice civile.

Nel settore no profit troviamo anche imprese sociali, strutture associative che combinano aspetti tipici dell'impresa societaria e del volontariato per la realizzazione di beni e servizi di utilità sociale (cooperative sociali).

LE FONDAZIONI BANCARIE

Le fondazioni bancarie hanno come fine istituzionale lo svolgimento di una attività di interesse sociale, sono sorte dopo l'approvazione della legge Amato; l'obiettivo era quello di favorire la trasformazione delle banche pubbliche di società per azioni. La banca esercita unicamente la funzione di intermediazione con l'obiettivo del conseguimento di risultati reddituali soddisfacenti; la fondazione è detentrice del capitale delle banche s.p.a., e persegue i fini statutari di utilità pubblica e sociale destinandovi i suoi introiti con il solo il vincolo dell'accantonamento di una quota di utili tali da consentire di sottoscrivere eventuali aumenti di capitale della società bancaria partecipata, così da non perdere il controllo.

LA LEGGE SULLE ONLUS

Le ONLUS sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per chi rispetta i requisiti previsti dalla legge a è previsto un particolare regime tributario, contraddistinto dalla detraibilità deducibilità delle elargizioni entro limiti predeterminati e un regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi.

Sono considerate ONLUS le associazioni i comitati le fondazioni le società cooperative e gli altri enti a carattere privatistico, con o senza personalità giuridica, in cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente:

a) Lo svolgimento di attività come:

  1. assistenza sociale o socio-sanitaria
  2. assistenza sanitaria
  3. beneficenza
  4. istruzione
  5. formazione
  6. sport dilettantistico
  7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse sotto artistico
  8. tutela e valorizzazione dell'ambiente
  9. promozione della cultura dell'arte
  10. tutela dei diritti civili

b) L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale

c) Il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse

d) Il divieto di distribuire utile e avanzi di gestione nonché fonti, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione la distribuzione non siano imposte per legge

e) L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare attività istituzionali

La legge obbliga queste organizzazioni a rispetto di determinati principi contabili per assicurare la corretta e trasparente gestione del denaro impiegato e adottare un ordinamento democratico.

LA FINANZA ETICA

Tra le iniziative nel campo no profit vi è l'attività della cooperativa verso la banca etica. Si tratta di un progetto che coinvolge ventuno soci fondatori perlopiù provenienti dal mondo dell'associazionismo e che vede in continua crescita il numero delle adesioni. L'obiettivo è fondare una banca che finanzi il terzo settore e l'economia sociale e che permette al risparmiatore di indirizzare terzo settore del prescelto auto determinandosi il tasso di interesse entro limite massimo fissato dalla banca. Il progetto nasce dalla constatazione che si può creare un sistema di credito sociale ponte, saremo noi a potere indirizzare i risparmi dove vogliamo. La banca selezionerà dei progetti per finanziare sulla base di 3 parametri:

  1. validità e impatto sociale ed ambientale
  2. efficienza ed efficacia imprenditoriale
  3. capacità di gestione finanziaria

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

La previdenza sociale realizza i suoi scopi attraverso le cosiddette assicurazioni sociali, esse si caratterizzano per alcune sostanziali particolarità:

la fonte del rapporto assicurativo non risiede nella volontà dei soggetti espresse nel contratto costitutivo, bensì in precise ed inderogabili disposizioni di legge; si tratta perciò di assicurazioni obbligatorie

i soggetti sono tre: il lavoratore (assicurato) beneficiario delle prestazioni assicurative, il datore di lavoro (assicurante) obbligato al amento assicurativo mediante il versamento di particolari contributi; l'assicuratore, costituito da un particolare ente pubblico previdenziale a cui è affidato il compito di erogare le prestazioni previdenziali (INPS, INAIL). Ci possono essere quattro soggetti quando nell'infortunio con morte dell'assicurato il beneficiario è qualcun altro.

il fine non è privato ma pubblico essendo diretto a garantire la sicurezza sociale

i rischi coperti sono prevalentemente costituiti da eventi il cui verificarsi determina nell'assicurato una diminuzione della capacità lavorativa o di guadagno o un aumento dei suoi bisogni.

Nelle assicurazioni sociale l'assicurato a sempre diritto al trattamento previdenziale anche nel caso che il datore di lavoro non abbia versato i contributi, principio dell'automaticità delle prestazioni.

L'intervento contributivo dello Stato; sebbene l'obbligo di are i contributi spetta prevalentemente ai datori di lavoro, sempre più frequentemente si assiste a interventi statali di finanziamento contributivo volti da un lato a risanare i deficit degli enti e a fare ricadere sullo stato una parte degli oneri dei datori di lavoro (fiscalizzazione degli oneri sociali)

le prestazioni previdenziali possono essere di tipo sanitario e di tipo economico; le prime fanno capo alle aziende USL, le seconde sono a carico dell'INPS e INAIL.




IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE

Tra i soggetti delle assicurazione sociale viene ad instaurarsi un rapporto giuridico previdenziale.

I datori di lavoro sono obbligati a versare periodicamente una somma di denaro, i contributi, a favore dell'ente previdenziale. La misura della contribuzione dipende dalla retribuzione del dipendente, cioè da tutto ciò che il lavoratore percepisce. I contributi sono per una minima parte anche carico del lavoratore; tuttavia versamento viene materialmente eseguito dal datore di lavoro il quale provvede a trattenere dalla retribuzione del dipendente la parte di contributi da questo dovuta. Il mancato amento dei contributi non fa perdere al lavoratore il diritto alle prestazioni. L'ente previdenziale impiega le somme ricevute con i contributi per compiere determinate prestazioni di tipo economico di tipo sanitario a favore del lavoratore. Le prestazioni con che consistono in somme di denaro corrisposte al lavoratore per un determinato periodo di tempo: pensioni, indenittà, rendite.

La previdenza complementare consente al lavoratore di crearsi volontariamente una pensione aggiuntiva a quella pubblica mediante la partecipazione ai fondi di pensione. I lavoratori versano periodicamente dei contributi volontari di denaro.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SOCIALE

La riforma sulla legge quadro dell'assistenza sociale ha inteso costruire un sistema assistenziale su misura, calibrato sulle esigenze dei singoli e delle famiglie in difficoltà, che offre propri servizi attraverso la collaborazione di più soggetti pubblici e privati. Le legge in questione detta norme di carattere generale e principi informatori demandando poi alle regioni, alle aziende USL, ai comuni ed associazione di volontariato il compito di organizzare sul territorio servizi e prestazioni.

La Repubblica assicura alle persone alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza, previene, elimina,riduce le condizioni di disabilità, gli bisogni di disagi individuali e familiari, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizione di non autonomia.

Gli interventi e servizi sociali sono tutte le attività relative all predisposizione di erogazione di servizi, gratuiti o a amento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno.

VIA LIBERA AL WALFARE DEL DUEMILA

Il nuovo walfare prevede il reddito di inserimento per le famiglie in stato di povertà, il prestito d'onore a tasso zero per chi si trova in difficoltà temporanea compresi gli immigrati, i voucher cioè buoni concessi dai comuni per acquistare servizi sociali anche da soggetti privati accreditati. Inoltre la chiusura dell'orfanotrofi, una carta di servizi sociali dal quale ciascun comune non potranno narrare.

Una delle riforme chiave disegna l'assistenza sociale su misura, con interventi mirati a singoli e famiglie, e il ricorso ai privati. Il walfare non sarà più soltanto quello delle pensioni della sanità ma anche quello che aiuterà la persona lungo tutto l'arco della vita.

La legge stabilisce i livelli di assistenza a cui ogni comune deve attenersi garantendo servizi sociali professionali, un pronto intervento sociale per le emergenze, l'assistenza domiciliare, strutture residenziali semiresidenziali, centro di accoglienza. Traccia le linee dei servizi le famiglie con assegni di cura e i cosiddetti servizi di sollievo per chi ha anziani in casa; i prestiti d'onore le agevolazioni fiscali che comuni potranno concedere a chi è in difficoltà; i buoni da spendere per servizi sociali forniti anche da privati.

PRINCIPI GENERALI DELLA NUOVA ASSISTENZA

  1. Il sistema integrato di servizi e prestazioni sociali: viene creato una rete integrata dei servizi e delle prestazioni sociali formata dei servizi per assistenza domiciliare, le comunità familiari, i centri per le famiglie, i centri diurni per educazione dei portatori di handicap, i centri per riabilitazione, centro di urne per le anziani. A questi si aggiungono gli interventi in denaro come le indennità di invalidità, l'assegno di accomnamento, la pensione sociale.
  2. Universalità dei destinatari: i beneficiari delle interventi sono in primo luogo i soggetti in difficoltà; accedono tutti i cittadini e le famiglie italiane quelle straniere regolarmente residenti nel nostro paese.
  3. Pluralismo organizzatorio: la rete integrata dei servizi è a fidata allo Stato, alle regioni,agli enti locali che la promuovono e l'attivano con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato. La programmazione e l'organizzazione compete gli enti locali e alle regioni allo Stato secondo il principio di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria patrimoniale, responsabilità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. Questi soggetti riconoscono agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale e di ogni altro soggetto privato che opera nel no profit.

Nel piano nazionale vengono definiti gli obiettivi generali di assistenza, gli specifici compiti assegnati ciascun ente la misura dei finanziamenti disponibili. Il piano prevede di valorizzare le responsabilità familiari, rafforzare diritti dei minori, potenziare gli interventi a contrasto della povertà, sostenere servizi domiciliare per persone non autosufficienti.


LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Attraverso la ripartizione delle funzioni tra soggetti pubblici, s'è dato vita un sistema fortemente decentrato; allo Stato è stata riservata la competente in materie di interesse generale in modo da garantire a tutti i cittadini forme indifferenziate di tutela sociale.

Posizione centrale è quella dei comuni cui è affidata in concreto erogazione dei servizi assistenziali. Tra questi rappresentano una significativa novità delle leggi le prestazioni a sostegno della famiglia che si caratterizzano rispetto al passato.

I buoni servizi che comuni potranno fornire le famiglie e con i quali sarà possibile are servizi assistenziali

assegni di cura e dei servizi di sollievo previsti a favore di coloro che hanno anziani in casa da accudire

prestiti d' onore a tasso zero, che potranno essere concessi in alternativa a contributi assistenziali,alle persone che hanno in casa handicappati gravi

prestiti a favore delle famiglie temporaneamente in difficoltà economiche e per quelle di recente immigrazione con gravi difficoltà di inserimento.

È inoltre prevista la graduale sospensione degli orfanotrofi, che saranno sostituiti da case famiglia in cui i bambini attenderanno di essere adottati.

Le regioni e le province svolgono prevalentemente funzione di programmazione e coordinamento e indirizzi degli interventi sociali nonché di verifica dell'attuazione a livello territoriale.

Allo stato spetta: la formulazione del piano nazionale degli intervenuti e servizi sociali, la determinazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per ottenere l'autorizzazione dell'esercizio dei servizi e delle strutture al circolo residenziali semiresidenziali; la determinazione dei requisiti dei profili professionali materie di professione sociali; requisiti di accesso di durata dei percorsi formativi; ripartizione delle risorse del fondo nazionale. IL governo dovrà adottare uno schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali; in seguito ogni ente erogatore adotterà la propria carta dei servizi sociali, sulla falsa riga dell'indicazione dello schema governativo e dovrà darne adeguata pubblicità agli utenti.

LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL SISTEMA PENSIONISTICO

Per gli eventi dannosi  che colpiscono più frequentemente il lavoratore, quali l'invalidità, la vecchia e la morte è prevista la pensione.

Con il termine pensione si fa riferimento a somme di denaro erogate dall'ente gestore dell'assicurazioni sociali destinate proteggere i lavoratori particolari e i rischi quali l'invalidità, l'inabilità e la morte.

I rischi assicurati non necessariamente attengono allo svolgimento dell'attività lavorativa e possono riguardare eventi naturali prevedibili nel loro verificarsi.

Non sempre i destinatari delle prestazioni coincidono con i soggetti assicurati; è il caso della pensione in caso di morte del lavoratore che viene corrisposta ai parenti superstiti. Il principale assicuratore è l'INPS che garantisce il sistema pensionistico soprattutto tramite ilo Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L'erogazione delle pensioni viene effettuata dall'Ente gestore, su domanda dell'interessato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è quella corrisposta a favore dei lavoratori che hanno raggiunto un minimo di età (57 anni) e abbiano versato contributi per un certo numero di anni.

Con la legge del 95 si è dato inizio a un processo destinato a culminare, a conclusione di u  lungo periodo transitorio, con la definitiva pensione di vecchiaia. La principale novità riguarda il metodo utilizzato per calcolare la misura della pensione: si è passati da un metodo retributivo a un metodo contributivo. Secondo il sistema retributivo la pensione viene calcolata sulla base di due elementi: l'anzianità contributiva e la retribuzione annua pensionabile.

Con il sistema contributivo l'entità delle persone si determina moltiplicando la somma dei contributi per il coefficiente di trasformazione, che è i rapportato all'età in cui si decide di cessare l'attività lavorativa. Più ritarda la cessazione più sarà elevato il coefficiente e quindi la pensione corrisposta.

Dopo il 95 le persone avranno una pensione di tipo contributivo. Quelli che prima del 95 lavoravano da almeno 18 anni avranno una pensione di tipo retributivo; chi aveva meno di 18 anni un sistema misto.

I requisiti:

età anagrafica compresa tra i 57 e i 65 anni senza distinzione tra uomini e donne

il versamento dei contributi per almeno cinque anni, nel caso siano stati versati 40 anni di contributi effettivi si prescinde dal requisito anagrafico.

L'importo della pensione maturata non deve essere inferiore a 1,2 volte l'ammontare dell'assegno sociale.

ASSEGNI DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'

Esistono altri eventi dannosi per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria: l'invalidità e la morte.

Può accadere che il lavoratore a causa di un'infermità fisica o psichica  veda ridotta la propria capacità di lavorare. A tale riguardo la legge distingue due diverse situazioni:

  1. invalidità: è invalido il lavoratore che a causa di un'infermità o difetto fisico o mentale, veda in modo permanente a meno di un terzo la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Il concetto di invalidità si lega quindi a una permanente riduzione non generica della capacità di lavorare ma di svolgere attività confacenti alle sue attitudini.
  2. Inabilità: è inabile colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale venga a trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, qualunque tipo di lavoro.

La legge ha previsto:

a. l'assegno di invalidità:ha natura temporanea e viene corrisposto per periodi di tre anni rinnovali per la stessa durata qualora rimangano le condizioni di inabilità.

b. La pensione di inabilità: viene calcolata applicando della maggiorazioni sull'importi dell'assegno di invalidità; essa è inoltre incompatibile con altri trattamenti previdenziali e on i compensi del lavoro autonomo o subordinato.

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Un altro rischio assicurato obbligatoriamente è la morte del lavoratore. Con questa forma previdenziale si è voluto tutelare i  coniugi del lavoratore dal danno economico subito per il venir meno del loro parente, quale fonte di reddito e di sostentamento della famiglia.

I beneficiari sono:

il coniuge superstite

i li che alla data del decesso sono minorenni (limite elevato a 21 anni per gli studenti delle scuole superiori e 26 anni per gli studenti universitari) ovvero inabili e a carico del defunto

i genitori con più di 65 anni o inabili, che alla data del decesso sono senza pensione e sono a carico dell'assicurato

i fratelli e sorelle non coniugati, inabili al lavoro, non titolari di pensione che alla data del decesso erano a carico del defunto

I familiari hanno diritto a una pensione di reversibilità nel caso che al momento del decesso il defunto avesse gia la pensione.

La pensione indiretta spetta nell'ipotesi che il defunto alla data di morte non fosse titolare della pensione ma avesse già maturato i requisiti per la pensione di inabilità e di vecchia.

L'indennità una tantum spetta quando il lavoratore muore senza che ricorrano i requisiti per la pensione di reversibilità o indiretta, in presenza di determinate condizioni.



L'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro le malattie professionali a è gestita dall'INAIL. Essa si prege indennizzare il lavoratore che subisca danni alla salute a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Oggetto della tutela non è la salute del lavoratore, ma l'inabilità conseguita alla lesione che ha ridotto la capacità di lavoro e quindi di guadagno.

I soggetti del rapporto assicurativo

Il soggetto assicuratore è l'istituto nazionale per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro: INAIL.

I soggetti assicuranti sono i datori lavoro perché sono obbligati al amento dei contributi; nell'industria i contributi prendono la determinazione di premi la cui misura varia in relazione alla retribuzione percepita dal dipendente. Il datore di lavoro è obbligato a denunciare all'INAIL e all'autorità di pubblica sicurezza del comune dove si è verificato l'evento lesivo.

Non tutti i lavoratori devono essere assicurati contro gli infortuni malattie professionali; l'assicurazione riguarda soltanto i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura. Deve trattarsi di lavoratori subordinati che prestano opera manuale retribuita e che siano addetti occupati in una delle lavorazioni pericolose indicate dalla legge. La recente riforma a esteso l'assicurazione anche ai lavoratori parasubordinati (che nello svolgimento delle proprie mansioni utilizzano  veicoli a motore da essi personalmente condotti), agli sportivi professionisti dipendenti e a quelli appartenenti alla dirigenziale.

L'oggetto dell'assicurazione

l'oggetto del rapporto assicurativo è l'infortunio sul lavoro della malattia professionale.

Si ha infortunio sul lavoro quando: per una cause violenta e in occasione di lavoro si è verificato un evento  lesivo che determina la morte o riduce la capacità lavorativa del dipendente.

Prima requisiti è quindi che la lesione del lavoratore dipenda da una causa violenta, si intende qualunque evento esterno che agisca in modo repentino immediato sulla persona del lavoratore.

Gli infortunio deve inoltre avvenire in occasione di lavoro ciò sta indicare che l'evento lesivo non dev'esser direttamente e strettamente collegato alle attività lavorativa svolta, essendo sufficiente che avvenga nel contesto di lavoro. L'attività svolta deve presentarsi come la circostanza che favorisce l'insorgere del rischio. È rischio diretto, ad esempio, quello per l'elettricista di prendere una scarica elettrica, è indiretto quello per l'elettricista di rimanere folgorato dal fulmine.

Altro requisito richiesto è che l'infortunio provochi alla lavoratore una lesione che incide sulla capacità lavorativa; l'evento lesivo deve determinare:

la morte

inabilità al lavoro che può essere permanente temporanea, parziale o assoluta.

La malattia professionale è quella contratta nell'esercizio e a causa del lavoro.

Deriva da una lenta e progressiva aggressione sugli individui di fattori nocivi utilizzati nell'attività lavorativa. La malattia deve essere strettamente direttamente collegata con l'esercizio di determinate attività.

Le prestazioni assicurative

Le prestazioni sanitarie consentono nelle cure mediche, chirurgiche e riabilitative dirette al ristabilimento della salute e della capacità lavorativa dell'assicurato. Il lavoratore non può, senza giustificato motivo, sottrasse le cure sanitarie; in caso egli può perdere il diritto a determinate prestazioni economiche o vederne ridotto l'ammontare.

Le prestazioni economiche consentono nei amenti delle somme di denaro in unica soluzione, indennità, o con carattere periodico, rendite.

Automaticità delle prestazioni: al verificarsi dell'infortunio o al momento dell'insorgenza della malattia professionale, sorge il diritto del lavoratore alle prestazioni indipendentemente dall'adempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro.

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

La legge dal 1999 ha istituito l'assicurazione obbligatoria antinfortuni per le casalinghe. La polizza è a carico degli interessati, ma lo Stato se ne accollerà l'onere in caso di famiglie con bassi redditi. Non li ho assicurativo riguarda tutte le persone tra i 18 e i 65 anni di età che svolgono in via esclusiva attività di lavoro domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito. L'assicurazione copre incidenti da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 33%.

LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL LAVORATORE IN DIFFICOLTÀ

Da lei è già predisposto particolari forme di tutela per proteggere i lavoratori da quegli eventi che possono far venire meno o diminuire la loro capacità di guadagno.

Quando il lavoratore può perdere completamente o parzialmente il suo reddito può intervenire allo Stato con una serie di strumenti che hanno lo scopo di assicurare al lavoratore una fonte di reddito sufficiente per provvedere a sostentamento suo e della propria famiglia.

Le forme di tutela sono di due tipi:

le integrazioni salariali

l'assicurazione contro la disoccupazione

Le integrazioni salariali

Questa forma di tutela trova applicazione in presenza di una disoccupazione parziale, consiste nella riduzione dell'orario di lavoro o nella sospensione temporanea del lavoro dovuto a interventi di natura transitoria o particolari contingenze economiche non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore.

Si tratta in particolare dell'indennità ordinarie e straordinaria corrisposta dalla cassa integrazione guadagni.

Gli interventi della casa integrazione guadagni consistono nel corrispondere ai lavoratori sospesi una speciale indennità, integrazione salariale. In tal modo essere attenuta per i lavoratori le conseguenze negative derivanti da una congiuntura sfavorevole, cioè svolge una funzione di ammortizzatore sociale.

Gli interventi possono essere di due tipi ordinari, ogni qual volta la sospensione o la contribuzione dell'attività produttiva sia dovuta a cause transitorie che non lasciano dubbi circa l'imminente ripresa della normale attività; straordinaria riguarda invece la sospensione o contrazione dell'attività originate da ristrutturazioni, riorganizzazione o riconversione industriale, da crisi aziendale di particolare gravità, dalla sottoposizione a procedure concorsuali. Per ristrutturazione e riorganizzazione significa interventi relativi alla gestione del personale soprattutto con tagli dello stesso anche con una diversa assegnazione di mansioni. Per riconversione industriale si intende la modifica dell'attività economica svolta dalle imprese. Per crisi aziendale si intende quelle situazioni nelle quali un'impresa presenta già da anni bilanci grave perdita. Le procedure concorsuali su procedimenti legali e giudiziali nei quali oltre a tutelare l'impresa sottoposta si garantisce la parità di trattamento dei creditori dell'impresa stessa.

L'istituto della mobilità è un sistema predisposto dal legislatore per facilitare il passaggio dei lavoratori licenziati a imprese che necessitano di manodopera. Tale istituto trova applicazione in due diverse ipotesi:

ha seguito dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale

a sostegno delle imprese già sottoposte a casa integrazione straordinaria che non siano in grado di garantire il reimpiego dei lavoratori sospesi ovvero non possano attivare misure alternative.

I lavoratori prescelti sono iscritti nelle liste di mobilità beneficiando di un trattamento economico di sostegno e riuscendo ad accedere con maggior facilità a nuove occasioni di lavoro.

L'assicurazione contro la disoccupazione

L'assicurazione contro la disoccupazione protegge il lavoratore dal rischio della perdita di guadagno in conseguenza di una condizione di disoccupazione involontaria causata dalla mancanza di lavoro.

Il rischio coperto da questa assicurazione obbligatoria è la disoccupazione, derivante dalla perdita dei posto di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Non riguarda quindi i soggetti in cerca di prima occupazione e chi si trova senza lavoro per scelta o per motivazioni soggettive.

L'assicurazione si finanzia esclusivamente con i contributi dei datori di lavoro. L'ente eroga un'indennità ordinaria di disoccupazione calcolate in misura percentuale alla retribuzione percepita nei tre mesi anteriori alla disoccupazione per un periodo di tempo limitato (massimo 180 giorni).

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Affinché retribuzione sia sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libere dignitosa è necessario tener conto delle esigenze familiari di ogni singolo lavoratore.

Prima della legge del 1988 il lavoratore aveva diritto ad assegni familiari in misura fissa per ogni persona suo carico; dal primo gennaio 1988, gli assegni familiari sono stati sostituiti da un unico assegno per il nucleo familiare, di importo variabile in relazione al numero dei componenti della famiglia e al reddito complessivo del nucleo familiare.

I requisiti sono:

il lavoratore deve avere a suo carico il coniuge o i li minorenni, o i li maggiorenni che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di lavorare

reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare i limiti stabiliti dalla legge





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