ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto economia

I CONTRATTI BANCARI ATIPICI - IL LEASING - Nelle scritture in Partita Doppia

ricerca 1
ricerca 2

I CONTRATTI BANCARI ATIPICI.


I contratti atipici vengono designati in questo modo, poiché non sono espressamente disciplinati dal nostro legislatore, nonostante prestino alcuni connotati giuridici di altri contratti atipici. I contratti atipici che si sono maggiormente affermati nella realtà economica italiana sono: il leasing e il factoring.



IL LEASING.


Gli investimenti in beni strumentali sono spesso finanziati con l'accensione di prestiti a medio/ lungo termine. La disponibilità dei beni strumentali può però essere ottenuta, anche senza acquistarli, attraverso la stipula di contratti di locazione che consentono di utilizzare beni giuridicamente di proprietà di terzi.

La locazione è il contratto col quale una parte, detta locatore, si obbliga a far godere all'altra, detta conduttore o locatario, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, vale a dire il canone di locazione o affitto.

Il contratto di locazione può essere a tempo determinato o indeterminato; in questo secondo caso ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone disdetta con un preavviso, si ha rinnovazione tacita del contratto se, scaduto il termine previsto, nessuna delle parti chiede la cessazione del rapporto. L'alienazione del bene locato non determina lo scioglimento del contratto, purché la locazione abbia data certa anteriore al trasferimento. Il locatore deve consegnare il bene locato in buono stato di manutenzione e deve mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto. Il conduttore ha l'obbligo di servirsi della cosa secondo l'uso pattuito e con diligenza del buon padre di famiglia. Le spese di conservazione e di manutenzione, salvo patto contrario, sono a carico del conduttore. Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare il bene, in tutto o in parte, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. I canoni di locazione, generalmente anticipati rispetto al periodo a cui si riferiscono, sono regolati nei termini convenuti dal contratto, in genere mensilmente o trimestralmente.




Gli obbiettivi della locazione possono essere:

   Evitare un esborso finanziario notevole;

   Non assumere il rischio di obsolescenza dei beni locati;

   Usufruire di una maggiore elasticità di gestione.


Il contratto di locazione è noto come contratto di leasing. Il contratto di leasing è un contratto atipico, in quanto non disciplinato dal codice civile, ma è stato regolato legislativamente solo ai fini dell'agevolazione fiscale. Il leasing presenta caratteri tipici del mutuo, della locazione e del patto di riservato dominio, ma si distingue da ognuno di essi, e costituisce una ura contrattuale a sé. Per operazioni di leasing si intendono le operazioni di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta o indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione dietro versamento di un prezzo stabilito. I beni dell'operazione di leasing devono rispondere al requisito della strumentalità. Pertanto, per potere acceder all'operazione, è necessario che i beni entrino nel ciclo produttivo dell'azienda in modo durevole.


Nel leasing troviamo tre soggetti:

il produttore del bene strumentale;

la società di leasing che lo acquista dal produttore e lo dà in locazione all'utilizzatore;

l'utilizzatore del bene, che è la persona o l'azienda che usufruisce del bene ando i relativi canoni con possibilità di riscattare il bene al termine della locazione al prezzo convenuto.


Con la stipulazione di un contratto di leasing, l'azienda utilizzatrice del bene evita l'esborso finanziario, che è richiesto in caso di acquisto con amento immediato, e di fatto si fa finanziare dalla società di leasing. Formalmente il leasing è un contratto di locazione, ma sostanzialmente si tratta di una vera e propria operazione di finanziamento.

L'operazione di leasing si inquadra nell'ambito di problemi di scelta economica. In effetti, l''impresa che abbisogna di un bene strumentale può scegliere tra l'acquisto e il leasing. La scelta si attua esaminando le possibilità alternative di finanziamento unitamente ai costi delle due soluzioni, tenendo conto che:

   l'acquisto di beni strumentali comporta il costo per gli interessi sul capitale investito e il costo per ammortamento dei beni;

   la locazione finanziaria di beni strumentali comporta il costo per i canoni di locazione e, alla scadenza del contratto, il costo per l'eventuale riscatto.


Il leasing presenta alcune caratteristiche:

   consente l'utilizzo dei beni strumentali necessari all'impresa, senza l'immediato esborso del loro prezzo;

   non modifica l'indice del ricorso a capitali di terzi in quanto non fa sorgere un debito;

   non richiede garanzie reali, in quanto il bene resta di proprietà della società di leasing fino al momento del riscatto;

   è un'operazione semplice, rapida, ottenibile senza particolari difficoltà;

   consente agli effetti fiscali di dedurre i canoni di competenza purché il contratto sia stipulato nel rispetto delle norme tributarie per quanto concerne la sua durata;

   se i canoni di leasing sono regolarmente ati, la società di leasing non può recedere dal contratto.


Le società che praticano come locatrici il leasing sono:

   società finanziarie: che acquistano i beni strumentali o li fanno costruire su richiesta del conduttore per darli poi in locazione;

   società produttrice di beni: che vendono o danno direttamente in locazione;

   società commerciali: che acquistano i beni delle imprese produttrici per rivenderli o darli in locazione. L'azienda che prende i beni in leasing deve addebitare in un conto economico d'esercizio i canoni di locazione di competenza dell'anno e scrivere in conti d'ordine gli impegni relativi al contratto di leasing stipulato.


Man mano che si procede al amento dei canoni, il valore scritto nei conti d'ordine viene ridotto per il diminuito importo degli impegni futuri.

In bilancio si avrà:

   nel Conto economico, l'importo dei canoni di leasing di competenza dell'esercizio;

   nello Stato patrimoniale, tra le poste d'ordine, il valore residuale del contratto;

   nella Nota integrativa devono essere fornite informazioni sui contratti di leasing in corso.


Nelle scritture in Partita Doppia avremo:




IMPEGNI PER BENI IN LEASING  X

CREDITORI C/ LEASING X

CANONI DI LEASING   X

IVA NS/ CREDITO    X

DEBITI V/ FORNITORI  X


DEBITI V/ FORNITORI  X

BANCA C/ C  X

CANONI DI LEASING   X

IVA NS/ CREDITO    X

DEBITI V/ FORNITORI  X


DEBITI V/ FORNITORI     X

BANCA C/ C  X

CREDITORI C/ LEASING X

IMPEGNI PER BENI IN LEASING    X




I canoni di leasing sono documentati dalle relative fatture emesse dalla società locatrice; però la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 8 anni.

Poiché i contratti di leasing possono prevedere canoni di ammontare anche diseguale è bene precisare che la competenza si calcola attribuendo a ciascun mese un importo corrispondente alla somma dei canoni diviso per il numero di mesi di durata contrattuale, facendo eventualmente ricorso alla tecnica dei risconti contabili. I canoni di locazione finanziaria sono soggetti alla stessa aliquota IVA che grava sulle cessioni del bene locato. La parte del canone, relativo a contratti di locazione finanziaria, riferibile agli interessi passivi, che non è ammessa in deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, si determina sottraendo dall'ammontare del canone di competenza di ciascun periodo d'imposta, compreso nel periodo di durata del contratto, l'importo che si ottiene dividendo il costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, per il numero di giorni di durata del contratto di leasing e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni del periodo d'imposta.

Il leasing può assumere la forma di leasing operativo quando viene concesso direttamente dal produttore del bene all'utilizzatore senza l'interposizione di una società di leasing. Nel caso contrario viene denominato leasing finanziario.

Il leasing operativo, giuridicamente può essere assimilato al contratto di noleggio; non permette, nel corso del contratto, il recupero integrale del bene locato che è destinato a essere successivamente concesso in locazione ad altri utilizzatori, per cui, non è in genere prevista la possibilità di riscatto da parte del locatario. Il canone di locazione è comprensivo di manutenzione e di assistenza.

Il leasing finanziario è invece un'operazione di finanziamento concessa da un intermediario che interviene tra l'azienda produttrice del bene e quella che ne richiede l'uso, acquistandolo dalla prima e cedendolo in locazione alla seconda, la quale si impegna a corrispondere alla società di leasing i canoni periodici, che non sono comprensivi delle spese di manutenzione e assistenza.






LEASING OPERATIVO
 





PRODUTTORE

 

UTILIZZATORE

 


Dà in locazione



Paga il canone










LEASING FINANZIARIO
 








SOCIETA'

DI

LEASING

 
Dà in locazione

Vende il

bene Paga il

canone




La differenza tra le due modalità di applicazione del leasing consiste appunto nelle facoltà di riscatto che non è prevista nel leasing operativo.


Nel leasing finanziario il locatore può infatti:

   rinnovare la locazione;

   restituire il bene locato;

   acquistare il bene, nel caso in cui il locatore si sia riservato un diritto d'opzione.


Il leasing finanziario si suddivide in due grandi settori:

  1. il leasing mobiliare, mediante il quale il locatore acquista e cede in leasing un bene ammortizzabile contro corresponsione di un canone periodico. Alla scadenza il locatario può riscattare il bene, restituirlo o rinnovare la locazione.
  2. Il leasing immobiliare è un rapporto mediante il quale un ente creditizio concede un immobile in locazione ad un'impresa, impegnandosi a riconoscerle un diritto di riscatto, trascorso un determinato periodo di tempo, contro amento di canoni periodici comprensivi della quota d'ammortamento del capitale investito dalla società di leasing.  Caratteristica dell'operazione è che il locatario tratta l'immobile come una sua proprietà, salvo che per l'intestazione e per i relativi diritti

I casi particolari di leasing immobiliare sono:

   il lease back, con il quale un'impresa industriale o commerciale vende un immobile ad una società di leasing, che si impegna a concederle il bene in locazione e a riconoscerle un diritto di riscatto, trascorso un dato periodo di tempo;

   il lease purchase, con il quale si prevede che la proprietà del bene si trasferisca automaticamente al locatario per effetto del regolare amento dei canoni pattuiti, senza che sia necessario esercitare un'opzione di acquisto al termine del contratto;

   il lease adossè, che consente al produttore di vendere un bene ad una società di leasing, che lo cede in locazione allo stesso produttore con facoltà di sublocarlo ad un proprio cliente.


Esistono altre forme di leasing finanziario:

   il leasing agevolato: è una forma di finanziamento concessa da società finanziarie, con lo scopo di promuovere lo sviluppo industriale e commerciale di zone arretrate. I canoni, piuttosto bassi, sono integrati da una contribuzione a carico degli enti pubblici.

   Il leasing all'esportazione, che usufruisce dei meccanismi previsti dalla legge 227 "la Legge Ossola", nella quale l' intervento è diretto ad agevolare i crediti derivanti dalla concessione di dilazioni di amento superiori a 18 mesi da parte di imprese italiane esportatrici (operanti nell' industria, nel commercio, nell' artigianato e nei servizi) ad acquirenti esteri, a fronte di operazioni concernenti principalmente l' esportazione di beni, la prestazione di servizi e l' esecuzione di opere all' estero. Le agevolazioni previste intervengono su finanziamenti concessi agli acquirenti esteri o direttamente dal fornitore italiano (Credito fornitore) o da un istituto di credito italiano o estero (Credito acquirente).
Le condizioni di tali finanziamenti sono stabilite dall' accordo internazionale Consensus. Le agevolazioni previste sono:
la copertura assicurativa SACE dei crediti concessi al compratore estero per rischi politico-catastrofici, commerciali e per rischi di cambio;
un contributo in conto interessi da parte di Mediocredito Centrale di importo pari alla differenza tra il tasso agevolato corrisposto dal compratore estero ed il tasso sopportato da chi gli concede la dilazione di amento.

   Il leveraged leasing, caratterizzato dal fatto che il locatore finanzia con capitali propri solo una parte del bene locato e ricorre al credito dei terzi per finanziare la quota rimanente.


Il contratto di leasing è preceduto da un'istruttoria che si pone come obiettivo di acquisire, attraverso una documentazione completa e attendibile, tutti gli elementi necessari per giungere all'approvazione della domanda presentata dal cliente. Detta domanda deve indicare:

   il bene durevole richiesto in locazione e il suo costo;

   il programma di investimenti dell'azienda utilizzatrice;

   i bilanci degli ultimi tre esercizi;

   le informazioni sull'azienda richiedente.


La domanda è accomnata da una relazione di presentazione; tale relazione può essere redatta dalla stessa banca che ha fatto da tramite, ma molte società di leasing dispongono di una propria rete con personale specializzato e si avvalgono anche di broker esterni.

L'istruttoria si basa sull'analisi del bilancio dell'impresa richiedente e sulla valutazione delle possibilità di inserimento del bene strumentale richiesto nel processo produttivo. Le società di leasing considerano l'impresa cliente in una visione dinamica; inoltre, più che la consistenza patrimoniale, assume importanza la capacità dell'impresa di far fronte al amento dei canoni richiesti e quindi particolare cura è dedicata all'analisi dei flussi finanziari.

In linea di massima è più facile ottenere un bene in leasing che non ottenere un prestito per acquistarlo direttamente, poiché la società di leasing è proprietario del bene locato, si sente garantita nei confronti dell'impresa cliente e viene a trovarsi in posizione di vantaggio rispetto a qualunque creditore.

Il contratto di leasing è a tempo determinato; la sua durata è in relazione alla vita tecnico-economica del bene.


Quale negozio innominato e atipico il leasing è soggetto alle norme generali sul contratto e alle pattuizioni contrattuali.

Nel contratto di leasing i canoni, pur essendo unitari, possono conurarsi come composti da due elementi



IL FACTORING.


Il factoring è un contratto mediante il quale un'azienda cede a una società di factoring i crediti che essa vanta presso la propria clientela; in pratica l'operazione di factoring si basa su un trasferimento di crediti commerciali per fornitura di beni e servizi. Dal punto di vista giuridico è un contratto bancario, nominato dall'articolo 1 della Nuova Legge Bancaria del 1993.

I soggetti interessati nel rapporto di factoring sono:

   il fornitore o venditore di beni e/o servizi, che è il cliente del factor, chiamato anche cedente;

   la società di factoring che è il cessionario dei crediti: fornisce vari servizi al suo cliente e incassa a maturazione i crediti ceduti.


Questi sono i soggetti giuridicamente riconosciuti perché sono legati da un contratto di factoring stipulato; ma un altro soggetto interviene nel rapporto di factoring: il compratore o committente che acquista i beni e/o servizi dal suo fornitore e al quale viene notificata l'esistenza del rapporto di factoring con apposita lettera d'inizio rapporto, alla quale seguono le notifiche delle singole cessioni. Egli dovrà are alla scadenza la società di factoring e non più il suo fornitore originario.

Le prestazioni più comuni delle società di factoring sono: il finanziamento dei crediti ceduti; l'amministrazione degli stessi; le garanzie di amento. Questi crediti di solito hanno una scadenza che varia dai 30 a 180 giorni. Tra società di factoring e cliente vengono effettuate delle trattative, a volte anche molto lunghe, per poter comprendere se vi può essere un punto di incontro tra le esigenze di un soggetto al fine di stipulare un contratto che sia utile e conveniente per entrambi.

In questa fase la società di factoring valuterà lo standing medio dei debitori, le condizioni di dilazione dei amenti praticate, la percentuale dei debitori che negli anni precedenti non hanno ato i propri debiti, i rischi che si presentano nel settore in cui l'azienda lavora e l'andamento prevedibile del settore stesso, ecc. Sulla base di queste valutazioni la società di factoring deciderà se stipulare il contratto con l'azienda e quali dovranno essere le condizioni da praticare.

Abitualmente la clientela che si rivolge al factoring è rappresentata da piccole, medie e grandi aziende, mentre i debitori sono costituiti a volte da aziende di dimensioni maggiori, che ano con termini lunghi. Le piccole e medie aziende, proprio per la loro contenuta struttura patrimoniale, trovano spesso difficoltà a reperire sul mercato finanziario tradizionale linee di credito proporzionali al loro fatturato, perché l'ottica con la quale le banche fanno la loro valutazione al fine di concedere i finanziamenti, è di natura patrimoniale, mentre la Società di Factoring valuta il proprio cliente in funzione della sua potenzialità commerciale.


La cessione di crediti può avvenire alle clausole:

   pro-solvendo: la società di factoring acquista i crediti con diritto di rivalsa, per cui, se il debitore ceduto non fa fronte ai propri impegni, essa può farsi rimborsare dal cedente quanto versato. Esso viene utilizzato da:

aziende industriali o commerciali di ogni dimensione che dispongono di rapporti creditizi o continuativi con debitore di buono standing;

piccole /medie aziende non dotate di una adeguata struttura di gestione dei crediti.

Serve:

ad eliminare i costi fissi di gestione del portafoglio clienti, sostituendoli con il amento di una commissione proporzionale all'importo dei crediti ceduti;

a migliorare l'efficienza della gestione dei rapporti creditizi, ottenendo la riduzione dei tempi medi di incasso;

ad utilizzare anche i crediti regolati a Rimessa Diretta per l'ottenimento di nuovi finanziamenti.  

   pro-soluto: la società di factoring acquista i crediti senza diritto di rivalsa e quindi si addossa il rischio e l'onere dell'insolvenza del debitore ceduto.

Esso viene utilizzato da:

tutte le aziende industriali o commerciali interessate alla copertura del rischio di insolvenza commerciale dei propri clienti;

aziende di recente costituzione o in fase di espansione che operano in un mercato non perfettamente conosciuto;

aziende che desiderano migliorare l'inserimento commerciale in specifici segmenti di mercato;

aziende che intendono migliorare la propria struttura di bilancio.

Serve:

a programmare meglio l'attività commerciale, finanziaria e gestionale;

a trasferire il rischio di insolvenza dei debitori e quindi ad annullare o ridurre l'incidenza negativa delle perdite su crediti;

ad eliminare i costi amministrativi sostenuti per la gestione delle partite insolute;

a reperire ulteriori finanziamenti accanto a quelli bancari.[i]


In Italia si opera prevalentemente con la clausola pro-solvendo, mentre nel factoring con l'estero il pro-soluto è pressoché totale.


Il factoring può essere classificato secondo vari aspetti:

secondo la sfera di attività degli operatori, si distingue il factoring interno ed il factoring internazionale.

secondo l'operatore che prende l'iniziativa, si distingue il factoring diretto ed il factoring indiretto;

secondo le prestazioni incluse nell'operazione, abbiamo:

   factoring con accredito a scadenza: la società di factoring a i crediti acquistati alla loro scadenza. E' esclusa ogni forma di finanziamento. Il venditore cedente, però, può usufruire di tutti gli altri servizi offerti dal factor. Viene semplificata l'attività dell'azienda venditrice che, dopo un prestabilito numero di giorni dalla scadenza, riceverà l'accredito dell'importo anche in caso di mancato amento.

   factoring con accredito anticipato: la società di factoring mette subito a disposizione dell'azienda cedente una somma fino a un massimo dell'80% dei crediti acquistati e trattiene la differenza a garanzia di resi, abbuoni, contestazioni che sarà accreditata alla scadenza al netto di eventuali abbuoni concessi; dato che l'operazione così strutturata include, oltre agli altri servizi, anche un finanziamento, alla società di factoring spettano, oltre alla commissione, gli interessi per il tempo di anticipo.


Le competenze da corrispondere per l'operazione di factoring sono:

   la commissione di factoring, compresa tra lo 0,5% e il 3% del valore dei crediti ceduti e dipende:

a)  dal volume di affari dell'azienda cedente;

b)  dalla gamma di servizi richiesti;

c)  dai tempi di amento.

   Il rimborso delle spese. Complessivamente gli oneri del factoring superano del 3-4% circa quelli relativi ai finanziamenti bancari;

   L' interesse sulle somme anticipate; è commisurato ai tassi bancari e si determina aggiungendo alle prime rate una maggiorazione. Mentre la commissione è calcolata sul totale dei crediti fattorizzati, l'interesse si calcola solo sulle somme anticipate.


le funzioni delle società di factoring possono essere:

  1. garanzia del buon fine dei crediti, quando sono ceduti senza regresso alla condizione pro-soluto;
  2. valutazione della solvibilità della clientela dell'azienda che cede i propri crediti;
  3. tenuta della contabilità clienti delle aziende cedenti;
  4. funzione di smobilizzo consistente;
  5. numerosi servizi accessori di assistenza e consulenza.

Il cliente, stipulato il contratto di factoring, deve cedere al factor tutti o una parte (a seconda dell'accordo stipulato) dei crediti commerciali di cui è o diventerà titolare. Si instaura un rapporto di conto corrente in cui vengono rilevate tutte le partite in "dare" e in "avere" che sorgono dal contratto. In attivo vi sono gli importi dei crediti ceduti, in passivo vi sono iscritti gli interessi per l'anticipazione, le somme goduti:



NOTIFICAZIONE AI CLIENTI:


CREDITI FATTORIZZATI X

CREDITI V/ CLIENTI  X


RICONOSCIMENTO DEI CREDITI:


ONERI DI FACTORIN X

FACTORIT C/C   X


FACTORIT C/C    X

CREDITI FATTORIZZATI   X


CESSIONE ALLA CLAUSOLA PRO-SOLVENDO:


INTERESSI PASSIVI    X

FACTORIT C/C X


ACCREDITO SUL C/C:


BANCA X C/C X

FACTORIT C/C  X




Il conto corrente viene chiuso dalla società di factoring periodicamente e  poi viene comunicato al debitore l'estratto conto. Nell'estratto conto vengono registrate tutti i movimenti che si sono verificati nel periodo preso in esame ed il conseguente saldo.

Normalmente, concluso il contratto, si avrà una fase denominata di assegnazione del credito in cui vengono effettuate tutte quelle operazioni che servono per trasferire i crediti dal cliente alla società di factoring. Nello stesso momento o successivamente si avrà la fase di "rilevazione" dei crediti in cui la società di factoring, una volta controllati i requisiti posseduti da ogni singolo credito sceglierà quali garantire e rifiuterà quei crediti che non presentano una garanzia abbastanza elevata di solvibilità.

Il contratto di factoring in Italia si è sviluppato sia come contratto quadro con successive cessioni di crediti e sia come contratto con cessione globale dei crediti presenti e futuri.

Il factoring moderno è sorto come operazione a sostegno del commercio internazionale (in particolare fra USA e Regno Unito) e solo in seguito ha trovato applicazione prevalentemente all'interno.

Comunque, quando il creditore e il debitore risiedono in Stati diversi, si ricorre al factoring internazionale.


L'operazione può essere strutturata in due modi:

  1. con un solo factor: generalmente questo risiede nel paese dell'importatore ed entra in contatto diretto con quest'ultimo, o col suo agente di vendita, o col distributore dei suoi prodotti. In questi casi il factor richiede garanzie o su beni importati o con un deposito in contanti da parte dell'importatore;
  2. con due factors (uno del paese dell'esportatore ed uno del paese dell'importatore): in questo caso l'operazione si scinde in due operazioni di domestic factoring (rispettivamente fra il venditore ed il suo factor e fra l'acquirente e l'altro factor); quindi è unificata dal rapporto fra i due factors. Con questa operazione il rapporto fra importatore ed esportatore è solo di natura commerciale senza le difficoltà che normalmente caratterizzano le transazioni con l'estero.

Tra le varie conurazioni di factoring internazionale è importante il back-to-back factoring che è usato per rendere fattorizzabili i crediti di un'impresa verso una consociata estera. Questa operazione consiste nella combinazione fra un factoring all'esportazione ( con finanziamento pro solvendo del rapporto fra importatore ed esportatore) ed un domestic factoring fra l'importatore ed un suo debitore locale.


Nel factoring internazionale assumono rilievo altre prestazione offerte dal factor, ed in particolare:

a)  le informazioni sui mercati esteri;

b)  la consulenza in materia giuridica e commerciale. Il factoring all'esportazione è particolarmente utile per le piccole e medie imprese che spesso non hanno un'organizzazione adatta per seguire l'esito dei propri crediti all'estero. Ma anche alle grandi aziende offre notevoli vantaggi: poter disporre sulla piazza estera di imprese specializzate che provvedono a contabilizzare i crediti ed a sollecitare i clienti, che intervengono direttamente, se necessario, presso le aziende debitrici, trasferiscono a mezzo banca gli incassi, curano il recupero dei crediti insoluti anche ricorrendo ad azioni legali e, nel caso in cui sia inserita nel contratto la garanzia factoring, ano per conto del debitore insolvente. Al factoring tradizionale possono essere aggiunti altri servizi come, ad esempio, l'autorizzazione agli agenti esteri a vendere solo con garanzia di un factor in loco, la possibilità di riscuotere solo tramite un factor e la possibilità di usufruire anche di consulenza e di assistenza commerciale. Il rapporto di factoring può consentire anche di operare con un debitore estero ad alto grado di rischio, come un concessionario esclusivo o un distributore autorizzato, trasferendo i crediti al factor estero che, a sua volta, trasferisce all'esportatore italiano le somme riscosse.


L'operazione con cui un'impresa cede ad un factor i crediti verso i propri clienti è considerata factoring diretto. Per venire incontro alle esigenze di alcuni clienti che trovano difficoltà a regolare i loro debiti per pronta cassa, si è diffuso il factoring indiretto; con questa operazione è il compratore che si rivolge al factor chiedendogli di acquistare i crediti che i suoi fornitori avranno nei suoi confronti in relazione ai suoi acquisti.

Il factor, quindi, concederà all'azienda un credito che questa utilizzerà indirettamente tramite i suoi fornitori; questi ultimi potranno concedere al compratore le dilazioni d'uso, dato che il loro credito sarà puntualmente liquidato dal factor.

Se si accetta l'iniziativa del debitore e la maggiore rilevanza della sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale ai fini della concessione del credito, per altri aspetti il factoring indiretto è analogo a quello diretto. 


Il ricorso al factoring influisce in vari modi sulla struttura e sull'attività delle imprese utilizzatrici.

  1. Effetti sulla contabilità. Il processo di rilevazione risulta semplificato, dato che alla pluralità dei rapporti con i clienti si sostituisce un unico rapporto col factor. In particolare sullo stato patrimoniale del bilancio si osserverà una contrazione dei crediti e, in correlazione con gli anticipi ricevuti dal factor, un incremento nella liquidità che può essere destinato ad estinguere passività correnti (se l'impresa persegue l'obiettivo della stabilità) o ad acquistare nuove attività correnti (se l'impresa privilegia l'obiettivo dell'espansione). Questa diversa struttura patrimoniale deve essere tenuta presente quando si analizza il bilancio mediante indici.
  2. Effetti sull'imposizione fiscale. Per quanto riguarda l'imposizione diretta, il contratto di factoring origina un ricavo imponibile minore del valore del credito del ceduto; la differenza è il compenso del factor. Se l'accredito avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è sorto il credito, ed il fornitore ha già commisurato l'imposta al valore pieno del credito ceduto, il minore incasso causato dagli oneri finanziari corrisposti al factor darà origine ad una sopravvenienza passiva che l'impresa potrà detrarre dal reddito imponibile in quel periodo d'imposta. Per quanto riguarda l'imposizione indiretta, il factoring, essendo assimilato alla cessione del credito, non è assoggettato ad IVA.
  3. Effetti sulla politica commerciale. Il factoring causa una maggiore sensibilità nel rapporto col cliente. La corresponsione di anticipi sui crediti e l'assicurazione degli stessi non provoca un aumento del volume di affari, dato che il factor, sempre attento ai rischi di insolvenza, non aumenterà il credito.
  4. Effetti sulla politica finanziaria. Il factoring, abbreviando il ciclo monetario, causa un'accelerazione nella velocità di circolazione del capitale circolante. Inoltre riduce il fabbisogno finanziario e migliora le capacità di credito dell'impresa.
  5. Effetti sull'organizzazione. Il mutamento dei rapporti con i clienti, derivante dal ricorso al factoring, implica anche delle modifiche nell'organizzazione dell'impresa. Il costo dei mutamenti che ne derivano è diverso secondo la flessibilità della struttura organizzativa che, a sua volta, dipende dalla natura dell'azienda.


LE ORIGINE DEL FACTORING


La parola inglese "factor", deriva dal verbo latino "facere", può essere tradotta in "colui che fa" e stava ad indicare l'agente (il rappresentante) dei manifatturieri inglesi nelle colonie nordamericane. Questo Agente aveva il compito di vendere i prodotti finiti (in genere tessuti), riscuoterne il prezzo, acquistare materie prime da spedire in madrepatria.

Con l'andare del tempo, al Factor venne inoltre chiesto di assumersi il buon fine del credito e questa attività, dapprima marginale, si trasformò nell'attività primaria.

Con il venire meno dei legami coloniali, il ruolo del Factor perse molta della sua importanza, limitandosi agli scambi tra i vari Stati dell'Unione.

Solo con la fine della seconda guerra mondiale ed il nuovo ruolo politico ed economico assunto dagli USA lo strumento del "factoring" rifece la sua sa in ambito internazionale ed a ruoli invertiti. Furono le aziende USA che si trovarono nella possibilità di esportare sui mercati europei a sentire la necessità di godere del servizio in loco di Agenti creditizi.

In conseguenza e per agevolare la penetrazione delle industrie statunitensi, le grandi Comnie di Factors americane costruirono, per lo più unitamente a primarie Banche locali, una rete di Factors nei principali Paesi dell'Europa Occidentale.

In Italia la prima Società di factoring viene costituita nel 1963.



IL FACTORING OGGI


L'evoluzione dell'economia mondiale ed i rivolgimenti politici di questi ultimi anni, hanno profondamente modificato anche il settore dei Factors, dapprima con l'allargamento dell'operatività ai Paesi emergenti del Sud-Est asiatico, successivamente con una crescente nazionalizzazione delle società operanti ed attualmente con l'ingresso dei Paesi dell'Europa dell'Est e del Terzo Mondo. Attualmente l'attività di factoring viene esplicata in ben 53 paesi.
Il progresso tecnologico nell'informatica e nella comunicazione in genere, ha inoltre inciso sulle modalità operative del factoring che è andato a servire settori economici precedentemente esclusi: commercio al dettaglio, vendita a rate, ecc. e con prodotti gestionali altamente sofisticati.

Le Società censite sono 707 delle quali 47 operano in Italia, che in questa particolare classifica risulta al terzo posto al mondo, dopo il Regno Unito con 93 Società di factoring e la Turchia con 75 Società.



EVOLUZIONE GIURIDICA DEL FACTORING IN ITALIA

La disciplina di vigilanza sulle società di factoring.


Fino a non molti anni fa il mondo degli intermediari finanziari non bancari era soggetto alle sole regole del diritto civile ed era assente qualsiasi tipo di vigilanza pubblica sulla stabilità e la correttezza degli operatori. Sulla spinta esercitata dalla necessità di assicurare parità di trattamento - e di protezione - a tutti gli operatori economici nell'ambito del mercato unico europeo ed ha seguito della necessità di monitorare i flussi finanziari per prevenire l'uso a scopi criminali, questa situazione è andata progressivamente evolvendo in direzione di un quadro normativo più articolato.

Le società di factoring hanno fatto da cavia per questa evoluzione normativa, in quanto già a partire dalla legge 21.2.1991 n.52 disciplina dell'acquisto dei crediti d'impresa,  sono state introdotte forme di vigilanza pubblica sugli operatori.

Con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria la previdente disciplina che regolava l'accesso all'attività di acquisto dei crediti d'impresa ed il suo esercizio è stata assorbita dalla disciplina generale degli intermediari finanziari dettata dal Titolo V del medesimo Testo Unico.

In sintesi, questa nuova disciplina prevede una riserva generale rispetto all'esercizio di attività finanziarie per i soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro e gestito dall'Ufficio Italiano dei Cambi. All'interno dell'universo degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale vengono poi identificati quei soggetti che, per le dimensioni dell'attività svolta, implicano l'esistenza di un "rischio sistematico" e la conseguente esigenza di una vigilanza prudenziale sull'attività svolta. Questi intermediari sono tenuti ad iscriversi in un elenco speciale, tenuto dalla Banca d'Italia, alla quale è attribuita la vigilanza sulla loro attività. Tale vigilanza si articola su tre livelli:

vigilanza regolamentare: vale a dire il potere di impartire    disposizioni agli intermediari al fine di garantirne la stabilità (adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio);

vigilanza ispettiva: vale a dire il potere di disporre ispezioni presso l'intermediario e di acquisire atti e documenti;

vigilanza informativa: vale a dire il potere di ottenere periodicamente e sistematicamente informazioni, statistiche e non, sull'attività svolta dagli intermediari. Questa vigilanza viene esercitata con poteri e modalità analoghi a quelli previsti nei confronti delle banche ed implicano per gli intermediari il rispetto di coefficienti patrimoniali e la produzione delle segnalazioni statistiche di vigilanza su base periodica.


La disciplina in questione prevede, infine, la verifica dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, nonché per gli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti).

Il contesto normativo fin qui delineato è tale da garantire la correttezza operativa e la stabilità finanziaria degli operatori a beneficio di tutti gli utenti dei servizi finanziari.

Questi ultimi possono oggi contare sul fatto che i loro partners finanziari sono assoggettati a forme di vigilanza prudenziale che ne certificano l'affidabilità sotto questi profili. E' poi compito del mercato far emergere i migliori.





La disciplina civilistica e contrattuale del factoring


Il factoring non è un istituto giuridico riconosciuto dall'ordinamento nazionale ed è quindi considerato un "contratto atipico". L'attività di factoring si sostanzia nella prestazione di un insieme di servizi di natura finanziaria, gestionale ed assicurativa, suscettibili di essere miscelati in differenti modi.

Tali servizi hanno ad oggetto i crediti - solitamente di natura commerciale - vantati da un fornitore di beni o servizi nei confronti dei suoi clienti.

Presupposto comune per l'erogazione di questi servizi è il trasferimento della titolarità dei crediti stessi alla società di factoring. All'interno dell'ordinamento nazionale lo strumento principale - e di fatto più utilizzato - per realizzare questo trasferimento è la cessione del credito. Quest'ultimo è un istituto tipico, disciplinato dal Codice Civile che consente la cedibilità tra le parti dei crediti che non abbiano natura personale, subordinando l'opportunità della cessione ai terzi alla sua notifica al debitore ceduto.

Recentemente, con la legge 21.2.1991 n.52, il legislatore è intervenuto ad integrare la normativa civilistica della cessione di credito, introducendo una disciplina speciale per "l'acquisto dei crediti di impresa" da parte di soggetti che svolgono professionalmente tale attività. Si tratta di innovazioni che tendono a garantire una maggiore snellezza operativa, riconoscendo implicitamente la rilevanza che il factoring ha assunto negli ultimi venti anni tra gli strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese. In particolare, la norma che consente la cedibilità dei crediti futuri all'unica condizione che sia identificato il debitore ceduto che rappresenta un potente strumento di semplificazione procedurale.

Va comunque rammentato che l'ambito di applicazione della legge in questione è meno ampio di quello della disciplina civilistica in quanto ne restano esclusi i crediti che non derivano da contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa e, quindi, a titolo esemplificativo, i crediti derivanti da prestazioni professionali ed i crediti d'imposta ed i casi in cui il cessionario non è un soggetto che eserciti professionalmente l'attività di acquisto di crediti d'impresa.







Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta