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I SEGMENTI DI MERCATO DELLA NEW ECONOMY

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I TITOLI NON CAMBIARI


I TITOLI OBBLIGAZIONARI


I titoli obbligazionari sono quelli di credito emessi da enti privati e da enti pubblici per il collocamento sul pubblico mercato di prestiti a lunga scadenza. Essi costituiscono frazioni di un unico prestito, e sono emessi in virtù di un unico atto di volontà dell'ente sulla base di un solo programma, sono assistiti da garanzie collettive, e sono rimborsati sulla base di un piano di ammortamento stabilito per l'intero prestito.



Rispetto ai prestiti obbligazionari pubblici, l'autonomia dei singoli obbligazionisti è pressoché completa e l'unitarietà dell'operazione di prestito assume rilievo solo per quanto riguarda l'attuazione del piano di ammortamento ed eventualmente la realizzazione delle garanzie.

Rispetto a prestiti obbligazionari emessi da S.p.A. o S.a.p.a., l'unitarietà delle operazioni di prestito si traduce in una organizzazione unitaria di gruppo che, pur non eliminando ogni autonomia della posizione dei singoli portatori di obbligazioni, subordina questa posizione a una disciplina di gruppo per quanto attiene all'operazione di prestito nella sua unità.

Ai diritti che competono individualmente al singolo ob., sulla base del possesso obbligazionario, corrispondono, per quanto attiene all'interesse comune, posizioni soggettive di gruppo, che vengono realizzate attraverso organi di gruppo e che si sovrappongono, limitandole, alle stesse posizioni individuali.

I titoli obbl. emessi dalle società per azioni di massa: essi sono, sia pure con proprie caratteristiche, veri e propri titoli di partecipazione. L'emissione di T.O., appunto perché essi servono a procurare capitali, facendo ricorso al pubblico risparmio, non è libera ma è consentita soltanto per quegli enti e quelle società poteri in cui la legge li prevede: alle S.p.A.: alle Soc. ferroviarie, alle Soc. telefoniche, agli istituti di credito fondiario e di credito agrario, all'istituto mobiliare italiano (IMI), alle province, comuni, Stato.

L'emissione di T.O. avviene per lo più ad un prezzo inferiore a quello nominale indicato nel titolo e al quale il titolo stesso verrà rimborsato; il collocamento degli stessi sul mercato avviene per lo più a mezzo di sindacati finanziari, che assumono l'onere e il rischio di questa operazione.

I T.O. sono al portatore o nominativi, non esistono all'ordine.

Questi possono avere una diversa conformazione:


possono essere rimborsati a scadenza fissa o unica sulla base di un piano di ammortamento prestabilito mediante estrazione a sorte;

a reddito fisso o variabile (part. agli utili);

assistiti da garanzie reali o personali;

espressi in moneta dello Stato o estera;

possono essere o meno convertibili in titoli di partecipazione;

possono essere assistiti da particolari premi da estrarsi a sorte.


TITOLI RAPPRESENTATIVI


Sono quelli che riguardano merci determinate e specificate, producono oltre eventuali affetti obbligatori (diritto di esigere la prestazione alla scadenza), effetti reali in relazione alle merci da essi menzionate. Questi attribuiscono, il diritto alla consegna, il possesso delle merci e il potere di disporre mediante trasferimento del titolo (efficacia rappresentativa).

La giustificazione logica dell'efficacia rappresentativa del titolo si ritrova in ciò che il vettore e il depositario, possessori precari delle merci stesse, possiedono per colui che ha il diritto alla riconsegna, a prescindere che ne sia o meno proprietario.

Il possessore del titolo è possessore delle merci e, appunto perché tale, ha il potere di disporne, ma ciò lo può fare soltanto attribuendo ad altri il titolo, al quale il diritto alla consegna è ammesso.

Sono T.R. i titoli di trasporto e di deposito, quando naturalmente ad essi sono attribuiti la funzione i caratteri dei titoli di credito e non anche quando la loro funzione deve limitarsi al campo delle prove.


- A - nei trasporti terreni possono avere efficacia rappresentativa:

duplicato della lettera di vettura;

ricevuta di carico.

Questi sono titoli di credito quando siano emessi con clausola all'ordine, trasferibili mediante girata. Devono indicare la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e devono essere sottoscritte dal vettore. Il possesso del duplicato o della ricevuta attribuisce la legittimazione all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore. All'atto della riconsegna la ricevuta deve essere restituita al vettore.

- B - nei trasporti marittimi efficacia rappresentativa:

polizza di carico;

polizza ricevuta per imbarco; sono emesse dal vettore marino, la prima quando le merci sono consegnate al vettore, la seconda quando sono state caricate sulla nave. Esse fanno prova delle due azioni attuate e sono emesse in due originali: uno sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, destinato a rimanere presso il vettore e non trasferibile: l'altro sottoscritto dal vettore o da un suo rappresentante e rilasciato al caricatore, questo può essere ammesso al portatore o al nominativo e costituisce appunto il T.C. rappresentativo delle merci. Attualmente si riconosce efficacia di T.R. anche alla polizza nominativa. Questa non è un titolo nominativo, e si trasferisce mediante annotazione del nome del nuovo intestatario sul titolo o per girata. La differenza pertanto con la polizza all'ordine si riduce alle particolari forme richieste per la girata, dato che il rilascio di un nuovo titolo costituisce una possibilità meramente teorica. Entrambe debbono essere datate e sottoscritte dall'emittente e debbono enunciare: il nome e il domicilio del vettore , quello del caricatore, luogo di destinazione, la specie e la quantità di prodotto. Della polizza possono essere emessi duplicati, ma questi non hanno efficacia rappresentativa. Ciò non toglie peraltro che possono essere emessi più originali numerati, aventi ciascuno efficacia di titolo di credito rappresentativo. Il possessore legittimo della polizza ha il diritto alla consegna delle merci, il possesso delle medesime e il potere di disporre mediante trasferimento del titolo.

ordine di consegna propri. Sono titoli emessi, su richiesta del possessore della polizza, dal vettore o dal raccomandatario contenenti l'ordine al comandante della nave di consegnare la parte di merci da essi indicata al possessore del titolo. Questi costituiscono veri e propri titoli frazionari della polizza di carico. Dall'emissione dell'ordine di consegna deve essere fatta annotazione sulla polizza di carico, e quando l'intero carico sia frazionato tra i vari ordini di consegna, la polizza di carico deve essere ritirata. Questi circolano con gli stessi effetti della polizza di carico.

ordini di consegna impropri, contengono l'ordine al comandante, ma sono emessi dal possessore della polizza. Si deve rilevare che mentre nell'ordine di consegna propria l'efficacia rappresentativa è indipendente dalla polizza di carico, in quello improprio sussiste un rapporto di dipendenza necessaria tra l'ordine e polizza, in quanto il diritto alla riconsegna è subordinato non soltanto alla legittimazione del possessore dell'ordine, ma altresì alla legittimazione dell'emittente. L'efficacia rappresentativa non è immediata ma si esplica soltanto attraverso la polizza. Per quanto l'efficacia rappresentativa non può essere negata agli ordini implori.

lettera di trasporto aereo. Questa ha normalmente efficacia probatoria data la rapidità con cui si attua il trasporto. questa è emessa in tre originali: uno per vettore; un altro per il destinatario; il terzo per il mittente. Quest'ultima ha efficacia di T.C. e rappresentativa. Deve essere datata e sottoscritta dal vettore e deve indicare il nome e il domicilio del vettore e del mittente, ecc.

6) fede di deposito e nota di pegno.


Di tutti i titoli emessi dal depositario nei contratti di deposito solo la fede di deposito e la nota di pegno, emessi dai magazzini generali, è riconosciuta efficacia di T.R., e efficacia rappresentativa.

La fede di deposito è un T.C. all'ordine emesso su richiesta del depositario nel quale sono indicate le merci depositate, il luogo del deposito, il nome del depositario se la merce è stata assicurata, e se sono stati ati i diritti doganali. Alla fede di deposito è accomnata la nota di pegno contenete le stesse indicazioni, la quale consente di sostituite un pegno sulle merci depositate a favore del possessore e di ottenere con ciò porzioni sulle merci.

Queste attribuiscono congiuntamente il diritto alla riconsegna delle cose depositate e al rilascio di tanti titoli frazionali corrispondenti alle partite in cui la merce viene suddivisa. Queste possono circolare unite e separatamente; nel primo caso, il diritto alla riconsegna, il possesso delle merci e la loro disposizione si acquista in base al giratario. Nel secondo, al possessore della nota di pegno compete un diritto di pegno sulle cose depositate, mentre nell'altro compete il diritto alla riconsegna, il quale può esercitarsi se non subordinatamente al deposito della somma dovuta.

A tal fine la legge stabilisce che la girata della nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi, nonché la scadenza e che uguali annotazioni devono essere fatte sulla fede di deposito e controfirmate dal giratario della nota di pegno: se ciò manca, l'intero valore delle merci depositate è vincolato a favore del possessore della nota di pegno.


Il possessore della nota di pegno che non sia stato ato alla scadenza ha un triplice diritto:


quello di soddisfarsi mediante valorizzazione del pegno;

di agire in via di regresso verso i giranti della nota di pegno;

di agire contro il possessore della fede di deposito, i giranti di questi e il debitore.

La realizzazione del pegno è subordinata al mancato amento risultante dal protesto.

L'azione di regresso verso i giranti della nota di pegno è subordinata alla preventiva realizzazione del pegno e deve togliere tempestivamente il pretesto entro 15 g., deve fare istanza per la vendita delle cose depositate (pres. 1 anno).

L'azione contro il possessore della fede di deposito non è subordinato ne alla levata del protesto né alla vendita delle cose. Si prescrive in 3 anni dalla scadenza del credito.


TITOLI DI PARTECIPAZIONI


LE OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni è prevista solo per le S.p.A. ma deve ammettersi anche per le società in accomandita per azioni mentre è esclusa la S.r.l..

Le obbligazioni sono simili alle azioni in quanto sono frazioni del capitale sociale di eguale valore e attribuiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali e sono rappresentate da titoli circolanti. Tuttavia mentre l'azione importa una partecipazione alla società. L'obbligazione è solo una partecipazione ad un'operazione di prestito. L'obbligazione inoltre non determina la qualità di socio ma solo di creditore della società.


L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E LIMITAZIONI


Le società possono aumentare il loro capitale sociale mediante l'emissione di obbligazioni. L'emissione delle obbligazioni è subordinata ad una deliberazione dell'assemblea straordinaria che deve essere omologata dal tribunale e iscritta nel registro delle imprese. Tuttavia la società non può emettere obbligazioni per una somma superiore al capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio. Questo limite può essere superato nel caso in cui le obbligazioni sono munite di garanzia o quando sia stata concessa l'autorizzazione da parte dell'autorità governativa in considerazione di particolari ragioni di pubblico interesse.

EFFETTI DELL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI


In seguito all'emissione di obbligazioni, la proporzione che deve esistere inizialmente tra capitale azionario e prestito obbligazionario deve permanere per tutta la durata del prestito. Pertanto il capitale sociale non può essere ridotto se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Sola eccezione è quella della riduzione del capitale sociale per perdite. Tuttavia anche se la riduzione del capitale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la riserva legale deve continuare a calcolarsi in base al capitale sociale esistente al momento dell'emissione dell'obbligazione, fin quando l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.


IL TITOLO OBBLIGAZIONARIO


Le obbligazioni sono rappresentate da un titolo di credito (titolo circolante) che può essere al portatore o nominativo e deve indicare:


1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società e il registro presso il quale la società è iscritta;

2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;

3) la data della deliberazione dell'assemblea che ha deciso la sua emissione e la data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese;

4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale, il saggio di interesse e le modalità di amento e di rimborso;

5) le garanzie di cui le obbligazioni sono assistite.


ORGANIZZAZIONE GIURIDICA DEGLI OBBLIGAZIONISTI


Assemblea e rappresentante comune.

1) Le azioni poste a tutela degli obbligazionisti sono:

l'assemblea degli obbligazionisti, che può essere convocata dagli amministratori della società, dal rappresentante comune su richiesta di una minoranza degli obbligazionisti che rappresentano la ventesima parte delle obbligazioni in circolazione. Essa discute tutte le materie di interesse comune e in particolare provvede alla nomina e alla revoca del rappresentante comune, alla determinazione del compenso e sulle modificazioni delle condizioni di prestito. Delibera con la maggioranza dei 2/3 delle obbligazioni in circolazione e in seconda convocazione col voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentano almeno la metà delle obbligazioni. Non ha diritto di voto la società per le obbligazioni da esse possedute. Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli assenti e i dissenzienti. Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni a norma degli art. 2377-2378;

2) il rappresentante comune degli obbligazionisti può essere nominato dall'assemblea, con decreto del presidente del tribunale su richiesta di uno o più obbligazionisti. Non possono essere nominati i dipendenti della società, i sindaci, gli amministratori e coloro che sono interdetti o inabilitati o coloro che sono stati condannati ad una pena che importi l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Egli dura in carica per tre anni ed è rieleggibile, ha diritto ad un compenso ed entro 15 gg. dalla nomina deve chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti ad ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.


LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI


L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni determinando il rapporto di cambio e le modalità di conversione. In ogni caso le obbligazioni convertibili non possono essere emesse se il capitale sociale non è stato interamente versato e per una somma inferiore al loro valore nominale. La società deve inoltre deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da convertire. Riguardo al procedimento di conversione, l'art. 2420 bis stabilisce che nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori devono provvedere all'emissione delle azioni che spettano agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel precedente semestre. Inoltre, entro il mese successivo devono depositare, per l'iscrizione nel registro delle imprese, un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. La legge regola anche la posizione della società nel periodo nel quale la conversione non è ancora consentita stabilendo che in questo periodo la società non può deliberare ne la riduzione del capitale esuberante, ne la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo che regolano la ripartizione degli utili, ne la fusione con altre società, salvo che

ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la possibilità, mediante avviso pubblicato nel B.U.S.A. almeno 3 mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione. Inoltre nei casi di aumento del capitale con imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio deve essere modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione. Tra la società e i sottoscrittori delle obbligazioni vi è un rapporto di mutuo obbligazionario in cui è compresa una proposta irrevocabile (opzione) della società all'obbligazionista per la novazione del rapporto originario, nel momento in cui l'obbligazionista accetta la proposta, si estingue il rapporto di mutuo obbligazionario e subentra il rapporto di partecipazione e l'obbligazionista acquista i diritti e i poteri di partecipazione allo stato di socio. Pertanto, non si può parlare di un rapporto di compensazione che alcuni avevano sostenuto per affermare la contrarietà ai principi della conversione in quanto i due rapporti si susseguono.


LE AZIONI

L'azione esprime  una parte del capitale sociale che determina in base ad una suddivisione operante nell'atto costitutivo. Come per la quota il capitale è diviso in parti che costituiscono un complesso unitario di diritti e poteri. Le azioni pertanto sono unità autonome e distinte e possono essere in possesso di una sola persona o di più persone. Inoltre, poiché l'azione non è in funzione della persona del socio può essere rappresentata da un titolo circolare e sulla base del suo possesso si individua la persona del socio.

STRUTTURE E CARATTERI DELL'AZIONE


La parte di capitale che l'azione rappresenta costituisce il valore nominale dell'azionista stessa che viene determinata nell'atto costitutivo. Contrapposto del valore nominale è il valore effettivo e per le azioni quotate in borsa, il valore di borsa.

Questo valore, infatti, può essere diverso dal valore nominale in quanto può essere soggetto a modificazioni poiché si basa sul patrimonio della società che è variabile.

Presupposto necessario dell'azione è il conferimento per cui così come il capitale sociale non può essere superiore al valore complessivo dei conferimenti ma risulta da questi, così le azioni non possono emettersi per una somma inferiore al valore nominale (art. 2346).

Le azioni sono liberate quando rispetto ad esse sia compiuto il conferimento.

Inoltre una società può emettere nuove azioni solo quando quelle precedentemente emesse siano state interamente liberate.

CATEGORIA DI AZIONI


Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti e poteri e recisamente il diritto ad una parte proporzionale degli utili e il diritto di voto. Questa uguaglianza di diritti è prevista per le azioni di una stessa categoria. Tuttavia in una stessa società si possono creare diverse categorie di azioni in modo che le azioni di ogni categoria hanno particolari diritti. Accanto alle azioni ordinarie che hanno cioè i normali diritti, vi possono essere le azioni privilegiate che attribuiscono un diritto di priorità sulla distribuzione degli utili o nel rimborso di conferimento al momento dello scioglimento della società e le azioni a voto limitato che attribuiscono il diritto di voto solo per quelle deliberazioni che importino modificazioni dell'atto costitutivo o l'emissione di obbligazioni. In ogni caso è vietata l'emissione di azioni a voto plurimo cioè azioni privilegiate nel voto.

LE AZIONI DI RISPARMIO


La legge 1974 n. 216 ha introdotto per le società quotate in borsa le azioni di risparmio previste per soddisfare le esigenze dei piccoli risparmiatori per i quali la partecipazione al capitale di una società costituisce una forma di investimento.

Caratteristica di queste azioni è quella di essere prive di diritto di voto, ma sono munite nello stesso tempo di maggior garanzie patrimoniali sia in sede di distribuzione degli utili in quanto ad esse deve essere attribuito un dividendo superiore al 2% di quello attribuito alle azioni ordinarie sia in sede di riduzione del capitale al momento dello scioglimento della società in quanto il rimborso deve effettuarsi prima ai possessori delle azioni di risparmio.

Su di esse comunque grava il rischio d'impresa per cui se non vi sono utili non ricevono alcuna remunerazione e se vi sono perdite incidono anche sulle azioni di risparmio.

Inoltre anche sulle azioni di risparmio è prevista una particolare organizzazione di categoria con un'assemblea speciale ed un rappresentante di categoria. All'assemblea di categoria è dato il potere di nominare o ricevere il rappresentante e di deliberare in materie di interesse comune mentre al rappresentante di categoria è dato il potere di esaminare il libro dei soci e quello dei verbali delle assemblee ed inoltre di partecipare all'assemblea e di impugnare le sue deliberazioni.


TITOLI AZIONARI


In genere l'azione è rappresentata da un titolo circolante, un titolo di credito ed una particolare disciplina in quanto titolo di partecipazione. Questi titoli possono essere al portatore o nominativi ma devono essere per forza nominativi fin quando le azioni non sono liberate; tuttavia vige il principio della nominatività obbligatoria delle azioni. Inoltre non possono essere emessi ne trasferiti prima dell'iscrizione della società sul registro delle imprese; in attesa dell'emissione dei titoli definitivi sono previsti certificati provvisori che devono avere uguale contenuto.

I titoli azionari in ogni caso devono essere sottoscritti dagli amministratori ed indicare:


denominazione, sede e durata della società;

la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione nel registro e l'ufficio

presso il quale la società è iscritta;

3) il valore nominale e il capitale sociale;

4) l'ammontare dei versamenti per le azioni non liberate;

5) diritti ed obblighi che ad esse sono connessi.


LIMITAZIONI RIGUARDANTI LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

L'art. 2355 comma 3, stabilisce che l'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

Le limitazioni più diffuse sono quelle che prevedono:

1) diritto di prelazione dei soci in caso di alienazione delle azioni e quelle

che derivano;

2) clausola di gradimento che subordina l'alienazione al gradimento degli organi sociali.

Queste limitazioni alla circolazione delle azioni sono giustificate per l'intento di evitare l'ingresso di persone non gradite o modificazioni riguardanti la partecipazione dei soci. In caso di violazione di questi diritti il trasferimento non ha effetto nei confronti della società che ha il diritto di acquistare le azioni in sostituzione dell'acquirente. Inoltre in mancanza di gradimento del socio rimane l'alienante. Infatti nei rapporti tra alienante e acquirente il rifiuto di gradimento importa il mancato perfezionamento dell'alienazione con la conseguenza che l'alienante ha diritto di riavere le azioni e l'acquirente la restituzione del prezzo ato.

Al tre limitazioni oltre a quelle statuarie possono derivare da accorsi o patti sociali. Rientrano in questa categoria i patti di prelazione e i divieti convenzionali di alienazione.



TITOLI ATIPICI (cost. valori mobiliari)


Accanto ai titoli di partecipazione (azioni e obbligazioni) tradizionali è dato riscontrare altri documenti che rappresentano una partecipazione ad un operazione unitaria di investimento o di prestito e che lo più sono emessi come titoli circolanti, anche se una circolazione del titolo in realtà è inesistente, dopo che le negoziazioni sono monopolio dello stesso emittente e delle sue fasi di vendita, sicché al di fuori di titoli in disinvestimento risulta definitivamente attuabile.

La creazione di questi titoli è essenzialmente rimessa all'autonomia privata.

Per taluni di questi titoli anche se manca una disciplina legale che li individui e ne regoli il contenuto, sono già riscontrabili dei tipi sociali, per gli altri invece la caratterizzazione essenzialmente si basa sulla singola operazione concreta.

I tipi sociali più diffusi sono:


a) la fede d'investimento emessa dagli enti di gestione fiduciaria;

b) i certificati di associazione in partecipazione, i quali incorporano le quote e la posizione dell'associato ad una operazione unitaria di investimento della più diversa natura (cert. immobiliari, finanziari, mobiliari);

c)  i certificati di quota e dei fondi comuni di investimento;

d) i titoli misti.

Sono titoli atipici, una atipicità che non riguarda la legge di circolazione dato che non tutti questi titoli rappresentano un interesse negoziabile; ma riguardo invece l'operazione unitaria alla quale afferiscono e che non trova nella legge una sua regolamentazione e quindi la previsione di particolari cautele a favore dei risparmiatori. Sono i risparmiatori che devono valutare la convenienza dell'operazione, la sua sicurezza e affidabilità.

A tutela del risparmiatore la legge prevede due sistemi di controlli:


affidata alla Banca d'Italia per i controlli dei flussi finanziari e cioè al controllo della qualità e della composizione degli stessi, coerentemente con gli obbiettivi della politica ecc.;

affidato alla Consob che riguarda la competenza delle informazioni sulle operazioni, l'apprezzamento delle garanzie, l'obbligo di revisione cautelare dei bilanci e della certificazione.

Si tratta di controlli che servono ad assicurare una trasparenza nell'operazione, non valgono a garantire la sua sostanza e validità economica.




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