ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

CONVERSAZIONI SULLA COSTITUZIONE - NORME GIURIDICHE E NORME SOCIALI - LE FORME D STATO - LE FORME D GOVERNO

ricerca 1
ricerca 2

CONVERSAZIONI SULLA COSTITUZIONE

D Lorenza Carlassare


LE NORME,L'ORDINAMENTO GIURIDICO,LO STATO

L'ORDINAMENTO GIURIDICO

Normativisti(Kelsen):l'ordinamento giuridico è un sistema d norme caratterizzato da collegamenti precisi.Inoltre, l'ordinamento inteso come un sistema regolatore d comportamenti umani,è qualificabile come giuridico soltanto se è un ordinamento coercitivo.Ritiene ke oggetto d studio da parte del giurista sia il fenomeno emergente.

Istituzionalisti(Santi Romano):la norma è il fenomeno emergente.Il diritto è istituzione o corpo sociale. È già diritto la struttura sociale sottostante,l'assetto dei rapporti;quindi è consentito al giurista andare in profondità,oltre il dato normativo.



FENOMENO GIURIDICO:un fenomeno d organizzazione sociale ke si realizza attraverso un insieme d regole normative.Per poter esistere,ogni ordinamento giuridico rikiede almeno una pluralità d soggetti,una normazione e un'organizzazione.Norma e istituzione aspetto normativo e fattuale dell'ordinamento reciprocamente si condizionano.


LA NORMA

ORDINAMENTO GIURIDICO:un sistema di norme

GENERALITA':qualsiasi norma o regola deve valore x un numero indeterminato d soggetti.La norma deve valere x tutti e x il futuro.

ASTRATTEZZA:la norma x essere tale nn deve esaurirsi al momento della sua prima applicazione,ma rimanere come regola x ogni futuro rapporto fatto o situazione identica ogniqualvolta si ripeta nel tempo.

La norma giuridica ha dei destinatari ke nn costituiscono la totalità dei soggetti dell'ordinamento.La norma essendo destinata a dettare la disciplina d determinati rapporti deve durare nel tempo x regolare anke i rapporti ke si produrranno in futuro.


NORME MORALI E NORME SOCIALI

NORME SOCIALI:si riferiscono a comportamenti esterni(esteriorità)e sn eteronome cioè si impongono al soggetto dall'esterno,indiependentemente dalla sua volontà.Sn bilaterali ovvero regolano il comportamento di un soggetto in relazione a quello d altri sociali.


NORME GIURIDICHE E NORME SOCIALI

SANZIONE:privazione d beni la quale,essendo disposta contro la volontà d colui ke ha violato l'ordinamento ha il carattere d una misura d coercizione.

Ordinamento deve essere in grado d imporsi altrimenti nn sarebbe effettivo e quindi nn sarebbe valido.

SANZIONE POSITIVA:una conseguenza favorevole x ki si comporti in modo conforme al disposto normativo.


SEGUE:IL DIRITTO COME TECNICA D ORGANIZZAZIONE SOCIALE.DIRITTO E GIUSTIZIA

DIRITTO:x Kelsen->una tecnica specifica d organizzazione sociale ke consiste nell'ottenere la desiderata condotta sociale degli uomini mediante la minaccia d una misura d coercizione da applicarsi in caso d condotta contraria.Si minaccia l'impiego della forza x impedire l'impiego della forza nella società.Diritto è un'organizzazione della forza.

DIRITTO NATURALE:so deduce esaminando la natura dell'uomo e le sue relazioni n gli altri x ricavare le norme ke regolano l'agire umano in modo conforme a natura,quindi perfettamente giusto.


LA PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

La teoria della esclusiva statualità del diritto x la quale giuridico è solo l'ordinamento statale,cui si contrappone la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici.

ORDINAMENTO GIURIDICO:è ogni gruppo sociale organizzato ke presenti quei caratteri d stabilità e d'intensità d aggregazione ke consentano d considerarlo corpo sociale o istituzione si dovrebbe concludere ke persino la mafia sia un ordinamento giuridico.


ESCLUSIVITA' D OGNI ORDINAMENTO GIURIDICO.LA RELATIVITA' DEI VALORI GIURIDICI

Possibilità ke norme d altri ordinamenti possano essere giuridicamente riconosciute(ed applicate)da un ordinamento diverso da quello ke le ha prodotte a condizione ke quell'ordinamento le recepisca come proprie.

MECCANISMI D RECEZIONE:AUTOMATICO:adattamento dell'ordinamento italiano alle norme internazionali generalmente riconosciute.X NORME PATTIZIE:derivante da accordi cn altri Stati,è necessario,d volta in volta,un apposito atto dello Stato italiano(l'ordine d esecuzione del trattato)senza il quale rimarrebbero prive d ogni effetto all'interno del nostro sistema.


ORDINAMENTI ORIGINARI E DERIVATI

La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici afferma la pluralità d ordinamenti d natura diversa,indipendenti gli uni dagli altri.

ORDINAMENTI DERIVATI:quella la cui giuridicità deriva da un ordinamento superiore ke li legittima e dal quale traggono il loro fondamento.


L'ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE

STATO:indipendenza verso l'esterno e supremazia all'interno sn insieme all'originarietà i connotati della sovranità. Al concetto d Stato è essenziale la presenza d un territorio.Elementi costitutivi dello Stato-apparato:una corporazione territoriale sovrana.


LE FORME D STATO

STATO ORDINAMENTO E STATO APPARATO

STATO:ente o ordinamento territoriale sovrano in cui sn ricompresi:il popolo ossia la comunità indipendente; l'apparato governante da cui è retta;il territorio su cui la comunità è stanziata.

SOSTEMA NORMATIVO:regola l'organizzazione complessiva del gruppo ossia i rapporti dei singoli membri fra loro e cn chi esercita il potere,i rapporti interni all'apparato governante.

STATO COMUNITA'O STATO ORDINAMENTO:lo stato complessivamente inteso

STATO APPARATO:stato in senso stretto ossia una delle componenti dello Stato complessivamente intero.

FORME D STATO:lo Stato nel suo assetto complessivo(stato assoluto)

FORME D GOVERNO:modo d atteggiarsi dei rapporti fra gli organi dell'apparato governante


LE FORME DI STATO.LO STATO D DIRITTO DEMOCRATICO

FORME D STATO:sistema feudale/stato assoluto/stato d polizia in Austria e Prussica alla fine del 18°sec/stato d diritto


I PRESUPPOSTI DELLO STATO D DIRITTO

STATO D DIRITTO:principio base è la separazione dei poteri.Il potere viene limitato dividendolo allo scopo d evitarne l'esercizio arbitrario,d evitarne gli abusi.

PRINCIPIO D LEGALITA':attività degli organi giudiziari e amministrativi è sottoposta alla legge.I giudici sn chiamati a risolvere le controversie applicando le norme poste dal legislatore.

L'essenza dello Stato d diritto sta nell'evitare l'esercizio arbitrario e discriminatorio del potere x realizzare il fondamentale obiettivo,l'eguaglianza dei cittadini,l'eguale applicazione della legge.


L'ATTUAZIONE DEL MODELLO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

È solo cn la Cost.rigida ke si può parlare d limiti effettivi anke x il legislatore.

1913 ->suffragio universale solo maschile

Il carattere rigido della Cost limita finalmente lo stesso potere legislativo.

Gli atti legislativi divengono sindacabili:un'apposita Corte controlla la conformità delle leggi ai principi costituzionali e risolve gli eventuali conflitti tra i poteri dello Stato come pure quelli tra Stato e Regioni.

PRINCIPIO D LEGALITA':come vincolo x la legge d regolare i poteri ke conferisce al fine d limitare la discrezionalità d ki esercita le funzioni amministrative e rendere così possibile il ricorso contro tutti gli atti della pubblica amministrazione.

Repubblica federale d Germania -> stato sociale d diritto

LEGGI-PROVVEDIMENTO:mancando dei caratteri tipici delle norme generalità e astrattezza anziché porre regole applicabili nei confronti d tutti allo stesso modo,provvedono in concreto x uno o+casi,a favore d soggetti determinati.


LA DEMOCRAZIA

DEMOCRAZIA:governo d popolo

DEMOCRAZIA:x Robert Dahl->processo x prendere decisioni collettive e vincolanti

L'idea d democrazia apparve nella città-stato dell'antica Grecia nella prima metà del Vsec a.C. ad Atene si passò da un governo d pochi,a un governo dove i cittadini decidevano direttamente le leggi,e le carike pubbliche erano esercitate a turno x elezione o sorteggio.Ciò era possibile grazie alla ristrettezza del numero dei partecipanti, limitazione dei soggetti chiamati a decidere.

Democrazie contemporanee hanno carattere rappresentativo.La maggior parte delle decisioni non vengono assunte dal popolo ma dai rappresentanti ke esso è chiamato ad eleggere ed eserciteranno in suo nome il potere.Si trovano in assemblee convocate dal monarca nel Medioevo x trattare in primo luogo questioni relative alle guerre e alle entrate x farvi fronte.

1215 Magna Charta->il re doveva convocare i signori feudali e i rappresentanti dei borghi e delle città.

RISERVA D LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA:principio x cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta senza il consenso d coloro che vi sn tenuti.


DEMOCRAZIA DIRETTA E RAPPRESENTATIVA.LE ALTRE DORME DELLA PARTECIPAZIONE

Il popolo governa direttamente quindi assume le decisioni politiche ed è legata a piccole dimensioni o indirettamente-rappresentativa:il popolo governa indirettamente mediante i suoi rappresentanti.Scelta d meccanismi d selezione dei rappresentanti.Sistema elettorale da adottare.Il principale istituto d democrazia diretta è il referendum;il popolo esprime direttamente cn un si o un no il suo assenso o dissenso ad una proposta.In Italia è previsto solo x decidere l'abrogazione d un legge ordinaria e l'entrata in vigore d una legge costituzionale.Va utilizzato cn cautela,oltre al fatto ke nn è adatto ad ogni tipo d decisione.Il referendum nn può essere un modo normale d decidere.


DEMOCRAZIA PLURALISTA,DEMOCRAZIA MAGGIORITARIA

DEMOCRAZIE LIBERALI:sn pluraliste;in esse anke le minoranze contano,sia xkè nn sn escluse in modo definitvo dal governo sia xkè la Cost.pone limiti alla maggioranza rikiedendo x alcune decisioni il concorso della minoranza sia stottoponendone gli atti a un controllo super partes sia attribuendo particolari garanzie ad alcune minoranze e garantendo,a tutti,diritti fondamentali intangibili.


ALTRE FORME D PARTECIPAZIONE

Petizione,Iniziativa legislativa.


CHI FA PARTE DEL DEMO

Chi fa parte del demo,coloro cui è attribuita la capacità d esercitare i diritti politici o anke a tutti coloro i quali esercitano la loro influenza sul governo dello Stato attraverso l'esercizio delle libertà.


LO STATO TOTALITARIO

CAPO:trasformazione della cultura in proanda.Partito unico di Stato.Mussolini qualificherà il fascismo regime autoritario e totalitario.Si toglie al popolo il diritto di eleggere i propri rappresentanti.

1789->Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino

Tutti i poteri finiscono x concentrarsi nel governo,anzi nel suo Capo,al potere giudiziario è tolta l'indipendenza; diritti civili e libertà sn soppressi,rotto il principio d'eguaglianza,eliminato il diritto d voto.


STATO ACCENTRATO,STATO REGIONALE,STATO FEDERALE

STATO ACCENTRATO:v'è unità d governo e d potere al centro del sistema. Gli organi periferici nn hanno autonomia.

STATO DECENTRATO:alcune funzioni pubbliche sn attribuite ad enti territoriali dotati d competenze proprie ke essi esercitano in modo autonomo.

La maggior partecipazione dei cittadini alla migliore conoscenza delle questioni.

In un sistema d potere ripartito su+centri rappresentativi delle rispettive comunità,il sorgere d un potere autoritario è+difficile xkè deve riuscire ad affermarsi in tutti i centri territorialmente dislocati e nn solo dell'unica sede del potere.

Stati Uniti d'America vi è uno Stato centrale e gli stati membri e viene data competenza generale agli Stati mentre gli organi federali hanno solo le competenze a loro espressamente riservate.


LE FORME D GOVERNO

LA FORMA D GOVERNO PRESIDENZIALE

Repubblica presidenziale introdotta dalla Costituzione degli Stati Uniti(del 1787),il Capo dello Stato è organo d governo,è a capo del potere esecutivo,ed esprime l'indirizzo politico ke i ministri da lui nominati e liberamente revocati sn tenuti a seguire essendo responsabili esclusivamente nei suoi confronti.

MONARCHIA COSTITUZIONALE PURA:un esecutivo cn a capo il Re ke nomina e revoca i suoi ministri e Assemblee legislative elette.

Camere e Governo divisi nelle funzioni strutturalmente indipendenti

Presidente eletto direttamente dal popolo e dura in carica 4 anni.

Congresso:funzione legislativa e il controllo sul Governo e l'amministrazione federale,due rami,la Camera dei rappresentanti eletta x2anni ke rappresenta il popolo degli Stati Uniti nel suo complesso,il Senato eletti x6anni ke rappresentano gli stati membri.

Il Senato è composto da2senatori x ogni Stato,al Senato è attribuito qualke potere in+rispetto alla Camera dei rappresentanti:il suo consenso è rikiesto x i trattati internazionali e x alcune nomine fatte dal Presidente,prima fra tutte la nomina dei giudici della Corte suprema.Quest'ultima e l'intero potere giudiziario costituiscono il terzo potere in grado d dikiarare nulli e disapplicare nn solo atti dell'amministrazione e del governo,ma anke leggi del Congresso;in grado d imporre allo stesso Presidente e alla sua amministrazione d fornire elementi d giudizio,d esibire prove e documenti.Nn possono essere dimessi dalla carica se nn mediante la solenne procedura dell'impeachment-la stessa ke può essere usata contro il Presidente e i ministri-ke prevede l'accusa da parte della Camera dei rappresentanti e la condanna da parte del Senato,condanna x la quale è rikiesta la maggioranza dei2terzi,appunto da evitare ke possa essere usata dal partito ke detiene maggioranza,x ragioni politiche.Perciò contro i Presidenti sn rari solo due volte si è arrivati al giudizio del Senato:nel 1868x un solo voto,fu assolto e nel 1999 Bill Clinton all'accuda d perjury(aver dikiarato il falso sotto giuramento)e d obstruction of justice x aver ostacolato la giustizia in un procedimento civile.In Senato fu assolto da entrambe le accuse.Apertura del procedimento contro RIchard Nixon per lo scandalo Watergate essendosi egli dimesso,nn arrivò al giudizio.La condanna comporta solo la perdita della carica.Nel caso Nixon si ricorse all'accusa d fronde fiscale.

Presidente potrà porre il suo veto alla legge,veto ke il Congresso a sua volta potrà superare ma solo riapprovando la legge stessa a maggioranza dei due terzi.Se tale maggioranza nn si raggiunge,la legge nn potrà passare.Congresso ke deve approvare i fondi necessari alla politica presidenziale.


LA FORMA D GOVERNO PARLAMENTARE

Rapporto d fiducia fra governo e Parlamento.Il governo è responsabile politicamente nei confronti delle Camere.

Capo dello Stato ruolo estraneo alla funzione d governo.

Se viene meno il rapporto fiduciario ke lega i due organi politici,il governo deve presentare le proprie dimissioni.


RESPONSABILITA' POLITICA E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Singoli deputati e senatori mediante interrogazioni ed interpellanze possono chiedere notizie,informazioni,spiegazioni in ordine all'operato dei ministri,e ciascuna Camera può disporre inchieste.Ciascuna camera può sanzionare il governo costringendolo alle dimissioni mediante la votazione d una mozione d sfiducia.

La forma d governo prevista dalla Costituzione italiana è parlamentare:"Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere"-dice l'art.94-alle quali deve presentarsi entro10giorni dalla sua formazione.La fiducia può essere revocata da ciascuna Camera mediante mozione motivata,firmata da almeno un decimo dei componenti,ke deve essere messa in discussione nn prima d tre giorni dalla sua presentazione e poi votata x appello nominale.


I SISTEMI ELETTORALI:IL SISTEMA PROPORZIONALE

SISTEMA ELETTORALE:MAGGIORITARIO E PROPORZIONALE(garantisce la rappresentanza delle minoranze).

Estrema frammentazione della rappresentanza,determini la difficoltà d aggregare una maggioranza parlamentare in grado d sostenere un governo;il rischio è l'instabilità governativa.Tutto dipende dal numero dei partiti.


SEGUE:IL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO

SISTEMA MAGGIORITARIO PURO:garantisce la rappresentanza della maggioranza e nn delle minoranze ke nn è assicurata.I candidati eletti in collegi uninominali ke consentono un solo vincitore.

Semplificazione della scena politica cn due forze alternative ke competono democraticamente x la conquista del potere.Due forze ke si alternano al governo dei Paese.

Notevole omogeneità politica e nn eccessiva differenziazione tra i due schieramenti.

Le ali estreme sn destinate a sparire xkè ogni parte è costretta a moderare le proprie peculiarità.

Facilita la governabilità.


IL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO A DOPPIO TURNO.I SISTEMI MISTI

SISTEMA A DOPPIO TURNO:cn ballottaggio,attualmente in vigore in Francia.Al primo turno vengono eletti solo i candidati ke hanno raggiunto il quorum richiesto.I candidati ke raggiungono la maggioranza prescritta sn subito eletti;x i seggi nn attribuiti al primo turno si procede ad una seconda tornata elettorale alla quale partecipano due candidati o+.a seconda dei sistemi e,tra questi,vince chi ha+voti degli altri.

Il sistema proporzionale viene sovente corretto attraverso sbarramenti al cinque per cento ke impediscono ai partiti ke nn abbiano raggiungo questa soglia minima d voti d partecipare alla distribuzione dei seggi.


LA FORMA D GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE

FORMA D GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE:unisce elementi del governo parlamentare e presidenziale.

Il Capo dello Stato è eletto dal popolo,può verificarsi una dissociazione delle maggioranze come nel sistema presidenziale.

Accanto al Capo dello Stato(elettivo)vi è un Governo cn a capo un Primo ministro,espressione della maggioranza parlamentare dalla quale può essere sfiduciato come nei sistemi parlamentari.Nel primo caso si determina un estrema concentrazione d potere nella maggioranza,cui appartengono sia il Presidente della Repubblica sia il Presidente del Consiglio e il Governo.Nel caso opposto la dissociazione delle maggioranze isola il Capo dello Stato da entrambi gli organi del sistema.Dovrà designare un primo ministro appartenente alla maggioranza parlamentare e scegliere se restare fuori dalla funzione d governo e garante della Costituzione oppure esercitare effettivamente i poteri d cui dispone aprendo un periodo d conflittualità col governo e la maggioranza parlamentare.


IL CONCETTO D COSTITUZIONE

CONCETTO FORMALE E STORICO-POLITICO

COSTITUZIONE FORMALE:un documento,ad una carta scritta,ad un preciso testo redatto in articoli.

Le prime sectiune costituzionali sn quelle ke le ex colonie inglesi d'America si dedero come Stati indipendenti,a partire dal 1776,dopo la Dichiarazione d'indipendenza della madrepatria;seguite poi(nel 1787)dalla Costituzione dello Stato federale nel quale si unirono,tutt'ora in vigore.In Europa i primi documenti costituzionali nascono nella Francia rivoluzionaria,a partire dalla famosa Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 ke tanta influenza ha avuto sulle Costituzioni contemporanee.

Concetto storico politico di Costituzione:STORICO xkè la Costituzione come Carta,come documento,nasce in un momento storico preciso e nasce cn determinati contenuti,precisi e definiti,presenti sia nelle sectiune americane ke nelle sectiune francesi,le quali fissano i principi base del costituzionalismo moderno.

SOVRANITA' DEL POPOLO:il principio democratico;la garanzia dei diritti individuali,tutela della libertà,separazione dei poteri.

POTERE IN SENSO OGGETTIVO:ad una funzione deve corrispondere un potere in SENSO SOGGETTIVO cioè un organo.Le funzioni sn tre:legislativi,giurisdizionale,amministrativa-e ciascuna d esse deve essere esercitata da un organo(o un complesso  organi)distinto.

L'obiettivo principale è ke ki fa le leggi sia diverso da ki le applica in modo ke ki applica la legge,trovando una norma già predisposta ke lo vincola,nn possa applicare il diritto arbitrariamente.

Inghilterra:nn ha una vera e propria Carta costituzionale.Esistono solo antiki documenti come la Magna Charta del 1215


IL CONCETTO SOSTANZIALE D COSTITUZIONE

COSTITUZIONE:la struttura essenziale d un ente,d un ordinamento giuridico,su cui tutte le altre parti si fondano.Dello Stato è l'ordinamento giuridico,su cui tutte le altre parti si fondano.Dello Stato è l'ordinamento supremo ciò ke ne segna la stessa esistenza sicchè esso concretamente comincia ad avere vita quando ha una qualke costituzione.


LA COSTITUZIONE MATERIALE NELLA PROSPETTIVA KELSENIANA

NORMATIVISTA d Kelsen:la costituzione in senso materiale consiste in quelle norme ke regolano la creazione delle norme giuridiche generali,cioè determinano gli organi e il procedimento legislativo;le norme sulla produzione giuridica.

Una norma è valida in quanto un'altra ne legittima l'emanazione e questa è valida in quanto trova la propria legittimazione in altra norma ad essa superiore.Una determinata legge è valida e riconducibile al sistema così come è riconducibile l'atto ke ad essa dà esecuzione,xkè quella legge è stata emanata dal Parlamento,cioè dall'organo legittimato dalla Costituzione e secondo le procedure previste.

La norma base o norma fondamentale(Grundnorm)-la cui validità nn può essere derivata da una norma superiore-sulla quale l'intero sistema si fonda,è dunque ank'essa una norma sulla produzione giuridica,ke autorizza il legislatore primo storicamente a porre la Costituzione.Nn contiene principi,ma indica il soggetto legittimato a porli.


LA COSTITUZIONE MATERIALE SECONDO MORTATI

Il nucleo fondamentale intoccabile d un sistema,nn sta nelle norme ke regolano la produzione giuridica,ma nei principi fondamentali ke lo caratterizzano,lo identificano,lo fanno essere quello ke è.

La teoria d Carl Schimitt ke pone alla base della costituzione la decisione politica fondamentale circa la specie e forma dell'unità politica d un popolo.

Mortati al soggetto ke nn è il popolo come entità generica e indifferenziata ma sn le forze dominanti.La Costituzione materiale x Mortati viene viceversa a identificarsi nei principi,valori e interessi d cui sn portatrici le forze dominanti o la forza dominante.

La Costituzione materiale può essere modificata,ma nn fino a travolgere i principi stessi della costituzione materiale ke rappresenta un limite alla revisione costituzionale.


ALLE ORIGINI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'ORDINAMENTO STATUTARIO

Carta Costituzionale concessa da Carlo Alberto nel 1848 divenendo poi la prima Costituzione del Regno d'Italia 1861.

COST.OTTRIATA:ossia concessa liberamente dal sovrano.Sottolineare ke si trattava d una spontanea elargizione del sovrano.

GOVERNO MONARCHICO RAPPRESENTATIVO:re capo del potere esecutivo ke a lui solo appartiene,egli nomina e revoca i suoi ministri,partecipa alla funzione legislativa dando la sanzione alle leggi approvate dal Parlamento,comanda le forze armate,dikiara la guerra,fa i trattati.

FUNZIONE LEGISLATIVA:affidata al Parlamento,formato da due Camere d cui una elettiva,la Camera dei deputati;il Senato composto da membri d diritto,i Principi della Famiglia Reale e da membri nominati a vita dal Re tratti da categorie espressamente indicate.Espressione del potere regio.

Diritto elettorale era limitato in base al censo e all'istruzione,al punto ke,all'inizio,gli aventi diritto al voto erano soltanto l'uno e sette per cento della popolazione.


I DIRITTI DEI CITTADINI E IL CARATTERE FLESSIBILE DELLO STATUTO

I diritti politici nn erano goduti egualmente,i cittadini venivano discriminati in base alla rikkezza e all'istruzione, circa metà della popolazione era esclusa dal voto xkè d sesso femminile.

Carattere flessibile dello Statuto cui una legge ordinaria poteva derogare il rispetto dei principi proclamati nello Statuto era lasciato alla volontà dei membri delle Camere;i quali rappresentavano solo una ristretta parte dei cittadini.Mancava la garanzia giuridica e politica(un Parlamento eletto da tutti i cittadini).


L'AVVENTO DEL FASCISMO

Settembre 1919:elezioni politiche e il suffragio si estende a tutti i cittadini ke abbiano compiuto 21 anni.

Prima guerra mondiale 1915-l918

Attacco a palazzo d'Accursio 1920

Novembre 1921:i Fasci d combattimento si costituiscono in partito

Fasci d combattimento fondati nel marzo 1919 da Mussolini

Monarkia conferisce a Mussolini esponente d un partito ke aveva una scarsissima rappresentanza in Parlamento, l'incarico d formare il governo ma rifiutando la propria firma al decreto d Stato d'assedio proposto dal Consiglio dei Ministri,x fermare la marcia su Roma ottobre 1922.

Conferimento dell'incarico d formare il nuovo governo a Mussolini

Il governo Mussolini presentandosi alla Camera,ottenne la fiducia con 306 voti favorevoli contro 116 contrari.


L'ORDINAMENTO FASCISTA:IL PERIODO INIZIALE

Primo atto:mutamento del sistema elettorale.La legge18novembre1923,attribuendo i2terzi dei seggi alla lista ke avesse ottenuto la maggioranza relativa(almeno il 25%).

I soprusi compiuti durante le elezioni d aprile furono denunciati alla Camera,il30maggio1924,in un duro discorso contro il governo pronunciato dal deputato socialista Giacomo Matteotti:rapito qualke giorno dopo dai fascisti, venne poi ritrovato cadavere.

I deputati dell'opposizione decidono d nn partecipare+ai lavori parlamentari(c.d.secessione dell'Aventino, 27 giugno1924)fino a ke nn sia ripristinata la legalità e abolita la milizia d partito.


LA DITTATURA

Il discorso tenuto da Mussolini alla Camera il 3gennaio1925 è considerato la fine del periodo transitorio del fascismo e l'inizio della dittatura.

Legge24dicembre1925segna la fine della forma d governo parlamentare:il capo del governo è ora responsabile soltanto verso il re,i ministri sn responsabili verso il re e verso il capo del governo cui sn subordinati.

L'art.6della medesima legge vieta d porre all'ordine del giorno del Parlamento qualsiasi questione senza la previa approvazione del capo del governo;e il depotenziamento delle Camere è ancora accentuato dalla legge del 1926.

Camera dei deputati ke nel 1939viene soppressa e sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni,d cui fanno parte d diritto i membri delle organizzazioni fasciste.Nel 1928abrogata la legge elettorale del '23 si entra in un sistema plebiscitario dove il corpo elettorale è riamato,ad approvare una lista unica d400nomi scelti dal Gran Consiglio del Fascismo.

8luglio1924restrittivo della libertà d stampa,consentiva ai prefetti d sopprimere quotidiani e xiodici attraverso il potere d diffidare i gerenti e dopo2diffide d negare il riconoscimento al gerente,ai prefetti la facoltà d sequestrare quotidiani e periodici anke senza diffida.

Il Popolo fu costretto a cessare le pubblicazioni nel novembre1925;il Mondo,l'Unità,l'Avanti,la Voce repubblicana furono soppressi nel 1926.

La stampa e il Corriere furono indotti a cambiare linea politica e direttore:il sen.Frassati,in parte proprietario del quotidiano torinese,dopo la sospensione ordinata dal prefetto,oltre ke costretto a lasciare la direzione venne poi liquidato,e il giornale divenne della Fiat.La stessa sorte toccò a Luigi Alberini ke xse la direzione e la sua parte del Corriere d cui rimase interamente proprietaria la famiglia Crespi.

La creazione dell'albo dei giornalisti cui doveva essere iscritto kiunque volesse esercitare la professione e l'istituzione della ure del direttore responsabile ke doveva avere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione era stampato il giornale,riconoscimento cui era subordinato l'inizio delle pubblicazioni.

Si giunse alla creazione d un apposito ministero della cultura popolare.

Libertà d associazione ristretta nel 1926attribuiva ai prefetti la facoltà d sciogliere associazioni,enti o istituti ke svolgessero attività contraria all'ordine nazionale dello stato.Associazioni:s'intendono i partiti,i gruppi e le organizzazioni politike in genere,anke temporanee.Scioglimento d tutti i partiti politici.Sn vietati gli spettacoli o trattenimenti ke possono dar luogo al turbamento dell'ordine pubblico della morale o del buon costume.Vietava la vendita,l'esposizione,la fabbricazione e il trasporto d scritti,stampati,ure,disegni . oggetti d qualsiasi altro genere contrari all'ordine nazionale dello stato o lesivi della dignità e del prestigio nazionale o delle autorità,oltre ke della morale,buon costume,pubblica decenza.

Legge 25 novembre 1926 ke vietà la ricostituzione delle associazioni disciolte dalle autorità.

Perdita della cittadinanza e la confisca d beni x i fuorusciti ke facessero all'estero proanda contro il regime; stabilì la pena d morte x ki attentasse alla vita dei membri della famiglia reale e del capo del governo,o commettesse uno dei reati contro la sicurezza dello Stato già previsti dal codice penale;e istituì il Tribunale speciale x la difesa dello Stato x giudicare d tutti i reati in essa contemplati.

Nemmeno la libertà xsonale venne rispettata,discriminazioni x ragioni politike a quelle contro i celibi seguirono infine le discriminazioni raziali nel 1938.


LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

In guerra contro l'Inghilterra e la Francia

Mussolini entra in guerra 10 giugno 1940

25 luglio 1943 il Gran Consiglio del fascismo invitava il re ad assumere cn l'effettivo comando delle forze armate

Vittorio Emanuele III revocò Mussolini,lo fece arrestare e affidò l'incarico d formare un nuovo governo al generale Badoglio.

Armistizio firmato l'8settembre1943:il re a Badoglio ripararono al sud sotto la protezione delle truppe alleate mentre i soldati italiani,lasciati completamente senza comando e senza ordini,si disxsero sopraffatti dalle truppe tedeske.

I tedeski,liberato Mussolini,lo misero a capo d un nuovo Governo fascista dando vita alla Repubblica sociale Italiana detta anke Repubblica d Salò.

Gruppi d resistenza collegati ai partiti antifascisti organizzati in Comitati di Liberazione nazionale(C.L.N.)


SEGUE:L'ORDINAMENTO TRANSITORIO

Patto d Salerno:accordo stipulato nella primavera del 1944 fra re e partitiantifascisti,questi accettavano d entrare a far parte del governo a condizione ke Vittorio Emanuele III assumesse l'impegno d ritirarsi a vita privata nn appena le truppe alleate avessero liberato Roma,nominando luogotenente il lio Umberto.Nominato il5giugno 1944.Dopo la liberazione d tutto il territorio nazionale la forma monarkica o repubblicana venisse decisa da un'Assemblea eletta dal popolo.Referendum istituzionale del 2giugno1946a favore della repubblica.

Eliminazione delle strutture introdotte dal fascismo 25 luglio 1943

La produzione d diritto fuori dalle regole del sistema spezza la continuità dell'ordinamento xkè in realtà è il sintomo ke qualcosa è accaduto.


L'ASSEMBLEA COSTITUENTE:LE FORZE E LE IDEE

Il 2giugno1946 il corpo elettorale fu riamato nn solo a scegliere la forma istituzionale dello Stato,ma anke ad eleggere i membri dell'Assemblea Costituente.Votarono anke le donne ed il suffragio fu veramente universale.

Elezioni del 2giugno'46 ebbero come risultato il netto emergere d 2gruppi praticamente equivalenti,la Democrazia Cristiana.

La nostra Cost.è il risultato della confluenza dell'ideologia socialista e d quella cristiano-sociale cn quella liberale classica ke ne costituisce la base xkè le forze morali preminenti erano quelle dell'antica tradizione liberale soffocata dalla dittatura e rinata nell'impulso liberatore della Resistenza europea.Lavoro posto a fondamento della Repubblica(art.1),tutela dei lavoratori,riconoscimento del diritto di sciopero


IL PRINCIPIO DEMOCRATICO:POPOLO,STATO-SOGGETTO,STATO ORDINAMENTO

La sovranità appartiene al popolo,nn emana dal popolo

Il popolo nn è solo la fonte d legittimazione del potere,ma ne rimane l'effettivo titolare.

La sovranità viene attribuita a tutti i cittadini,membri del popolo,ciascuno dei quali ha un diritto xsonale d parteciparvi cn la propria volontà e perseguendo il proprio ordinamento politico.

Cn l'appartenenza della sovranità al popolo si afferma dunque il diritto dei cittadini d concorrere,direttamente o indirettamente attraverso l'esercizio d poteri,diritti e libertà ad essi spettanti,a formare la volontà suprema governante nella Repubblica italiana.

È fondamentale ke lo Stato abbia carattere rappresentativo del popolo e ne esprima gli orientamenti politici;il popolo infatti esercita la sovranità attraverso lo Stato-soggetto ke è lo strumento predisposto dall'ordinamento x l'esercizio in forma unitaria della sovranità popolare.La sovranità cioè può essere esercitata dal popolo direttamente o attraverso lo Stato-apparato.Lo stato-soggetto nn è compreso il popolo.Stato-ordinamento: comprensiva anke del popolo a quest'ultima nozione si fa riferimento definendo la sovranità come supremazia all'interno del territorio e come indipendenza verso l'esterno quale carattere distintivo dell'ordinamento statale.


UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO:I RAPPORTI ECONOMICI

L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro->art.1

È tutelato il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni -> art.35

Libertà d organizzazione sindacale e diritto d sciopero -> art.39 e 40

L'iniziativa economica privata è libera,ma nn può svolgersi in contrasto cn l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà,alla dignità umana e può essere indirizzata e coordinata a fini sociali dalla legge ke determina i programmi e i controlli opportuni.Della proprietà privata la legge regola i modi d acquisto,d godimento e i limiti al duplice scopo d assicurarne la funzione sociale e d renderla accessibile a tutti.


I DIRITTI INVIOLABILI

Diritti civili:libertà xsonale(art.13);libertà d riunione(art.17);associazione(art.18e49);libertà religiosa(art.8,19 e 20);libertà d pensiero d informazione(art.21).

Eguaglianza nn solo formale come divieto d porre arbitrarie discriminazioni tra i soggetti dell'ordinamento e d trattarli diversamente x ragioni d sesso,d razza,d lingua,d religione,d opinioni politike,d condizioni sonale e sociali ma anke sostanziale.

Chi è al potere tende cmq a liberarsi delle regole o ad allentarle.

Diritti civili d libertà dallo Stato al quale si kiede d nn interferire,d nn vietarne o ostacolarne l'esercizio,diritti politici d partecipazione alle decisioni pubblike,e diritti sociali a prestazioni da parte dello Stato cui si rikiede un intervento positivo purkè si abbia però coscienza delle reciproke influenze e connessioni,dell'insufficienza d una tipizzazione schematizzata.


IL PRINCIPIO PLURALISTA

Pluralismo garantito dalla libertà d associarsi in partiti(art.49Cost)è il presupposto del funzionamento stesso del sistema.

Pluralismo introdotto dalla Cost.mediante la creazione delle Regioni,enti territoriali autonomi,cn proprie competenze amministrative ed anke legislative.


IL PRINCIPIO PACIFISTA

L'Italia ripudia la guerra->art.11come strumento d offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo d risoluzione delle controversie internazionali.

L'unica guerra la cui liceità nn è dubbia è quella difensiva:la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Afferma la Cost.ke stabilisce le procedure x la dikiarazione d guerra,atto formale del Presidente della Repubblica la cui deliberazione spetta alle Camere.Il carattere precettivo della disposizione,vincolante x gli organi dello Stato,è generalmente ammesso.


CONTINUITA' O ROTTURA DELL'ORDINAMENTO:QUALI CONCLUSIONI?

Dal 1848 al 1948 l'ordinamento italiano ha subito mutamenti radicali.


L'ORGANIZZAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LA REPUBBLICA PARLAMENTARE

Il Governo è diretta espressione della maggioranza parlamentare e al xmanere d questa è condizionata la sua esistenza.Ciascuna Camera può costringere il Governo alle dimissioni mediante l'approvazione d una mozione d sfiducia x la quale è sufficiente la maggioranza dei presenti e votanti.

La responsabilità dei ministri è collegiale x gli atti del Consiglio,individuale x gli atti dei loro dicasteri.

Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali.Voto segreto. Elevata maggioranza rikiesta(2terzi x i primi3scrutinii,assoluta poi).Le Camere durano in carica5anni invece il Presidente della Repubblica7anni.La sfasatura temporale in caso d scioglimento anticipato,può anke essere+ accentuata e in ogni caso ben dimostra l'intento d evitare il collegamento politico tra organi legislativi e Capo dello Stato.

Escluso è ke il Presidente possa assumere decisioni politiche autonome.


IL PARLAMENTO

È composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra loro in posizione d parità,dotate degli stessi poteri sia nell'esercizio della funzione legislativa esercitata collettivamente sia nell'esercizio della funzione d controllo politico sul governo,ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia al governo e ciascuna può disporre inkieste entrambe autorizzano la ratifica dei trattati,approvano i bilanci,deliberano lo stato d guerra ke sarà poi dikiarata dal Presidente della Repubblica.

Le camere si riuniscono in seduta congiunta,dando vita ad un organo distinto,il Parlamento in seduta comune solo nei casi tassativamente indicati dalla Cost.:elezione del Presidente della Repubblica d5giudici della Corte cost.,8 membri del CSM.


IL GOVERNO

Componenti essenziali del Governo sn3:il Presidente del Consiglio ke dirige la politica generale del governo d cui è responsabile e mantiene l'unità d'indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei ministri;i ministri posti ciascuno a capo d un ministero,il complesso apparato ke svolge le funzioni amministrative in un determinato settore al quale imprimono l'indirizzo deliberato dal Consiglio dei ministri,l'organo collegiale ke tutti insieme concorrono a formare.Ministri senza portafoglio partecipano al consiglio dei Ministri.Solo la legge determina il numero,le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri e un nuovo Presidente del Consiglio nn può creare ministeri nuovi.Se vuole aumentare il numero dei ministri x allargare le basi politike del governo e dare spazio adeguato ai diversi gruppi ke compongono la coalizione d maggioranza,nomina ministri senza portafoglio ai quali vengono assegnati incariki speciali e talora,pur nn essendo a capo d un ministero,dispongono d un apparato amministrativo anke rilevante.Anke i sottosegretari fanno parte del governo.Consiglio dei ministri.Da questo sn nominati appena formato il governo in quanto ank'essi rientrano nell'accordo d governo tra i gruppi della maggioranza


PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GOVERNO

Il capo dello Stato nomina il Presidente del Consiglio e su sua proposta i ministri,la sua scelta deve essere effettuata unicamente in base all'indirizzo della maggioranza parlamentare.Il Governo è politicamente responsabile verso quest'ultima ed ha il bisogno della sua fiducia x governare,entro10giorni dalla nomina deve presentarsi ad entrambe le Camere esponendo il proprio programma e il voto contrario d una d esse lo costringe alle dimissioni.Procedimento d formazione del governo regolato da norme nn scritte a partire dalla fase delle consultazioni effettuate dal Capo dello Stato al fine d individuare la xsonalità politica in grado d formare un governo ke ottenga la fiducia e sia sorretto dalla maggioranza parlamentare.Una volta attribuito l'incarico,il Capo dello Stato nn ha alcun potere d'incidere sulla composizione del governo.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se nn è controfirmato dal ministro proponente ke ne assume la responsabilità.Alcuni atti eguali agli altri nella forma(decreto presidenziale controfirmato)si considerano propri del Capo dello Stato.

Nomina dei cinque giudici costituzionali.

I messaggi alle Camere,il rinvio delle leggi in sede d promulgazione,la nomina dei senatori a vita.

La decisione è del controfirmante:un ministro o il Presidente del Consiglio.Il Capo dello Stato svolge un ruolo d garanzia.

Il presidente è tenuto ad emanare l'atto ke il governo gli sottopone,anke se nn lo condivide,può xò rilevarne l'eventuale contrasto cn la Cost.,rinviandolo al governo stesso affinké corregga l'illegittimità.Mai potrà xò rifiutarne l'emanazione qualora il Governo insista.Il rifiuto definitivo d emanazione(o d promulgazione)è consentito solo qualora l'atto conuri un'ipotesi d alto tradimento o d attentato alla Cost.,ossia una delle fattispecie criminose x le quali il Capo dello Stato stesso è responsabile.Dovere d rifiutare la sua firma.In questo senso lo si può definire il garante ultimo dell'integrità del sistema.


LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE

Scioglimento anticipato delle Camere ke può essere disposto sentiti i loro Presidenti cn decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio.Lo scioglimento delle camere può avvenire alla scadenza dei5anni e in tal caso è un atto dovuto oppure anticipatamente ed è allora decisione assai delicata x il mutamento politico ke ne consegue.Lo scioglimento implica nuove elezioni entro60gg.


IL RINVIO DELLE LEGGI

La promulgazione della legge:Il Presidente nn partecipa alla funzione legislativa ke spetta al Parlamento;la promulgazione è quindi un atto dovuto.

L'attestazione ke Camera e Senato hanno approvato la legge:il testo promulgato è il testo ufficiale della legge la cui data è quella del giorno della promulgazione.

Inserire la legge nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica e col rikiamo all'obbligo d osservarla e farla osservare.

Pubblicazione in Gazzetta ufficiale a cura del Ministro d grazia e giustizia,e diviene obbligatoria il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Capo dello Stato ha il potere d rinviarla alle Camere cn messaggio formale,indicando i motivi.Il rinvio è solo sospensivo;se le Camere l'approvano nuovamente,la legge deve essere promulgata.

MOTIVI:vizi d legittimità,sia formali(contrasto cn le norme ke disciplinano il procedimento legislativo)sia sostanziali(x contrasto del contenuto della legge cn i principi costituzionali e anke vizi d merito.MERITO COSTITUZIONALE:valutazione fondata su considerazioni complessive relative agli effetti della legge sul funzionamento delle istituzioni o gli equilibri generali.

Se le Camere approvano nuovamente la legge il Presidente deve promulgare:ha2eccezioni:i testi approvati dalle2 Camere nn siano xfettamente identici,la legge presenti nn un qualunque vizio d costituzionalità ma sia in contrasto così radicale col sistema da conurare addirittura una delle ipotesi gravissime attentato alla Cost.o alto tradimento.


IL CSM,LE RIFORME LEGISLATIVE,LA FORMA DI STATO

Il Consiglio suxiore della Magistratura è legato al Capo dello Stato ke x Cost.lo presiede.Organo d garanzia costituzionale è il vertice del potere giudiziario.In posizione d parità e indipendenza rispetto agli organi costituzionale e svolge un ruolo essenziale ke nn potrebbe essere eliminato senza modificare il sistema.Organo d rilievo costituzionale xkè nn partecipa alla funzione d'indirizzo politico.Ruolo garantire l'indipendenza della magistratura dalla politica e dunque dagli organi,espressi dalla maggioranza ke esercitano poteri.

MAGISTRATURA:indipendente da ogni altro potere nn deve seguire indirizzo alcuno;nessuno può dirigerla né il Parlamento né il Governo e neppure il CSM.

Garantendo l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere e l'imparzialità della funzione.

Tutto ciò ke riguarda le xsone dei magistrati,la loro posizione e carriera è riservato al Consiglio e sottratto al governo.Ferme le competenze del Consiglio suxiore della magistratura,spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.Allo stesso Ministro è data la facoltà d promuovere l'azione disciplinare ma il giudizio compete esclusivamente al Consiglio.

COMPOSIZIONE:3membri d diritto,gli altri componenti eletti x2terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie,e x un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari d università in materie giuridike e avvocati dopo15anni d esercizio.È tra i membri eletto dal Parlamento ke il Consiglio elegge il vice-presidente.

Legge istitutiva emanata nel 1958

Numero dei componenti del Consiglio da 30 a 24;16 dai magistrati e 8 al Parlamento oltre ai 3 di diritto.


IL FUNZIONAMENTO DEL GOVERNO PARLAMENTARE IN ITALIA E LE NOVITA' RECENTI

Il sistema politico italiano è stato caratterizzato da un multipartitismo estremo ke vedeva presenti sulla scena molteplici forze costrette ad allearsi fra loro x dar vita a governi d coalizione.

Presenza d un partito d maggioranza relativa,la Democrazia Cristiana,ke distanziandosi dagli altri x la sua forza elettorale, costituiva d conseguenza il perno ineliminabile d ogni coalizione.


LA TRANSIZIONE

La grave e diffusa corruzione politica d cui i giudici iniziarono a trovare le prove,l'indignazione dei cittadini e il sorgere d nuovi movimenti d contrasto come la Lega e la modifica del sistema elettorale in senso maggioritario hanno prodotto forti modifike nel sistema politico italiano.Si è parlato d transizione.La TRANSIZIONE ha registrato una maggiore autonomia del Governo nei confronti del Parlamento,talora+appoggiato al Capo dello Stato ke ad una omogenea maggioranza parlamentare.Si è dovuto ricorrere ai cosiddetti governi tecnici formati da xsone nn strettamente legate ai partiti ma scelte principalmente in ragione delle loro competenze.


LE NOVITA' DELLA FORMAZIONE DEL GOVERNO

Al Presidente della Repubblica la nomina del governo e d ki lo presiede.Nel sistema parlamentare il Presidente è tenuto a nominare un governo ke ottenga la fiducia delle Camere.Suo compito è individuare la xsona gradita alla maggioranza.Consultazioni cn i Presidenti dei gruppi parlamentari.Conferimento dell'incarico e l'accettazione cn riserva da parte dell'incaricato ke deve verificare le possibilità d successo rispondono alla necessità d arrivare alla nomina d un governo in grado d ottenere la fiducia.Se le indicazioni sn concordi il Presidente della Repubblica nn può ke seguirle se sn contrastanti il suo potere d scelta si amplia.Prassi d indicazione previa della xsona ke ricoprirà la carica d Presidente del Consiglio da parte d ciascuno schieramento corrisponde nella sostanza alla situazione in cui dalle consultazioni esca un unico nome:il Presidente della Repubblica nell'uno come nell'altro caso,nn ha alcun margine d scelta.Gli accordi fra partiti avvengono ora prima delle elezioni alle quali la coalizione si presenta unita proponendo un unico Premier.

Diminuzione forte del peso politico degli elettori la cui libertà d scelta è ridotta e una diminuzione della democrazia del sistema.

La soluzione d una crisi nel corso della legislatura.Il Capo dello Stato ritrova intera la sostanza dei suoi poteri.Le consultazioni e tutte le altre fasi del procedimento d formazione del governo ritornano essenziali,trattandosi d comprendere come risolvere la crisi.


L'USO DELLA MOZIONE D SFIDUCIA

Riconoscimento da parte della Corte costituzionale della sfiducia individuale

Un ministro può cadere x l'approvazione d una mozione d sfiducia nei suoi confronti.


QUALI NOVITA' NELLA FORMA D STATO?L'ORDINAMENTO REGIONALE

Regioni ora sn espressamente enumerate le materie d competenza dello Stato mentre quelle residue spettano alle Regioni come nello stato federale.

Lo Stato è uno degli enti ke costituiscono la Repubblica.


LA FORMA D GOVERNO REGIONALE E IL MODELLO LIBERALE DEL POTERE LIMITATO

Statuti delle Regioni ai quali si attribuisce la determinazione della forma d governo regionale.Alla legislazione regionale il potere d disciplinare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti cn legge della repubblica il sistema d elezione e i casi d ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali,dei componenti della Giunta e del Presidente.

Elezione popolare diretta del Preside della Regione

Il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,nomina e revoca i componenti della Giunta.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta.

L'approvazione della mozione d sfiducia contro il Presidente eletto nn comporta soltanto le dimissioni della Giunta ma anke lo scioglimento automatico del Consiglio regionale ke l'ha approvata.

Possibilità x le Regioni d disporre diversamente scegliendo nei loro nuovi Statuti una diversa forma d governo o almeno portando dei correttivi idonei a limitare il potere del Presidente.


LE FONTI DEL DIRITTO

LE FONTI DEL DIRITTO

L'assetto delle fonti rispekkia l'assetto d potere esistente fra gli organi o gli enti legittimati a produrre diritto, ossia fra i soggetti ke dispongono dell'ordinamento:i rapporti fra leggi statali e leggi regionali riflettono i rapporti Stato/Regioni,quindi il grado d decentramento esistente,la forza o la debolezza degli enti regionali.I rapporti fra legge e regolamento esprimono le posizioni rispettive d Parlamento e Governo e in definitiva il grado d democraticità del sistema.È caratteristica dei sistemi democratici la preminenza della legge sulle norme poste dall'esecutivo.

FONTI D PRODUZIONE:gli atti o i fatti considerati dall'ordinamento idonei a creare,modificare o estinguere norme giuridike.  

FONTI SULLA PRODUZIONE:ke indicano ki e attraverso quali procedimenti è abilitato a porre il diritto.

Ogni ordinamento considera il diritto soltanto quello prodotto dalle sue fonti e stabilisce quali siano le sue fonti.


LE FONTI FATTO:LA CONSUETUDINE

ATTI FONTE:manifestazione d volontà d ki è legittimato a produrli

FONTI FATTO:nn derivano dalla volontà d un soggetto od organo cui sia stato conferito il relativo potere:nessuno decide d creare una norma consuetudinaria.All'origine v'è un fatto:la ripetizione costante e uniforme d un determinato comportamento in un gruppo sociale+o meno ampio,accomnata dalla convinzione della sua corrispondenza al diritto cui l'ordinamento attribuisce un effetto normativo,la creazione cioè o la modifica d una norma.

I membri d un gruppo sociale,d fronte ad una stessa situazione,si comportano sempre allo stesso modo.Si riscontra quindi una ripetizione d comportamenti uniformi ke deve avere una durata nel tempo ed essere accomnata dalla convinzione della conformità a diritto del comportamento tenuto.

CONSUETUDINI CONVENZIONALE:consistono nella ripetizione d comportamenti d organi al vertice dello Stato,quindi d poki soggetti;ed è pure scarsa l'evenutalità ke si riproponga frequentamente la medesima situazione giuridica,si attenua assai la rigidezza cn cui si valuta la presenza degli elementi necessari all'esistenza d una consuetudine negli altri rami del diritto.


LE CONVENZIONI COSTITUZIONALI

CONVENZIONE:accordo tacito(o espresso)fra organi costituzioni(o soggetti politici)x risolvere una questione concreta relativa all'applicazione d norme costituzionali,lacunose o troppo generike.Spesso esso si trova all'origine d una consuetudine.

Vincola gli organi tra cui interviene almeno nei reciproci confronti


NORME SULLA PRODUZIONE GIURIDICA

Nn si può creare diritto nuovo,né abrogare il diritto esistente se nn utilizzando gli atti ke il sistema indica come idonei,ossia comprende tra le proprie fonti normative.Per ogni fonte è necessario individuare una norma d riconoscimento ossia una norma sulla produzione giuridica ke la prevede.Il sistema delle fonti è kiuso a livello primario e tutte le fonti d grado legislativo devono avere fondamento costituzionale.Per le fonti secondarie è sufficiente un fondamento legislativo.Le disposizioni costituzionali o legislative ke disciplinano i procedimenti d produzione del diritto sn fonti d norme sulla produzione giuridica e le fonti d produzione sn idonee a creare, modificare o estinguere norme giuridike,ossia a creare il sistema normativo,solo in quanto previste dalle prime. Ogni ordinamento stabilisce quali sn le sue fonti.


LE FONTI D COGNIZIONE

FONTI D COGNIZIONE:servono a conoscere il contenuto delle norme poste dalle fonti d produzione.Nn danno origine a diritto nuovo,ma consentono la conoscenza d quello esistente nella sua continua evoluzione.Si parla ancora d fonti d cognizione in riferimento ai testi unici,o piuttosto ad alcuni d essi talora impropriamente se emanati in base a delega sn vere fonti d produzione ke sostituiscono le leggi in essi raccolte e coordinate in unico testo


FONTE,NORMA,DISPOSIZIONE

Considerando le fonti atto,è necessario innanzitutto kiarire il rapporto fra l'atto,ossia la fonte,e la norma,onde evitare la confusione tra i2concetti,frequente nel linguaggio comune e talora nello stesso linguaggio giuridico.La norma è il prodotto della fonte,ossia dell'atto ke è stato voluto e posto in essere x la sua creazione.La fonte nn è la norma ma è l'atto mediante il quale la norma è stata prodotta.La fonte nn va confusa cn il suo prodotto,la norma,e la norma nn va confusa cn la disposizione.

La fonte d produzione è l'atto giuridico previsto e regolato nella forma e nel procedimento,è lo strumento x la produzione del diritto.

La disposizione è il testo scritto,il materiale linguistico da cui si ricava la norma mediante l'interpretazione:norma è la disposizione interpretata,il significato normativo ke si attribuisce a quell'enunciato.

L'interpretazione è il momento fondamentale dell'attività del giurista sia a livello teorico sia pratico.Il giudice deve comprendere il significato delle disposizioni prima d farne applicazione.X gli atti normativi determinante è l'interpretazione sistematica,la disposizione andrà letta alla luce del contesto in cui si colloca,dei principi generali,della altre norme esistenti nel sistema.

Disposizione e norma nn sn la stessa cosa anke se la disposizione è il punto d partenza da cui nn si può prescindere nel ricavare la norma.


IL SISTEMA DELLE FONTI.LA FORZA D LEGGE

La forza d legge costituiva il punto d confine nel suo duplice aspetto,attivo e passivo:forza attiva,come capacità d'innovare il diritto esistente a livello legislativo;forza passiva come resistenza all'abrogazione da parte d fonti d grado inferiore.

L'abrogazione oxa tra fonti poste sullo stesso piano,ossia dotate della medesima forza.Nell'ordinamento italiano attuale,la legge nn è+al primo livello,ma è subordinata alla Cost.e alle leggi costituzionali.S'introduce un nuovo concetto,quello d forza d legge costituzionale.


LE LEGGI COSTITUZIONALI

X la revisione costituzionale un procedimento differenziato e aggravato rispetto a quello stabilito x la legge ordinaria;duplice approvazione da parte d ciascuna Assemblea.Necessità d maggioranze qualificate x l'approvazione.La prima delibera d ciascuna Camera nn presenta particolarità rispetto all'ordinario procedimento legislativo tranne quella d nn potere essere adottata dalla Commissione deliberante.Seconda approvazione il progetto d revisione costituzionale sia approvato cn la maggioranza dei2terzi in entrambe le Camere in tal caso dopo la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta la legge d revisione entrerà in vigore.Se nella seconda delibera si raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti.Legge provvisoriamente pubblicata ed entro3mesi su rikiesta d500mila elettori,5consigli regionali o un quinto dei membri d una Camera,può essere sottoposta a referendum popolare.La legge sottoposta a referendum nn è promulgata se nn è approvata dalla maggioranza dei voti validi.O la revisione costituzione è approvata cn i2terzi,quindi cn la partecipazione delle minoranze rappresentate in Parlamento,oppure nonostante il largo consenso ki si oppone alla modifica può provocare su d essa una pronuncia del corpo elettorale.


GERARCHIA E COMPETENZA NEI RAPPORTI TRA FONTI

Le fonti nn si trovano tutte sullo stesso piano,ma sn disposte su diversi livelli d una scala gerarkica a seconda della forza.Cost.seguita dalle leggi costituzionali,legge e agli atti equiparati come decreti legislativi,decreti legge, regolamenti ed altre fonti secondarie.Le leggi regionali e gli statuti delle regioni.I Regolamenti parlamentari dei quali la Cost.riserva alle Camere l'emanazione affinké ciascuna d esse possa disciplinare in modo autonomo sia la propria organizzazione sia il procedimento d formazione della legge.Fonti ordinate nn secondo il principio gerarkico,ma secondo il principio d competenza ke implica fonti separate fra oro,ognuna soggetta solo alla Cost.


LE ANTINOMIE NORMATIVE ED I CRITERI PER RISOLVERLE:IL CRITERIO CRONOLOGICO

Antinomie,la loro risoluzione avviene nel momento dell'applicazione del diritto:il compito d eliminarle,scegliendo una tra le norme in contrasto,è demandato a ki in concreto applica il diritto,il giudice in primo luogo.D fronte alla presenza d norme confliggenti fra loro,cn quali criteri si procederà all'individuazione della norma applicabile? Criteri:cronologico,gerarkico,d competenza.Nel primo caso la norma posta dalla fonte posteriore prevale su quella posta dalla fonte precedente.La norma posta dalla fonte successiva d pari grado determina l'abrogazione d quella precedente,cn essa incompatibile.Il giudice in presenza d2norme confliggenti poste da fonti omogeneo applikerà la norma posteriore ai fatti,alle situazioni,ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore.Per quelli precedenti farà applicazione della norma abrogata,xkè la legge,d regola,nn è retroattiva.L'abrogazione nn cancella le norme esistenti,ma le rende inapplicabili alle situazioni successive all'entrata in vigore della legge nuova vale solo x il futuro.Una legge potrebbe anke essere retroattiva.Per la sola materia penale nessuno può essere punito se nn in forza d una legge entrata in vigore prima del fatto commesso e s'impone ad ogni atto legislativo,pena l'incostituzionalità.

L'abrogazione tacita x incompatibilità tra disposizioni vekkie e nuove,può essere anke espressa quando la legge successiva esplicitamente dikiara abrogata la legge precedente o alcune sue disposizioni e implicita x nuova disciplina dell'intera materia.


SEGUE:IL CRITERIO GERARCHICO

Se le norme confliggenti sn poste da fonti d grado diverso,l'antinomia ha da essere risolta applicando la norma d fonte superiore e disapplicando la norma inferiore incompatibile e perciò illegittima.

I giudici possono disapplicare esclusivamente norme secondarie xkè il giudizio su leggi ed atti cn forza d legge contrastanti cn la Costituzione e la conseguente dikiarazione della loro illegittimità costituzionale è riservato ad un organo apposito la Corte Costituzionale.


SEGUE:IL CRITERIO DI COMPETENZA

La Cost.può sottrarre determinati oggetti alla legge,ossia all'unica fonte a competenza generale potenzialmente abilitata a regolare qualsiasi rapporto o situazione,x attribuirli in esclusiva ad una diversa fonte.In simili casi la scelta della norma da applicare avverrà considerando quale sia la fonte competente.

Il Regolamento ke dev'essere da ciascuna Camera adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.Lo sconfinamento del Regolamento dalla propria competenza porterebbe alla sua disapplicazione in un eventuale giudizio,lo sconfinamento della legge nella materia attribuita al Regolamento parlamentare si tradurrebbe in una questione d costituzionalità.


DIFFERENZA FRA VALIDITA',VIGORE ED EFFICACIA DELLE FONTI

Una fonte può essere invalida ma efficace o parzialmente efficace.La legge incostituzionale(quindi invalida) produce ciononostante i suoi effetti(è dunque efficace)fino a ke nn sia stata dikiarata costituzionalmente illegittima da una sentenza della Corte costituzionale.

VIZI FORMALI:riguardano il procedimento d formazione e la forma dell'atto fonte,la competenza dell'organo. Rendono invalido l'intero atto.

VIZI MATERIALI:attengono viceversa al contenuto della fonte,ke è in contrasto cn norme poste da una fonte suxiore.Illegittimo.

Un atto valido può nn essere vigente:la legge normalmente entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,tuttavia possono darsi ipotesi in cui se ne posticipa l'entrata in vigore.Possono aversi norme valide,sicuramente in vigore,ma nn ancora in grado d essere applicate:la legge sovente nn può operare prima ke un regolamento d esecuzione ne specifichi le modalità d attuazione.


LE FONTI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO E LE NORME SU CUI SI FONDANO;I REGOLAMENTI COMUNITARI

REGOLAMENTI:produrre direttamente i loro effetti nell'ordinamento degli stati membri e dunque,devono essere osservati da tutti gli organi dello Stato e degli altri enti,come pure dai privati:il Trattato CEE parla d diretta applicabilità degli atti normativi comunitari.Nelle materie ke il Trattato assegna agli organi della Comunità,le norme da essi emanate prevalgono sulle leggi interne.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Cost.nonké dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali da un lato fornisce un espresso fondamento alle norme comunitarie,dall'altro lato,vincolando la legislazione al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sembra portare,d nuovo,alla soluzione ke la Corte aveva abbandonato:ke il contrasto fra legge interna e norma comunitaria determini la illegittimità della prima.È questione x ora aperta.


I CRITERI D IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI

CRITERI FORMALI:è il nomen juris ke può essere utilizzato solamente x alcune fonti,la legge sicuramente.Forma e al procedimento ci si deve kiedere se sia una fonte e quale.Il Capo dello Stato emana gli atti cn forza d legge e i regolamenti governativi.Il rikiamo ke un regolamento governativo deve contenere è al parere del Consiglio d Stato, parere nn vincolante ma obbligatorio ke deve sempre risultare.Questo è un sicuro elemento d riconoscimento della natura regolamentare dell'atto,essendo stato costantemente rikiesto anke dalle norme del passato.

REGOLAMENTI MINISTERIALI:venivano semplicemente emanati dal ministro competente senza formalità alcuna ed apparivano in Gazzetta come decreti ministeriali(d.m.)seguiti da numero e data.

In mancanza d criteri formali nn resta ke ricorrere a criteri sostanziali,se si tratta d un atto fonte,esso deve avere un contenuto normativo e considerando la generalità e l'astrattezza caratteri della norma,un regolamento,atto fonte si distinguerà x questi caratteri da un d.m.contenente un provvedimento amministrativo:normalmente nn generale.Obbligo d qualificare l'atto come regolamento menzionandone esplicitamente il nomen iuris x consentirne la riconoscibilità ed eliminare i dubbi.


I RAPPORTI FRA FONTI PARLAMENTARI E FONTI GOVERNATIVE IN UNO STATO DEMOCRATICO D DIRITTO:LA DELEGA LEGISLATIVA

DELEGA LEGISLATIVA:la Cost.prevede la possibilità x il parlamento d delegare al governo l'esercizio della funzione legislativa,ma in quanto eccezione alla regola,la circonda d limiti x renderla qualitativamente diversa dalla funzione legislativa dell'Assemblea.Determini l'oggetto della disciplina,il tempo entro il quale dovrà essere emanata,i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi.Al governo nn potranno essere attribuiti poteri generali e indeterminati.I principi e criteri direttivi sn le scelte politike d fondo nella materia oggetto della delega e almeno queste devono spettare al parlamento.


SEGUE:IL DECRETO LEGGE

Il governo nn può senza delegazione delle Camere emanare decreti ke abbiano valore d legge ordinaria.In casi straordinari d necessità e d'urgenza il Governo sotto la sua responsabilità adotta provvedimenti provvisori cn forza d legge deve presentarli il giorno stesso x la conversione alle Camere ke anke se sciolte sn appositamente convocate e si riuniscono entro5gg.La necessità e l'urgenza erano presenti ma x l'inerzia del legislatore ke nn aveva tempestivamente provveduto a dare una disciplina definitiva a situazioni regolate in modo provvisorio,benké conoscesse cn largo anticipo la necessità d provvedere.

Conversione entro 60g pena la decadenza del decreto.Il governo sovente ha posto la questione d fiducia sull'approvazione della legge d conversione,minacciando le dimissioni in caso d reiezione del provvedimento. Ponendo la fiducia il governo blocca anke gli emendamenti,imponendo così un controllo serio sul contenuto del provvedimento,ed ogni suo possibile miglioramento.Secondo Esposito fino a ke nn sia intervenuta la legge d conversione,il decreto-legge sarebbe inapplicabile dai giudici i quali essendo tenuti ad applicare soltanto il diritto certo,sospenderanno,intanto,il giudizio.I decreti xdono efficacia sin dall'inizio se nn sn convertiti in legge entro 60g dalla loro pubblicazione.Le Camere possono tuttavia regolare cn legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti nn convertiti.


LA RISERVA DI LEGGE

Riserve d competenza a favore d determinate fonti,la riserva d legge nn dev'essere confusa.Consistono in un'attribuzione d competenza a favore d determinate fonti fatta dalla Cost.in nome del principio d autonomia in una sottrazione della disciplina della materia alla competenza generale della legge.La legge è una fonte a competenza generale ke può disciplinare ogni materia a meno ke la Cost.nn le ponga dei limiti.La riserva d legge nn è disposta a favore della legge x la quale anzi costituisce un limite:negativo xkè nn le consente d affidare a fonti governative la disciplina della materie riservate;positivo in quanto le impone d disciplinare le materie medesime.La riserva d legge va collocata fra gli istituti d garanzia come risulta evidente dal fatto ke è in primo luogo stabilita dalla Cost.x la sfera attinente ai diritti delle persone a difesa della libertà.

In Parlamento sn presenti anke le minoranze nn la sola maggioranza come nel Governo.Assai diversa è l'approvazione d una legge ke comporta un pubblico dibattito in cui hanno voce anke i rappresentanti dell'opposizione e impone la necessità d rispondere agli argomenti delle forze minoritarie,dall'approvazione d un decreto governativo in cui la discussione si esaurisce all'interno della maggioranza e senza pubblicità.


RISERVA ASSOLUTA,RISERVA RELATIVA E PRINCIPIO D LEGALITA'

Riserva assoluta tutti i diritti d libertà.Se la riserva è relativa la legge nn è tenuta a disciplinare completamente e compiutamente la materia,ma solo a stabilire gli elementi essenziali della disciplina lasciandone l'integrazione al regolamento.Il tenore laterale delle disposizioni costituzionali nn sembra criterio affidabile x una distinzione in realtà priva d un sicuro fondamento costituzionale.La legge in caso d riserva nn può limitarsi a fornire indicazioni generike dirette a delimitare in qualke modo la discrezionalità degli organi ai quali attribuisce il potere onde evitarne l'arbitrio:a questo è già tenuta dal principio d legalità.


LE FONTI GOVERNATIVE ESCLUSE DALLE MATERIE RISERVATE ALLA LEGGE

Dalle materie riservate alla legge nn sarebbero escluse tutte le fonti governative ma unicamente le fonti secondarie quindi i soli regolamenti mentre gli atti cn forza d legge sarebbero consentiti.

I decreti legge emanati dal governo passano poi al vaglio del Parlamento ke può rifiutarne la conversione.

I decreti legge nn possono incidere su:l'ordinamento delle istituzioni basilari dello Stato/diritto,doveri e libertà/ regime delle Comunità autonome/diritto elettorale in generale.

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI:il governo li emana però sulla base d una legge nella quale il Parlamento già indica,oltre ai limiti d tempo e d'oggetto,i principi e criteri direttivi.


SEGUE:LE C.D.RISERVE D LEGGE FORMALE

RISERVA D LEGGE FORMALE:casi in cui nn è possibile immaginare una sostituzione della legge cn altre fonti.

Sia un decreto legge anziché una legge a delegare come potrebbe il governo delegare a se stesso l'esercizio del potere legislativo ke nn possiede.Ovviamente l'unico legittimato è il Parlamento ke ne è titolare.


I REGOLAMENTI GOVERNATIVI

I regolamenti del potere esecutivo esclusione totale se la riserva assoluta,parziale se la riserva è relativa.

ATTI FONTE:emanati dal governo o dai ministri subordinati alla legge e agli altri atti ad essa equiparati.Atti normativi caratterizzati da generalità e astrattezza essi producono norme nuove e modificano norme regolamentari esistenti,ma loro novità è relativa in quanto privi della forza d legge nn possono disporre in modo diverso dagli atti legislativi ma solo nell'ambito e nel senso da questi stabilito.Hanno efficacia x tutti e la loro osservanza è obbligatoria.

I regolamenti necessari x l'esecuzione della legge

Riserva relativa x l'organizzazione dei pubblici.


I REGOLAMENTI SECONDO LA LEGGE N.400 DEL 1988:REGOLAMENTI D ORGANIZZAZIONE E INDIPENDENTI

Emanazione d regolamenti governativi x disciplinare:a)l'esecuzione delle leggi;b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi recanti norme d principio;c)le materie in cui manki la disciplina da parte d leggi;purkè si tratti d materie coxte da riserva d legge;d)l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubblike secondo le disposizioni dettate dalla legge.Il fondamento deve essere specifico.

I regolamenti governativi e ministeriali sn sottoposti agli stessi controlli degli atti amministrativi.


SEGUE:REGOLAMENTI D ESECUZIONE E REGOLAMENTI D ATTUAZIONE:LA DELEGIFICAZIONE

Regolamenti dotati d un maggiore spazio xkè destinati all'attuazione d leggi recanti norme d principio ossia dello svolgimento d principi legislativamente fissati.

REGOLAMENTI D ATTUAZIONE:emanati x la disciplina d materie x le quali le leggi autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare . determinando le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,cn effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.


REGOLAMENTI GOVERNATIVI E MINISTERIALI.FORMA E PROCEDIMENTO D FORMAZIONE

REGOLAMENTI MINISTERIALI:possono essere adottati cn decreto del ministro nelle materie d competenza del ministro o d autorità subordinate al ministro quando la legge espressamente conferisce tale potere.Cn DECRETI INTERMINISTERIALI possono essere adottati regolamenti x materie d competenza d+ministri,sempre in base ad apposita autorizzazione da parte della legge:nn è necessario un regolamento governativo deliberato dall'intero Consiglio dei ministri ed emanato cn decreto del Presidente della Repubblica ogniqualvolta la materia suxi la competenza d un ministro.

Tutti i regolamenti,governativi e ministeriali devono recare la denominazione d regolamento,in modo da essere riconoscibili sn adottati previo parere del Consiglio di Stato poi sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


IL REFERENDUM ABROGATIVO

Rikiesta d500mila elettori o5Consigli regionali sia indetto referendum popolare x deliberare la abrogazione totale o parziale d una legge o d un atto avente forza d legge.L'effetto,se la consultazione popolare ha esito positivo,è l'eliminazione ex nunc della disposizione ke ne costituivano l'oggetto.

Il referendum nn è ammesso x le leggi tributarie e d bilancio,d amnistia e d indulto,d autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Controllo d ammissibilità delle rikieste additato alla Corte costituzionale ke lo esercita dopo un primo e diverso controllo d legittimità-regolarità delle rikieste da parte dell'Ufficio centrale x il referendum costituito presso la Corte d Cassazione.Ad esso spetta dikiarare la cessazione delle oxazioni referendarie qualora la legge o la disposizione oggetto della rikiesta referendaria sia stata nel frattempo abrogata.

La rikiesta referendaria si trasferisca sulla legge nuova quando questa nn modifichi i principi ispiratori della disciplina preesistente,né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.Solo una legge ke modifiki davvero la disciplina precedente può impedire lo svolgimento del referendum.Potere dell'Ufficio centrale decidere se la legge ke abroga quell'oggetto della rikiesta referendaria ne muta i principi ispiratori e quindi se il referendum si farà.


SEGUE:IL CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Alla Corte spetta il controllo d ammissibilità ke nn dovrebbe comportare margini d scelta,trattandosi d verificare ke la rikiesta d referendum nn riguardi una delle leggi escluse dall'art.75.Controllo sul quesito del quale si enunciano i requisiti necessari e se ne verifica la presenza.

Legge va intesa come legge ordinaria escludendosi così le leggi costituzionali ed anke le leggi rinforzate o cmq atipike.

La rikiesta referendaria è inammissibile quando ha ad oggetto norme la cui esistenza e il cui contenuto siano imposti da obblighi assunti dallo Stato italiano x effetto d trattati internazionali ke nn lascino alcuno spazio x scelte discrezionali riguardanti l'attuazione,si ke l'abrogazione d esse comporti necessariamente una responsabilità dello Stato italiano nei confronti degli altri contraenti x violazione del trattato.

L'ammissibilità delle rikieste aventi ad oggetto disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato: disposizioni cioè ke danno attuazione alla Costituzione nell'unico modo possibile.Ammissibile invece il referendum su leggi costituzionalmente obbligatorie,necessarie ank'esse x attuare la Cost,ma il cui contenuto può essere vario

Condizione essenziale è ke l'abrogazione operata nn paralizzi il funzionamento d organi o istituti costituzionali.

Inammissibile è una rikiesta d referendum contenente una pluralità d domande eterogenee.I quesiti devono essere kiari,intelleggibili dagli elettori ai quali va sottoposta una richiesta coerente.


LE CONSEGUENZE DEL MUTATO RAPPORTO LEGGI STATALI/LEGGI REGIONALI SU ALTRE FONTI.I REGOLAMENTI

Solo nelle materie in cui la potestà legislativa statale è esclusiva spetta allo Stato il potere regolamentare,a meno ke nn venga da questo delegato alla Regione.

Nasce una fonte nuova il regolamento della Giunta regionale ke potrà avere,nel nuovo assetto complessivo,uno sviluppo notevole finendo x occupare un posto d rilievo nel sistema delle fonti.

La legge statale nn potrebbe modificare un regolamento regionale,il rapporto d separazione suxa infatti quello gerarkico.


GLI STATUTI REGIONALI

STATUTO:approvato e modificato dal Consiglio regionale cn legge approvata a maggioranza dei suoi componenti,cn 2deliberazioni successive adottate a intervallo nn minore d2mesi ed è sottoposto a referendum popolare qualora, entro3mesi dalla sua pubblicazione ne faccia rikiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale e x poter essere poi promulgato,dev'essere approvato dalla maggioranza dei voti validi.Nn è previsto alcun quorum d partecipazione.In materia elettorale e organizzativa assegna alla legislazione regionale il potere d disciplinare,nei limiti dei principi fondamentali stabiliti cn legge della Repubblica,il sistema d elezione e i casi d ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali,dei componenti della Giunta e del Presidente.Vincola le leggi regionali a rimuovere ogni ostacolo ke impedisce la parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,culturale ed economica e a promuovere la parità d accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.


LA CORTE COSTITUZIONALE

IL CONTROLLO D COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI:CONTROLLO ACCENTRATO E CONTROLLO DIFFUSO

Negli Stati Uniti d'America a garanzia della Costituzione rigida stanno tutti i giudici->CONTROLLO DIFFUSO.

CONTROLLO ACCENTRATO:svolto da un'unica Corte appositamente creata.


SEGUE:LE DIFFERENZE FRA I DUE SISTEMI

Cost.austriaca del 1920dov'è previsto un controllo d costituzionalità esercitato in forma astratta, indipendentemente dalla concreta applicazione della legge d dubbia costituzionalità:esso nn prende inizio da un concreto caso giudiziario ma da un ricorso alla Corte Cost.diretto ad accertare la conformità della legge alla COst.


IL SISTEMA ADOTTATO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.IL GIUDIZIO INCIDENTALE

La Corte Cost.cui riserva in esclusiva il sindacato sulla costituzionalità degli atti legislativi ke i giudici nn possono disapplicare. È un controllo d tipo accentrato.

I giudizi in via principale promossi cn ricorso diretto dello Stato o delle Regioni dai giudizi in via incidentale,promossi da un giudice nel corso d un giudizio.

Il giudizio costituzionale prende origine infatti da un caso concreto ed è quindi legato ai concreti interessi delle parti in causa.

La corte nn può procedere d'ufficio d'iniziativa propria.

Una volta instaurato il giudizio d costituzionalità è autonomo rispetto a quello da cui ha preso origine.

La Commissione d studio istituita dal Ministero x la Costituente,nella relazione conclusiva,esprimeva una netta preferenza x un sindacato d tipo accentrato,attivabile a rikiesta d un qualunque cittadino,ispirandosi ad una concezione meramente oggettiva della giurisdizione costituzionale,ke pareva evocare il mito d una continua e diretta vigilanza dei cittadini e dei gruppi sull'attività degli organi statali.


SEGUE:I CONTROLLI DEL GIUDICE A QUO

Il giudice d fronte all'eccezione nn è tenuto a sottoporla automaticamente alla Corte,ma deve esperire il preliminare controllo sulla rilevanza e sulla nn manifesta infondatezza della questione.

Interesse delle parti è indispensabile x provocare l'instaurazione del giudizio sulla legge.

Il giudice invia gli atti alla Corte cost.cn un'ordinanza d rimessione,sospendendo il giudizio in attesa d riprenderlo quando la decisione della Corte sarà intervenuta.Nel caso in cui la legge venga dikiarata costituzionalmente illegittima nn potrà+essere applicata né dal giudice ke ha sollevato la questione,né da alcun altro soggetto.

La Corte cost.dikiara ke la questione nn è fondata,il giudice remittente sarà tenuto a riprendere il giudizio ke aveva sospeso e ad applicare la legge.


L'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO INCIDENTALE:LA NOZIONE D GIUDICE E D GIUDIZIO

La questione d legittimità costituzionale deve essere sollevata da un giudice nel corso d un giudizio,d un qualunque giudizio.

In base al criterio soggettivo è giudice ki possa qualificarsi tale in base alle norme dell'ordinamento giudiziario,sia cioè titolare d un ufficio giurisdizionale;in base al criterio oggettivo conta la natura della funzione esercitata,anke senza la qualifica:può essere considerato giudice ki pur estraneo all'organizzazione della giustizia,sia investito anke eccezionalmente d funzioni giudicanti x l'obiettiva applicazione della legge al caso concreto,e si trovi in una posizione d terzietà,d estraneità rispetto alle parti e ai loro interessi.L'indipendenza del giudice,la sua posizione super partes,è assunta dunque a criterio stesso d identificazione della funzione;anke se in alcuni casi la Corte ha ritenuto trattarsi d attività giurisdizionale benkè affidata ad organi ke nn offrivano garanzie d'indipendenza.

La Corte ha incluso sé stessa tra i giudici a quo;quando nel corso d un giudizio si trovi a fare applicazione d una legge d dubbia costituzionalità,può,cn ordinanza,sottoporre la questione a sé stessa.

È necessario ke la Corte si trovi ad applicare una legge ordinaria.Ciò può avvenire nei conflitti d attribuzione,e in tutti i casi in cui il parametro costituzionale è integrato da una legge ordinaria:ad esempio il tertium ationis nei giudizi d eguaglianza,la legge cornice nei giudizi su leggi regionale.

Perché vi sia giudizio ed esercizio d funzione giurisdizionale è necessario ke il procedimento davanti ad un giudice possa concludersi cn un provvedimento ossia ke il giudice sia dotato d una competenza decisioria.


IL PROCEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE(DIRETTO)

Le leggi possono essere sottoposte al controllo d legittimità costituzionale in base a ricorso proposto direttamente alla Corte dallo Stato contro leggi delle Regioni e delle Province autonome,dalle Regioni contro leggi dello Stato o d altre Regioni.

Dovrebbe venir meno anke l'altra differenza,relativa ai motivi del ricorso,ossia ai vizi deducibili,diversi a seconda ke impugnata fosse una legge statale o regionale:lo Stato poteva addurre ogni tipo d vizio,ogni contrasto della legge regionale cn la Cost,la Regione,viceversa si riteneva legittimata a ricorrere soltanto adducendo il vizio d competenza d ella legge statale,anke se cià nn risultava dalle norme.

È possibile ke la Corte risieda x il ricorso della Regione un interesse concreto e attuale consentendo il ricorso dello Stato x qualunque contrasto della legge regionale cn la Cost.


GLI ATTI LEGISLATIVI IMMPUGNABILI:LE LEGGI COSTITUZIONALI

La Corte giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti cn forza d legge dello Stato e delle Regioni.

Leggi statali e regionali atti cn forza d legge,decreti legge e decreti legislativi rientrano sicuramente nella previsione. Escludere i regolamenti governativi,ministeriali e tutte le altre fonti secondarie in quanto prive della forza d lege.

Leggi costituzionali:sottoponibili al controllo x i soli vizi formali o anke x vizi materiali?I primi relativi all'atto alla sua forma,al suo procedimento d formazione sn certamente sindacabili.

VIZI MATERIALI:relativi al contenuto della legge,il discorso è+problematico,la risposta infatti è condizionata all'esistenza d limiti alla revisione costituzione. Se nn vi fosse limite alcuno il controllo della Corte dovrebbe essere escluso.

La domanda è se esistano limiti alla revisione.La Cost.italiana contiene alcuni principi supremi ke nn possono essere avvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure d leggi d revisione costituzionale.

I principi supremi dell'ordinamento costituzionale,i principi fondamentali . e i diritti inalienabili della xsona umana nn possono essere sovvertiti o modificati.

Esistenti limiti alla revisione della Cost.,ricavandoli o dal concetto stesso d costituzione materiale-intesa come nucleo essenziale immodificabile d principi,valori e interessi ke la informano o da una lettura nn angusta del testo costituzionale.


LE LEGGI ORDINARIE.LA QUESTIONE DELLE LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE

Le leggi ordinarie sn soggette al sindacato d costituzionalità e x vizi formali e x vizi materiali:nel primo caso,essendo viziato l'atto,d solito la dikiarazione d'illegittimità costituzionale farà cadere l'intera legge e l'incostituzionalità della fonte travolgerà tutte le disposizioni in essa contenute.

I vizi materiali difficilmente riguarderanno la legge intera;viziato sarà piuttosto il contenuto d una singola disposizione e solo questo quindi verrà dikiarato illegittimo dalla Corte.

Quando ancora la Corte costituzionale nn aveva iniziato a funzionare,è stata oggetto d dibattito acceso la sua competenza sulle leggi anteriori alla Cost.

L'incostituzionalità può essere dikiarata dalla sola Corte cost.

Se nn ritenendo ke sussistano i requisiti x l'abrogazione,il giudice sottopone la legge anteriore al controllo della Corte cost.questa si considera competente a giudicarla.

I cittadini hanno diritto d associarsi liberamente senza autorizzazione.


GLI ATTI GOVERNATIVI CN FORZA D LEGGE

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI:possono essere sindacati x gli stessi vizi delle leggi ordinarie ma anke x motivi ulteriori.Essi devono rispettare la legge dalla quale derivano i poteri:se ne violano i principi e criteri direttivi sn emanati oltre il termine o fuori dalla materia,la Corte può dikiararne l'incostituzionalità.

La legge d delega è valida e d conseguenza anke il decreto delegato ke su d essa si fonda.

DECRETI LEGGE:rientrano fra gli atti sindacabili in quanto dotati della forza d legge,l'unica difficoltà potrebbe essere d ordine temporale.Sembra infatti improbabile ke nel breve termine d sessanta giorni,la Corte cost.sia kiamata a giudicare un decreto e faccia in tempo ad emettere la sentenza. In tal caso il giudizio si trasferisce sulla legge d conversione.Se viceversa il decreto nn viene convertito,la Corte nn prosegue il giudizio:l'atto+nn esiste,né alcuno degli effetti prodotti sopravvive poikè il decreto decaduto perde efficacia sin dall'inizio.

Competenti a regolare gli effetti dei decreti nn convertiti sn le Camere mediante una legge.

La possibilità d continuare il giudizio sulla norma anke se è contenuta in fonte diversa da quella originaria.

Il controllo sulla esistenza d una situazione straordinaria d necessità e urgenza.

La Corte ha propria competenza a controllare l'esistenza dei presupposti d validità del decreto,fino allora negata ed ha ammesso anke la possibilità d sindacare la legge ke abbia convertito un decreto privo dei requisiti d validità rikiesti.

La pre-esistenza d una situazione d fatto comportante la necessità e l'urgenza d provvedere tramite il decreto-legge,costituisce un requisito d validità costituzionale sikkè l'evidente mancanza d quel presupposto conura un vizio del decreto legge nonché un vizio in procedendo della stessa legge d conversione,avendo quest'ultima valutato erroneamente l'esistenza d presupposti d validità in realtà insussistenti e convertito in legge un atto ke nn poteva essere oggetto legittimo d conversione.


IL CONTROLLO-SOLO INDIRETTO-SUI REGOLAMENTI GOVERNATIVI

Sui regolamenti anke su quelli adottati dal governo in sede d delegificazione il controllo della Corte nn può essere kiesto dai giudici:la questione viene dikiarata inammissibile se la fonte regolamentare è impugnata direttamente. È possibile arrivare al giudizio d costituzionalità solo indirettamente,sollevando la questione nei confronti della legge su cui si fondano.


I REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Regolamenti parlamentari ke ciascuna camera adotta. Si collocano sul medesimo piano delle leggi,sn fonti ad esse parallele,nn subordinate. Sn subordinati alla sola Cost.

La Corte ha negato la propria competenza.

La Corte controlla il regolamento parlamentare anke nei conflitti d attribuzione e afferma concetti analoghi:"l'autonomia della funzione . è una sfera d libertà ke nn è privilegio ma tutela dell'autonomia delle istituzioni",ma apre subito uno spiraglio verso un'evoluzione giurisprudenziale ke è iniziata cn due sentenze d segno opposto alle precedenti.


LE DECISIONI D'INAMMISSIBILITA'

Quando nn esistono i presupposti x il giudizio d costituzionalità.

La Corte cost.nn entra nel merito della questione ke le è stata sottoposta e d conseguenza emette una decisione cn cui dikiara inammissibile la questione medesima.

La Corte dikiara la illegittimità costituzionale della legge qualora la ritenga in contrasto cn una norma della Cost. sentenze d accoglimento ovvero dikiara nn fondata la questione sentenze d rigetto qualora ritenga il contrasto insussistente.Quando dikiara l'inammissibilità essa nn passa neppure ad esaminare il merito della questione,ma,senza entrare nella valutazione circa il contrasto o meno della disposizione impugnata cn un principio costituzionale,dikiara d nn poterla esaminare.

Qualora venga sottoposto al suo controllo un regolamento governativo,la Corte nn entra in alcun modo a valutarne la conformità o la difformità cn la Cost.,ma si ferma prima e la dikiara inammissibile x inidoneità dell'atto.

La Corte ha esteso le decisioni d'inammissibilità anke alla mancanza dei requisiti(rilevanza,in particolare)o a difetti dell'ordinanza d rimessione(mal formulata,lascia incertezza sul thema decidum,manca la motivazione della rilevanza).Dev'essere kiaro ke in simili casi la sentenza d'inammissibilità resta una decisione puramente processuale in cui la Corte dikiara d nn poter passare a decidere la fondatezza o meno della questione ke respinge senza esaminarla.

La sentenza d'inammissibilità nn vincola il giudice a quo.


LE SENTENZE INTERPRETATIVE D RIGETTO E D ACCOGLIMENTO

La Corte cost.può dikiarare infondata la questione,cn una sentenza d rigetto ke vincola il solo giudice remittente o dikiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata cn una sentenza d accoglimento ke ha un effetto d annullamento erga omnes e retroattivo.La norma dikiarata costituzionalmente illegittima nn può+ricevere applicazione.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:una sentenza nn+impugnabile(o xkè sn decorsi i termini x ricorrere o xkè sn già esperiti tutti i gradi d giurisdizione)a meno ke nn sia una sentenza penale d condanna,nel qual caso cessa l'esecuzione della pena.

Emanazione d sentenze interpretative d rigetto,qualora dalla disposizione impugnata fosse possibile trarre un significato normativo conforme a Cost.

Sentenza d rigetto nella quale però implicitamente si dikiara il primo significato normativo(A)in contrasto cn la Cost.

Attribuisce al prefetto nel caso d urgenza o x grave necessità pubblica la facoltà d adottare i provvedimenti indispensabili x la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica se inteso nel senso ke il prefetto nn possa derogare ai principi legislativi.Il dubbio d costituzionalità era basato invece sulla diversa interpretazione ke consentiva ordinanze prefettizie in deroga alla legge.

La Corte assume quello compatibile cn la Cost e respinge l'impugnativa.

Le sentenze interpretative d accoglimento cui la Corte costituzionale fa ricorso x annullare cn effetto generale e rendere quindi nn+applicabile,uno dei significati normativi della disposizione impugnata ke nn viene intaccata e continua ad esistere:in qualsiasi raccolta d leggi la si trova invariata.

La Corte dikiara la illegittimità costituzionale della disposizione in uno solo dei suoi significati,ossia della norma A.

In entrambi i tipi d sentenze interpretative,la Corte costituzionale giudica d norme,nn d disposizioni.


LE SENTENZE MANIPOLATIVE:ADDITIVE E SOSTITUTIVE

La Corte csot.si è spinta anke oltre:alcuni tipi d sentenze in realtà manipolano il testo stesso della disposizione ke va poi letto in modo diverso.

Nel caso di sentenze additive l'incostituzionalità consiste in un'omissione ke determina l'illegittima esclusione d alcuni soggetti o rapporti o situazioni dalla previsione normativa. La disposizione è illegittima solo xkè nn prevede qualcosa.

La sentenza additiva dikiara la illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui nn prevede ke anke i li naturali succedano x rappresentazione.L'effetto ke ne risulta,è l'eliminazione dell'omissione e l'aggiunta della parte omessa:sicchè la disposizione va letta cn questa parte in più.

X Vazio Crisafulli:la Corte nn crea essa liberamente la norma destinata ad integrare la disciplina della materia ma si limita a individuarla ricavandola dalle stesse norme costituzionali d cui hai fatto applicazione nella sentenza stessa.

Se nell'ordinanza d rimessione si kiede una sentenza additiva,qualora nn sia rinvenibile una soluzione sola,la Corte risponde cn una decisione d'inammissibilità:in presenza d+soluzioni possibili la scelta è riservata alla discrezionalità del legislatore.

Illegittima una disposizione nella parte in cui nn prevede ke gli assegni familiari x i li a carico possano essere corrisposti in alternativa alla madre coltivatrice diretta o pensionata,alle stesse condizione ke al padre coltivatore diretto o pensionato.

Costituzionalmente illegittima la norma ke nn prevede l'opposizione d terzo fra i membri d'impugnazione contro le sentenze del Consiglio d Stato e dei tribunali amministrativi regionali,per violazione degli artt.24e113(cioè del diritto d difesa,in particolare d tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione).

SENTENZA ADDITIVA:aggiunge una parte mancante al testo legislativo;è da notare però ke in questo caso il suo effetto nn è d ampliare la fattispecie,ma d restringerla.

Si ha così una sentenza additiva cn effetto riduttivo.

SENTENZE SOSTITUTIVE:la Corte raggiunge il massimo d creatività:mentre nelle additive essa aggiunge implicitamente la parte indebitamente omessa eliminando l'omissione ke rendeva illegittima la legge qui incide direttamente sulla disposizione ke risulta esplicitamente modificata dalla sentenza ke formula essa stessa la nuova disciplina da sostituire a quella precedente dikiarata illegittima.Di solito queste sentenze si riconoscono x la formula usata ke contiene la congiunzione anziché cn la quale si opera la modifica sostituendo un soggetto ad un altro,oppure un tipo d atto ad un altro,o un effetto giuridico ad un altro.

Incostituzionale è dikiarata la norma ke prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato nel periodo d gestazione e puerperio ke attribuisce il potere d dare l'autorizzazione a procedere x vilipendio della Corte costituzionale al Ministro della giustizia anziché alla Corte stessa ke rikiede x l'adozione d un minore,il consenso anziché l'audizione del tutore.


I CONFLITTI D ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO

La Corte cost.giudica anke sui conflitti d attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni.

I problemi d fondo sn i seguenti:a)cosa s'intenda x potere dello Stato;b)quale sia l'organo legittimato a stare in giudizio x ciascun potere;c)come si atteggi il conflitto.

La Corte ha dikiarato ke il popolo può essere parte in occasione d un conflitto rikiesto dai promotori d un referendum contro l'Ufficio centrale ke aveva deciso d nn dar corso alle operazioni xkè la disposizione legislativa cui si riferiva la rikiesta era stata nel frattempo abrogata.I+problematici sn i conflitti ke si aprono all'interno dello Stato apparato x la relativa incertezza sui loro confini.

Si avrebbe un potere ogniqualvolta sia in contestazione una competenza attribuita direttamente dalla Costituzione.

Identificazione dell'organo legittimato a stare in giudizio.Doveva trattarsi d un organo costituzionale,supremo vertice del potere.Nn solo il CSM ma ogni giudice può esser parte d un conflitto d'attribuzioni.

Il conflitto tra i poteri dello Stato è risolto dalla Corte cost.se insorge tra organi competenti a dikiare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono,x la delimitazione della sfera d attribuzioni determinata x i vari poteri da norme costituzionali.

Per la funzione giurisdizionale può ricorrere a resistere in giudizio qualunque giudice.Anke la sentenza d un giudice d primo grado se nn viene impugnata nei termini diventa definitva.Il potere giurisdizionale è un potere diffuso,nn ha vertice,n+ gerarchie:i giudici sn soggetti soltanto alla legge e si distinguono fra d loro solo x diversità d funzioni.Il CSM cui la Cost.x garantire l'indipendenza del potere giudiziario da interferenze d organi politici affida tutti i provvedimenti relativi alle xsone dei magistrati.

Per il potere esecutivo un organo solo,il Governo,è abilitato ad essere parte in giudizio anke qualora si tratti delle competenze d organi subordinati:potendo annullare gli atti amministrativi ha l'ultima decisione ed è l'unico in grado d esprimere definitivamente la volontà del potere esecutivo:la Corte cost.ritiene ke i singoli ministri nn possano ricorrere o resistere in giudizio.

Ministro della Giustizia->organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

Ricorso x rivendicare la propria competenza e far annullare l'atto illegittimamente emanato.

Conflitto da menomazione della competenza,a causa d un atto,o d un comportamento anke omissivo ke ne ostacoli l'esercizio.Nn è necessario ke un atto sia stato illegittimamente emanato:si può ricorrere anke quando la mancata emanazione d un atto ke compete ad altri,paralizzi l'esercizio del proprio potere.

Un conflitto da menomazione può+facilmente prodursi quando è necessario il concorso d+organi.La legge dopo l'approvazione d entrambe le Camere,ha bisogno della promulgazione del Presidente della Repubblica ke nn la può rifiutare ma solo sospendere mediante il rinvio la possibilità del ricorso alla Corte cost.da parte delle Camere contro il Capo dello Stato,il cui comportamento omissivo paralizza illegittimamente l'esercizio della funziona legislativa ad esse spettante.


SEGUE:LA PRASSI RECENTE

Conflitti tra organi politici. Si è sempre parlato d conflitti tra poteri nn interni ad un organo d un medesimo potere. Si sn moltiplicati i conflitti d attribuzione fra magistratura e Camere relativamente all'immunità parlamentare. Eliminato l'autorizzazione a procedere senza la quale nn poteva iniziare alcun procedimento nei confronti dei membri del Parlamento.I membri del Parlamento nn possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.Accade ke iniziato un procedimento,il parlamentare imputato eccepisca l'incompetenza del giudice,sostenendo ke il fatto è compiuto nell'esercizio delle funzioni e ke la Camera d appartenenza lo confermi.

Nn tutti i comportamenti dei membri delle Camre sn coperti da immunità ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio delle attribuzioni parlamentari,la Corte si ritiene competente a controllare se il comportamento del deputato rientri o meno nelle funzioni parlamentari in caso affermativo ne dispone l'annullamento.

Il conflitto può essere una via ulteriore x il controllo sui decreti legge.In linea d principio un atto legislativo potesse essere oggetto d un conflitto d attribuzioni tra poteri dello Stato,dovendo essere impugnato in via incidentale.

Dikiara il conflitto ammissibile x la specifica natura del decreto legge ke per il suo carattere provvisorio può determinare nei confronti d soggetti privati situazioni nn+reversibili ne sanabili anke a seguito della perdita d efficacia della norma.

La sola esclusione è x i giudici,i quali nella normalità dei casi possono attivare il giudizio incidentale.La preoccupazione della Corte sembra dunque quella d evitare ke il conflitto diventi un espediente x introdurre un nuovo modo d impugnare atti legislativi.


CONFLITTI D ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE

Atti legislativi x i quali è prevista l'impugnativa diretta da parte dello Stato o della Regione,cn ricorso alla Corte cost come giudice delle leggi:una legge statale o regionale ke invada o leda la competenza dell'altro ente sarà infatti illegittima e sindacabile nel giudizio d costituzionalità.

Il conflitto potrà aprirsi x un atto amministrativo dello Stato o della Regione compresi gli atti normativi secondari.

Anke atti d organi giurisdizionali possano essere impugnati in un conflitto benché la funzione giurisdizionale nn spetti alle Regioni ma solo allo Stato.

X il conflitto tra Stato e Regione si ritiene necessario un atto invasivo o lesivo-il ricorso deve specificare l'atto dal quale sarebbe invasa la sfera d competenza.

La Corte ha parlato anke d un comportamento significante e d manifestazione chiara d volontà dello Stato ke affermi la propria competenza e neghi quella regionale ovvero sia intesa a sottrarre alle Regioni competenze ad esse costituzionalmente garantite.

Il termine x proporre ricorso è d60giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato. Per gravi ragioni in attesa della pronuncia definitva può essere accordata dalla Corte la sospensione del provvedimento impugnato in sede d conflitto.




Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta