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LA STRUTTURA DEL REATO

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LA STRUTTURA DEL REATO


Reato: offesa dell'interesse protetto mediante la previsione del reato previsione normativa; fatto per il cui autore è stabilita una pena, per evitarne la realizzazione. La pena è definita dalla connessione, reciprocità con il tipo del fatto che ha la funzione di evitare.

Si distingue in: 1) delitti: sono quelli per cui sono previste le pene dell'ergastolo (detenzione perpetuo), reclusione, multa in essi perciò che riguarda il criterio di imputazione è essenziale il dolo, salvi casi di delitto preterintenzionale o colposo; 2) contravvenzioni: quelli per cui sono previste le pene dell'arresto dell'ammenda; sono violazioni di minore gravità rispetta i diritti (delitti minori); nella responsabilità per le contravvenzioni è indifferente il dolo o la colpa del soggetto.

Nel codice Zanardelli, napoleonico, sardo (distingue fra crimini, dell'azione di maggiore gravità contro lo Stato della persona punita con pena afflittiva; delitti, puniti con pene convenzionali; contravvenzioni, punite con pene di polizia), francese, romano (si distingue tra crimina e delicta), tedesco (distingue i reati in crimini puniti con la pena detentiva, e delitti con pena detentiva non inferiore a minimo un anno o con la pena pecuniaria) si distingue tra delitti contravvenzioni.

Oggi si rivela una tendenza al superamento della distinzione tra delitti e contravvenzioni ed è stata introdotta la distinzione fra illecito penale in cui la sanzione è applicata dal giudice penale, e illecito amministrativo in cui la sanzione è applicata dall'intervento giudiziario. ½ è la tendenza alla depenalizzazione dei delitti delle contravvenzioni che sono diventati illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria, salvo né le ipotesi aggravanti in cui sono puniti con la pena detentiva, tranne quelli punibili a querela di parte.



Struttura del reato: concerne il complesso degli elementi dell'argomentazione della responsabilità, costituisce la struttura logica dell'argomentazione della responsabilità.

Fattispecie: del reato è il modello del fatto definita in termini di astrattezza e generalità, descritto, rappresentato nella norma, per il cui autore è prevista una pena.

Pena edittale: è quella prevista strettamente nella norma per il reato, con un limite inferiore e un limite superiore.

Soggetto attivo: del reato è quello che lo commette, da solo o con altri.

Reo: e il responsabile del reato, il soggetto cui è attribuita la responsabilità del reato; egli può non essere responsabile per mancanza di dolo, colpa, imputabilità. Nel nostro ordinamento, penalmente responsabile della persona fisica, nel sistema anglosassone esiste la ura del corporate crime cioè delitto commesso da una corporazione. Nel codice penale francese è stata introdotta la responsabilità penale delle persone giuridiche (responsabilità amministrativa) per i delitti commessi da soggetti e in modi inerenti alle attività delle imprese (truffa).

Soggetto passivo, persona offesa o vittima: è quello che subisce reato, il titolare dell'interesse leso dal reato, protetto mediante la prevenzione penale. La persona offesa al diritto di proporre querela (art. 120 c.p.) necessaria per la perseguibilità di determinati delitti non molto gravi al quale il reato ha recato dolo e i suoli eredi universali (art. 90 c.p.p., diritti e facoltà della persona offesa dal reato).

Danneggiato: è colui che subito il danno, costituito dal reato (parenti delle vittime).

Processo: strumento della mediazione fra le parti e il giudice.

Struttura del reato: a) reato oggettivo, può essere dato: 1) dall'evento, (art. 40 c.p., accadimento costitutivo del reato) che ha due aspetti, va inteso in senso naturalistico come modificazione del mondo eterno (reato di evento, omicidio art. 575 c.p., il giudice deve accettare il nesso di causalità); ma inteso in senso giuridico con offesa del bene tutelato o interesse o interesse protetto con la previsione normativa); 2) dalla condotta, che è sinonimo di comportamento più conveniente in un'azione (movimento corporeo) o in una ommissione (è un'inerzia, considerata in confronto un obbligo/dovere di agire), riguarda anche i reati di mera condotta (furto art. 624 c.p., omissione di atti d'ufficio art. 328 c.p.); b) reato oggettivo giuridico è il bene tutelato dalla prevenzione penale (libertà personale, patrimonio); 1) offesa, riguarda tanto la lesione, quanto l'esposizione al pericolo del bene protetto; 2) reato plurioffensivo, è la ura di reato in cui sono tutelati e offesi (lesi o posti in pericolo) più beni giuridici (art. 628 c.p., rapina, offesa a patrimonio più libertà), la rapina è un delitto in cui sono offesi patrimonio e libertà personale (art. 317 c.p., la concussione offende la Pubblica Amministrazione e la libertà di detenzione.

Concezione naturalistica: distingue reati di 'evento' (art. 575 c.p., omicidio) e reati 'mera condotta' (art. 624 c.p., furto) omissioni di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Reati omissivi (prevede un'omissione): 1) propri, sono reati d'omissione propri, quelli previsti nel codice dalla legge, sia se provocano, sia che non provocano un evento naturalistico; 2) impropri, non sono reati previsti nel codice, ma costruiti sulla base dell'art. 40 c.p., per cui c'è un evento naturalistico conseguenza dell'omissione; non sono scritti espressamente nella legge ma si ricavano dalla combinazione dell'art. 40 c.p. più una norma di parte speciale; si riferisce solo ad alcuni soggetti che hanno l'obbligo giuridico (genitori); 3) di pura omissione, avvengono quando un evento è cagionato da una omissione (omissione di soccorso, art. 593 c.p.); 4) reato commissivo, prevede un'azione (furto, art. 624 c.p.); 5) reato commissivo mediante omissione (omicidio colposo art. 589 c.p., madre che non nutre il bambino).

Concezione giuridica: non ci sono reati senza evento, il reato è la violazione dell'interesse protetto con la previsione normativa.

Danno: situazione consistente nella lesione di una situazione giuridica soggettiva che legittima la costituzione di parte civile (art. 76 c.p. costituzione di parte civile, l'azione civile nel processo penale è esercitata mediante parte civile), tale funzione è coerente con la funzione risarcitoria; il danno è oggettivo della funzione preventiva, proprio della pena; accezione civilistica, situazione che di per sé legittima la pretesa risarcitoria (art. 185 c.p. restituzione e risarcimento del danno), ogni reato obbliga a restituzioni, secondo la legge civile, ogni reato che cagiona un danno patrimoniale e non patrimoniale, obbliga al risarcimento, il colpevole e le persone che devono rispondere per il fatto da lui commesso.

Danno non patrimoniale (art. 2059 c.p.): il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge; il caso principale è proprio quello che il fatto che ha causato il danno, costituisca reato (art. 185 c.p.).

Pericolo: possibilità del verificarsi di un evento dannoso nella situazione oggettiva di giudizio; si distinguono in: 1) reati di danno e reati di pericolo, a seconda che ne sia essenziale e un evento dannoso; 2) reato di modalità di lesione (sono quei reati imperniati nella produzione di un evento, art. 575 c.p., omicidio) e reato di pericolo, a seconda che il bene sia leso o esposto a pericolo; 3) reato di modalità di lesione o a forma libera o causali puri o di eventi a forma vincolata (il reato è descritto nella norma, in essa è descritta la condotta (fattispecie), esempio epidemia (art. 438 c.p.), truffa (art. 640 c.p.).

Reati di pericolo concreto: sono reati la cui conurazione implica la dimostrazione dell'esposizione al pericolo, in concreto, del bene tutelato o dell'interesse protetto con una norma (art. 423 c.p. incendio). Il giudice verifica e valuta la condotta che espone al pericolo (incolumità pubblica); è un elemento costitutivo del reato, il condannato presenta tutti gli elementi descritti nella norma.

Reato di pericolo astratto: valutazione in astratto di un fatto pericoloso, non è menzionato in pericolo, è il legislatore stabilisce. Di questi reati è descritta la condotta, di cui si assume che la realizzazione costituisca un pericolo per il bene tutelato o interesse protetto, cioè la cui pericolosità è costituita dalla realizzazione della condotta descritta nella previsione normativa.

Reato di pericolo presunto: sono quei reati alla cui realizzazione si ritiene collegata una presunzione di pericolo; se la presunzione non è vincibile, assoluta la categoria così definita è sovrapponibile con quella di pericolo astratto; la categoria è autonoma se la presunzione è vincibile. Il metodo di costruzione: il pericolo non è un elemento costitutivo della fattispecie, oggetto dell'accertamento del giudice, che fondandosi nell'esperienza, seleziona le condotte che recano pericolo.

Rapporto di causalità: teoria "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione (equivalenza dell'omissione alla causazione: non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo). Riguarda diverse teorie: 1) teoria moderna della responsabilità: si fonda nella nozione di "causalità", che è il rapporto logico-conoscitivo tra una coppia di avvenimenti, secondo cui il verificarsi dell'uno, costituisce una spiegazione del verificarsi dell'altro; 2) teoria della "condicio sine qua non" o teoria condizionalistica o controfattuale della cosa: questa teoria utilizza il metodo della eliminazione mentale di Hill, che affermava che, data la successione temporale fra due eventi , A e B, l'evento A può essere definito causa dell'evento B, quando possa dirsi che l'evento B non si sarebbe verificato in assenza del verificarsi dell'evento A, in quanto questo sia condizione senza la quale l'altro non si sarebbe verificato (metodo di condizionali controfattuali o di falsificazione di Popper); 3) teoria della causalità adeguata, integra la teoria della condicio sine qua non, ma oltre ad essere la condizione in più, deve essere adeguata, idonea risposta al verificarsi di un evento; 4) teoria dell'equivalenza, pone tutte le condizioni necessarie alla produzione dell'evento, tutte nello stesso piano; perché il soggetto sia chiamato a rispondere, occorre che la condotta non sia più rilevante, ma sia sufficiente, analizzare l'evento, così come si è realizzato concretamente; 5) teoria della causalità umana (Antolisei): secondo questa teoria, una condotta è causa di un evento in quanto ne sia una condizione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, e, l'evento non si sia comunque verificato per l'intervento di fattori eccezionali, estranei alla possibilità di controllo dell'autonomia (causa alternativa ipotetica); 6) teoria della causalità addizionale: il danno è dato dalla concomitanza di cause (A e B avvelenano C).

Critiche della teoria condizionalistica: "regresso all'infinito", la catena causale coinvolge anche soggetti anche non direttamente coinvolti nel reato, occorre dunque una delimitazione della catena causale; questa teoria non è sempre facile da applicare, richiede leggi scientifiche che gli permettano di individuare il nesso di causalità tra condotta e agente, che non sono però sempre universali, possono anche essere statistiche ma con un alto grado di credibilità razionale, capace cioè di stabilire che l'evento si verifichi in un numero elevato di casi; le valutazione di causalità ha anche dimensioni di carattere sociologico, legato al contesto sociale, culturale e giuridico.

Correttivi alla teoria condizionalistica: limitare la catena causale, il numero di casi elevato costituito dai reati d'evento deve essere sempre accertato dal giudice mediante leggi scientifiche.

Insufficienza dello schema causale nell'analisi della complicità: la categoria causale diventa insufficiente nell'analisi della complicità.

Bertalanffy: distingue tra complessità organizzata (si fonda nella nozione di "sistema" complesso di dinamiche, di relazioni funzionali stabili e su quello di "organizzazione", cioè la condizione di attività particolari per la realizzazione di un'attività di carattere criminale) e complessità non organizzata o termodinamica (riguarda l'analisi dei flussi, si occupa di fenomeni statistici come prodotto di eventi fortuiti; si occupa di eventi non direzionati, forze cieche, si fonda sulla causalità lineare o a senso unico, causa seguita da effetto, relazione tra due o più variabili).

Relazione funzionale: è il risultato di una osservazione di contesto.

Funzione: è la relazione di co-variazione fra due variabili; in un sistema, la funzione di qualsiasi elemento è considerata in relazione a quella di altri elementi con quella dell'intero sistema; la nozione di funzione presuppone la stabilità della relazione.

Luhman: oppone il metodo funzionalista all'analisi causalistica; l'analisi funzionale dei fattori causali non si occupa solo della relazione fra cause ed effetti, l'analisi si centra o sulla ricerca di possibili cause assumendo come principio di riferimento un determinato effetto, o nella ricerca di effetti, assumendo come principio di riferimento, una determinata causa. Gli elementi del procedimento causale, siano esiti causa o effetto, una volta utilizzati come criteri di riferimento funzionali, non sono intesi nella loro fattualità antologica ma sono assunti in quanto problemi.

Teoria analitica del reato: scompone il reato in elementi fondamentali descrivendo sia la condotta (elemento oggettivo), sia la volontà/ colpa (elemento soggettivo); la norma fornisce tutti gli elementi da valutare.

Teoria tripartita: il giudice verifica la corrispondenza di tre elementi: 1) tipicità, corrispondenza del fatto storico con la descrizione della norma (furto, verifica della sottrazione della cosa a chi la detiene); 2) antigiuridicità, contrarietà della condotta dell'ordinamento nel suo complesso; sia un elemento + che è dato dalla corrispondenza della condotta alla norma è un elemento - cioè l'assenza di cause di giustificazioni; 3) colpevolezza, attiene alla motivazione, volontà; il giudice indaga la capacità di intendere di volere (art. 85 c. p.) o la parziale capacità per i minorenni, se è fatto con dolo colpa (rimproverabilità).

Teoria bipartita: l'analisi del reato si compone di due momenti, la distinzione tra queste due teorie è convenzionale: 1) oggettivo, il fatto rilevante è il fatto tipico meno le cause di giustificazione; 2) soggettivo, colpevolezza e motivazioni.

Causalità dell'omissione (art. 40 c.p.): non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo. L'evento è attribuibile alla condotta se si può dire che esso non si sarebbe verificato senza il verificarsi dell'omissione, tra l'omissione e l'evento vi è una relazione di tipicità in quanto la violazione della funzione doverosa determina l'evento dannoso che può essere considerato rischio tipico; e tale funzione, oggetto del dovere, serviva perciò ad evitarlo.

Responsabilità: è un concetto bifronte, vuol dire 'essere responsabili' cioè essere la causa materiale e morale ed essere fatto responsabile, portare il peso di qualcosa; presuppone la possibilità per il soggetto di agire diversamente, in caso contrario il rispettivo della norma non è esigibile. Il giudizio di responsabilità colpevole equivale all'attribuzione del fatto alla scelta dell'individuo; le responsabilità penale può avere diverse forme dal principio di responsabilità soggettiva: 1) dolo (forma tipica della responsabilità penale); 2) colpa (criterio di minore gravità concerne le ipotesi previste dalla legge di protezione di beni di maggiore rilevanza, la vita, l'incolumità personale); 3) preterintenzione e le forme di responsabilità oggettiva o senza rimproverabilità, cioè responsabilità senza colpevolezza, cioè senza dolo, non è colpa da cui dimostrazione prescinde dall'accertamento sia della volontà colpevole del soggetto sia della violazione delle cautele doverosa nello svolgimento di un'attività (esempio di responsabilità oggettiva, in sede civile è il 'rischio di impresa', il soggetto economicamente più forte la, l'imprenditore risponde con te, nel codice penale le forme di responsabilità oggettiva del direttore risponde della pubblicazione periodica, trasformate in ipotesi di responsabilità per l'omissione della funzione di controllo.

Colpevolezza o rimprovera abilità: è la riconducibilità del fatto alla coscienza, volontà del suo autore, a prescindere dalla quale la televisione penale non può svolgere una funzione preventiva; colpevolezza o meritevolezza della pena (art. 42 c.p.), nessuno può essere punito per un'azione o omissione, se non la commessa con coscienza in volontà (art. 45 c.p.), forza maggiore (art. 46 c.p.).

Presupposto soggettivo della colpevolezza  e della responsabilità è l'imputabilità (art. 75 c.p.), la capacità di intendere di volere definita dal principio di responsabilità penale come la capacità del soggetto di subire il meccanismo psicologico dell'intimidazione penale e rieducazione tramite la pena (inutilità della pena nei suoi confronti).

Dolo: è la forma di vita della responsabilità per delitto; il delitto è doloso o secondo intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, risultato dell'azione o omissione è dalla gente preveduto e voluto come conseguenza della procreazione ed omissione (art. 43 c.p., elemento psicologico del reato).

Art. 42 c.p.: nessuno può essere punito per un delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo.

Art. 575 c.p.: omicidio; la risposta di questa ura è dolosa, cioè l'attribuita a titolo di dolo.

Art. 582 c.p.: lesione personale.

Art. 635 c.p.: delitto di danneggiamento, non esiste danno colposo ma solo doloso.

Art. 640 c.p.: delitto di truffa.

Art. 624 c.p.: furto; non esiste il furto corposo ma solo doloso.

La responsabilità civile è indifferente dolorosa o colposa per il danno cagionato ingiustamente in relazione qualsiasi bene (art. 2043 c.p.).

La responsabilità penale dolosa riguarda anche la condotta pericolosa (attentato) o delitti colposi di comune pericolo per l'incolumità pubblica (art. 449 c.p.).

Tipi di dolo: 1) diretto (l'evento del delitto è lo scopo per cui il soggetto agisce, agisce per cagionare l'evento); 2) indiretto (l'evento e commessa la condotta della gente senza costituire lo scopo, la ragione d'agire); 3) d'impeto (il soggetto agisce con coscienza e volontà di produrre l'evento, in modo emotivo e non frutto di calcolo); 4) preterintenzione (art. 577 c.p.; è una circostanza aggravante dell'omicidio, presuppone il calcolo, la predisposizione di mezzi); 5) specifico (richiesto nella norma, art. 624, furto,; in cui il profitto definisce il dolo, ma non è essenziale della sussistenza del reato in modo formale); 6) generico (ha per oggetto genericamente il fatto come rappresentazione nella norma; art. 575 c.p., omicidio; lo stesso vale per i delitti di danneggiamento e truffa, art. 635 c.p., art. 640 c.p.); 7) eventuale (è quello del soggetto che senza volere direttamente l'evento come conseguenza della sua azione od omissione, dolo indiretto, agisce accettando il rischio del verificarsi di quello.

Colpa (art. 43 c.p.): il delitto è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento non è voluto anche se previsto dall' agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, discipline.

La colpa può essere: 1) colpa generica (per negligenza, imprudenza o imperizia); 2) specifica (qui la norma violata è fissata da una fonte, può essere data da inosservanza di leggi, incidenti stradali); 3 professionale (commessa dell'esercizio di una professione).

Il dolo è colposo in quanto il soggetto non voleva il verificarsi dell'evento, di cui pure abbia previsto la possibilità e abbia agito con violazione di regole di cautela, dettate dagli usi sociali.

La colpa è costituita oggettivamente da: 1) violazione di una norma cautelare (nello svolgimento dell'attività rispetto cui possa prevedersi, ad evitarsi l'evento dannoso); 2) superamento del livello di rischio socialmente accettato (consentito nello svolgimento di un'attività).

Criteri per l'accertamento della colpa: prevedibilità ed evitabilità, cioè possibilità di prevedere ed evitare il verificarsi dell'evento, considerando le conseguenze o le capacità medie dei soggetti.

La colpa non riguarda l'atteggiamento psicologico del soggetto agente, è un concetto normativo che riguarda la violazione di norme di cautela.

Il delitto colposo riguarda la tutela dei beni della vita e incolumità personale, risponde alla lesione e alle situazioni di comune pericolo per l'incolumità pubblica collettiva.

L'illecito civile è indifferentemente doloso o colposo circa il danno cagionato ingiustamente a qualsiasi tipo di bene.

La nozione di colpa è un concetto sociologico, il giudice considera colpa ciò che gli sembra più opportuno.

Il concetto di cautela doverosa è definito dalle condizioni culturali, professionali, tecniche della società nel momento in cui si giudica.

Colpa cosciente: è la colpa con previsione dell'evento (art. 61 c.p.) come circostanza aggravante generale nei delitti colposi; il soggetto agisce prevedendo la possibilità del verificarsi dell'evento, e tuttavia con la sicura convinzione che l'evento non si verificherà.

Colpa impropria: sono le situazioni di errore di fatto dovuto a colpa (art. 47 c.p.), di eccesso colposo (art. 55 c.p.), nelle quali il soggetto cagiona l'evento volontariamente ma per un processo politico viziato da un errore determinato da colpa.

Distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente secondo la forma di Prant: 1) dolo eventuale (non è contenuto nel codice), il reo persegue un fine concreto e agisce anche se ha previsto il risultato lesivo come necessariamente commesso dalla sua azione; il soggetto agisce per i suoi scopi costituendo una situazione di rischio, che viene valutata secondo la sua entità oggettiva; il soggetto accetta il rischio del verificarsi di un evento diverso da quello perseguito contro; 2) colpa cosciente (art. 61 c.p,), è una circostanza aggravante generale di delitti colposi; sia colpa cosciente e con previsione, quando nell'ipotesi il reo si  sarebbe astenuto dal compiere l'azione.

Differenze tra i due: 1) la colpa cosciente è prevista nel codice come circostanza aggravante generale nei delitti colposi (art. 61 c.p.); la nozione di dolo eventuale non è contenuto ad alcun luogo del codice e avrebbe potuto essere prevista come circostanza attenuante del delitto doloso; 2) incompatibilità tra delitto doloso e secondo intenzione (art. 43 c.p.) e dolo eventuale, incompatibile anche con il delitto tentato (art. 56 c.p.) che richiede che il soggetto compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto; non sussistono invece differenze tra delitto consumato e delitto tentato, essi sono identici sotto il profilo psicologico, salvo che l'evento non si è verificato o l'azione non si è compiuta per ragioni indipendenti dalla volontà dell'autore; 3) la conurazione del dolo eventuale e della colpa cosciente come categorie confinanti appare contraddittoria dalla distanza tra la pena minima prevista per la forma dolosa (omicidio volontario, art. 575 c.p., reclusione non inferiore a 21 anni), e la pena massima prevista per la forma con posa dell'omicidio (art. 58 9 c.p.) ha unito a ora reclusione da sei mesi a cinque anni, e da 1 5 anni se il fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a cui bisogna aggiungere la circostanza aggravante della previsione dell'evento, con aumento della pena fino a 1/3 (colpa cosciente, art. 61 c.p.).

Preterintenzione (art. 43 c.p.): o oltre l'intenzione, quando dall'azione o dall'omissione deriva un evento dannoso pericoloso più grave di quello voluto dal soggetto (art. 584 c.p., omicidio preterintenzionale, responsabilità oggettiva), chiunque commetta uno dei delitti previsti, quali, percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni. La norma va interpretata nel senso che, non già degli atti diretti a commettere delitti dolorosi di percorso lesioni personali derivi oggettivamente la morte, bensì che le modalità della condotta siano state tali che la morte, non voluta, che ne è derivata, possa essere considerata rischio tipico. In tale norma è ricostruita una forma di responsabilità per l'evento ulteriore, rispetto a quello voluto, cagionato dalla condotta oggettivamente pericolosa. ure delittuose preterintenzionali sono previste dalla legge n. 194/78, l'interruzione volontaria di gravidanza (aborto preterintenzionale), chiunque cagioni l'aborto senza il consenso della donna o con consenso estorto con violenza, minaccia o con inganno, o con lesioni alla donna.

Art. 42 c.p.: contiene la previsione legislativa dei casi di delitto preterintenzionale e colposo.

Art. 82 c.p.: aberratio ictus persona diversa, si cagiona offesa monolesiva a persona diversa da quella cui l'offesa era diretta e nella forma plurilesiva ad entrambe.

Art. 81 c.p.: reato continuato, concorso di reato o cumulo giuridico delle pene (il triplo della pena).

Art. 83 c.p.: aberration delicti evento diverso, si cagiona un evento di tipo diverso (monolesivo), da quello preso di mira, e nella forma plurilesiva, l'evento diverso più quello voluto.

Art. 635 c.p.: danneggiamento.

Art. 590 c.p.: lesioni colpose.

Art. 60 c.p.: errore sulla persona dell'offeso, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o la qualità della persona offesa, o I rapporti tra offeso e colpevole, che sono invece valutate come circostanze attenuanti.

Art. 116 c.p.: reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, se il reato commesso è diverso da quello voluto, la pena è diminuita di 1/3 riguardo a chi volle il reato meno grave; qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde; se l'evento è conseguenza della sua azione o omissione.

Corte Costituzionale, sentenza n. 42/1965: di questa norma è stata sollevata la questione di legittimità in relazione ai principi in di personalità della responsabilità penale e della funzione educativa della pena; ha dichiarato non fondata la questione, il presupposto per la norma e stinger un rapporto di causalità psicologica, nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal concorrente, debba potere rappresentare alla psiche dell'agente, come uno sviluppo logicamente prevedibile.

Nel progetto per un nuovo codice penale, è contenuta la proposta di modificare l'art. 116 c.p. in agevolazione colposa del delitto realizzato da altri, dove è stata proposta l'agevolazione della preterintenzione e dei delitti aggravati dall'evento, nelle quali l'imputazione dell'evento aggravante non sia conseguenza prevedibile della commissione del reato a base dolosa.

Le condizioni direttive di punibilità: 1) art. 44 c.p., condizione obiettiva di punibilità, quando per punibilità del reato la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto; 2 ) art. 558 c.p., induzione al matrimonio mediante inganno, la punibilità del delitto è subordinata al verificarsi della condizione direttiva che il matrimonio venga successivamente annullato causa dell'impedimento occultato, che non sia quello derivante da un precedente matrimonio, nel qual caso il soggetto risponde del delitto di "bigamia" (art. 556 c.p.), l'annullamento del matrimonio costituisce la condizione obiettiva di punibilità di questo delitto; 3) art. 564 c.p., incesto, il pubblico scandalo è la condizione abitativa di punibilità.

Senza responsabilità: 1) caso fortuito (art. 45 c.p.), è un'ipotesi di mancanza di colpa relativa al verificarsi di un evento del tutto imprevedibile; 2) forza maggiore (art. 45 c.p.) è un'ipotesi di mancanza di coscienza e volontà del fatto, del comportamento, di mancanza di nesso psichico tra soggetto condotta (nessuno può essere punito però fatto prevista dalla legge come reato o se non l'abbia commesso con coscienza volontà, art. 42 c.p.); 3) costringe metafisico (art. 46 c.p. non è punibile che ha commesso il fatto per essersi stato da altri costretta, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere/sottrarsi, in tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza), è un'ipotesi di forza maggiore, e di mancanza di coscienza volontà del fatto che dipende dalla costrizione, mediante violenza fisica, da parte di un'altra persona; il costringimento si ficcò è una situazione di coartazione assoluta, cui il soggetto non abbia perciò alcuna possibilità fisica di sottrarsi; la situazione di costringimento psichico costituisce invece uno stato di necessità.

Disciplina dell'essere: A) errore vizio della "volontà", cioè l'errata o falsa rappresentazione della realtà che incide sul processo formativo della volontà; 1) errore di fatto (art. 47 c.p.), l'errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell'agente; l'errore sul fatto costitutivo del reato esclude la punibilità dell'agente per dolo; se invece si tratta di errore determinato la colpa la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo; l'errore sul fatto che costituisce reato non esclude la punibilità per un reato diverso (art. 647 c.p., appropriazione di cosa smarrita nel caso in cui ci si appropria di una cosa mobile altrui ritenendola per errore smarrita; art. 48 c.p., errore determinato dall'altro mi inganno e in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo; art 49 c.p., non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, 'reato supposto erroneamente, reato imponibile); 2) errore colpevole, o 'colpa impropria', cioè quando il fatto è commesso volontariamente, ma per effetto di un errore determinato da colpa, cioè rimproverarmi del titolo di negligenza, imprudenza e imperizia; 3) errore di 'diritto', può riguardare la legge penale alla legge diversa da quella penale (art. 5 c.p., disciplina l'ignoranza della legge penale, nessuno può invocare appropria scusa l'ignoranza della legge penale), la Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/'88, dichiara l'incostituzionalità di questa norma nella parte in cui non esclude dalla inscusabilità dell'ignoranza della legge penale, 'l'ignoranza inevitabile' (art. 47 c.p., l'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ho cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato, cioè quando commette un errore essenziale sul fatto costitutivo del reato;  B) errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, cioè nell'attuazione di questo il senso materiale, detto 'aberrante ictus e delicti'.

Norma penale in bianco: è una norma penale che fa riferimento ad un'altra norma.

Cause di giustificazione o circostanze discriminanti: sono elementi negativi dell'antigiuridicità è l'area del fatto, cioè la quintessenza fa venir meno la rilevanza penale del fatto riconducibile ad una ura delittuosa; un fatto, corrispondente ad una ura delittuosa, secondo tutti i suoi elementi, commesso in presenza di una causa di giustificazione, non costituisce reato.

Art. 50 c.p.: consenso dell'avente diritto, non è punibile chi lede o pone in pericolo 11, col consenso della persona che può validamente disporre; occorre distinguere i diritti disponibili (patrimonio) e diritti in disponibili (vita e integrità fisica).

Art. 51 c.p.: esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine della Pubblica Autorità, esclude la punibilità del fatto commesso per un ordine illegittimo rispetto che ha dato l'ordine e chi l'ha eseguito; punibile che segue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun rendiconto sulla legittimità dell'ordine.

Art 52 c.p.: legittima difesa, è lo stato di chi difende se od altri, legittimamente contro un aggressore; non è punibile chi ha commesso un fatto per essere stato costretto dalla necessità di difender un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 53 c.p.: uso legittimo delle armi, non è punibile il Pubblico Ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa usò coordina di far uso delle armi o di mezzi di colazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità, e impedirne delitti di strage ecc.; la stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, richiesta da Pubblico Ufficiale, presti assistenza.

Art 54 c.p.: stato di necessità, è quello di chi sacrifica il bene di una persona per difendere se ho altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non è punibile che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionata in pericolo; questa disposizione non si applica a chi ha un dovere giuridico di esporsi al pericolo (vigile del fuoco); la disposizione si applica anche se lo stato di necessità e determinato da altrui minaccia, ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo; non può essere invocato a propria scusa da chi ha posto in essere la situazione di pericolo; la condotta dallo stato di necessità pregiudica una persona nascente, che non ha posto in essere la situazione di pericolo.

Giudizio di proporzionalità: implica due tipi di azione: 1) fra i beni,, bene pregiudicato è difeso; 2) fra i mezzi: usati dal soggetto in relazione a quelli che aveva disposizione per respingere il pericolo.

Il soggetto della proporzionalità della difesa rispetto all'offesa, e del fatto rispondente al pericolo che da luogo a art. 55 c.p., eccesso colposo, che, s è dovuto a colpa, il soggetto risponde al titolo di colpa del delitto, quando questa punito dalla legge in forma colposa; se l'eccesso involuto, cioè doloso, il soggetto risponde in forma dolosa.

Colpa impropria: il fatto è commesso volontariamente, in presenza di una causa di giustificazione.

Nel codice civile: art. 2044 c.c., legittima difesa, esclude la responsabilità (non è responsabile chi ragiona il danno per legittima difesa di sé o di altri); art. 2045 c.c., stato di necessità, stabilisce il dovere di un'indennità a favore del danneggiato (quando chi ha compiuto il fatto dal nostro vi è stato costretto dalla necessità di salvare se ho altri dal pericolo attuale di un danno grave della persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile al danneggiato, è dovuta una modalità stabilita dal giudice).

Art. 57 c.p.: responsabilità per reati commessi con mezzo della stampa: per i reati commessi con mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti: 1) qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione; 2) qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione e se questi è ignoto o non è imputabile a, l'editore o se questi è ignoto o non è imputabile, lo stampatore; salva la responsabilità della pubblicazione, il direttorio vicedirettore responsabile, che omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati è punto a titolo di colpa.

Art. 57 bis c.p.: reati commessi con mezzo della stampa non periodica, le disposizioni dell'articolo precedente si attirano l'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile o allo stampatore se l'editore non è indicato o non è imputabile.

Art. 58 c.p.: stampa clandestina, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le leggi sulla pubblicazione della stampa; se sono ignoto o non imputabile persona dei reati commessi rispondono tutti coloro che divulgano gli stampati; la legge n. 127 ha riformato la disciplina dei reati commessi con mezzo della stampa, nel senso della responsabilità colposa, del direttore, codirettore o stampatore, responsabili della pubblicazione, se l'autore è ignoto o non imputabile, per aver omesso di esercitare le funzioni di controllo o non impedire che con il mezzo della stampa vengano commessi reati (colpa in vigilando); esso è uguale nel primo comma, ma è stato abrogato il secondo comma relativo alla responsabilità di tutti coloro che divulgano gli stampati.

Art. 58 bis c.p.: procedibilità per i reati commessi con mezzo della stampa, la querela, istanza richiesta, presentata contro il direttorio vicedirettore responsabile, e Vittorio stampatore, a effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato commesso; non si può procedere per ideati sopra esposti, è necessaria un'autorizzazione di procedura per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa.

Art.  59 c.p.: errore sulle cause di giustificazione dietro la circostanza non conosciuta o erroneamente supposte; 1) se la gente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione dalla pena, queste sono sempre valutata favore di lui; tuttavia se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto come diritto colposo o colpa impropria; 2) l'errore di fatto, cioè sulla causa di giustificazione è rilevante, in quanto il soggetto ritiene di essere in presenza di una situazione che se si stesse sarebbe recidivante; 3) l'errore di diritto è irrilevante, cioè se il soggetto ritenga di poter agire così per un errata opinione di carattere giuridico; 4 6 soggetto per errore ritiene che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.





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