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DIRITTO PRIVATO - Fonti delle norme giuridiche - EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI -CONFLITTI DI LEGGI NELLO SPAZIO



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DIRITTO PRIVATO




PRIMO MODULO



STRUMENTI PRELIMINARI

Ogni società,ogni aggregazione umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra le persone che la compongono infatti una collettività si dice organizzata se: ci sono delle regole di condotta; queste regole non sono transitorie ma determinano una struttura; le regole sono osservate. Le regole servono per dare stabilità al sistema e garantire lo svolgimento ordinato e pacifico delle varie attività.



Tali regole sono le norme sociali che si dividono in:

Morali

Religiose

Buona educazione

Giuridiche


La norma giuridica, è una regola generale ed astratta emanata dallo Stato che concorre a disciplinare l'organizzazione della vita della collettività. La giuridicità della norma deriva dall'inserimento di questa nell'ordinamento che contribuisce a formare. La forza vincolante di una norma giuridica non risiede nel suo contenuto ma nel fatto che questa è inserita in un documento dotato di autorità (ordinamento). Non bisogna confondere il concetto di norma con quello di legge perché la legge è un atto normativo che contiene norme giuridiche e quindi la legge è un insieme di norme giuridiche .

Caratteri della norma giuridica :

generalità ovvero la norma non deve essere dettata per singoli consociati ma per categorie generali di individui;

astrattezza la norma deve rifarsi a situazioni ipotetiche (fattispecie astratte) e non per situazioni concrete.

Oggi però sono ammesse anche norme che non sono generali ed astratte quindi il concetto di generalità ed astrattezza è stato sostituito col c.d. principio di eguaglianza, che è contenuto nell'art. 3 della Costituzione. Esso può essere visto sotto due profili :

profilo formale ed importa che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"; A parità di condizioni deve corrispondere un trattamento uguale ed a condizioni diverse un trattamento differenziato.

profilo sostanziale ed impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese". Il legislatore ordinario è sollecitato ad assumere misure idonee ad attenuare le di differenze di fatto,economiche e sociali,che discriminano le condizioni di vita dei singoli.

Il controllo del rispetto di tale principio è affidato alla Corte Costituzionale.

In alcuni ma rari casi è permesso il ricorso all'equità: ciò avviene quando nel caso concreto si verifica qualche circostanza che il legislatore non ha previsto o di cui non ha potuto o voluto tener conto al momento in cui la norma è stata elaborata e quindi il giudice nel momento in cui sta decidendo la controversia deve comportarsi come avrebbe fatto il legislatore se avesse previsto il caso e si deve basare sui casi previsti dal legislatore.


Sanzione, alla norma giuridica si è sempre attribuito il carattere della coercibilità ossia la sua attuazione forzata in caso di violazione attraverso la predisposizione di una pena ,cioè di una conseguenza in danno del trasgressore chiamata sanzione. La sanzione quindi è la conseguenza della trasgressione della norma giuridica(oggi essa non è momento essenziale di tutte le norme) La sanzione può operare in modo:

diretto in tale caso la sanzione stessa realizza il risultato previsto dalla legge;

indiretto quando si serve di mezzi diversi per reagire alla violazione della norma.


Per quanto concerne la loro applicazione le norme giuridiche si distinguono in :

  • derogabili o dispositive qualora la loro applicazione è rimessa all'arbitrio dei singoli interessati;
  • suppletive quando disciplinano un rapporto in mancanza di volontà delle parti
  • inderogabili o cogenti qualora la loro applicazione sia imposta dall'ordinamento.

L'ordinamento giuridico è il complesso di norme giuridiche e di istituzioni mediante cui lo Stato regola lo svolgimento della vita sociale ed i rapporti tra i singoli individui. Questo è un ordinamento giuridico originario ossia la sua organizzazione non è soggetta al controllo di un'organizzazione superiore. L'ordinamento giuridico originario costituisce il diritto.

L 'ordinamento giuridico inteso in questo senso costituisce il diritto positivo o oggettivo.

Tale diritto viene però distinto dal diritto naturale che è il complesso delle norme che rispondono al fondamentale bisogno di libertà e di giustizia di tutti gli uomini,di tutti i paesi e di tutti i tempi(diritto alla vita,al godimento dei propri beni ecc..). le norme di diritto naturale acquistano valore concreto solo a condizione che siano fatte proprie dello stato e siano tradotte in norme giuridiche.

Il diritto naturale,in quanto scaturente dalla natura stessa dell'uomo è anteriore al diritto positivo e rappresenta il fondamento su cui basare il contenuto della norma giuridica,in modo che la legalità tenda a coincidere con la giustizia. In realtà le norme di diritto positivo possono essere in conflitto con l'ideale di giustizia,pur restando vincolati per i membri di una società tenuti a rispettarle.(es,obbligo leva in contrasto con norma morale non uccidere poi introduzione obbiettore di coscienza oggi la leva è volontaria). Compito del legislatore è quello di far si che il diritto positivo sia l'espressione più fedele possibile di quello naturale. Tanto più il diritto positivo si ispira al diritto naturale tanto più è progredito e giusto.


Diritto pubblico e diritto privato, l'ordinamento giuridico si ripartisce in due settori: diritto pubblico e diritto privato.

Diritto pubblico regola i rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici ovvero i rapporti tra lo Stato o gli enti pubblici ed i privati quando i primi agiscono in posizione di supremazia. Esso si articola in diritto costituzionale,amministrativo,penale,tributario etc..

Diritto privato disciplina i rapporti interindividuali sia dei singoli che degli enti privati lasciando all'iniziativa personale anche l'attuazione delle singole norme.

Questa bipartizione oggi però non ha più tanto valore infatti esistono norme di diritto pubblico che riguardano anche i privati e viceversa oppure norme di entrambe i diritti che regolano un medesimo fatto. Di solito le norme di diritto privato sono le norme dispositive mentre quelle cogenti appartengono al diritto pubblico


Fonti delle norme giuridiche, per fonti delle norme giuridiche si intende qualsiasi atto o fatto che produce o è idoneo a produrre diritto, queste fonti sono indicate nell'articolo 1 delle pre-leggi.le fonti che producono sono dette fonti di produzione; esse si distinguono dalle fonti di cognizione ossia i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo. Le fonti produzione possono distinguersi in materiali quando producono norme generali ed astratte;formali quando sono idonee a produrre.

L' art 1 pre-leggi ordina gerarchicamente :la gerarchia delle fonti esprime un regola sulla produzione giuridica,che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse.

Secondo art 1 pre-leggi sono fonti del diritto:

  1. le leggi
  2. i regolamenti
  3. le norme corporative
  4. gli usi

Tale art. è però superato ed incompleta perché è entrata in vigore col codice civile quando ancora non esisteva la Repubblica. Questo artic. deve essere integrato con altre fonti che rispecchiano la realtà attuale perciò oggi la scale gerarchica delle fonti è la seguente:

  1. costituzione,documento scritto,rigido e votato
  2. leggi costituzionali atti che permettono di modificare la costituzione

normativa comunitaria(trattato di Maastricht nasce U.E.) prevale sulle leggi ordinarie dello stato,in particolare le fonti di matrice comunitaria si distinguono in regolamenti norme applicabili dai singoli giudici degli stati membri come se fossero leggi statali,e direttive che si rivolgono agli organi legislativi dei singoli stati membri al fine di armonizzare le legislazioni dei singoli paesi; regolamenti comunitari norme direttamente applicabili all'interno dei paesi membri,direttive comunitarie vengono recepite tramite leggi interne dei singoli stati.

  1. legge ordinaria approvate secondo procedura prevista dalla costituzione(ad essa sono equiparati i decreti legge e decreti legislativi)
  2. leggi regionali caratterizzate dal principio della competenza: la legge 18/09/01 n°3 attribuisce alle regioni competenze in tutti le materie non riservate alla legislazione dello stato
  3. regolamenti fonti di 2° grado rispetto alla legge in quanto pongono norme generali ed astratte ma provengono dall'autorità amministrativa e possono riguardare le materie più varie.
  4. usi o consuetudine è un comportamento a cui una generalità di consociati si attiene in modo costante ed uniforme per un certo periodo di tempo considerandolo giuridicamente doveroso (anche se non nasce da una norma vincolante, ma ha effetto vincolante a livello interiore);

In dottrina si usa distinguere tre tipi di consuetudine.

secundum legem quando operano in accordo con la legge,la integrano

praeter legem quelle che operano al di là della legge ossia colmano materie che la lex non disciplina

contra legem contro la legge e non hanno alcun valore giuridico

Gli usi possono avere valore giuridico solo se espressamente richiamati da qualche norma, gli usi normativi sono sempre derogabili se non stabilito diversamente dalla legge [art. 8 preleggi]. Per le consuetudini vale il principio iura novit curia:se il giudice conosce un uso la deve applicare anche se le parti non ne sono a conoscenza.


Il codice civile,le norme giuridiche dello Stato, a seconda della materia di cui trattano, vengono raccolte nei c.d. Codici che a loro volta sono delle leggi ordinarie che disciplinano interi settori della organizzazione sociale (civile, penale, della navigazione). L'insieme delle norme costituenti il nucleo centrale del diritto privato italiano è attualmente contenuto nel codice civile emanato nel 1942,il quale rappresenta l'esito di un lungo processo di codificazione della normativa in esso contenuta. Il primo codice di diritto privato in assoluto fu quello Napoleonico. Il codice civile vigente è diviso in 6 libri:

1° libro tratta delle persone e della famiglia(1-455)

2° libro tratta delle successioni(456-809)

3° libro tratta della proprietà(810-l172)

4° libro tratta delle obbligazioni(1173-2059)

5° libro tratta del lavoro(2060-2642)

6°libro tratta della tutela dei diritti(2643-2969)

La normativa contenuta nel codice civile è completata da numerose leggi speciali,di volta in volta emanate e riguardanti particolari settori di diritto privato.

Tutti i codici sono approvati con legge ordinaria, sono soggetti al controllo di legittimità della Corte Costituzionale e possono essere sempre modificati con leggi ordinarie. Spesso le modifiche vengono apportate con la tecnica della Novella ossia sostituendo direttamente il testo di un articolo,ferma la numerazione originaria ovvero aggiungendo nuovi articoli.



EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI


Entrata in vigore di una legge,dopo l'approvazione da parte delle due Camere si richiede:

la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica (art. 73 Costituzione);

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 73 Costituzione);

il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis) che va dalla pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore e di regola è di quindici giorni (art. 10 preleggi).

Una volta entrata in vigore tutti sono tenuti a rispettare la legge l'ignoranza della legge è scusabile solo se inevitabile.


Abrogazione di una legge (art. 15 preleggi)

Una legge viene abrogata quando un atto nuovo ne determina la cessazione dell'efficacia(solo dal momento dell'abrogazione e non per gli effetti passati).

Per abrogare una disposizione e necessario un documento legislativo di pari valore gerarchico e di data posteriore. L'abrogazione di una legge può essere :

espressa qualora la nuova disposizione dichiara esplicitamente abrogata la legge anteriore e i suoi articoli;

tacita qualora la nuova disposizione non menzioni la legge anteriore ma sia comunque incompatibile con questa o quando la nuova legge regolamenta la materia regolamentata dalla legge anteriore.

Ricordiamo che l'abrogazione espressa può essere effettuata anche tramite referendum popolare: richiede minimo cinquecentomila sottoscrizioni o la richiesta di 5 consigli regionali e la proposta di abrogazione è approvata solo se vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto.

Fenomeno simile,ma diverso,rispetto alla abrogazione è la deroga che si verifica quando la nuova norma si sostituisce alla precedente solo per taluni specifici casi; la norma posteriore continua a valere per tutte le altre fattispecie.La dichiarazione di incostituzionalità: si verifica qualora la Corte Costituzionale stabilisca che la norma risulta incompatibile con la Costituzione. Tale dichiarazione annulla la norma incostituzionale, come se questa non fosse mai stata emanata e non è più valida anche per i fatti verificatisi in precedenza. L'abrogazione di una norma che,a sua volta ne aveva abrogata un'altra non fa rivivere quest'ultima salvo il caso in cui sia espressamente disposto e in tal caso si parla di legge ripristinatoria


Irretroattività,Le leggi non possono avere effetto retroattivo, cioè non possono disciplinare fattispecie già accadute. Tuttavia nel nostro ordinamento le leggi penali sono retroattive e lo sono sicuramente retroattive le leggi interpretative: infatti queste, vanno a spiegare l'intenzione di una legge già esistente, e quindi hanno effetto dall'emanazione di quest'ultima.


Successione tra norme:l'applicazione del principio di irretroattività non è sempre agevole quando si tratta di casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della nuova legge ma i cui effetti perdurano nel tempo.(es.li adulterini),in questi casi il legislatore interviene a regolare il passaggio tra la legge vecchia e quella nuova con specifiche norme che si chiamano disposizioni transitorie. Quando il legislatore però non ha provveduto ho non ha previsto alcuni casi nascono questioni di diritto transitorio in questi casi occorre sempre risalire alla volontà del legislatore e domandarsi se in vista di nuove esigenze sociali egli non intenda con la nuova normativa attribuire efficacia immediata al regolamento disposto ed estenderlo pertanto ai fatti compiuti prima ma non esauriti sotto il vigore della vecchia legge. Si parla di ultrattività quando una disposizione di legge stabilisce che atti o rapporti compiuti o svolgentisi nel vigore di una nuova normativa continuano ad essere regolati dalla legge anteriore.



L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione,nella vita collettiva,di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato. L'applicazione delle norme di diritto pubblico è garantita dallo Stato mentre per quelle di diritto privato essa è lasciata ,di solito,alla prudenza e al buon senso dei singoli. Comunque ed inevitabilmente insorgono sempre liti tra privati ma la maggior parte di tali liti si risolvono senza ricorso al giudice attraverso:

  • rinuncia alla lite da parte di uno dei litiganti
  • transazione, ossia accordo tramite il quale le parti si fanno reciproche concessioni
  • compromesso in cui il giudizio è lasciato a terzi, in genere al giudice.

Quando le liti non si risolvono una parte può ricorrere al giudice dello Stato chiamando in giudizio la controparte.

Di fronte ad una iniziativa giudiziale il convenuto può:

  • non costituirsi a giudizio, ovvero rinunciare a difendersi
  • costituirsi in giudizio per opporsi all'accoglimento della domanda dell'attore.In questo caso il convenuto può promuovere eccezioni di fatto, ovvero contestare e provare la falsità dei fatti, eccezioni di diritto ovvero contestare l'applicabilità delle norme citate dall'attore alla fattispecie in esame.
  • costituirsi in giudizio per opporre a sua volta delle domande riconvenzionali contro l'attore (es 40)

L'interpretazione della legge: il primo comma dell'articolo 12 delle preleggi fornisce gli strumenti a cui attenersi nell'attività di interpretazione della legge "bisogna valutare non soltanto il significato proprio delle parole secondo la connessione tra esse ma anche la intenzione del legislatore".

L'attività interpretativa si caratterizza quindi in due profili:

profilo oggettivo individuazione del significato letterale delle parole;

profilo soggettivo modo in cui le parole vengono interpretate. Sotto questo profilo si hanno una serie di criteri interpretativi [art. 12 preleggi - primo comma]:

  1. criterio logico;si esclude il contrario di ciò che è detto,si confrontano norme simili,si estende la norma in modo da includervi fenomeni che a maggior ragione meritano il trattamento riservato a quello risultante dal contenuto letterale della disposizione,si elimina l'assurdo.
  2. criterio storico: si analizzano le leggi che precedentemente hanno disciplinato la fattispecie e se ne ricava un filo logico
  3. criterio sistematico: si valuta la norma nel quadro complessivo dell'ordinamento in cui va inserita
  4. criterio equitativo, si escludono le interpretazioni che vanno contro il senso comune di giustizia
  5. criterio sociologico,valutare la norma anche in relazione secondo gli aspetti socio-economici dei rapporti regolati

Qualora l'interpretazione logica coincide con quella letterale si avrà un'interpretazione dichiarativa, se invece l'interpretazione logica fornirà elementi quantitativamente maggiori rispetto all'interpretazione letterale si perverrà ad una interpretazione estensiva, nel caso opposto l'interpretazione si dirà restrittiva.

In base ai soggetti che interpretano la leggi si distinguono tre interpretazioni:

giudiziale che è quella che nasce dal lavoro dei giudici compiuta nell'esercizio della funzione giurisdizionale

  1. dottrinale costituita dagli apporti di studio dei cultori di materie giuridiche
  2. autentica che è quella che si ha ogni qual volta il legislatore emana una nuova norma con lo scopo di chiarire il significato di una legge già in vigore. (questo è il caso in cui le leggi hanno effetto retro attivo)

L'analogia:è impossibile che il legislatore riesca a disciplinare l'intero ambito dell'esistenza umana e quindi molto spesso il giudice si trova a risolvere le controversie senza che vi sia una norma di legge applicabile per il caso(lacuna legge).

Il giudice riesce però a risolvere tali controversi in virtù dell'art 12 delle preleggi ossia applicando l'analogia legis: deve ricorrere ad una fattispecie simile a quella non contemplata (argomento a similis),infatti se il legislatore non ha regolato la specifica fattispecie ma ne ha regolate altre simili è possibile dedurre che egli si sarebbe comportato nello stesso modo anche per questa. Nel caso in cui ricorrendo alla analogia il caso non è ancora risolto si deve far ricorso all'analogia iuris:ossia ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ricavando così una norma non scritta , non già da specifiche disposizioni ma dai grandi orientamenti del sistema legislativo.

Il ricorso all'analogia nel nostro ordinamento è sottoposto a limiti infatti non è concesso per le leggi penali e per quelle eccezionali.


Antinomia tra norme: si verifica qualora nell'ordinamento esistano due norme che collegano effetti diversi alla medesima fattispecie.

L'antinomia si risolverà :

se le norme appartengono a diversi livelli gerarchici prevarrà quella di livello superiore (criterio gerarchico); la norma di livello gerarchico inferiore verrà dichiarata incostituzionale;

se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico preverrà quella più recente (criterio cronologico); la norma più antica si considererà tacitamente abrogata;

se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico e sono coeve l'antinomia viene risolta senza abolire uno dei due termini del conflitto ma modificandoli.


CONFLITTI DI LEGGI NELLO SPAZIO


Diritto internazionale privato,nel diritto si ha predominanza degli ordinamenti con carattere territoriale ovvero ogni persona,cittadino o straniero,è soggetta alle leggi locali. Questa principio vale per le norme di polizia e il diritto penale ma non per quello privato.

Quindi per i rapporti di diritto privato che ricadono nell'ambito di più di un ordinamento in ogni paese si hanno delle norme di diritto privato internazionale: ossia regole che stabiliscono quale tra varie leggi nazionali,che siano tutte astrattamente applicabili ad un rapporto che presenta elementi di collegamento con ciascuna di esse. Si ha in genere che:

a)il c.d. diritto internazionale pur essendo denominato così in realtà è un diritto privato interno stabilito singolarmente da ciascun paese.

b)le norme non riguardano solo i rapporti di tipo privato ma riguardano anche altri rapporti,soprattutto quelli processuali.

c)norme strumentali ovvero si limitino a dire come debba essere disciplinato il rapporto (ossia secondo quale ordinamento) e non la singola fattispecie.

L'importanza del c.d. diritto internazionale col tempo aumenta sempre più infatti si ha la globalizzazione,l'aumento della mobilità delle persone fisiche, nuclei famigliari sempre più internazionali e così via.

Per l'applicazione di una norma di diritto internazionale e quindi capire quale è l'ordinamento da applicare bisogna:

  • qualificare il rapporto in questione, ad es. un rapporto coniugale,contrattuale
  • trovare il momento di collegamento per associarlo ad una norma di diritto internazionale
  • vedere se esiste un rimando ad una legge di un altro ordinamento però tale rinvio deve essere accettato dallo Stato a cui appartiene la legge oggetto del rinvio o se si tratta di un rinvio alla legge italiana.
  • vedere se la norma straniera non è contraria all'ordine pubblico costituito
  • eseguire il giudizio,a proposito bisogna dire che se però la stessa controversia era stata sottoposta al giudizio di un giudice straniero il giudice italiano deve sospendere il giudizio se il provvedimento straniero è idoneo a produrre effetto per l'ordinamento italiano.

Per quanto riguarda il rinvio ad una legge straniera la lex 218/95 stabilisce che la legge straniera non può essere applicate se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico dove per ordine pubblico non si intende quello interno ma bensì quello internazionale alla quale dovrebbero ispirarsi tutti gli ordinamenti è ovvio che per rinviare ad una legge straniera bisogna conoscerla il giudice è tenuto a verificarla. Anche se una legge rinviata è contraria all'ordine pubblico si deve cercare sempre di applicare esse interpretandola con altri criteri.

Principali disposizioni di diritto intenzionale privato italiano:

  • in tema di rapporti personali(famiglia,coniugio)si applica la legge nazionale comune,se si hanno più cittadinanze sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata;invece la successione per causa di morte è disciplinata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte;
  • in tema di rapporti relativi alla proprietà,possesso di un bene immobile o mobile registrato,il possesso,la proprietà e gli altri diritti reali sono regolati dalla legge speciale ex rei sitae cioè dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano;in materia invece di obblighi di natura extracontrattuale si applica la legge speciale lex loci cioè la legge del luogo dove si è verificato l'evento
  • in tema di obbligazioni contrattuali vige il principio della libertà di scelta delle parti.

Lo straniero, per stranieri si distingue tra cittadini comunitari ed extracomunitari.

Il cittadino comunitario gode degli stessi diritti civili di quello nazionale ed inoltre di alcuni diritti politici tra cui il diritto di voto nelle elezioni comunali.

Per l'extracomunitario: innanzi tutto si garantisce il diritto di asilo a colui che vede negate le libertà democratiche contenute nella costituzione italiana nel suo paese e si garantiscono i diritti fondamentali della persona umana. Non si ammette l'estradizione per reati politici. Ai lavoratori si applicano le norme di diritto del lavoro italiano.



PARTE GENERALE


Il rapporto giuridico è la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto(oggettivo). Elementi essenziali del rapporto giuridico sono:

soggetto attivo ossia il titolare dell'interesse protetto

soggetto passivo che è colui che è tenuto a rispettare tale interesse.

terzo chi non è soggetto del rapporto

Le persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico sono dette parti.

La posizione,attiva o passiva, che un soggetto assume nell'ambito di un rapporto prende il nome di situazione giuridica soggettiva.

Tra le posizioni di vantaggio riconosciute dall'ordinamento ad un soggetto per la tutela del proprio interesse vanno ricordate: il diritto soggettivo,la facoltà,l'interesse legittimo,la potestà,il diritto potestativo, aspettativa.

Tra le posizioni di svantaggio consistenti nell'imposizione all'altro soggetto del rapporto di una determinata condotta vanno ricordata:il dovere generico di astensione,l'obbligo,la soggezione l'onere

Il rapporto giuridico nasce quando il soggetto attivo acquista il diritto soggettivo. L'acquisto può essere di due tipi: a titolo originario quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza esserle trasmesso da nessuno,derivativo quando il diritto si trasmette da una persona ad un'altra,il fenomeno del passaggio del diritto da una persona ad un'altra si chiama successione. Nella successione, il diritto può essere sia nel lato attivo che passivo. Nel diritto italiano si ha successione a titolo universale quando il successore si pone come nuovo soggetto che subentra in tutti i diritti attivi e passivi del suo dante causa.

Si parla di successione a titolo particolare quando una persona subentra solo in un determinato diritto o rapporto. La vicenda finale del rapporto è la estinzione ossia quando il titolare del diritto lo perde senza trasmetterlo. Non tutti i diritti sono trasferibili(si usa perciò parlare di diritti disponibili e indisponibili).



Situazione giuridiche soggettive attive

Potestà,potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui. Il titolare di tale posizione ne è investito ma non è libero come il titolare di un diritto soggettivo, ma è vincolato alla tutela degli interessi per cui la potestà gli è attribuita(diritto-dovere)

Le facoltà o diritti facoltativi sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo; esse si estinguono se si estingue il diritto soggettivo di cui sono accessorie.

L'aspettativa è la posizione di attesa in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturando un diritto soggettivo. Tale posizione è tutelata dal diritto in via provvisoria e strumentale per favorirne la conservazione e l'attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo. È un interesse preliminare di un soggetto; è preliminare in quanto se si verificherà un evento allora sorgerà un diritto a suo favore.

Interesse legittimo, può definirsi come la pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa,riconosciuta a quel soggetto che,rispetto ad un dato potere della Pubblica Amministrazione,si trovi in una particolare posizione differenziata rispetto ad altri soggetti,che trae origine da u precedente rapporto di diritto privato o di diritto pubblico. I rapporti tra cittadino e P.A. sono regolati da norme dette di relazione; esse vanno distinte dalle norme di azione che regolano il funzionamento della P.A. Il tipico strumento di tutela dell'interesse legittimo consiste nell'impugnazione dell'atto amministrativo illegittimo al fine di ottenerne l'annullamento. ura tipica del diritto pubblico.

Diritto potestativo, situazione giuridica attiva che consente al titolare di ottenere,con proprio comportamento,un risultato favorevole,provocando una modificazione nella sfera giuridica di un diverso soggetto,il quale si trova in una posizione passiva di soggezione, non potendo validamente opporsi al prodursi di tale modificazione. Talvolta la modificazione può essere ottenuta solo mediante una sentenza del giudice quindi per esercitare tale diritto bisogna fare l'azione giudiziaria.

Il diritto soggettivo è il potere di agire ( se uno vuole) per il soddisfacimento del proprio interesse,protetto dall'ordinamento. L'esercizio del diritto consta nell'esplicazione dei poteri che il diritto attribuisce. L'esercizio del diritto soggettivo va distinto dalla sua realizzazione che consiste nella soddisfazione dell'interesse protetto; la realizzazione può essere spontanea o coattiva ,quest'ultima quando bisogna far ricorso ai mezzi che l'ordinamento mette a disposizione per la tutela dei diritto(es.: espropriazione per soddisfare un credito). È vietato l'abuso del diritto soggettivo.


Lo Status è una qualità giuridica che si ricollega ad una posizione dell'individuo nella società, e può essere di diritto pubblico(cittadino) o privato(lio, coniuge)


Situazione giuridiche soggettive passive:

Obbligo,consiste nell'obbligo di tener un determinato comportamento,correlato ai diritti relativi

Dovere generico di astensione,incombe su tutti come corrispondente della ura attiva del diritto assoluto,correlato ai diritti assoluti e ai diritti di credito.

Soggezione,correlata al diritto potestativo,consiste in un semplice dover sopportare l'esercizio dell'altrui diritto potestativo senza potersi opporre.

Onere quando ad un soggetto è attribuito un vantaggio giuridico,ma l'esercizio di tale vantaggio è condizionato ad un adempimento. L'adempimento non è obbligatorio e quindi non sanzionabile, ma senza di esso non si beneficia del vantaggio conferito.


Classificazione dei diritti soggettivi:

Il diritto soggettivo può essere distinto in diritti assoluti e diritti relativi.

  • I diritti assoluti sono quei diritti che garantiscono al titolare un potere che può far valere verso tutti.
  • Diritti relativi assicurano al titolare un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone.

Sottocategoria dei diritti assoluti sono: i diritti reali ossia quei diritti che attribuiscono al titolare una signoria piena o limitata su una cosa/bene, i diritti della personalità diritti dell'uomo in quanto tale.

Sottocategoria dei diritti relativi sono i diritti di credito/obbligazione che attribuiscono ad un soggetto diritto di ottenere da un altro soggetto un determinato comportamento/prestazione il diritto di famiglia.



ESTINZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO

Il decorso di un determinato periodo di tempo può,insieme con altri elementi,dar luogo all'estinzione o all'acquisto di un diritto soggettivo. Se il diritto soggettivo si estingue si parla di prescrizione estintiva e decadenza.

La prescrizione estintiva,produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare che non lo esercita(art 2934) o non ne usa per il tempo determinato dalla legge(art p54). Le norme riguardanti la prescrizione e il tempo necessario perché ciò si verifichi sono inderogabili dalle parti. E' ammessa la rinuncia successiva alla prescrizione,la rinuncia cioè,effettuata dopo che la prescrizione si è compiuta. La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice,deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse. Oggetto di prescrizione sono tutti i diritti tranne la proprietà(non uso è una facoltà del proprietario) ed i diritti indisponibili come gli status o i diritti della personalità; sono inoltre imprescrittibili sia l'azione di petizione di eredità sia l'azione di nullità e non sono prescrittibili nemmeno le facoltà legate al diritto soggettivo. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato(diritto deriva da un contratto a termine la prescrizione inizia alla scadenza del termine). Se l'inerzia del diritto è giustificata da una giusta causa si hanno due istituti della prescrizione:la sospensione e l'interruzione.

  • La sospensione della prescrizione è determinata da particolari rapporti giuridici tra le parti o dalla condizione di incapacità del titolare del diritto di esercitarlo (militari in tempo di guerra, minore fino al raggiungimento della maggiore età); i semplici impedimenti di fatto non causano sospensione. La sospensione elimina dal computo del tempo necessario alla prescrizione il periodo in cui ha avuto luogo l'impedimento, senza togliere valore al periodo antecedente l'impedimento stesso.
  • L'interruzione della prescrizione si verifica quando il titolare del diritto lo esercita o quando il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. L'interruzione fa ripartire da zero il computo del tempo necessario alla prescrizione.

La differenza tra questi due istituti della prescrizione è la seguente:con la sospensione la prescrizione passato il periodo dell'inerzia ricomincia da dove si era fermata mentre nell'interruzione la prescrizione ricomincia da zero.

Per ciò che concerne la durata della prescrizione si ha prescrizione ordinaria quando essa è applicabile in tutti in cui la legge non dispone diversamente e ha la durata di dieci anni, ha durata di venti anni nei casi di usucapione e per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui. In taluni casi, espressamente elencati nell'art. 2947 e seguenti del codice civile,sono previste prescrizioni brevi; in particolare riguardo al risarcimento per danno conseguente ad un atto illecito 5 anni e ai rapporti commerciali..

Prescrizione presuntiva,ha fondamento,natura e disciplina totalmente diversa da quella estintiva. Opera nel rapporto di credito; trascorso un breve periodo, la legge presume che il debitore si sia liberato dell'obbligazione,non solo ando ma anche per effetto di qualche altra causa. Nel momento in cui opera la prescrizione presuntiva non è ammesso qualsiasi mezzo di prova. Il creditore al quale la prescrizione presuntiva è stata opposta in giudizio può cercare di vincerla cercando di ottenere una confessione del debitore sul suo mancato amento o richiedere un giuramento decisorio;ossia l'invito ad assumere tutte le responsabilità inerenti ad una dichiarazione solenne davanti al giudice con il quale il debitore confermi che l'obbligazione sia davvero estinta(art 2960).

Decadenza, produce l'estinzione del diritto conseguente al non utilizzo del diritto da parte del titolare nel limite di tempo imposto dall'ordinamento,decadenza legale, ma può anche essere pattuita dalle parti,decadenza negoziale, nei limiti consentiti(es impugnazione di una sentenza in giudizio). La decadenza può essere impedita solo mediante l'esercizio del diritto nel tempo previsto. La decadenza non è soggetta ad interruzione e sospensione. La decadenza legale è una deroga al principio generale secondo il quale l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti. I diritti indisponibili sono sottoposti a decadenza e questa è rilevata d'ufficio.


SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

Nel nostro ordinamento giuridico sono soggetti del diritto:

La persona fisica

La persona giuridica

Gli enti di fatto


La persona fisica, la nostra Costituzione art 3 in materia di persona fisica sancisce due principi:

  1. ogni uomo in quanto tale è soggetto di diritto
  2. ogni soggetto di diritto ha eguale grado di soggettività giuridica

Il primo principio richiama la capacità giuridica: ossia la idoneità a diventare titolari di diritti e doveri. Secondo l'art. 1 del c.c tale idoneità si acquista al momento della nascita intesa come separazione del feto,purché vivo,dal corpo materno. Non è considerato soggetto il concepito. La legge comunque tutela anche il feto(tutela vita umana in qualunque forma) eccezionale capacità del nascituro infatti la legge attribuisce al concepito sia la capacità di succedere sia la capacità di ricevere donazioni. La capacità giuridica si perde con la morte del soggetto. La capacità giuridica secondo l'art 3 della Cost. non può essere limitata per sesso religione, razza, opinioni politiche o condizioni sociali. Lo straniero gode di diritti civili a condizione di reciprocità cioè nei limiti in cui lo Stato di appartenenza riconoscerebbe gli stessi diritti ad un cittadino italiano. Capacità giuridica speciale (dottrina) in relazione a determinati atti solo alcune persone possono godere di determinati benefici (Art 350 codice civile).

Il secondo principio fa riferimento alla capacità di agire ossia l'idoneità a compiere validamente atti giuridici che competono al soggetto di acquisire ed esercitare diritti ed assumere obblighi;la capacità di agire si acquista con la maggiore età( 18 anni) e si conserva fino alla morte; gli atti posti in essere da un minore sono annullabili per incapacità legale di una delle parti a meno che il minore non abbia dichiarato il falso o occultato la sua minore età con raggiri. L'atto annullabile può essere impugnato dal rappresentante legale del minorenne o dallo stesso maggiorenne però mai dalla controparte maggiorenne.

La capacità di agire è comunque legata all'idoneità del soggetto a curare i propri interessi;nei casi in cui venga a mancare(oltre che quando si è minorenni) si parla di interdizione( legale e giudiziale e amministratore di sostegno),inabilitazione,incapacità naturale e relativa.

Interdizione giudiziale: si ha quando un soggetto si trova affetto da abituale infermità di mente ed è dichiarato incapace con sentenza incapace di provvedere ai suoi interessi. La sentenza è soggetta a pubblicità in quanto è comunicata dal cancelliere all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita. Gli atti compiuti dall'interdetto sono annullabili(stesso discorso fatto per i minorenni). L'interdizione può essere chiesta al tribunale dal coniuge,dai parenti fino al 4° grado, dagli affini entro il 2° ,dal pubblico ministero. Sulla base della sentenza,il giudice tutelare nomina con decreto il tutore definitivo . L'incapacità dovuta all'interdizione cessa per effetto della sentenza di revoca dell'interdizione pronunciata quando sia cessata la causa che vi da luogo; in tal caso però può essere disposta con decreto la nomina di un amministratore di sostegno: che ha il compito di assistere la persona che per effetto di una infermità si trovi nella impossibilità,anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. In sostituzione dell'interdizione si può chiedere la nomina dell'amministratore. Esso non tutti gli atti in nome dell'infermo ma solo quelli espressamente previsti dal giudice tutelare. L'amministratore agisce nell'interesse del soggetto e se i bisogni e le aspirazioni infermo sono in contrasto con le sue idee deve informare il giudice.

Gli atti posti in essere dall'amministratore contro la legge, o in eccesso o in contrasto rispetto ai suoi compiti o sono annullabili su istanza del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa. L'amministrazione può essere revocata quando ne siano venuti meno i presupposti.

Interdizione legale: è una pena accessoria ad una condanna per reclusione per un periodo non inferiore ai cinque anni o all'ergastolo;dura fino all'esaurimento della pena e concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni dell'interdetto. Opera automaticamente senza bisogno di un giudizio apposito.

Incapacità naturale:è incapace naturale la persona che sebbene legalmente capace,sia tuttavia incapace di intendere e di volere(l'anziano,il drogato ecc..). Non importa se lo stato sia transitorio o permanete, quello che conta è la condizione nel momento dell'atto. Tutti gli atti posti in tale condizione sono impugnabili e in particolare:

  • per i contratti dimostrare la mala fede dell'altro contraente o il pregiudizio derivante dal tipo di contratto
  • per gli atti unilaterali dimostrare l'incapacità e un grave pregiudizio a danno dell'incapace
  • per gli altri atti basta dimostrare l'incapacità naturale

N.B. Interdizione legale e giudiziale,incapacità naturale e minore età si dicono incapacità assolute poiché non consentono al soggetto di compiere alcun atto giuridico.

Incapacità relativa: si ha questa incapacità quando il soggetto non può compiere atti che possono incidere sul suo patrimonio in modo netto ma può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione,ossia gli atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che il bene dà. Incapaci relativi sono il minore emancipato e l'inabilitato:

Minore emancipato è il minore che abbia ottenuto dal giudice,compiuti i 16 anni l'autorizzazione a sposarsi prima dei 18 anni(art 84 c.c);con il matrimonio il minore risulta emancipato di diritto.

Inabilitato situazione giuridica conseguente a particolari condizioni fisiche e psichiche del soggetto tali da limitarne la capacità giuridica,pronunciata dal giudice. Cause dell'inabilitazione sono l'infermità mentale non grave,abuso di alcool o droghe,prodigalità,imperfezioni o menomazioni fisiche. La revoca dell'inabilitazione si ha con sentenza del tribunale quando vengono meno i motivi che la hanno causata;la revoca può essere chiesta dai soggetti che promuovono la richiesta di inabilitazione e ha effetti solo quando passa in giudicato.


Il rappresentante legale viene nominato quando un soggetto è legalmente incapace di agire; per i minorenni sono i genitori che se assenti sono sostituiti da un tutore, nominato dal giudice tutelare. Sia i genitori che il tutore non possono compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'intervento del giudice.

Il curatore è invece colui che fornisce assistenza quindi egli non si sostituisce all'incapace nelle decisioni ma integra la sua volontà. Il curatore è nominato dal giudice tutelare. Si ha nei casi di incapacità relativa.

In entrambe i casi qualora vengano a presentarsi atti che possono depauperare il patrimonio dell'incapace occorre l'autorizzazione di un organo pubblico il quale controlla che l'atto corrisponda agli interessi del minore.

La legittimazione è l'idoneità giuridica dell'agente ad essere soggetto del rapporto che si costituisce con il compimento dell'atto e il legittimato è colui che ha il potere di disposizione rispetto ad un particolare diritto. Non sempre la legittimazione coincide con il legittimato,es. il mandatario può vendere le cose che il mandante detiene. La legge inoltre per facilitare l'esercizio del diritto può consentire talvolta di prescindere dalle indagini sulla effettiva appartenenza del diritto in capo a chi lo esercita si parla in tal caso di apparenza della titolarità del diritto. Es. del negoziante che vende orologio.


Sede della persona:il luogo in cui la persona vive ,svolge la propria attività ,ha importanza per l'ordinamento giuridico. In relazione alla persona fisica l'ordinamento prende in considerazione:

domicilio luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi e affari,prescinde dalla presenza fisica della persona poiché riguarda la sua sfera socio-economica. Nel caso degli interdetti o minori il domicilio è detto legale negli altri casi volontario,si parla anche di domicilio speciale o generale a seconda che sia ho no la sede principale degli intessei o affari del soggetto

residenza luogo in cui la persona ha abitualmente dimora

dimora luogo in cui la persona attualmente si trova


Cittadinanza è la situazione d appartenenza di un individuo ad un determinato Stato; nessuno può esserne privato. La cittadinanza si acquista per:

  1. nascita, se uno dei genitori o entrambe sono cittadini, a prescindere dal luogo di nascita,anche i li adottivi ,se stranieri acquistano la cittadinanza.
  2. nascita nel Territorio, per genitori apolidi o ignoti o per rinuncia alla cittadinanza dei genitori,inoltre uno straniero nato in Italia acquista la cittadinanza se vi risiede da almeno tre anni.
  3. il coniuge dopo almeno sei mesi di permanenza nel territorio e almeno tre anni di matrimonio.
  4. al cittadino CEE dopo 4 anni a qualsiasi straniero che risieda da almeno 10 anni in Italia,chi lio o nipote di cittadino,che risieda in Italia da almeno 3 anni e assuma pubblico impiego alle dipendenze dello Stato,chi anche all'estero sia alle dipendenze dello Stato da almeno 5 anni.

E' ammessa la doppia cittadinanza


Posizione della persona nella famiglia ossia il rapporto che lega le varie persone all'interno di una famiglia. La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o stipite, si misura in linnee e gradi. Linee rette per i discendenti diretti, linee collaterali per stipite comune ma non discendenti. I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite(es.tra fratelli: padre, fratello, fratello sono tre meno lo stipite che è il padre si ottiene due quindi i fratelli sono parenti di 2°gado. Affinità è il vincolo che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela dell'affine col coniuge.


Cessazione della persona fisica;la personalità giuridica della persona fisica si estingue con la morte intesa come cessazione di ogni attività celebrale. Con la morte si perdono oltre alla capacità giuridica anche diritti patrimoniali e della personalità e si apre la successione. Se due persone muoiono a causa dello stesso evento si parla di commorienza quando nessuno ha interesse ha vendicare la morte posteriore di una rispetto all'altra,ecco perché stabilire il momento della morte è molto importante. Può accadere che ci siano dei dubbi anche sulla esistenza di una persona, e la legge ricollega tale dubbio a tre istituti:ssa,assenza,morte presunta.

Si considera persona ssa il soggetto che si è allontanato dal suo domicilio o residenza, e di cui non si hanno notizie. Il tribunale dell'ultimo domicilio o residenza della persona ssa può nominare un curatore quale rappresentante per amministrare il patrimonio del soggetto. L'assenza si ha quando la ssa dura da almeno due anni;essa è dichiarata con sentenza del tribunale dell'ultimo domicilio o residenza, esso ordina l'apertura dei testamenti e si procede con l'assegnazione dell'eredità ma i beni non entrano nel patrimonio disponibile dell'erede,esso ne ha solo il diritto di godimento. L'assenza non scioglie il matrimonio. La morte presunta viene dichiarata con sentenza del tribunale dopo 10 anni di assenza o un termine più breve nel caso di guerre, calamità ecc Gli eredi possono disporre dei beni il coniuge può risposarsi, tuttavia se il soggetto si ripresenta ha diritto a riavere il prezzo dei beni alienati e il nuovo matrimonio del coniuge è invalido.

Gli atti dello stato civile,i registri in cui vengono annotate le vicende delle persone fisiche sono quattro: nascita, cittadinanza, matrimonio e morte; sono pubblici e svolgono proprio una funzione pubblicitaria.


Ente, complesso organizzato di persone e di beni rivolto ad uno scopo.


La persona giuridica,ente al quale la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto.

Le persone giuridiche si dividono in :

enti pubblici e privati ,tra i primi vi è lo Stato,gli enti territoriali e tutti gli altri enti pubblici(inps).Gli enti pubblici non sono disciplinati da una normativa specifica a carattere generale,ma da regole dettate di volta in volta,oltre ai principi di diritto comune per la parte non regolamentata. Gli enti privati per eccellenza,regolati dal diritto privato, sono le associazioni e le fondazioni. Tra gli enti privati trovano poi rilevanza anche le società e i comitati(art 12cc)

enti registrati e enti di fatto(le associazioni non riconosciute)

enti a struttura associativa ed enti a struttura istituzionale i primi hanno una struttura a base contrattuale i secondi costituiti da volontà unilaterale di un costituente.



enti con finalità di lucro e con finalità ideali; tra gli enti con finalità di lucro si distingue tra enti con finalità egoistiche e enti no-profit.


Elementi costitutivi della persona giuridica,sono elementi costitutivi della persona giuridica:l'autonomia patrimoniale perfetta, la pluralità di persone,lo scopo ed il riconoscimento statale.

L'autonomia patrimoniale perfetta il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti, i creditori dei soci non possono rivalersi sul patrimonio associativo e viceversa. La irresponsabilità dei singoli per le obbligazioni assunte dalla persona giuridica viene mitigata dal principio che gli amministratori di un ente sono responsabili,sia verso l'ente che terzi,per i danni arrecati violando doveri inerenti la loro carriera.

Pluralità di persone requisito indispensabile per l'esistenza in vita della persona giuridica,tanto che il venir meno di tutte la persone fisiche che la compongono e ne formano la volontà è causa di estinzione della stessa.

Scopo,lo scopo deve essere lecito e determinabile in base al patrimonio dell'ente.

N.B. In riferimento a tali elementi bisogna però evidenziare una distinzione esistente negli enti privati per eccellenza ossia le associazioni e le fondazioni infatti il patrimonio che per le fondazioni è elemento costitutivo per le associazioni e solo un mezzo per raggiungere lo scopo.

Questi tre elementi della persona giuridica costituiscono il c.d.substrato materiale,ma non sono sufficienti per l'esistenza della suddetta, infatti affinché l'ente acquisti la personalità giuridica è necessario il :

Riconoscimento statale,in passato tale riconoscimento veniva concesso con decreto del Presidente della Repubblica,oggi a seguito del D.P.R. del 10/02/200 n361 il riconoscimento è genericamente conferito dalla legge e si consegue mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture.


Costituzione delle persone giuridiche private:il riconoscimento della personalità giuridica agli enti privati deve essere preceduto dalla costituzione dell'ente L'atto con il quale più persone decidono di dar vita ad un'organizzazione si chiama atto costitutivo,è richiesta per la validità dell'atto la forma dell'atto pubblico(nel caso delle fondazioni si parla di negozio di fondazione ossia l'atto con cui una persona separa alcuni beni dal proprio patrimonio e li destina ad uno scopo determinato). La vita e l'attività di una persona giuridica è regolata dallo statuto; interventi pubblici all'interno degli enti privati oltre che al momento iniziale e finale si anno durante tutto l'arco della vita infatti l'autorità amministrativa ha anche poteri di controllo e di vigilanza.

Capacità delle persone giuridiche:le persone giuridiche godono di capacità giuridica generale però più limitata rispetto a quella delle persone fisiche, la differenza sta in quei diritti strettamente attribuibili alle solo entità fisiche come i diritti di famiglia della personalità etc.. Peraltro esse non sono idonee a formare ed esprimere la loro volontà(capacità di agire) se non attraverso persone fisiche,che agiscono come organi della persona giuridica. L'organo principale della persona giuridica sono gli amministratori che gestiscono l'ente e lo rappresentano di fronte a terzi. I poteri che appartengono ad essi sono stabiliti nello statuto. Nelle associazioni, a differenza degli alti enti,l'organo principale non sono gli amministratori ma l'assemblea formato dall'intera collettività degli associati. Ad essa spetta ogni decisione relativa all'esistenza,alla disciplina e all'attività dell'ente. L'assemblea delibera secondo il principio maggioritario e la decisione anche se proveniente da più consociati,è unica;il c.c. atto collegiale.

La nazionalità è l'equivalente della cittadinanza per le persone fisiche, e viene determinata dallo Stato che ha proceduto al riconoscimento. Allo stesso modo la residenza e la dimora sono sostituiti dalla sede che è il luogo in cui la persona giuridica svolge la sua principale attività.


L'estinzione della persona giuridica si ha per vari motivi:

-cause previste dalla volontà degli associati o fondatore previste nell'atto costitutivo o nello statuto(obiettivo raggiunto, scadenza del termine . .)

-il venir meno dello scopo,per il raggiungimento o per sopravvenuta impossibilità di esso Nel caso di associazioni l'estinzione può avvenire anche

- per il venir meno degli associati

-lo scioglimento disposto dal Governo

-la deliberazione assembleare di scioglimento

L'estinzione non ha luogo automaticamente ma è necessario un provvedimento di carattere pubblico:dichiarazione dell'autorità governativa su istanza di qualunque interessato o di ufficio. Questo provvedimento determina poi il passaggio alla fase di liquidazione ; fase di transizione,in cui l'ente continua ad esistere ma può porre in essere solo atti che sono mirati alla stessa. In questa fase si definiscono i rapporti giuridici pendenti e si provvede alla sorte dei beni. La liquidazione è affidata ad un apposito organo,i liquidatori che devono provvedere ad estinguere la passività dell'ante. Il patrimonio residuo viene disposto come per atto costitutivo o statuto in mancanza di tali disposizioni provvede l'autorità governativa. Al termine della liquidazione la persona giuridica può dirsi estinta.


Enti di fatto(associazioni non riconosciute):cioè gli enti che non abbiano chiesto il riconoscimento o a cui tale riconoscimento sia stato negato o ancora, non concesso(partiti politici,sindacati,associazioni sportive etc..) . Essi godono tuttavia nel nostro ordinamento di una particolare condizione giuridica: viene riconosciuta efficacia per quel che riguarda i rapporti tra gli associati per quanto attiene all'ordinamento interno;i soci sono comproprietari di un fondo comune senza la possibilità di riscatto della propria quota; tali associazioni godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero i creditori possono fare valere i propri diritti sul fondo comune, e, qualora questo non fosse sufficiente, risponderanno personalmente ed in solido coloro i quali hanno agito in nome e per conto della società. Il presidente o il direttore sono rappresentanti nel diritto processuale; Le associazioni non riconosciute possono beneficiare di donazioni o lasciti grazie all'abrogazione degli art 600 e 786 del codice civile; prima per poterne godere dovevano richiedere il riconoscimento. L'ente di fatto grazie alla legge 27/02/1985 n52 oggi può anche acquistare beni immobili e mobili registrati.


Comitati,organizzazione di persone che si propone il raggiungimento di uno scopo di interesse pubblico(beneficenza,opere pubbliche etc . ) attraverso un fondo . I fondi si costituiscono con le offerte di singoli che,di regola ,avendo per oggetto beni mobili di poco valore prendono il nome di donazioni naturali. Gli organizzatori sono responsabili sia verso i donatori sia verso i destinatari del fondo, questa responsabilità a volte oltre che civile può essere anche penale. I responsabili del comitato rispondono anche vero terzi. Anche i comitati hanno capacità processuale nella persona del presidente. Se i fondi raccolti sono insufficienti o lo scopo non si può attuare o al raggiungimento di esso residuano fondi,sulla devoluzione di tali beni decide l'autorità governativa. Anche essi godono di autonomia imperfetta.


OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO:


I beni: rapporti giuridici hanno per oggetto beni e servizi,che vengono denominati oggetto del diritto. Nell'uso comune si è soliti impiegare indifferentemente i termini bene o cosa,tuttavia l'art.810 definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti,discende quindi un concetto più ristretto di bene ,per cui non tutte le cose sono considerate beni. I beni in senso giuridico sono tutte le cose utili o utilizzabili delle quali l'uomo può appropriarsi ossia devono essere:

  • utili,ossia idonei a soddisfare un bisogno all'uomo
  • accessibili, cioè suscettibili di appropriazione da parte dell'uomo
  • limitati, disponibili in natura in quantità limitata rispetto ali bisogni dell'uomo
  • valore economico deve essere valutabile in termini economici.

Non possono quindi considerarsi beni quelli che sono inaccessibili(metalli al centro della terra),quelli presenti in natura in maniera illimitata(aria,calore del sole etc..) sia quelli non commerciabili per legge( es i beni demaniali).



Classificazione dei beni


Beni materiali beni che hanno una corporeità e una valutazione economica tra essi il legislatore ricomprende pure le energie naturali.

Beni immateriali a quseta categoria appartengono i diritti sulle cose, gli strumenti finanziari,i marchi brevetti etc . ossia tutti valutabili economicamente ma nessuno fisicamente tangibili.



Beni immobili il suolo e tutto quello che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo [art. 812 codice civile].

Ne fanno parte muri bagni ed edifici galleggianti

E' richiesto l'atto scritto per la cessione o la Costituzione di qualsiasi diritto reale su un bene immobile [art. 1350 codice civile].

Beni mobili categoria che comprende tutti i beni non immobili  e le energie naturali[art. 812 codice civile].Gli atti relativi alla circolazione dei beni mobili non sono di norma soggetti a forma vincolata.Solo determinati beni mobili (mobili registrati) sono soggetti ad un regime di pubblicità; gli atti riguardanti beni mobili registrati necessitano degli stessi requisiti di quelli riguardanti beni immobili.


Beni fungibili beni che possono essere indifferentemente sostituiti con altri dello stesso genere - interessa la quantità di beni di tale genere.

La fungibilità di un bene dipende dalla sua natura o dalla volontà delle parti.

La separazione o specificazione consiste nella pesatura, numerazione o misura del bene.


Beni infungibili beni che non possono essere sostituiti con altri dello stesso genere - interessa il preciso bene fisicamente individuato.

Beni consumabili beni il cui utilizzo comporta la loro distruzione o alienazione.

I beni consumabili non possono essere oggetto di rapporti in cui si concede ad altri il godimento del bene con l'obbligo di restituirlo.


Beni inconsumabili strumentali suscettibili di utilizzazione continuata.

L'usufrutto viene concesso solo su questo tipo di beni

Beni divisibili suscettibili ad essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica.

La divisibilità di un bene può dipendere anche dalla volontà delle parti.


Beni indivisibili tutti i beni che non sono divisibili.

Per sciogliere la comunione su questi beni bisogna per forza ricorrere alla vendita.

Beni presenti beni già esistenti in natura; sono i soli a poter formare oggetto di proprietà o di diritti reali.


Beni futuri beni tuttora non esistenti in natura; possono formare oggetto dei soli rapporti obbligatori quando non sia diversamente disposto dalla legge.

Possono far parte di contratti reali ma nulla è dovuto se non vengono ad essere; possono essere oggetto di contratti aleatori.



I frutti sono beni prodotti periodicamente da un altro bene senza che ciò modifichi la sua natura o la sua destinazione economica. Essi si distinguono in due categorie:

I frutti naturali,beni provenienti in maniera diretta da altro bene, con o senza la concorrenza dell'opera dell'uomo [art. 820 codice civile]; Fin quando non avviene la separazione dalla cosa madre i frutti si dicono pendenti, e sono parte integrante della cosa madre,appartengono al proprietario del bene che li produce,possono essere oggetto di disposizione separata,la loro proprietà può essere distribuita ad altri dalla legge.

I frutti civili sono quelli che conseguono da un bene come corrispettivo del suo godimento concesso ad altri. Essi si acquistano col decorso del tempo in ragione della durata del diritto.-


Combinazione di beni i beni possono essere impiegati dall'uomo,separatamente, insieme o collegati,di qui una serie di distinzioni:

cosa semplice è quella i cui elementi non possono essere divisi senza alterare o distruggere la fisionomia della cosa.

cosa composta è invece la risultante dalla connessione materiale e fisica di più cose, che anche singolarmente avrebbero propria rilevanza giuridica ed economica.

Si ha invece connessione quando due o più cose vengono poste in relazione tra loro,ma è possibile distinguere una cosa principale ed una accessoria. ure di connessione sono l'incorporazione e la pertinenza.


Incorporazione,quando una cosa mobile è naturalmente o artificialmente compenetrata in un'altra(immobile). Le cose mobili incorporate perdono la propria individualità economica e giuridica e seguono il regime giuridico del benne immobile in cui sono incorporate(art 812).

Si distinguono due tipi di incorporazione:

  1. primaria o immediata,se le cose mobili sono incorporate direttamente al suolo
  2. secondaria o mediata se le cose mobili sono incorporate ad altre a loro volta incorporate al suolo(es. statua incorporata nella nicchia).

La pertinenza è una cosa posta a servizio o ad ornamento di un altra cosa senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza ma che ne accresce l'utilità o il pregio [art. 817 codice civile](esempi sono pozzi, garages recinti).

E' legittimato ad effettuare tale destinazione della cosa accessoria il proprietario della cosa principale o chi è titolare di un diritto reale sulla medesima.

La pertinenza forma con la cosa principale,un utilità in senso economico;ne consegue che essa è sottoposta allo stesso regime giuridico della cosa principale senza però escludere che possa formare oggetto di autonomi rapporti.

Il vincolo di pertinenza può intercorre tra:

  • immobile ed immobile(es.pozzo-fondo)
  • mobile ed immobile(es.strumenti rurali-fondo)
  • mobile a mobile(paracadute di un aeromobile)

Il rapporto di pertinenza cessa col venir meno della destinazione,col perimento della cosa principale o della pertinenza o con la sopravvenuta inidoneità della pertinenza ad adempiere alla sua funzione.

Non è detto che la cosa accessoria appartenga al medesimo proprietario della cosa principale e quindi i proprietari di pertinenze possono rivendicarle contro i proprietari della cosa principale. Tuttavia il vincolo pertinenziale può creare nei terzi la convinzione che il bene accessorio appartenga al proprietario della cosa principale. La legge tutela perciò la buona fede di questi terzi nel caso in cui il proprietario ha alienato la cosa principale senza esclusione della pertinenza.

In particolare:

  • se la cosa principale è un bene mobile o immobile registrato ai terzi in buona fede non si può opporre l'esistenza di diritti altrui sulle pertinenze
  • se la cosa è un bene mobile non registrato viene protetto il terzo acquirente in buona fede mediante applicazione del possesso vale titolo.

La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile a terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Quanto alle ure più note di pertinenza sono da ricordare la pertinenze del fondo agricolo e le pertinenze industriali.


Universalità sono una pluralità di cose mobili appartenenti alla stessa persona, aventi destinazione unitaria(art 816);le universalità di mobili costituiscono una nuova entità,dal punto di vista economico-sociale,infatti essa nel suo insieme ha un valore economico maggiore rispetto alla somma dei valori di ciascun bene isolatamente considerato(es.collezione fumetti). Esse si distinguono sia dalle cose composte,perché mancano di quella coesione fisica tra loro sia dalle pertinenze,in quanto non è conurabile quel rapporto di subordinazione tipico dei complessi pertinenziali. Le singole cose che compongono l'universalità non perdono,per effetto dell'unitarietà della destinazione la loro autonomia,per cui possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici. Sotto vari aspetti l'ordinamento giuridico stabilisce per l'universalità un regime proprio e diverso da quello che disciplina le singole cose, infatti per le universalità di beni mobili il possesso può essere tutelato con l'azione di manutenzione che non è valida per i beni mobili singolarmente. Dalla ura della universalità di beni mobili occorre distinguere la c.d. universalità di diritto che si verifica quando una pluralità di rapporti giuridici è considerata e regolata unitariamente dalla legge senza la necessità di aggregazione materiale tra i suoi eterogenei elementi(es.eredità).


L'azienda: un posto particolare tra le combinazioni di cose spetta all'azienda,essa (art 2555) è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'azienda è costituita da un insieme di beni vari,tutti organizzati per il fine comune della produzione. L'azienda è considerata da alcuni una universalità di fatto anche se i beni che la compongono non è detto che appartengano allo stesso proprietario. Per altri l'azienda è considerata una cosa composta funzionale,in cui le cose non sono collegate materialmente ma funzionalmente ma probabilmente l'azienda e una ura sui generis; ad essa è legata la ura dell'avviamento che è la capacità dell'azienda di produrre un reddito;tale avviamento è per la Cassazione una qualità dell'azienda anche se molti lo considerano diversamente;alcuni lo confondono nella clientela e altri lo considerano un bene immateriale frutto dell'ingegno. Uno dei fattori che contribuiscono a formare l'avviamento,ossia la sede dell'azienda è tutelato nei contratti di locazione delle aziende che hanno il diritto di conseguire una indennità qualora venga a cessare la locazione dell'immobile purché non a seguito di inadempienza o dolo. Ha dato luogo a dispute anche il rapporto tra le nozioni di impresa ed azienda. Il codice non da la definizione di impresa, ma da quella di imprenditore: (art 2082) è chi esercita professionalmente e sistematicamente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Secondo l'opinione comune l'impresa è vista come l'attività economica svolta dall'imprenditore mentre l'azienda è il complesso di beni di cui l'imprenditore si avvale per svolgere l'attività stessa.


Il patrimonio è il complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica facenti capo ad una persona. Il patrimonio non è considerato come un bene unico e quindi non è una universalità.

Art 2740: Ogni soggetto ha un patrimonio ed un patrimonio solo,col quale risponde dei propri debiti. Non è concesso al singolo di staccare dei beni o dei rapporti giuridici dal proprio patrimonio per riservali ad alcuni creditori,escludendo gli altri;ciò può avvenire solo se espressamente previsto dalla legge(patrimonio separato). L'imprenditore risponde dei debiti contratti nell'esercizio dell'impresa anche con i beni che non abbia destinato a questa attività.

Il patrimonio autonomo è quello che viene attribuito ad un nuovo soggetto con la costituzione di una persona giuridica.



Beni pubblici

La locuzione 'beni pubblici' si riferisce ai beni che appartengono allo Stato od ad altri enti pubblici (c.d. patrimonio dello Stato), e che costituiscono gli strumenti attraverso i quali la P.A. realizza le finalità assegnatele dall'ordinamento

Si distinguono in:


1)beni pubblici demaniali = categoria disomogenea di beni pubblici in cui sono collocati i beni immobili, e le relative pertinenze, nonché le universalità di mobili, che appartengono agli enti pubblici territoriali.  Tali beni non possono formare oggetto di negozio di diritto privato, sono inalienabili e non possono formare oggetto di possesso; sono regolati dal diritto pubblico.

I beni demaniali a loro volta si dividono in:

a)  demanio necessario = beni che appartengono necessariamente allo Stato (salvo alcune eccezioni 'regionali'; cfr. art. 822, comma 1: demanio idrico, marittimo e militare);

b) demanio accidentale = beni che, se appartengono allo Stato od ad altro ente pubblico territoriale, fanno necessariamente parte del demanio (art. 822, comma 2 ed art. 824: demanio stradale, aeronautico)ma possono appartenere anche ai privati.


2. beni pubblici del patrimonio =tutti gli altri beni, mobili ed immobili, che appartengono allo Stato ed agli enti pubblici, che non rientrano nella categoria dei beni demaniali(art 826). Tali beni si distinguono in:

a)  beni del patrimonio indisponibile = i beni destinati ad un pubblico servizio (cfr. art. 826, comma 3, parte finale), e quelli espressamente qualificati come tali (cfr. art. 826, comma 2). Non possono essere alienati(miniere,pubblici uffici..).

b) beni del patrimonio disponibile = beni che non sono destinati direttamente ai pubblici servizi e sono soggetti alle norme del diritto privato.
Per tale ragione, una parte della dottrina li definisce 'beni soltanto soggettivamente pubblici'.


3. beni privati e d'interesse pubblico(e privatizzati) = categoria intermedia tra i beni pubblici ed i beni privati, che abbraccia i beni in proprietà privata che risultano in qualche modo collegati funzionalmente a qualche interesse pubblico. Per tale ragione sottoposti a limitazioni, controlli e, talvolta, vincoli nel godimento e nelle facoltà di disposizione. 


Da oltre un decennio ,nell'ambito delle misure di risanamento finanziario,è stato avviato un processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ossia lo Stato e gli altri enti territoriali sono abilitati a costituire società a responsabilità limitata cui trasferire,a titolo oneroso,beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico affinché queste ultime procedano alla loro alienazione sul mercato.

La disciplina degli enti ecclesiastici è dettata dalla legge 20/05/85 n 222. per quanto riguarda il regime giuridico delle chiese va ricordato che esse possono appartenere anche a privati e sono soggette a disciplina del diritto privato,ma finché non siano sconsacrate secondo le regole del diritto canonico,non possono essere sottratte alla loro destinazione e al culto.



DIRITTO SOGGETTIVO


N.B Diritto soggettivo è il potere riconosciuto ad un soggetto di agire nel proprio interesse,protetto dall'ordinamento giuridico


La categoria dei diritti soggettivi comprende sia i diritti patrimoniali si quelli non patrimoniali. I diritti non patrimoniali riguardano un interesse di natura essenzialmente morale e si distinguono in diritto di famiglia e diritti della personalità. I diritti patrimoniali riguardano interessi economici del singolo e sono direttamente valutabili in denaro. Essi comprendono i diritti reali e i diritti di obbligazione. I diritti reali e quelli della personalità insieme costituiscono i diritti assoluti. I diritti di famiglia insieme con quelli di credito costituiscono i diritti relativi.



Diritti assoluti, il carattere essenziale di tutti i diritti assoluti è:

  • assolutezza possono essere fatti valere verso tutti(erga omnes.) e corrisponde dal lato del passivo ad un dovere generale di astensione che incombe su tutti.

I diritti della personalità sono diritti assoluti che si acquistano automaticamente con la nascita e si perdono solo con la morte,nascono indipendentemente dal tipo di ordinamento giuridico esistente,sono diritti dell'uomo in quanto tale e lo Stato è tenuto a garantirli;la Costituzione ne fa riferimento nell'art 2. Tali diritti sono tutelati anche nel codice civile. Questi diritti hanno la caratteristica di essere:

indisponibili,sono diritti che il loro titolare non può alienare ne trasmettere agli eredi e ai quali non può rinunciare.

imprescrittibili,ossia sono diritti che non si prescrivono,che non si estinguono cioè per il prolungato non uso nel tempo.

Non sono patrimoniali ma,in alcuni casi,possono essere risarciti patrimonialmente. Anche le persone giuridiche sono titolari di alcuni diritti personalissimi(es.il diritto al nome)

I diritti della persona si esplicano in:

individualità o identità della persona: a ciascuno spetta un nome,esso è il mezzo di identificazione della persona,il segno che permette al soggetto di riferire a sé qualità personali e vicende della vita umana(artt.6 e 7). Rientra in questa sfera anche il diritto alla identità personale cioè il diritto che non sia travisata l'immagine politica,sociale o etica con l'attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate.

inviolabilità fisica della persona sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che causino una permanente diminuzione dell'integrità fisica [Art. 5 codice civile]; la stessa Costituzione(art 32)tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti; nessuno può essere obbligato ad una cura se non per disposizione di legge; come conseguenza esiste il diritto di esercitare ogni legittima difesa contro ogni aggressione e il diritto di pretendere un risarcimento danni alla persona.

integrità morale: diritto all'onore ossia il diritto alla dignità e al decoro personale e alla considerazione sociale. Il contenuto si desume dalle norme del codice penale che puniscono l'ingiuria e la diffamazione. Rientra in tale sfera anche il diritto all'immagine,ossia il diritto del soggetto alla propria riservatezza a patto che il singolo non ne dia il consenso(diritto informazione) [Art. 10 codice civile],con esclusione delle persone note in cerimonie pubbliche.



Diritti reali, consistono in un potere che si esercita direttamente sulla cosa. Caratteri tipici dei diritti reali sono:

  • immediatezza i diritti reali hanno per oggetto immediato la cosa: il titolare del diritto può esercitare il suo potere sulla cosa direttamente senza la cooperazione di alcun altro soggetto(non è un carattere stabile dei diritti reali essendone sforniti il pegno l'ipoteca e le servitù negative)
  • tipicità ossia sono diritti previsti dalla legge.
  • patrimonialità ossia valutabili economicamente

La legge prevede diversi tipi di diritti reali:

proprietà: diritto di godere e disporre in qualsiasi modo del bene proprio;

diritti reali in re aliena diritti su cosa altrui,essi a loro volta possono consistere:

-in una limitazione dell'altrui diritto di proprietà e si parla di diritti di godimento

-in un assoggettamento della cosa al soddisfacimento esclusivo di un diritto di credito

e si parla di diritti di garanzia.

La disciplina dei diritti reali è contenuta nel libro 3° del codice ad in parte nel libro 6°. Nel libro 3° intitolato "della proprietà",sono regolati,oltre al diritto di proprietà,i diritti di godimento sulla cosa altrui. Nel libro 6°,intitolato"della tutela dei diritti"sono regolati i diritti di garanzia.


La proprietà,art. 832 "la proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro il limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

Si evince quindi che il proprietario ha:

  • Facoltà di godere della cosa,il che significa che egli può usarla per il soddisfacimento dei propri interessi
  • Facoltà di disporre,la quale si esercita trasferendo ad altri la proprietà della cosa,sia concedendone ad altri il godimento.

Caratteristica della proprietà è il modo pieno ed esclusivo con il quale il godimento e la disponibilità della cosa sono assicurati al proprietario: in modo "pieno" significa che il proprietario può fare tutto della sua cosa(nei limiti del lecito);in modo "esclusivo"significa che egli ha di escludere chiunque altro da ogni ingerenza nell'esercizio del suo diritto e che non è possibile la coesistenza sulla stessa cosa di più diritti di proprietà. Altri caratteri della proprietà sono:l'elasticità, poiché le facoltà del proprietario seppure compresse dalla esistenza di diritti altrui sul bene,tornano automaticamente ed espandersi non appena i limiti vengono meno;la perpetuità,poiché non possono esistere limiti temporali alla proprietà e proprio per tale caratteristica il diritto di proprietà è imprescrittibile.

La proprietà non è tuttavia un diritto illimitato,poiché la sua pienezza ed esclusività trovano tutela entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. In proposito di limitazioni legali alla proprietà si suole distinguere:

  • I limiti posti nell'interesse pubblico
  • I limiti posti nell'interesse privato,ossia nell'interesse di altrui proprietari.

Fra i limiti posti nell'interesse pubblico uno dei più frequenti è:

l'espropriazione ossia il provvedimento con la quale la pubblica amministrazione trasferisce coattivamente beni di proprietà privata a favore del soggetto che dovrà provvedere alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità. Questo istituto trova il suo fondamento nell'art. 42 della Costituzione e nell'art. 834 del codice civile ed è regolato da numerosi leggi speciali. La disciplina fondamentale della materia è la legge 25/06/1965 n. 2359.

I principi fondamentali in materia possono essere così sintetizzati:

la proprietà può essere espropriata per ragioni di pubblica utilità soltanto se vi è una legge che specifica il pubblico interesse da perseguire,l'autorità amministrativa chiamata a valutarlo,i criteri e le procedure da seguire

ogni espropriazione deve avere il suo corrispettivo in un indennizzo, che può essere anche inferiore al valore di mercato del bene,ma comunque tale da costituire un serio ristoro per il proprietario.

Si distingue dall'espropriazione la requisizione,sancita dall'art. 835 c.c, che consiste nella possibilità di requisire provvisoriamente beni mobili o immobili qualora ricorrano gravi e urgenti necessità pubbliche,salvo conferire una giusta indennità al proprietario.

Altra importante limitazione nell'interesse pubblico può venire nelle servitù pubbliche, le quali consistono in un peso che sussiste sopra un fondo a vantaggio di un bene pubblico o della collettività. Ne sono esempio le servitù militari,quelle aeronautiche ecc..

I limiti posti dalla legge all'esercizio del diritto di proprietà nell'interesse privato riguardano la proprietà fondiaria e si risolvono nella disciplina dei c.d. rapporti di vicinato.

Il fondo è un appezzamento di terreno,delimitato nello spazio tanto in verticale quanto in orizzontale. La sua delimitazione orizzontale è di carattere geometrico:il fondo ha confini che segnano il limite al proprietario. Il diritto romano utilizzava un criterio geometrico per determinare la proprietà in senso verticale,si concepiva il fondo come una sorta di piramide rovesciata avente il vertice al centro della terra e la base all'infinito. Oggi si tende a limitare l'estensione in verticale dell'esercizio del diritto in base ad un criterio di natura economica:la proprietà si estende fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo e quindi non può opporsi ad attività altrui che si svolgano ad una profondità del sottosuolo o ad una altezza nello spazio sovrastante,tali da rendere impossibile un interesse del proprietario(art 840).

Le principali norme in materia di rapporti di vicinato riguardano:

a)atti di emulazione, il proprietario ha il dovere di non fare del suo diritto un uso che non sarebbe giustificato dai fini per i quali il diritto medesimo gli viene riconosciuto;non sono, perciò consentiti atti emulativi,ossia atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia agli altri [Art. 833 codice civile];la nozione di atto emulativo si fonda su due elementi:

elemento soggettivo: intenzione di nuocere o arrecare danno ad altri;

elemento oggettivo: assenza di utilità per il proprietario.

È per esempio atto emulativo piantare un albero senza utilità per il proprietario col solo scopo di togliere la veduta al vicino.

b)immissioni,(art. 844)il proprietario non può impedire le immissioni di fumo e calore,le esalazioni,i rumori,gli scuotimenti e simili proazioni derivanti dal fondo del vicino,purché queste non superino la normale tollerabilità. Nell'applicare tale norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni delle proprietà,tenendo conto anche delle condizioni dell'ambiente e può anche tenere conto della priorità di un determinato uso(esempio industrie vicine a case).

Le ipotesi che possono verificarsi sono due:

immissioni tollerabili:sono lecite e perciò al proprietario del fondo non è dovuto nulla

immissioni intollerabili per le quali occorre distinguere:

le immissioni che pur superando la normale tollerabilità sono consentite per esigenze della produzione;in tal caso è dovuto solo l'indennizzo

le immissioni intollerabili e non autorizzate,in questo caso il danneggiato può chiedere la cessazione dell'attività e il risarcimento del danno.

c)accesso al fondo,(artt 842-843) di regola il proprietario può impedire a chiunque di accedere al suo fondo. In alcuni casi tale facoltà viene meno infatti:

il proprietario non può impedire che si entri nel fondo per la caccia,a meno che ciò non sia previsto dalla legge o che la caccia possa danneggiare culture

deve permettere l'accesso al fondo,sempre che ne venga stabilità la necessità,al fine di costruire o riparare un muro o altra opera del vicino salvo diritto ad una indennità se l'accesso causa danno

deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere cosa sua che casualmente si trovi nel suo fondo o l'animale che vi si sia riparato fuggendo a meno che non restituisca lui ciò che è stato smarrito accidentalmente.

d)distanze,(artt873-899) per evitare che costruzioni,piantagioni,scavi,muri ecc..posti troppo vicino al fondo altrui,possano cagionare danno,è prescritta l'osservanza di specifiche distanze come per esempio la distanza tra costruzioni su fondi confinanti,deve essere di almeno 3 metri,i canali,i fossi,se non dispongono diversamente i regolamenti comunali devono esser tenuti ad una distanza pari alla loro profondità .

e)luci e vedute,(artt 900-907)le finestre o le altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie:

luci,quando danno passaggio ala luce e all'aria,ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino

vedute,quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte,obliquamente e lateralmente.

La legge prescrive speciali norme al fine di evitare che dalla costruzione delle finestre possa derivare danno o molestia al vicino infatti per l'apertura delle luci devono essere rispettate tutta una serie di distanze dal confine,mentre le vedute possono aprirsi solo nei muri posti ad una precisa distanza dal confine e precisamente:

-l,5m se si tratta di vedute dirette

-75cm se sono vedute laterali o oblique

f)divieto di stillicidio,(art 908)il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane cadano solo sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo vicino.

g)acque,(artt 909-921) la legge disciplina l'uso delle acque pubbliche e private. La legge 5/01/1994 n.36 stabilisce che sono pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee,ancorché non estratte dal suolo perché esse costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Sono acque private quelle che per la loro scarsa importanza non sono considerate acque pubbliche. L'uso delle acque pubbliche da parte di un privato è permesso solo con concessione amministrativa mentre la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne è libera.


La proprietà edilizia,a seguito di una travagliata evoluzione normativa il D.P.R. 6/06/2001 n.380 prevede oggi che l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata:

  1. al previo rilascio da parte dell'autorità comunale di un permesso di costruire. Tale permesso è rilasciato se l'intervento da realizzare è conforme al piano regolatore e in cambio di un corrispettivo in favore del Comune commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione che esso sosterrà per le strutture primarie e secondarie della zona edificata.
  2. alla denunzia di inizio attività che il proprietario dell'immobile deve presentare  30gg prima dell'inizio dei lavori all'autorità comunale, essa deve essere accomnata da una relazione progettistica che asserisca la conformità delle opere edilizie agli strumenti urbanistici.

Tale legge si occupa anche di abusivismo edilizio attraverso tutta una serie di divieti e di sanzioni anche se rimane fondamentale in materia la legge 17/08/1985 n.1150.


Modi di acquisto della proprietà,sono i fatti giuridici che determinano l'acquisto della proprietà . Essi si distinguono in modi di acquisto:

a titolo originario,se l'acquisto avviene senza alcuna relazione con il diritto di un precedente proprietario;il diritto sorge come nuovo nel titolare

a titolo derivativo, se l'acquisto avviene quando il diritto si trasferisce da un soggetto ad un altro.

Modi di acquisto a titolo originario sono:

l'occupazione: presa di possesso di cose mobili che non sono di proprietà di alcuno,con l'animo di farle proprie(artt 923-926); la fauna e i beni immobili vacanti sono patrimonio indisponibile dello Stato. Cose mobili di cui ci si può appropriare sono soprattutto:le cose abbandonate volontariamente dal proprietario,gli animali selvatici oggetto di caccia o pesca e gli animali mansuefatti se perdono l'abitudine di tornare dal proprietario e esso non li reclami entro 20gg.

l'invenzione:(artt.927-933)consiste nel ritrovamento di cose mobili smarrite. Queste devono essere consegnate al proprietario e qualora esso sia ignoto al sindaco. Trascorso un anno e il proprietario ancora non si conosce la cosa spetta a colui che l'ha trovata. Nel caso di ritrovamento del proprietario spetta all'inventore un premio proporzionale al valore della cosa smarrita. Una forma particolare di invenzione è il "tesoro"(cosa mobile di pregio,nascosto o sotterrato di cui nessuno può provare la proprietà),esso diviene immediatamente di proprietà del titolare del fondo in cui si trova,ma se è trovato per caso nel fondo altrui spetta metà ciascuno.

l'accessione: quando l'acquisto della proprietà su di una cosa principale implica l'acquisto della proprietà su altre cose a questa connesse(artt 934-938 e 941-947);esistono 3 forme di accessione:

di mobile ad immobile: implica la volontà dell'uomo;qualsiasi costruzione o piantagione ad opera fatta su un fondo diventa di proprietà del proprietario del fondo senza bisogno della sua volontà. Il fondo è considerato sempre cosa principale,una deroga a tale principio è costituita dalla accensione invertita:si ha quando il proprietario di un edificio occupa in buona fede nella costruzione dello stesso una parte del fondo di altri e in questo caso ne diviene proprietario,sempre che il proprietario del fondo non si sia opposto entro 3 mesi dall'inizio dei lavori e fatti salvi il risarcimento danni e una indennità doppia del valore della superficie occupata.

immobile ad immobile: essa comprende varie forme di accensioni fluviali,riguardanti cioè incrementi di terreni che si producono naturalmente lungo le rive di fiumi e torrenti. Rientrano in essa le alluvioni:le unioni di terra e gli incrementi che per effetto delle acque si formano in seguito e senza capirlo nei fondi situati lungo le rive di fiumi o torrenti,appartengono al proprietario del fondo;le avulsioni:se un fiume o un torrente stacca una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso la riva opposta,il proprietario del fondo a cui si è unità tale parte ne acquista la proprietà ma deve are all'altro una indennità. Non sono più accensioni l'alveo abbandonato e le isole e unioni di terra che fanno parte del demanio pubblico.

mobile a mobile: se le cose mobili appartenenti a diverso proprietario sono unite(unione) o sono mescolate(commistione)in modo da formare un tutt'uno inseparabile. In particolare l'unione riguarda cose mobili mentre la commistione riguarda la mescolanza di oggetti solidi. Quando le cose non sono separabili diviene proprietario del tutto chi detiene la proprietà della cosa principale altrimenti si avrà una proprietà comune in proporzione al valore delle cose.

specificazione:(art 940) si ha quando taluno opera una materia appartenente ad altri per formare una nuova cosa;egli ne acquista la proprietà ando al proprietario il prezzo della materia. La differenzia dall'accensione la manodopera. Se però il prezzo della materia sorpassa notevolmente quello dell'opera,la proprietà passa al proprietario della materia che però deve are il prezzo del lavoro(esempio gioiello con pietre preziose)

usucapione e acquisto per possesso in buona fede implicano il possesso.

Sono modi di acquisto a titolo derivativo:

i contratti traslativi della proprietà come la vendita,la permuta,la donazione ecc..

la successione a causa di morte

trasferimenti coattivi(es. espropriazione)


Azioni a difesa della proprietà a difesa della proprietà vi sono 5 azioni dette petitorie(si dicono petitorie in quanto mirano ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesti direttamente o indirettamente).

Azione di rivendicazione azione di colui che si afferma proprietario della cosa ma non ne ha il possesso(art. 948)e ne pretende la consegna dal possessore. Funzione dell'azione è accertare la titolarità della proprietà e di recuperare il bene.

Legittimato attivamente o attore è chi si sostiene proprietario ma non ha il possesso. Legittimato passivamente o convenuto è il detentore o il possessore della cosa che è tenuto a restituire.

L'attore ha l'onere di dimostrare il suo diritto;senza tale dimostrazione non riuscirebbe ad ottenere che il convenuto venga condannato a restituire la cosa. Il convenuto deve restituire a sue spese. La prova del diritto di proprietà presenta molte difficoltà. Non basta infatti provare un valido titolo di acquisto,ma si deve ricollegare il proprio diritto a quello del soggetto che lo ha trasmesso,fino a risalire ad un acquisto a titolo originario poiché chi trasmette il diritto potrebbe non averlo acquistato validamente;gli antichi parlavano in proposito di probativo diabolica. L'azione di rivendicazione è imprescrittibile e presuppone l'assoluta inesistenza di un titolo nel possessore.

L'azione di restituzione seguente a quella di rivendicazione presuppone invece l'esistenza di un titolo al possesso o alla detenzione che sia venuto meno. Nell'azione di restituzione,pertanto,l'attore non deve provare il suo diritto di proprietà,ma solo il cessare dell'efficacia del titolo che legittimava il possesso del convenuto;proprio per tale motivo l'azione di restituzione non è reale ma personale.

L'azione di mero accertamento:può essere riconosciuta a chi,abbia o no il possesso della cosa,ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di proprietà sulla cosa e mira a rimuovere la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà stessa e non la consegna della cosa.

L'azione negatoria:(art 949) azione con la quale il proprietario tende a far dichiarare l'inesistenza dei diritti che altri affermano avere sulla cosa,e far cessare eventuali molestie o turbative che altri arrechi alla cosa. Al proprietario(attore) è sufficiente provare il suo diritto di proprietà:incombe sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza dei diritti accampati se vuole ottenere il rigetto dell'azione. Questa regola è la conseguenza del principio generale secondo cui la proprietà si presume libera da pesi. Se sussistono turbative o molestie,il proprietario può chiedere la cessazione pretendere il risarcimento. Tale azione è imprescrittibile.

L'azione di regolamento dei confini:(art 950)azione con il quale il proprietario di un fondo chiede che sia stabilito dal giudice il confine con il fondo vicino,su cui vi sia incertezza. L'azione può esser fatta valere da entrambe i proprietari. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. Anche questa azione è imprescrittibile.

Azione per apposizione di termini:(art 951) ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere che siano ripristinanti a spese comuni i segni del confine mancanti o divenuti irriconoscibili. Serve per far apporre o ristabilire segni che delimitino l'estensione di domini contigui. Anche questa azione può esser fatta valere da entrambe i proprietari.


Diritti reali sulla cosa altrui i diritti di godimento,comprimono il diritto di godimento del proprietario a favore di terzi; si trovano conseguentemente a concorrere con la proprietà e pertanto non sono ne pieni ne esclusivi perciò sono detti parziari o limitati (essi cioè comprendono solo alcune utilità economiche che la cosa può dare). Sono diritti reali di godimento:

a)  La superficie

b) L'enfiteusi

c)  I diritti di godimento personale e cioè:



-Usufrutto

-Uso

-Abitazione

d)   servitù prediali


La superficie,(artt. 952-955)rappresenta una deroga al principio dell'accensione,è il diritto di fare e di mantenere,in perpetuo o a tempo determinato,una costruzione sopra o sotto il terreno altrui,acquistando la proprietà della costruzione separatamente dalla proprietà del suolo. Il diritto di superficie può esser costituito anche su una costruzione già esistente,in tal caso si parla di diritto di sopraelevazione.

Il codice considera due ipotesi di superficie:

Il proprietario del suolo attribuisce ad una persona il diritto di costruire

Il proprietario del suolo aliena la proprietà di costruzione già esistente sul suolo medesimo,senza alienare quest'ultimo.

È da osservare che il diritto di superficie vero e proprio inteso come diritto su cosa altrui è il diritto di costruire e sussiste prime ancora che esista la costruzione;esso è destinato ad estinguersi per prescrizione,per effetto del non uso per 20 anni,secondo un principio comune a tutti i diritti di godimento. Il diritto sulla costruzione invece sia atteggia a diritto di proprietà,attribuendo al suo titolare facoltà che non differiscono da quelle del proprietario,per questo si parla di proprietà superficiaria. Il diritto di superficie si costituisce,per testamento,per contratto e per provvedimento amministrativo. Colui che costituisce il diritto di superficie è detto concedente colui che lo acquista è il superficiario. La costituzione può essere sia a titolo oneroso,mediante un corrispettivo detto solario,che gratuito e può essere perpetua o temporanea. In questo secondo caso quando il diritto di superficie si estingue vale il principio della accensione.


L'enfiteusi,(artt. 957-977)è il diritto (dell'enfiteuta) di godere,in perpetuo o a tempo determinato,per un periodo non inferiore a 20anni,del fondo altrui(concedente) con l'obbligo di apportarvi migliorie e di are al proprietario un canone periodico in denaro o in natura. Il diritto di enfiteusi si può costituire per contratto,per testamento,per provvedimento amministrativo e per usucapione(a favore di chi abbia di fatto esercitato i poteri dell'enfiteuta per il tempo e alle condizioni stabilite dalla legge).la durata può essere perpetua determinata comunque non inferiore a 20 anni. La previsione di tale termine ha la funzione di dare la possibilità all'enfiteuta di ammortizzare in un tempo lungo le spese che deve sostenere per migliorare il fondo. L'enfiteuta gode del fondo ed ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti,sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo. Può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi sia per atto di ultima volontà è comunque vietata la subenfiteusi. L'enfiteuta può affrancare il fondo in qualsiasi momento,cioè acquistarne la proprietà mediante il amento di una somma corrispondente a 15 volte il valore del canone. Il diritto di affrancare è un diritto potestativo poiché attraverso il suo esercizio l'enfiteuta diventa automaticamente proprietario del fondo senza che il concedente possa opporsi.

Due sono gli obblighi principali dell'enfiteuta:migliorare il fondo e are il canone periodico. Sono inoltre a carico dell'enfiteuta,di regola,le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo. Il concedente a sua volta ha il diritto di devoluzione del fondo,esso è il diritto del proprietario del fondo di riacquistare la piena proprietà della cosa subordinata o alla condizione di mora dell'enfiteuta(non amento di 2 anni di canone) o alla sua violazione dell'obbligo di non deteriorare il fondo o di migliorarlo (Art. 972). Il diritto di affrancazione prevale di regola su quello alla devoluzione.

L'enfiteusi può estinguersi oltre che per affrancazione e devoluzione anche per scadenza del termine,per prescrizione,per perimento totale del fondo e per confusione.

Spettano per legge all'enfiteuta,nei casi in cui il fondo torna al concedente,rimborsi per le migliorie apportate. Il codice distingue tali migliorie in: miglioramenti (che danno maggiore produttività al fondo e addizioni (opere fatte sul fondo come pozzi, magazzini).

Per garantire la riscossione del rimborso la legge concede all'enfiteuta il diritto di ritenzione:ossia il diritto di rimanere nel possesso del fondo fin quando non sia soddisfatto del suo credito.


Diritti personali di godimento L'usufrutto è il diritto (dell'usufruttuario) di godere della cosa altrui per un tempo determinato o tutta la vita,con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica (Art.981). Da tale definizione è possibile individuare le caratteristiche dell'usufrutto:

Il contenuto del diritto è costituito dalla facoltà di godere della cosa,cioè di usarla e di farne propri i frutti;

Il limite di tale facoltà è rappresentato dall'obbligo di rispettare la destinazione economica della cosa;

La durata temporanea del diritto,in quanto una situazione che priva la proprietà del godimento deve avere carattere transitorio. La sua durata non può eccedere la vita della persona fisica,o i 30 anni se persona giuridica. L'usufrutto successivo non è ammesso.

Il diritto di proprietà sulla cosa su cui grava un usufrutto è detta nuda proprietà.


Costituzione,l'usufrutto viene detto volontario quando si costituisce per volontà dell'uomo: o mediante testamento o per contratto da farsi con atto scritto. L'usufrutto legale si ha quando una norma di legge stabilisce l'usufrutto a favore di qualcuno(es. usufrutto dei genitori sui beni dei li minori).

L'usufrutto può anche costituirsi per provvedimento del giudice usufrutto giudiziale. Tale costituzione è prevista in caso di divisione di beni nella comunione legale tra i coniugi infatti il giudice può stabilire l'usufrutto in favore dell'altro coniuge in relazione alle necessità della prole. La costituzione dell'usufrutto può avvenire anche per usucapione quando una persona possiede un bene come usufruttuario per il tempo e alle condizioni stabilite dalla legge.


Diritti dell'usufruttuario i diritti dell'usufruttuario sono espressione del potere di godimento,nel quale l'usufrutto consiste e sono i seguenti:

possesso della cosa(Art. 982),il possesso non è conseguito se l'usufruttuario non ha fatto l'inventario e non ha dato una garanzia;all'usufruttuario è consentita un'azione detta confessoria che mira all'accertamento del suo diritto per il conseguimento del possesso sulla cosa;

frutti naturali e civili,i frutti civili spettano all'usufruttuario mentre per quelli naturali la legge stabilisce che l'insieme di tutti i frutti naturali si deve ripartire fra usufruttuario e il nudo proprietario in proporzione alla durata del rispettivo diritto. Nella stessa misura in cui si ripartiscono i frutti si dividono le spese per la produzione ed il raccolto.

potere di disporre (Art. 980); l'usufruttuario può concedere ad altri il suo diritto, può ipotecarlo e può dare in locazione le cose oggetto del suo diritto(Art. 999); la locazione,in caso di morte dell'usufruttuario,non si scioglie prime del termine,ma non può durare oltre i 5 anni dalla cessazione dell'usufrutto.

Obblighi dell'usufruttuario, gli obblighi dell'usufruttuario si ricollegano al dovere fondamentale di restituire la cosa al termine del diritto. Da ciò deriva che egli è tenuto:

ad usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa

a non modificare la destinazione della cosa

fare,a proprie spese l'inventario e prestare garanzia,a presidio dell'osservanza degli obblighi di conservazione e restituzione della cosa.

a sostenere spese ed oneri relativi alla manutenzione ordinaria del bene e gli eventuali interessi al proprietario per le riparazioni straordinarie

are imposte,canoni e rendite fondiarie

denunciare le usurpazioni e concorrere alle spese per le liti;

Quali obblighi del nudo proprietario spettano ad esso le riparazioni straordinarie,compete

ad esso anche far fronte a tutti i carichi a carattere non annuale sulla proprietà. Egli inoltre

deve concorrere alle spese di lite che riguardano proprietà ed usufrutto.


Estinzione dell'usufrutto,essa si verifica per:

scadenza del termine o morte dell'usufruttuario;

prescrizione estintiva (venti anni nel caso di usufrutto concesso a persona fisica, trenta se concesso a persona giuridica);

consolidazione o confusione (riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà nella stessa persona);

perimento della cosa;

abuso dell'usufruttuario al suo diritto, cioè alienazione di beni non propri o lasciando deteriorare i beni.

annullamento,rescissione o risoluzione del contratto

rinuncia usufruttuario.

All'estinzione del diritto l'usufruttuario ha diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati e che sussistono al momento della cessazione dell'usufrutto. Se ha effettuato addizioni alla cosa può toglierle alla fine dell'usufrutto,qualora ciò possa farsi senza danno,salvo che il proprietario preferisca mantenerle e allora in questo caso all'usufruttuario spetta un indennità. L'indennità,in entrambe i casi,corrisponde per importo alla minor somma tra la spesa ed il valore della cosa per effetto del miglioramento.


Il quasi usufrutto: (art 995)il titolare dell'usufrutto ha l'obbligo di rispettare la destinazione economica della cosa e di restituirla alla fine dell'usufrutto. Da ciò consegue che oggetto dell'usufrutto possono essere solo i beni non consumabili. La legge ammette però che un usufrutto abbi come oggetto beni consumabili; in questo caso l'usufruttuario non è tenuto a restituire gli stessi beni ricevuti ma altrettanti dello stesso genere. L'usufrutto su beni consumabili è pertanto una forma impropria di usufrutto denominata quasi usufrutto. Da non confondere con il quasi usufrutto quello avente per oggetto beni deteriorabili(es.abito si deteriora ma non si distrugge). L'usufruttuario di tali beni ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate ed alla fine è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovavano.


L'uso e l'abitazione:(artt.1021-l026)sono tipi di usufrutto limitato perché essi hanno carattere personalissimo e non possono essere ceduti o locati e non possono essere oggetto di testamento.

L'uso è il diritto di servirsi di un bene altrui e di raccoglierne i frutti limitatamente ai propri bisogni e della propria famiglia (nel caso in cui questo sia fruttifero).

L'abitazione è il diritto di abitare una casa limitatamente ai propri bisogni e della propria famiglia.


La servitù prediale,(artt.1027-l099)consiste nel peso imposto sopra un fondo(fondo servente) per l'utilità di un altro fondo(fondo dominante),appartenente ad un diverso proprietario.

Il peso consiste in una limitazione del diritto di godimento del proprietario e di solito consiste in un sopportare una data attività o in un non fare e mai in un fare.

L'utilità può consistere,per l'altro fondo,sia in un vantaggio economico sia in una maggiore comodità o amenità oppure può inerire alla destinazione industriale del fondo.

I fondi devono necessariamente essere vicini e devono appartenere a diversi proprietari altrimenti la servitù si estingue per confusione.

Non sono servitù prediali quelle costituite in vantaggio di una persona,esse sono servitù irregolari o personali e non reali perché opponibili a tutti i successivi proprietari ma solo al proprietario contraente.


Specie di servitù, delle servitù prediali possono farsi varie classificazioni:

apparenti e non apparenti,le prime sono quelle che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio(es.servitù di acquedotto) e le seconde invece non lo richiedono(es.servitù di non edificare);

negative quelle che comportano un non fare a carico del proprietario del fondo servente e positive quelle per il cui esercizio è richiesto un comportamento attivo del proprietario del fondo dominante,con conseguente sopportazione del proprietario del fondo servente. Esse a loro volta si dividono in:

a)  continue:quelle che si esercitano senza l'attività abituale dell'uomo,se non nella fase anteriore all'esercizio(servitù di veduta)

b) discontinue:quelle per il cui esercizio è richiesta l'attività abituale dell'uomo(servitù di passaggio

coattive e volontarie,le prime trovano il loro titolo nella legge che fornisce,in via di una situazione di necessità del fondo,il diritto potestativo ad ottenere l'imposizione della servitù. La servitù coattiva può essere costituita anche mediante atto amministrativo emanato dalla P.A. Il proprietario del fondo dominante però deve are un indennità al proprietario del fondo servente. Le seconde si costituiscono per volontà dell'uomo. Non sono tipiche.


N.B. Differenza tra servitù legali e limiti legali: i limiti legali sono caratterizzati dal fatto che nell'interesse sociale e soprattutto a scopo preventivo si tutelano i rapporti di vicinato. Le servitù sono dei diritti reali limitati che si concentrano in un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo. E si evincono tali differenze:

le servitù sono caratterizzate da:

a)  estrinsecità: sono cioè autonome rispetto al diritto di proprietà

b) unilateralità: sono poste a carico di un fondo a vantaggio di un altro

c)  corrispettività: richiedono cioè normalmente un corrispettivo

d) prescrittibilità: si prescrivono per non uso.

i limiti legali invece si caratterizzano:

a)  intrinsecità: sono cioè inerenti il diritto di proprietà

b) reciprocità: delimitano poteri di un proprietario rispetto all'altro per cui ciascuno si troverà verso l'altro nella stessa posizione.

c)  imprescrittibilità: dovuta all'imprescrittibilità del diritto di proprietà


Costituzione: le servitù prediali possono costituirsi:

Coattivamente:(Art. 1032),nei casi nei quali in forza di legge,il proprietario di un fondo ha diritto ad ottenere una servitù su un altro fondo,questa in mancanza di contratto,si costituisce per sentenza. La sentenza stabilisce le modalità della servitù e l'ndennità dovuta.

Volontariamente: (art 1058)si costituiscono tramite contratto o per testamento. Il contratto deve essere fatto per iscritto e trascritto.

A titolo originario: (art 1061) si ha solo per le servitù apparenti e può avvenire per usucapione(quando il proprietario di un fondo costruisca opere finalizzate all'esercizio di una servitù su un fondo altrui e per 20 anni eserciti il potere senza opposizione dell'altro proprietario)e per destinazione del padre di famiglia(è un modo peculiare di costituzione delle servitù prediali,che si realizza quando consta che 2 fondi,attualmente divisi, sono appartenuti alla stessa persona e che questa ha lasciato le cose nello stato nel quale risulta la servitù).

Temporanee o perpetue in base alla loro durata


Esercizio delle servitù: il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne,ossia tutte le facoltà accessorie riguardanti la servitù ma indispensabili per l'esercizio del diritto. Si chiama modo di esercizio della servitù l'elemento che determina come la servitù deve essere esercitata. Esistono dubbi circa l'estensione e le modalità di esercizio della servitù tali dubbi sono risolti dalla regola romana secondo cui la servitù deve essere esercitate soddisfacendo il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio per quello servente.


Estinzione delle servitù le servitù possono estinguersi per cause diverse:

rinuncia,fatta per iscritto,del titolare del fondo dominante;

confusione

per scadenza del termine se la servitù è a tempo

prescrizione estintiva di venti anni.

In quest'ultimo caso bisogna distinguere: se la servitù è negativa la prescrizione comincia a decorrere,dopo che il proprietario del fondo dominante ne ha fatto richiesta in giudizio, dal momento in cui il proprietario del fondo servente ha violato il divieto che gli impone la servitù,nel caso di servitù positive continue vale lo stesso discorso di quelle negative nel caso di quelle discontinue la prescrizione comincia a decorrere dall'ultimo atto di esercizio del diritto.


Tutela della servitù: la legge prevede a tutela della servitù l'azione confessoria,mediante la quale il proprietario del fondo dominante fa riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù contro chi ne contesta l'esercizio e chiede che siano fatti cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Egli può anche richieder il ripristino delle cose in cui si trovavano allo stato precedente,oltre al risarcimento dei danni. Tale azione è l'opposto di quella negatoria dove il proprietario fa riconoscere l'inesistenza della servitù sulla cosa.


La comunione,regime giuridico che si realizza quando più persone sono contitolari del medesimo diritto reale e in particolare della proprietà.

La comunione può essere:

pro diviso, quando ad ognuno è assegnata una parte fisica della cosa;

pro indiviso, quando il diritto di tutti i contitolari investe l'intera cosa ed in tal caso si parla di quote. La quota è la misura in base alla quale ciascun partecipante alla comunione concorre nei vantaggi e negli oneri inerenti la comunione. Essa a sua volta può essere:


a)  volontaria, se scaturisce dall'accordo delle parti;

b) incidentale, se si realizza per legge indipendentemente dalla volontà dei partecipanti quale la successione ereditaria tra più eredi.

c)  forzosa,quando scaturisce dall'esercizio di un diritto potestativo da parte di uno dei futuri contitolari(comunione forzosa del muro)


Diritti e obblighi dei contitolari:le regole che disciplinano la comproprietà e in generale la comunione su diritti reali sono le seguenti(art 1100):

ogni contitolare può servirsi della cosa senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di servirsene;

ogni contitolare può disporre della sua quota alienandola o ipotecandola

ogni contitolare deve contribuire alle spese necessarie in proporzione alla sua quota;

ogni proprietario gode degli utili della cosa comune in base alla sua quota

ogni proprietario può chieder la divisione della cosa comune salvo patto contrario o disposizione di legge.

L'amministrazione della cosa comune spetta a tutti i partecipanti. Per le decisioni si applica il principio maggioritario(la maggioranza non si calcola sulle persone ma sul valore delle quote)ed è richiesta la maggioranza semplice per gli atti di ordinaria amministrazione,quella qualificata( del valore cosa)per quelli straordinari e per le innovazioni. Si applica invece il principio dell'unanimità dei consensi per gli atti di alienazione e per la costituzione di diritti reali sul fondo comune. A tutela dei diritti dei comproprietari spettano le stesse azioni che competono al proprietario. La comunione è una situazione che la legge considera transitoria e perciò destinata a venir meno con la divisione. La divisione può avvenire amichevolmente con un contratto,oppure giudizialmente con sentenza se non vi è accordo tra i partecipanti


Il condominio negli edifici:è un particolare tipo di comunione,e si verifica quando ogni appartamento,di cui l'edificio consta,non appartiene ad un singolo proprietario,ma a soggetti diversi. Ciascun soggetto(condomino)ha la proprietà esclusiva del singolo appartamento ma alcune parti dell'edificio sono di proprietà comune.

Le parti in questione,strutturalmente e funzionalmente,non sono divisibili e quindi la comunione è forzosa.

Le parti comuni appartengono ai condomini in proporzione al valore di ciascuna di esse rispetto a quello dell'edificio. In genere le quote sono indicate in millesimi.

La gestione del condominio è attribuita a 2 organi:l'assemblea dei condomini(organo deliberativo) e l'amministratore(organo esecutivo).

L'assemblea ha il compito di nominare l'amministratore,di decidere le innovazioni e le o per di manutenzione straordinaria,di stabilire il regolamento del condominio(esso è obbligatorio solo nei condomini con più di 10 partecipanti ed è un atto collettivo e non un contratto e può essere impugnato da ciascun condomino),di approvare il preventivo delle spese,e la relativa ripartizione interna tra condomini,di approvare il rendiconto sulla gestione. È attribuito ad ogni condomino il potere di impugnare le deliberazioni dell'assemblea che risultino viziate. Affinché le deliberazioni dell'assemblea siano valide è necessario che:

  • siano convocati preventivamente tutti i condomini a parteciparvi e l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno i del valore dell'intero edificio e dei partecipanti al condominio.
  • le deliberazioni siano approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza,semplice o qualificata a seconda dei casi,degli intervenuti  e almeno la metà del valore dell'edificio

L'amministratore ha il compito di curare l'osservanza del regolamento condominiale,l'esecuzione delle delibere,la riscossione dei contributi,il compimento degli atti conservativi,la manutenzione ordinaria,il funzionamento dei servizi comuni. Esso ha l'obbligo di rendere annualmente il conto della sua gestione. Lo stesso ,nei limiti delle sue attribuzioni,rappresenta il condominio nei processi.


Multiproprietà: riguarda gli immobili e consiste nel diritto di godere per tempi limitati di un immobile di proprietà di più soggetti. Il diritto si esercita,in pratica secondo una turnazione tra i vari proprietari. Nel periodo che spetta a ciascun proprietario essi godono della loro proprietà in modo pieno ed esclusivo,però per un tempo limitato e quindi possono alienare il loro diritto a altri soggetti. Le modalità di turnazione sono di solito stabilite da contratto. Sul bene oggetto della multiproprietà è impresso un vincolo di destinazione e di indivisibilità


IL POSSESSO

Il concetto di possesso è strettamente collegato al concetto di proprietà infatti,solitamente chi ha la proprietà di un bene ne ha anche il possesso,anche se però non è sempre così. La proprietà è il diritto su una cosa mentre il possesso è il potere su una cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto(art 1140). Il possesso dunque si concreta in una relazione di fatto intercorrente fra soggetto e bene. Oggetto del possesso sono i beni materiali tranne quelli demaniali.


Situazioni possessorie: l'esercizio di fatto dei poteri sulle cose da luogo alle situazioni possessorie:

detenzione: disponibilità della cosa (corpus) accomnata dalla consapevolezza che essa è di altri a cui si deve render conto dell'uso del bene.

possesso pieno (corpore et animo): avere la disponibilità della cosa non riconoscendo alcun diritto altrui su di essa;

possesso mediato (solo animo): non avere la disponibilità della cosa ma avere una signoria su essa riconosciuta da un'altra persona che ne ha la detenzione.

La distinzione tra detenzione e possesso sta nell'elemento psicologico. È possibile però che la detenzione possa trasformarsi in possesso vero e proprio e ciò avviene quando si verifica una di queste cause:

causa proveniente da un terzo che afferma di essere proprietario o titolare di un diritto reale che poi trasferisce al detentore

opposizione del detentore,che consiste nell'atto con cui il detentore rende nota al possessore,in qualunque modo,di continuare a tenere la cosa non più come detentore ma come proprietario.


Tutela:il possesso è giuridicamente tutelato pur non essendo un diritto perché:

si riesce così ad offrire ai proprietari una difesa più rapida ed efficace(sempre che il proprietario coincida col possessore)

si riesce ad impedire che si arrechi violenza o molestia al possessore,ossia chi rivendica il possesso deve farlo in giudizio.

Tale protezione,però,ha carattere transitorio perché viene a mancare nel momento in cui risulti l'inesistenza del diritto soggettivo nel possessore. Il possessore oltre a questa tutela, riceve dal possesso anche benefici che consistono nel trarre vantaggi dall'utilizzazione della cosa indipendentemente dalla presenza del diritto. A questo punto si può distinguere tra:

Ius possesionis :l'insieme dei vantaggi spettanti al possessore tra cui il diritto alla tutela possessoria, cioè nessuno può togliere lui il bene se non vantando il proprio diritto in giudizio(possesso illegittimo);

Ius possidendi è il diritto di chi ha effettivamente un titolo a possedere la sua cosa(possesso legittimo).

Il possesso come i diritti soggettivi è tutelato dall'ordinamento giuridico a mezzo di azione. L'azione a tutela del possesso può essere fatta valere da chiunque abbia subito una spogliazione del possesso con violenza, anche da parte del proprietario; le azioni petitorie possono invece essere fatte valere solo da chi vanti un titolo regolare Le azioni a sua tutela sono:

azioni possessorie tutelano solo il possesso sono forme di tutela provvisoria che prescindono dall'accertamento del diritto. Può esercitarle anche il titolare di un diritto reale e sono:

  1. azione di reintegrazione o spoglio,azione con cui il possessore che abbia subito uno spoglio,violento o clandestino,del bene chiede di recuperare il possesso da chi ha compiuto lo spoglio.(Art. 1168-l169). Per spoglio si intende l'arbitraria privazione del possesso compiuta consapevolmente da un soggetto a danno di un altro. Il giudice deve ordinare la restituzione della cosa basandosi sulla semplice notorietà del fatto con la massima celerità di procedura. L'azione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio. Se lo spoglio è clandestino(avvenuto in assenza del possessore) il termine decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. L'azione è concessa a qualunque possessore e anche a chi ha la detenzione della cosa(legittimazione attiva). Non è concessa a chi abbia la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità. Nell'ipotesi di spoglio non violento o non clandestino si può chieder di essere immessi nel possesso esercitando l'azione di manutenzione. Legittimazione passiva compete,oltre che all'esecutore dello spoglio, a chi ha il possesso di un bene in virtù di un acquisto fatto nella consapevolezza dell'avvenuto spoglio. Tale legittimazione non è proponibile contro l'acquirente in buona fede.
  2. Azione di manutenzione,(art 1170) con essa colui che è molestato nel suo possesso chiede di mantenere il pacifico esercizio,mediante la cessazione della molestia. Per molestia si intende qualunque attività che arrechi al possessore un apprezzabile disturbo,sia praticamente(molestia di fatto) che giuridicamente(molestia di diritto). Presupposto dell'azione è la molestai e non la privazione del possesso . l'azione deve essere promossa entro un anno. Tale azione non è concessa,come quella di spoglio,a qualunque possessore,ma solo a chi abbia il possesso pacifico e pubblico,continuo e non interrotto da oltre un anno e solo quando il possesso si riferisce ad un immobile o ad un altro diritto reale sopra un immobile o ad una universalità di mobili. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso mediante tale azione,quando ne sussistano le condizioni.

azioni di nunciazione,non tutelano esclusivamente il possesso ma anche la proprietà e i diritti reali di godimento. La loro finalità è di natura cautelare:sono dirette ad ottenere dei provvedimenti provvisori idonei a prevenire danno alla cosa,in attesa della pronunzia definitiva data a seguito di un processo di cognizione. Processo di cognizione: l'organo giudicante è chiamato ad accertare la situazione giuridica esistente fra i contendenti ed a dichiarare,con sentenza,chi dei due abbia ragione. Le azioni di enunciazione sono due:

  1. Azione di nuova opera,(art 1171) spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore che abbia ragione di temere che una nuova opera,iniziata da meno di un anno e non terminata,arrechi danno alla cosa oggetto del suo diritto. Il giudice presa somma cognizione del fatto può:a)vietare la continuazione dell'opera ,ordinando all'attore di depositare una somma in denaro a titolo di cauzione,b)permettere la continuazione dell'opera ordinando in tal caso al convenuto di dare cauzione. Infatti a seguito del giudizio definitivo se le pretese dell'attore risultino infondate esso dovrà risarcire il convenuto,se invece avrà ragione il convenuto deve demolire l'opera a sue spese e risarcire di eventuali danni l'attore.
  1. Denunzia di danno temuto,(art 1172)spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore nel caso in cui vi sia pericolo di danno grave ed imminente derivante da cosa preesistente. Il giudice dispone i provvedimenti necessari per ovviare al pericolo e,se del caso,impone idonea garanzia per eventuali danni.

Acquisto del possesso può avvenire :

a modo originario: apprensione della cosa e esercizio su di essa di poteri corrispondenti a quelli derivanti dall'esercizio di un diritto reale di godimento. Non si ha possesso se l'apprensione si verifica per mera tolleranza altrui.

a modo derivativo:tramite consegna del bene(traditio); può accadere però che si verifichi la traditio ficta,ossia il bene rimane dove è cambia solo la relazione di fatto:esistono due tipi di traditio ficta:a)chi era detentore diviene possessore,b)il possessore cessa di posseder e comincia a detener per altri.

Quando il possesso viene acquistato da più persone insieme si ha il compromesso.


Perdita del possesso:consegue al venir meno di uno o entrambe gli elementi del possesso:del corpus (disponibilità della cosa) e/o dell'animus (volontà di detenere la cosa). Per i beni immobili la legge stabilisce che essi possono possedersi anche solo grazie alla volontà,limitatamente al periodo di tempo entro cui si può esercitare l'azione di spoglio.


Specie di possesso:la ura del possesso illegittimo si articola a sua volta in:

Possessore di buona fede, è chi ha la ragionevole convinzione di essere anche titolare del diritto reale. La nozione di possesso in buona fede è precisata nell'art. 1147 secondo il quale:a) è possessore in buona fede chi possiede ignorando di ledere un altrui diritto,b)è sufficiente che la buona fede vi sia al momento dell'acquisto,c)la buona fede non giova se l'ignoranza del diritto altrui dipende da colpa grave,d)la buona fede è presunta finché non si dimostra il contrario(la presunzione è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto). Di conseguenza il possesso in mala fede è quello che non ha le qualità stabilite dalla legge per la buona fede.

Si ha possesso vizioso quando è viziato da violenza o clandestinità

Il possesso alla morte del possessore continua a capo del suo successore a titolo universale con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto:buona o mala fede . . Se la successione avviene a titolo particolare si parla di accessione del possesso. L'acquirente a titolo particolare acquista un possesso nuovo rispetto da quello del suo dante causa. Il successore a titolo particolare può sommare il suo periodo di godimento con quello del dante causa, ai fini dell'usucapione,delle azioni di manutenzione e di rivendicazione.


Effetti del possesso:il possesso è uno stato di fatto che produce effetti giuridici e in particolare quando il possessore non è titolare del diritto reale. Al riguardo bisogna distinguere due ipotesi:

restituzione della cosa al proprietario: qualora il possessore restituisca la cosa al proprietario,spontaneamente o in seguito ad azione di rivendicazione si producono i seguenti effetti:

insieme con la cosa egli è obbligato a restituire i frutti che sono stati da lui raccolti o che siano stati perduti per sua negligenza;si deve tuttavia in proposito tra possesso di mala o buona fede:

a)  il possessore in mala fede è tenuto a restituire i frutti dal momento dell'acquisto del possesso

b) il possessore di buona fede restituisce solo i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale di rivendicazione,mentre fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della suddetta domanda e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno.

Il possessore è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ma ha diritto,entro i limiti del loro valore,al rimborso delle spese necessarie per la produzione e il raccolto e per le riparazioni ordinarie

Il possessore ha diritto al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie e ad un'indennità per i miglioramenti e le addizioni purché sussistano al tempo della restituzione.


N.B. Le spese cui si fa riferimento si dividono in:

a)  necessarie sono quelle che servono per la produzione dei frutti,quelle che servono per le riparazioni ordinarie(ordinarie) e quelle che superano il limite della conservazione della cosa e le sue utilità

b) utili sono tutti i miglioramenti e le addizioni

c)  voluttuarie non rimborsabili,che soddisfano bisogni non indispensabili


possesso vale titolo:la situazione in cui l'ordinamento tutela il possessore in buona fede infatti talvolta il possesso si trasforma in proprietà,non con il decorso del tempo ma all'atto stesso in cui sorge,cosicché al proprietario,il quale ne è rimasto privo,è preclusa l'azione di rivendicazione. L'art. 1153 infatti stabilisce che"colui al quale sono alienati beni mobili(non registrati)da parte di chi non ne è proprietario,ne acquista la proprietà mediante il possesso"(alienazione a non domino). Affinché il possesso si traduca in titolo occorre:

che l'acquirente possa vantare un titolo idoneo al trasferimento della proprietà;

che l'acquirente abbia già acquistato il possesso della cosa e non solo il titolo;

che l'acquirente sia in buona fede al momento della consegna della cosa e cioè che a momento dell'alienazione ignorava la non titolarità dell'alienante che è presunta e difficilmente indagabile.

Questa regola,che si esprime con la formula possesso vale titolo,può apparire in contrasto con i principi di un'astratta giustizia,ma si giustifica in base a considerazioni di utilità sociale,le quali esigono che non venga intralciata la circolazione dei beni mobili.

Se taluno con successivi contratti aliena a più persone lo stesso bene mobile,è preferita quella che per prima ne ha acquistato in buona fede il possesso(art 1155).

Per le universalità di mobili il legislatore tutela non chi per primo acquista il possesso in buona fede ma chi può vantare un valido titolo d'acquisto di tata anteriore. Per i mobili registrati non basta la buona fede ma occorre che la titolarità sia trascritta.



L'USUCAPIONE

L'usucapione è definita come l'acquisto della proprietà a titolo originario e dei diritti reali di godimento in virtù del possesso protratto per un certo periodo di tempo(Art. 1158). La ratio dell'usucapione va ricercata nell'opportunità sociale di favorire chi si occupa di un bene e lo rende produttivo,facendo così cosa utile,non solo nel suo interesse ma in quello generale,di fronte al proprietario che trascura la cosa sua. Può essere vista come l'opposto della prescrizione estintiva perché fa nascere un diritto in base al tempo.


Requisiti dell'usucapione,si desumono dalla stessa definizione:

il possesso del bene sia in mala che buona fede. In questo ultimo caso non deve essere vizioso ossia acquistato in modo violento o clandestino il computo del tempo inizia a giovare per l'usucapione dal momento in cui il vizio è cessato(art. 1163). Il possesso deve essere

pacifico ossia se è stato acquistato senza impiego di violenza oppure è stato acquistato violentemente ma la violenza è cessata

pubblico ossia se è stato acquistato non in modo clandestino,oppure è stato acquistato clandestinamente ma la clandestinità è cessata

continuo ossia non è stato mai abbandonato dal possessore

non interrotto ossia se non è venuto meno in seguito all'intervento di terzi.

il decorso del tempo si suole distinguere in usucapione:

ordinaria, si ha per effetto di possesso di mala fede e si compie con il decorso del tempo di 20 anni per l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili e sulle universalità e con il decorso di 10 anni per i beni mobili registrati e 15 anni per i fondi rustici

abbreviata, si ha per effetto:

di possesso di buona fede,purché l'acquisto del possesso sia avvenuto in forza di un titolo che sia astrattamente idoneo al trasferimento del diritto e che inoltre sia stato trascritto nei pubblici registri,ove si tratti di immobili

di possesso di buona fede acquistato senza titolo idoneo se si tratta di mobili

Nell'usucapione abbreviata ha particolare rilievo la durata,cioè il tempo necessario per   acquistare la proprietà del bene. A tal proposito bisogna distinguere tra: A)beni immobili 10 anni,decorrenti dalla data di trascrizione,B)universalità di mobili 10 anni,C)beni mobili registrati bastano 3 anni,pure decorrenti dalla data della trascrizione,D)fondi rustici 5 anni.



I RAPPORTI DI FAMIGLIA

Il complesso di norme che va sotto il nome di diritto di famiglia regola nell'ordine:

  • il matrimonio ed il rapporto tra coniugi
  • la filiazione ed i rapporti tra coniugi e li
  • l'adozione

La costituzione(art 29) tutela la famiglia e la riconosce come una società naturale fondata sul matrimonio. La sua disciplina dei rapporti di famiglia è contenuta nel libro 1° del codice civile "delle persone e della famiglia" ed è diviso in 14 titoli,la maggior parte dei quali riguardano proprio il diritto di famiglia.

Il codice è stato sostanzialmente modificato con la legge 19/05/1975 n151 "Riforma del diritto di famigli". Si può parlare di famiglia:

  • legittima quando è fondata sul matrimonio
  • di fatto quando è costituita da persone che,pur non essendo sposate convivono insieme agli eventuali li dovuti alla loro unione.

La legge fa riferimento solo alla famiglia legittima anche se ultimamente stanno acquistando sempre più rilevanza giuridica anche le famiglie di fatto.


Il matrimonio è un istituto che ha rilievo sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista giuridico. Nel nostro ordinamento si possono distinguere due forme di matrimonio

  • matrimonio civile
  • matrimonio concordatario/canonico/religioso.

Matrimonio civile è un atto puro e personalissimo e viene definito come l'atto mediante il quale viene fondata la società coniugale. Era un atto esclusivo e indissolubile fino al '70; ora è sempre esclusivo ma indisponibile e di durata indeterminata. E' regolato dal codice civile e viene celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.

Il matrimonio di solito è preceduto dal fidanzamento o promessa di matrimonio,essa non è vincolante; tuttavia se una persona ha incontrato delle spese a causa della promessa di matrimonio,solo nei casi in cui è fatta per iscritto da maggiorenne o se risulta da pubblicazioni,e questo non viene contratto allora si ha un diritto al risarcimento dei danni. I doni fatti per la promessa di matrimonio si devono restituire.

Il requisito fondamentale per sposarsi è il libero consenso di entrambe gli sposi. Per poter contrarre matrimonio occorre però che i nubendi abbiano anche altri requisiti preliminari:

  • maggiore età (tuttavia c'è un eccezione nel caso del minore emancipato)
  • libertà di stato(non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio)
  • assenza di vincoli di parentela(ascendenti e discendenti in linea diretta) e collaterale(fratelli e sorelle zii e nipoti)
  • assenza di vincoli di affinità in linea retta(suocero e nuora,genero e suocera)
  • assenza di vincoli derivanti dall'adozione e dall'affiliazione( divieto di sposarsi fra adottante e adottato,adottato e lio dell'adottante, adottato e coniuge dell'adottante)
  • la sanità di mente

Esiste poi divieto di contrarre matrimonio fra la persona condannata per omicidio consumato o tentato e il coniuge della vittima(art 88). Infine per la donna,vi è il divieto temporaneo a contrarre nuove nozze per un periodo di 300gg a partire dalla morte del marito o dallo scioglimento del matrimonio;questo divieto ha lo scopo di evitare che uno stato di gravidanza,derivante dal precedente matrimonio,possa essere attribuito al nuovo coniuge.

Pubblicazioni e celebrazione,la celebrazione del matrimonio è preceduta dall'esecuzione di alcune formalità preliminari(titolo IV capo III sezione II artt 93ss cc) che consistono nelle c.d. pubblicazioni,essa consiste nell'affissione di un atto contenente le generalità degli sposi,alla porta della casa comunale per almeno 8 gg,ed è fatta cura dell'ufficiale dello stato civile. La celebrazione non può avvenire prima del 4° giorno successivo al compimento della pubblicazione. La pubblicazione serve perciò sia a prevenire richieste di nozze precipitose,sia a rendere noto il proposito che i nubendi hanno di contrarre nozze e mettere così ogni interessato in grado di fare eventuali opposizioni. La pubblicazione può essere omessa per gravi motivi previa autorizzazione giudiziale,nel caso di immediato pericolo di vita non c'è bisogno di alcuna richiesta. La pubblicazione può essere chiesta all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei 2 nubendi ,dai nubendi stessi o da persona che ne abbia avuto incarico nei modi previsti dalla legge. La celebrazione del matrimonio deve avvenire pubblicamente al comune davanti all'ufficiale al quale fu fatta richiesta di pubblicazione che dà lettura agli sposi,davanti a due testimoni,degli artt 143,144,147 e riceve da essi la dichiarazione di sposarsi. E' ammessa la celebrazione per procura per i militari in tempo di guerra e in altri casi eccezionali in tali casi la procura deve essere rilasciata per atto pubblico,non può essere generica,e è soggetta a breve termine ed efficacia


L'invalidità,il codice civile non fa una distinzione tra cause di annullabilità e nullità del matrimonio come avviene invece per i contratti ma si limita ad elencare semplicemente le cause della invalidità dello stesso . Sono motivi di invalidità:l'assenza di uno dei requisiti richiesti per contrarre matrimonio,e i vizi del consenso quali: violenza fisica o morale, errore sull'identità della persona ed errore sulle qualità della persona come per esempio la malattia fisica o psichica,sentenza di condanna o dichiarazione di delinquenza abituale incapacità di intendere e di volere (L'azione di annullamento non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza o a partire dal momento in cui è stato scoperto l'errore )

Si ha invalidità del matrimonio anche nel caso di simulazione(art .123)ossia quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi e i diritti derivanti dalle nozze. l'azione di impugnazione del matrimonio è sottoposta a regole precise:essa è personale e intrasmissibile,inoltre è sottoposta a breve termine.

Il coniuge che conosceva la causa di invalidità nascondendola all'altro è passibile di ammenda(art. 136). La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ha effetto retroattivo tra le parti ma non rispetto ad eventuali li concepiti prima della sentenza.


Matrimonio Putativo (art.128)si ha quando almeno uno dei coniugi ha contratto il matrimonio in buona fede senza conoscere la causa di nullità,oppure se il loro consenso era stato estorto con la violenza o determinato da cause ad essi esterne,il matrimonio produce fra le parti gli stessi effetti di un matrimonio valido fino alla sentenza che produce la nullità. La sentenza che dichiara nullo il matrimonio putativo è equiparabile al divorzio infatti quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano il giudice adotta per i coniugi provvedimenti per l'affidamento della prole ecc..


Matrimonio concordatario, in Itali fino al 1929 da un lato lo Stato non riconosceva alcun effetto giuridico al matrimonio religioso,dall'altro la Chiesa cattolica diconosceva qualsiasi matrimonio non celebrato secondo il proprio ordinamento. Ne conseguiva la necessità della doppia celebrazione per i cattolici che volevano però anche essere tutelati dalla legge. Con il concordato stipulato fra lo Stato italiano e la Santa sede l'11 febbraio 1929 furono attribuiti effetti civili al matrimonio religioso,lasciando in vigore il matrimonio civile per chi non cattolico. Il matrimonio religioso viene celebrato in conformità alle norme del diritto canonico e con l'osservanza di alcune formalità prescritte dal Concordato,davanti ad un ministro del culto cattolico,per coloro che dichiarano di professare la religione cattolica. Il matrimonio concordatario è altresì produttivo di effetti civili in quanto sia stato trascritto dall'ufficiale dello stato civile nei registri dello stato civile. A tal fine il parroco ha l'obbligo di legger agli sposi gli articoli 143.144.147 del codice civile,ma soprattutto ha l'obbligo di compilare l'atto di matrimonio confirmato dai due testimoni,e di trasmetterlo entro 5gg al comune di residenza degli sposi affinché venga trascritto nel registro dei matrimoni. Per l'annullamento del matrimonio concordatario bisogna rivolgersi ai tribunali ecclesistici,diocesani o regionali e in seconda istanza al tribunale centrale della Chiesa(Sacra Rota);ottenuta la sentenza di annullamento questa dovrà essere ratificata dai tribunali dello Stato italiano.


Obblighi dei coniugi : dal matrimonio nascono per i coniugi sia dei diritti che dei doveri che grazie alla Riforma del 1975 sono gli stessi per entrambe. Dal matrimonio deriva l'obbligo(art 143) reciproco della fedeltà,dell'assistenza morale e materiale,della collaborazione nell'interesse della famiglia e della coabitazione;di conseguenza entrambe i coniugi sono tenuti in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro a provvedere ai bisogni della famiglia e della prole. La moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito e conserva la cittadinanza italiana anche se sposa uno straniero,salvo esplicita rinuncia o la acquista se risiede da almeno 6 mesi in Italia. Il compito di determinare l'indirizzo della vita famigliare e di fissare la residenza è attribuito ai due coniugi,che vi provvedono secondo le esigenze di entrambe e quelle della famiglia(art 144).


Scioglimento,il matrimonio si scioglie ,o con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio; negli stessi casi cessano gli effetti civili del matrimonio religioso. Lo scioglimento è una vicenda del rapporto matrimoniale e produce effetti solo al momento in cui si verifica la causa che lo determina,differisce dalla dichiarazione di nullità che è invece una vicenda dell'atto ed elimina fin dall'origine,ogni effetto giuridico del matrimonio.



Per quanto concerne lo scioglimento a causa della morte di un coniuge si può dire che la condizione di vedovo dell'altro coniuge non è equiparabile in tutto e per tutto a quella di non sposato,in quanto il matrimonio anche se sciolto continua a produrre effetti:come per esempio i diritti successori. Alla morte è equiparata la dichiarazione di morte presunta anche se poi al ritorno della persona il matrimonio ricomincerebbe ad essere valido.

Il divorzio introdotto in Italia solo con la legge 01/12/1970 n° 898 può essere domandato solo da uno dei due coniugi (in Italia non esiste infatti divorzio consensuale voluto cioè da entrambe i coniugi)quando:

  • siano trascorsi tre anni di separazione personale. La separazione può essere sia giudiziale che consensuale;quest'ultima deve essere omologata
  • condanna dell'altro coniuge,dopo la celebrazione del matrimonio,per fatti commessi anche in precedenza,all'ergastolo o a pena detentiva superiore a 15 anni per uno o più delitti non colposi,esclusi i reati politici.
  • Matrimonio non consumato
  • Se l'altro coniuge,cittadino straniero abbia ottenuto,all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o contrae all'estero nuovo matrimonio.

I casi di divorzio sono contenuti nell'art. n° 3 della suddetta legge. Lo scioglimento viene dichiarato con sentenza del tribunale,in ogni caso il giudice deve preliminarmente tentare di riconciliare i coniugi. Esso scioglie il vincolo e si può contrarre nuovo matrimonio, ma non cancella la sua incidenza sulla vita. Il tribunale infatti, stabilisce a quale dei due coniuge debba essere affidata la prole e in quale misura l'altro coniuge debba provvedere al loro mantenimento(art.6-l1); può inoltre stabilire che uno di essi corrisponda all'altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze. Esistono 3 criteri per stabilire l'importo di tale assegno:

Assistenziale basato sulle condizioni economiche dei coniugi

Risarcitorio basato sulle ragioni della decisione

Compensativo fondato sul contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione famigliare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.

A seguito del divorzio la donna perde il cognome del marito, ma può essere autorizzata dal tribunale a conservalo ove sussista un interesse al riguardo,suo o dei li,meritevole di tutela.


La separazione personale, il codice civile non contempla solo lo scioglimento del matrimonio ma anche la separazione personale.

Effetti della separazione sono che viene meno l'obbligo di coabitazione,di fedeltà e l'assistenza,rimangono invece intatti i doveri connessi alla potestà verso i li,che continuano a vivere presso uno dei genitori,mentre vengono modificati gli obblighi economici di mantenimento. Il codice si occupa solo della separazione legale anche se comunque si può avere anche una separazione di fatto,essa non produce alcun effetto giuridico perché i coniugi decidono di porre fine alla convivenza senza far ricorso al tribunale. La separazione legale può essere:

Giudiziale,chiesta da entrambe o uno solo dei coniugi,si ha quando si verificano fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza o da recare gravi danni all'educazione della prole(art 151). Il giudice nel pronunciare la sentenza,dichiara,quando vi siano le circostanze o vi sia una esplicita richiesta,a quale dei coniugi è addebitabile la separazione a causa del loro comportamento contrario ai doveri del matrimonio. Chi subisce l'addebito non ha diritto al mantenimento ma solo agli alimenti. Il giudice,inoltre dichiara a quale dei coniugi vanno affidati i li e stabilisce la misura ed il modo in cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento e all'educazione di essi. L'esercizio della potestà rimane al coniuge a cui sono stati affidati i li,ad esso spetta di solito anche l'abitazione della casa familiare.

Consensuale,si ha quando i coniugi decidono di comune accordo di separarsi. In tal caso essi stabiliscono quanto necessario per l'affidamento,il mantenimento economico e l'educazione dei li e regolano tutti gli altri rapporti familiari. Tale accordo diventa efficace solo dopo l'omologazione da parte del tribunale(art 158).

Una volta fatta domanda di divorzio al giudice, questi tenta una conciliazione, ma se la conciliazione non ha effetto allora può pronunciare il divorzio. La parte che ha bisogno può disporre di un assegno in suo favore da parte del coniuge; l'obbligo di mantenimento cessa con nuove nozze.

Lo stato si separazione legale cessa senza bisogno di alcun provvedimento del giudice,per volontà anche tacita dei coniugi che riprendono a convivere(art 157).


Il regime patrimoniale della famiglia,sono conseguenza diretta del matrimonio alcuni effetti di natura patrimoniale. Entrambe i coniugi sono tenuti,ciascuno secondo le proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo,a contribuire ai bisogni della famiglia(art 143 co.3) e a concorrere negli oneri che comporta l'obbligo di mantenere,istruire ed educare i li. Anche sotto il profilo patrimoniale la riforma del '75 ha introdotto significative novità. E' stata abolita la dote,costituita dai beni che i genitori della sposa davano al marito per sostenere il peso del matrimonio; in passato in mancanza di convenzioni matrimoniali si attuava il regime legale della separazione dei beni,ciascun coniuge cioè restava proprietario dei propri beni e poteva amministrarli e disporne liberamente. Con la riforma del '75 il regime patrimoniale legale della famiglia in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni.

Comunione dei beni,ossia i beni che i coniugi acquistano con il lavoro ed il risparmio durante la loro convivenza coniugale sono di proprietà comune. Alla comunione vengono sottratti solo alcuni beni di uso strettamente personale,necessari per l'esercizio di attività professionali o acquistati per eredità. In particolare costituiscono oggetto della comunione:

  • Acquisti compiuti durante il matrimonio dai due coniugi insieme o separatamente ad esclusione di quelli che riguardano beni personali
  • I redditi personali dei coniugi intesi sia come proventi della loro attività separata che come frutti dei loro beni propri,si considerano oggetto della comunione solo ai fini della sua divisione,solo se non sono stati consumati al momento del suo scioglimento
  • Aziende gestite da entrambe i coniugi e costituite dopo il matrimonio
  • Utili ed incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente alle nozze,ma gestite da entrambi.

Non costituiscono oggetto di comunione i beni personali ossia:

  • I beni di qualsiasi specie acquistati da un coniuge prima delle nozze
  • I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge
  • I beni necessari all'esercizio della professione del coniuge
  • I beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione
  • I beni ottenuti a titolo di risarcimento danno
  • I beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali,purchè ciò venga espressamente dichiarato al momento dell'acquisto.

Per quanto riguarda l'amministrazione dei beni della comunione occorre distinguere tra gli atti di ordinaria amministrazione,che possono essere compiuti da entrambe i coniugi disgiuntamente e quelli di straordinaria amministrazione,nonché la stipula di contratti con i quali si concedono diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano ad entrambe i coniugi congiuntamente.

Sui beni che formano la comunione è impresso un vincolo di destinazione: essi sono destinati n modo prioritario al mantenimento della famiglia e all'educazione dei li. Questo vincolo ha anche efficacia eterna: è cioè opponibile ai creditori.

Lo stato di comunione si scioglie ,e si da luogo alla divisione dei beni in parti uguali(art 194),nei casi di annullamento e scioglimento del matrimonio,di separazione personale,di mutamento convenzionale del regime personale,di separazione giudiziale dei beni,chiesta da uno dei due coniugi nei casi previsti dalla legge,di fallimento di uno dei due coniugi.

Al momento del matrimonio o successivamente, i coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni convenendo che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio(art 215). In questo caso ciascuno rimane proprietario dei beni acquistati dopo le nozze,ne ha il pieno godimento e l'amministrazione,anche se deve adempiere ali obblighi di assistenza verso l'altro coniuge e i li. La scelta di tale regime va fatta all'atto di celebrazione delle nozze o per atto pubblico.

Convenzioni matrimoniali,oltre al regime di separazione o comunione dei beni i coniugi possono adottare anche regimi atipici,non previsti dalla legge,ferma restando tuttavia l'inderogabilità dei diritti e dei doveri che derivano dalle nozze. Né è un esempio tipico la comunione convenzionale ossia quando i coniugi decidono di portare delle modifiche al regime di comunione di beni(possono allargarlo,restringerlo ecc..)poiché ritengono che esso non risponda più agli interessi della famiglia. Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in qualsiasi momento e possono essere liberamente mutate durante il matrimonio,sono veri e propri contratti regolati alle norme sui contratti. Per esse è richiesta la forma dell'atto pubblico(art 162).

Fondo patrimoniale, la riforma del '75 prevede che a fronte dei bisogni familiari possa essere costituito un fondo patrimoniale con un particolare regime,esso può essere costituito da chiunque attraverso un atto pubblico o mediante testamento. La proprietà del fondo,salva diversa disposizione spetta ad entrambe i coniugi,e sempre salva diversa disposizione i beni del fondo non possono essere alienati,concessi in garanzia o comunque vincolati senza il consenso di entrambe gli sposi. Il fondo non può essere usato per soddisfare eventuali creditori.

Impresa famigliare, per l'articolo 230 bis è impresa familiare ,l'impresa nella quale prestano continuativa attività di lavoro il coniuge dell'imprenditore o suoi parenti entro il terzo grado o suoi affini entro il secondo. Questa norma tutela i familiari dell'imprenditore infatti a costoro viene concesso il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia,il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato,il diritto nella suddetta proporzione su una quota dei beni acquistati con gli utili e il diritto sempre in quella proporzione su una quota degli incrementi dell'azienda. Solo il titolare dell'impresa risponde con tutto il suo patrimonio nei confronti dei creditori,lui solo fallisce in caso di insolvenza. Per quanto riguarda la gestione dell'impresa occorre distinguere: la gestione ordinaria ,il potere direttivo sui dipendenti spetta al titolare. I familiari invece deliberano a maggioranza sull'impiego degli utili e degli incrementi,sulla gestione straordinaria e sugli indirizzi produttivi dell'impresa e sulla cessazione dell'impresa.


Filiazione, la condizione giuridica del lio o meglio il suo stato entro la famiglia può essere quello di lio legittimo,di lio naturale o di lio adottivo.

Filiazione legittima,si parla di filiazione legittima quando si verifica almeno uno di questi due requisiti :

1)concepimento in costanza di matrimonio: la materia è retta da presunzioni infatti si presume che il marito sia padre del lio concepito nel matrimonio(art 231) ma questa presunzione non basta poiché si presume concepito durante il matrimonio il lio nato almeno 180gg dopo la celebrazione del matrimonio ed entro 300gg dallo scioglimento del vincolo o dalla nullità di matrimonio. Questa presunzione ammette la prova contraria attraverso l'azione di disconoscimento della paternità. Questa azione può essere esercitata dai coniugi,dal lio se maggiorenne,o da un curatore speciale se il lio ha compiuto 16 anni. Deve essere esercitata entro un anno dalla nascita o dal giorno di avvenuta conoscenza. Questa azione può essere esercitata dimostrando che nel periodo intercorrente tra i 300 e 180gg prima della nascita:

  • I coniugi non coabitavano
  • Il marito era affetto da impotenza
  • La moglie aveva commesso adulterio o aveva nascosto la gravidanza e il parto al marito(in questo ultimo caso servono anche prove ulteriori sulle caratteristiche genetiche del lio). In nessun caso basta la sola dichiarazione della madre.

All'opposto si presume non concepito durante le nozze il lio nato 300gg dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio

2)nascita in costanza di matrimonio: il lio nato dopo la celebrazione del matrimonio ma prima che siano trascorsi 180gg è con estrema probabilità concepito prima delle nozze. nessuna presunzione di concepimento in costanza di matrimonio può operare. L'art. 233 stabilisce tuttavia che il lio è reputato legittimo se uno dei due coniugi o il lio stesso non ne disconoscono la paternità. Qui basta fornire per ottenere il diconoscimento la sola prova della nascita avvenuta prima di 180gg dalla celebrazione del matrimonio.

Lo status di lio legittimo si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Ai fini della redazione dell'atto l'ufficiale di stato civile raccoglie la dichiarazione di coloro che sono tenuti a denunciare la nascita(genitori o chi ha assistito al parto) e accerta che la nascita sia effettivamente avvenuta mediante l'attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria in cui è avvenuto il parto. Tale atto deve essere redatto entro 10gg dalla nascita. Senza tale atto non si può rivendicare la legittimità.

L'art 147 impone per i genitori la potestà ossia l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole nel pieno rispetto della loro personalità; la potestà è esercitata da entrambe i coniugi; i genitori rappresentano i li minorenni in tutti gli atti civili, non possono disporre dei loro beni ma spetta loro l'usufrutto;

Per i minori che perdono i genitori viene nominato un tutore e un protutore che non può compiere atti di amministrazione straordinaria senza il consenso del giudice;

Filiazione naturale, sono li naturali quelli nati da genitori non uniti in matrimonio. Il lio naturale può restare tale oppure essere riconosciuto o può ottenere l'accertamento giudiziale di maternità o paternità. Il lio naturale non riconosciuto assume il nome che gli è dato dall'ufficiale giudiziario ed è iscritto nei registri dello stato civile quale lio di ignoti. Il riconoscimento del lio naturale può risultare da :

atto pubblico volontario e testamento

giudiziale

Non è sempre un atto unilaterale, nel caso di lio maggiore di 16 anni ci deve essere l'assenso dell'interessato. Il riconoscimento può essere fatto da uno solo o da entrambi i genitori. È un atto puro. È requisito di forma l'atto pubblico notarile (atto di nascita) oppure fatto prima della nascita o per testamento; l'atto può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse. Possono essere riconosciuti i li premorti,quelli adulterini e anche quelli incestuosi a patto che quando esso è stato concepito uno dei genitori ignorava la parentela con l'altro. Non è possibile riconoscere un lio avente già lo status di lio legittimo. Il riconoscimento della potestà richiede prima un accertamento giudiziale ossia deve essere fornitala prova della maternità/paternità e tale prova può essere data con ogni mezzo. Non basta come prova la dichiarazione di un presunto genitore(art269). L'azione è imprescrittibili e i suoi discendenti possono esercitarla entro 2 anni dalla morte.

L'articolo.30 della Costituzione pone però un limite alla ricerca della potestà dovuto al diritto alla riservatezza dei genitori.

La posizione del lio naturale riconosciuto o giudizialmente accertato è identica a quella del lio legittimo. Lo stato di lio naturale porta notevoli conseguenze con efficacia retroattiva. Dopo il riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e i diritti come per il lio legittimo (art.261 codice civile). Il lio riceve lo stesso cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (art.258 codice civile ed art.262 codice civile- casi particolari). La potestà del lio spetta al genitore che per primo lo ha riconosciuto. Diversa è la condizione del lio naturale non riconoscibile,egli può solo ottenere che il genitore naturale provveda al mantenimento o se maggiorenne agli alimenti. Alla morte del genitore gli spetta un assegno vitalizio.

Diversa dal riconoscimento è la legittimazione che comporta a favore del lio naturale l'attribuzione della posizione di lio legittimo(art 280). La differenza con il riconoscimento è che il vincolo della legge si estende a tutti i membri della famiglia.

Può avvenire:

  • Per susseguente matrimonio
  • Per provvedimento del giudice

Adozione, regolata dalla legge 184/1983,i li naturali o legittimi sono legai dal vincolo di sangue col genitore,vincolo che manca nei li adottivi che diventano tali per decreto del tribunale. L'adozione può essere :

1)adozione di persona di maggiore età, è stata introdotto con la riforma del 1983 ed ha preso il posto della vecchia adozione ordinaria,ha la funzione di dare un erede a chi non ne ha ma può essere fatta anche da chi ha già li. Deve esserci il consenso dell'adottando dei suoi discendente e del coniuge e li dell'adottante. E' necessario inoltre che l'adottante abbia almeno 35 anni di età e 18 più dell'adottando. E' pronunciata dal Tribunale Ordinario con decreto in camera di consiglio, previa l'assunzione di informazioni che consente di giudicare se l'adozione conviene all'adottato. L'adottato resta nella famiglia che era sua prima dell'adozione e vi conserva diritti e doveri ma in più assume il cognome dell'adottante. Vale la successione verso l'adottato ma non il contrario. Tale adozione può essere revocata con provvedimento del tribunale su iniziativa dell'adottante o dei suoi eredi,sia per iniziativa adottato.

2)adozione di minore, ha lo scopo di fornire una famiglia ai minori che ne siano privi o che non godano di una adeguata situazione familiare e che siano dichiarati in stato di abbandono; spetta ai coniugi sposati da almeno tre anni non separati neppure di fatto, con una differenza di 18 anni di età con l'adottato e non superiore a 40; tutti i minori possono essere adottati senza limite di età; il maggiore di 12 anni deve essere sentito, il maggiore di 14 anni deve dare il consenso.

Il procedimento di adozione si svolge in tre fasi  

dichiarazione di adottabilità del minore da parte del tribunale

affidamento preadottivo di durata annuale,lo richiedono i coniugi che hanno i requisiti previsti dalla legge;

dichiarazione di adozione richiesta dai coniugi dopo l'affidamento(Tribunale dei minori decorso almeno un anno dall'affidamento).

L'adottato acquista con effetto che retroagisce alla data dell'affidamento lo stato di lio legittimo.

La legge 184 disciplina anche l'adozione di minori stranieri stabilendo che in materia è competente il Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il logo di residenza degli adottanti. Tale adozione è circondata da particolari cautele dirette ad accertare che l'ingresso in Italia del minore da adottare risponda a motivi di esclusivo interesse di esso. l'affidamento preadottivo deve essere concesso dallo Stato di appartenenza del minore.

L'affidamento previsto [art. 2 legge 184/1983] per il minore che sia temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare, il rimedio sarà l'assistenza esterna. L'affidatario provvede ai bisogni dell'affidato e ne garantisce i rapporti con la famiglia di origine; Può essere :

di tipo familiare

a un istituto di assistenza


Gli alimenti, la famiglia assume rilievo nel diritto vigente soprattutto per il diritto e dovere reciproco di assistenza che grava sui suoi membri. Una persona che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provveder al proprio mantenimento,non avendo risorse patrimoniali, né avendo capacità al lavoro può chiedere i mezzi di sussistenza, i c.d. alimenti ai membri della sua famiglia. Il diritto agli alimenti è limitato al necessario per la vita e non si estende al mantenimento che comprende quanto occorre per le esigenze della persona. Il diritto agli alimenti spetta a chi versi in stato di bisogno indipendentemente dalle cause. Tra affini l'obbligo degli alimenti cessa se l'alimentando passa a nuove nozze. i famigliari obbligati possono sottrarsi da tale dovere provando la loro impossibilità economica. Se la persona in bisogno aveva prima ceduto i suoi beni,l'obbligo di alimentare incombe prima sul donatario che indipendentemente dalle sue possibilità è sempre obbligato. Gli alimenti possono consistere in una somma di danaro oppure mantenere il bisognoso nella propria casa,in tale caso ci sono più obbligati e si parla di carattere parziario degli alimenti. Il diritto agli alimenti è personalissimo e si estingue alla morte alla morte dell'obbligato è imprescrittibile e irrinunciabile,per questo motivo gli alimenti non possono essere pignorati e non possono essere oggetto di compensazione ma possono anche essere disposti per atto volontario unilaterale.



LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE

Alla morte di una persona alcuni obblighi e diritti si estinguono altri si trasmettono ai suoi successori. Con la successione si designa appunto il fenomeno del subentrare di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più diritti. L'insieme dei diritti che alla morte di una persona si trasmettono prende il nome di asse/patrimonio/eredità. La successione può essere di tre tipi:

testamentaria

legittima

necessaria

Occorre distinguere ancora tra successione a titolo universale e a titolo particolare, la prima si ha quando si ha un unico erede al quale vanno tutti i beni del defunto o una quota e in questo caso è coerede. È successore a titolo universale perché succede,per l'intero o in parte nella totalità dei beni del defunto,ne prende il posto quale titolare o contitolare e ne succede oltre che nei rapporti attivi anche nei debiti del defunto. Nel secondo caso la persona alla quale vanno,per legato contenuto nel testamento,uno o più beni determinati, non è erede ma legatario e non risponde dei debiti del defunto.

La successione si apre al momento della morte e si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. La morte non implica subito la successione ma produce una situazione giuridica che è detta delazione dell'eredita:i suoi diritti e le sue obbligazioni sono destinati alla successione ma non ancora si sa se i successori accetteranno l'eredità. Il successore può essere designato per testamento o per legge e si parla allora di delazione testamentaria o legittima, nel primo caso l'eredità è destinata è andrà agli eredi testamentari nel secondo a quelli legittimi. Si suole anche dire che la morte di una persona determini la vocazione: ossia il titolo in base al quale l'erede è chiamato a succedere.

Non tutti coloro che sono indicate nel testamento o dalla legge possono succedere infatti i successori devono essere capaci di succedere e inoltre non ne devono essere indegni. Quanto alle persone fisiche e enti, sono capaci di succedere anche le persone che al tempo in cui si apre la successione siano solo concepite. Per testamento si possono lasciare i propri beni al lio non concepito di una persona già vivente(art 462). Sono indegne di succedere le persone che abbiano commesso gravi reati nei confronti del defunto o dei suoi parenti e chi ha falsificato,soppresso,alterato,celato il testamento o ha indotto il testatore con violenza o inganno a redigere il documento o a revocarlo o a mutarlo. Perché costoro succedano occorre che il defunto nel testamento o in atto pubblico li avesse riabilitati. Quando una persona non può o non vuole succedere si apre la successione per rappresentanza:ossia subentrano nella successione i parenti del successore ,quando non si può fare luogo a tale rappresentanza,se gli eredi sono più di uno e sono eredi in parti uguali si attua l'accrescimento: i beni che sarebbero spettati a chi non può o non vuole succedere vanno agli altri eredi altrimenti andranno all'erede legittimo. L'accrescimento opera di diritto senza bisogno di accettazione

Successione legittima, se una persona muore senza aver fatto testamento,o se il testamento è invalido,i beni ereditari andranno ai parenti,secondo il grado di parentela:

se ci sono li i beni vanno loro in parti uguali;al coniuge,se ancora in vita, spetta metà patrimonio o 1/3 a seconda che concorra con uno o più li;

se non ci sono li,2/3 vanno al coniuge,se in vita, e 1/3 a genitori,fratelli e sorelle se essi non ci sono va tutto al coniuge o viceversa;

se non ci sono né coniuge né li succedono i genitori,fratelli e sorelle

se non è sopravissuto nessuno di costoro i beni vanno ai parenti senza distinzione di linea a cominciare dal grado più prossimo fino al sesto.

Con tali regole di successione concorrono quelle sulla rappresentanza quindi se una sorella è defunta ma ha li i beni lei spettanti vanno ai li. Quando non ci sono parenti entro il 6° grado i beni vanno allo Stato.

Successione necessaria,implica la presenza di un testamento. Chi fa testamento non sempre può disporre totalmente del suo patrimonio. Quando ha coniuge o discendenti o ascendenti una parte dei suoi beni è riservata per legge a costoro. Tale parte,che non è fatta di beni determinati ma è una frazione aritmetica del patrimonio si chiama legittima o riserva . A ogni legittimario spetta una parte di tale riserva. Legittimari sono:

il coniuge al quale è riservata la metà del patrimonio,oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.

i li ai quali spetta 1/2 o 2/3 del patrimonio,da dividersi in parti uguali tra i li(legittimi,adottivi,naturali)

gli ascendenti,in mancanza di li, ai quali è riservato 1/3 dei beni.

La quota di riserva si calcola non solo sul patrimonio,ma anche su quel patrimonio aumentato delle donazioni da lui elargite quando era in vita;infatti se un legittimario ha avuto meno di quanto gli spettasse c'è lesione di legittima: può avere la quota che gli è dovuta chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni a spese degli altri successori o dei donatari. Prima di ridurre le disposizioni o donazioni però bisogna tener conto delle donazioni che a sua volta il legittimario ha ricevuto:egli deve imputarle alla quota di riserva.

N.B. La successione necessaria può concorrere con quella testamentaria nel senso che l'una non esclude l'altra

Successione testamentaria,si ha quando il defunto ha fatto testamento e trasmette l'eredità alla/alle persone in esso indicate.

Il testamento è un atto giuridico unilaterale con il quale si dispone dei propri beni per dopo la morte. È un atto a causa di morte(mortis causa) e lo si può formare in qualsiasi momento ma acquista valore solo al momento della morte del testatore. Il testamento richiede nel suo autore la capacità di agire: è perciò invalido se redatto da un minore, da un interdetto o da una persona che, anche per cause transitorie, sia in quel momento priva della capacità di intendere e di volere.

Il testamento è sempre revocabile:può in ogni momento essere reso inefficacie per volontà di chi l'ha fatto,sia espressamente con un atto pubblico o con altro testamento sia tacitamente,distruggendolo o cancellandolo o ritirando presso il notaio il testamento consegnatogli. Fra più testamenti di una stessa persona vale sempre l'ultimo. Il testamento essendo un atto giuridico deve essere redatto con l'osservanza di determinate forme previste dalla legge. Le forme che il testamento può assumere sono tre:

testamento olografo è scritto,datato e sottoscritto tutto di mano del testatore(art.602). Il testatore può essere coadiuvato a livello intellettuale o nella scrittura se debilitato.

testamento pubblico è scritto dal notaio dopo che il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara le sua volontà:il notaio lo rilegge e annota il luogo e la data;lo sottoscrivono il testatore,i testimoni e il notaio,che indica anche l'ora della sottoscrizione. Una copia va all'archivio notarile(art 603).

testamento segreto è scritto in qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore e perfino a stampa; il testatore in persona davanti a 2 testimoni,consegna il foglio sigillato o chiuso in busta sigillata a un notaio;questi annota all'esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui,appone la data e sottoscrive insieme al testatore e ai testimoni.

Il testamento olografo e quello segreto debbono essere pubblicati davanti ad un notaio dopo l'apertura della successione altrimenti non possono essere fatti valere(art 620).

Contenuto del testamento, il testamento ha per contenuto l'istituzione di erede, a titolo universale; e può altresì contenere uno o più legati:ossia disposizioni a titolo particolare che hanno per oggetto beni determinati. Per testamento si può disporre,in tutto o in parte,dei propri beni per costituire una fondazione. Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale,come il riconoscimento di un lio naturale. Sia l'istituzione dell'erede che del legato possono essere sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva. Solo i legati possono essere sottoposti a termine iniziale o finale. Peculiare del testamento è la possibilità di sottoporre l'istituzione di erede e il legato ad onere,che consiste in un comportamento imposto all'erede o al legatario. Il testamento resta anche se gravata da un onere una disposizione a titolo gratuito e un atto di liberalità. La risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento dell'onere Può esser pronunciata dal giudice solo se prevista dal testatore o se l'inadempimento dell'onere era il solo motivo determinate il testamento. Il testamento deve inoltre permetter di determinare l'erede o legatario,le disposizione generiche a favore dei poveri vanno a vantaggio dei disagiati del luogo in cui ha avuto l'ultimo domicilio il defunto.

Sostituzioni,si hanno quando nel testamento vengono indicate,oltre ai successori, altre persone destinate a prendere il posto del successore nel caso in cui esso non voglia o non possa accettare l'eredità(sostituzione ordinaria). Non è però possibile nominare successore il proprio lio o fratello ,ma ordinando che essi conservino i beni ricevuti e li passino alla loro morte a un loro lio(sostituzione fedecommissoria). Sono tollerati solo i fedecommessi disposti a favore di una persona o un ente che si occupa di un interdetto,discendente o coniuge del testatore.

Esecutori testamentari,sono le persone,indicate nel testamento, che devono eseguire le disposizioni stabilite in esso. l'esecutore testamentario deve,se accetta,fare tutto ciò che è necessario alla conservazione eredità quando fra eredi vi siano assenti o incapaci o persone giuridiche. L'esecutore deve amministrare i beni nell'interesse dell'erede/legato. Se gli esecutori sono più di uno e non si trovano d'accordo decide l'autorità giudiziaria.

Invalidità del testamento,la revocabilità spiega la nullità dei patti successori:cioè i contratti con i quali una persona si obbliga a lasciare i propri beni ad un'altra persona.

Sono nulli,sempre a causa della revocabilità,il testamento congiuntivo con il quale due o più persone dispongono insieme dei propri beni(ciascuno non potrebbe da solo revocare le proprie disposizioni)e il testamento reciproco nel quale due o più persone si istituiscono insieme e reciprocamente l'una successore dell'altra. Un ulteriore causa di nullità è il motivo illecito,che risulti dal testamento e sia il solo che ha spinto il testatore a disporre. La nullità può derivare anche dalla forma.

Il testamento è invece annullabile se viziato da violenza,dolo,errore(vizi volontà). L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni da quando si è avuta notizia del vizio e può essere esercitata da qualsiasi interessato.


Acquisto eredità/accettazione,atto necessario perché la successione si verifichi è l'accettazione da parte dei chiamati alla successione. L'accettazione una volta intervenuta produrrà i suoi effetti retroattivamente,dal momento dell'apertura della successione. L'accettazione è necessaria solo per l'acquisto dell'eredità;i legati invece si acquistano immediatamente senza bisogno dell'accettazione,salva la facoltà di rinunciare del legatario. Il legatario se non intende rinunciare deve chiedere all'erede la consegna del bene che gli spetta. Può accadere che,ancor prima di accettare l'erede prenda possesso dei beni:egli ha in tal caso diritto di custodirli e amministrarli. Se invece non ne prende possesso ,l'eredità viene a trovarsi nella condizione di eredità giacente:per la sua custodia e amministrazione il pretore su domanda di chi ne abbia interesse o di propria iniziativa nomina un curatore. Cessa del suo incarico quando l'eredità viene accettata.

L'erede ha 10 anni di tempo per accettare,decorrenti dal giorno di apertura del testamento o per chi erede per condizione dal giorno in cui essa si avvera.

L'accettazione si dice espressa se è fatta in un atto pubblico o in una scrittura privata che deve essere comunicata al notaio o al cancelliere del mandamento dove si è aperta la successione, ma può essere anche tacita, quando l'erede si comporta di fatto come erede. Se nel patrimonio ci sono beni immobili si può trascrivere l'accettazione. L'accettazione è presunta quando non viene espressa rinuncia o quando si ha occultamento dei beni dell'eredità. Quando un erede tarda ad accettare,il giudice ,su domanda degli interessati può fissargli un termine più breve perché si decida. L'accettazione è un atto legittimo e non possono quindi essere apposte condizioni; è soggetta a prescrizione ordinaria ma i creditori e chi ne ha interesse possono chiedere l'azione interrogatoria con la quale si chiede di accettare in un intervallo più breve.

L'accettazione dell'eredità può essere pura e semplice o avvenire con beneficio di inventario: nel primo caso i beni del defunto si confondono con quelli dell'erede con la conseguenza che esso dovrà are gli eventuali debiti del defunto,oltre che con l'eredità anche con il suo patrimonio se i beni ereditati non sono sufficienti. Per scongiurare questo pericolo si può accettare l'eredità con il beneficio di inventario: il patrimonio del defunto diverrà suo,ma restando separato dai suoi beni,e i creditori del defunto non potranno pretendere più di quanto corrisponda al valore dell'eredità. Per questo tipo di accettazione sono previsti termini precisi e formalità rigorose;si fa con atto pubblico presso un notaio o dal cancelliere della pretura competente,perché essa abbia effetto occorre che entro tre mesi dalla successione si effettui l'inventario dei beni:i beni inventariati possono,con l'autorizzazione del giudice essere venduti e i creditori soddisfatti. Quando erede è un incapace o un ente,non società,si ha l'obbligo di accettare con beneficio di inventario.

L'erede se non vuole accettare il lascito deve dichiarare la rinuncia all'eredità; che deve farsi nella stessa forma e negli stessi tempi dell'accettazione anche se conserva per 10 anni la possibilità di accettare sempre che qualcun altro erede non abbia accettato la sua eredità. Se l'erede non è unico, la sua rinuncia va ad accrescere l'eredità degli altri o si ha la rappresentazione; la rinunzia è revocabile entro i tre mesi; i creditori del rinunziante possono impugnare la rinunzia.

All'erede che ha accettato l'eredità spetta,contro il possessore di tutti o di parte dei beni ereditati l'azione di petizione di eredità: con essa l'erede chiede l'accertamento della sua qualità di erede e quindi la consegna dei beni ereditari in possesso di altri. L'azione di petizione è imprescrittibile. Chi ha acquistato un bene dall'erede apparente, cioè da colui che vantava di essere l'erede ma non lo era, è tutelato se era in buona fede al momento dell'alienazione.

La comunione e la divisione dell'eredità: quando gli eredi sono due o più persone, tra esse si forma automaticamente una comunione ereditaria regolata dalle norme sulla comunione anche se con delle particolarità. Onde evitare che nella comunione ereditaria si intromettano estranei, la legge concede ai coeredi un diritto di prelazione, qualora uno di essi intenda alienare la propria parte o una parte di essa. Se i coeredi non hanno ricevuto preavviso idoneo a esercitare la prelazione, possono riscattare la quota dall'estraneo restituendogli il prezzo ato (retratto successorio).

Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione, facendo così cessare lo stato di comunione. La ripartizione dei beni tra gli eredi, in proporzione alla loro quota, può avvenire mediante un loro accordo(divisione amichevole). In mancanza di accordo essa è fatta dal giudice(divisione giudiziale). Nel caso in cui il testatore provvede direttamente a dividere il patrimonio tra gli eredi, allora non si forma una comunione ereditaria, ma ciascuno di essi succede immediatamente nel bene a lui assegnatogli. La divisione una volta fatta non può essere annullata per errore; a meno che non siano toccati a uno dei condividenti beni che valgono meno di ¾ del valore della quota che gli spetta:in questo caso può essere rescissa. La divisione ha effetto retroattivo.

Per formare la massa da dividere è necessario talvolta procedere alla collazione delle donazioni. Può darsi che il defunto abbia dato in vita delle donazioni ai discendenti o al coniuge: la legge presume allora che tali donazioni rappresentino un anticipo sulla futura successione e di conseguenza dispone che i beni donati siano compresi nella massa da dividere tra i coeredi. la collazione si può fare in due modi:

  • il coerede rimette il patrimonio ereditario,beni immobili o il denaro che gli aveva donato il defunto
  • il coerede trattiene i beni o il danaro,ma avrà tanti beni ereditari meno per quanti ne ha avuti in più a titolo di donazione.

Verso creditori e legatari i coeredi sono tenuti al amento dei debiti ereditari e dei legati in proporzione alle rispettive quote ereditarie: ne consegue che se un coerede è insolvente, il creditore non può rivolgersi verso gli altri coeredi per la parte non ata.


La donazione,è un contratto con cui una parte arricchisce un'altra persona per spirito di liberalità(art. 769 codice civile). Essendo la donazione definita come un contratto questa richiede l'incontro della volontà di due parti per il suo perfezionamento; ovvero occorre l'accettazione da parte del donatario (l'unica eccezione si ha nella donazione obnunziale). Elementi della donazione sono due :

lo spirito di liberalità che costituisce la causa del contratto; non si deve avere una azione rimuneratoria ma con puro spirito di regalo

l'arricchimento l'incremento del patrimonio del donatario, a meno che non si tratti di una obbligazione di fare o non fare.

Nella donazione non è ammissibile la ura del contratto preliminare. La donazione può essere:reale quando il donante attribuisce al donatario un proprio diritto,e obbligatoria quando assume un obbligazione vero il donatario. Anche la donazione può essere gravata da onere. Si è tenuti all'adempimento dell'onere nei limiti del valore della cosa donata. La risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere pronunciata,su domanda del donante o suoi eredi,solo se prevista dal contratto. È permessa la donazione di tutti i beni ed al donatario spetta l'obbligo degli alimenti verso il donante.

Il donante può revocare la donazione in 2 casi(artt. 800 s.):

  • se il donatario commette verso di lui omicidio o tentato o calunnia grave o se lo ingiuria o lo danneggia gravemente o gli nega gli alimenti
  • se il donante dopo la donazione ha o apprende di avere un lio o discendente legittimo oppure riconosce un lio naturale.

È ammesso il patto di reversibilità: patto per cui il donante riavrà i beni donati se il donatario o i discendenti di esso muoiano prima di lui.

È donazione rimuneratoria quella fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario,che la legge rende non revocabile e non va confusa con la liberalità d'uso.

Capacità di donare non hanno la capacità di donare i minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e l'incapace naturale. Le persone giuridiche possono effettuare donazione se disposto dal loro statuto.

Requisiti di forma della donazione è richiesto l'atto pubblico e la presenza di due testimoni [art. 782 codice civile]. Il donatario, similmente al legatario, può anche essere persona che deve essere scelta da un terzo, ed inoltre può essere il lio di una determinata persona anche se non ancora concepita. Se la donazione ha per oggetto cose mobili nell'atto deve essere contenuta la specificazione del loro valore. I requisiti di forma vengono derogati se l'oggetto è cosa mobile di valore modesto rispetto alle condizioni del donante.

La donazione può essere sottoposta a condizione (donazione obnuziale) e gravata da onere o modo e da una condizione di reversibilità che se inserita nel contratto stabilisce che i beni ritornino al donante qualora il donatario muoia prima del donante stesso.

La donazione può essere annullata per :

errore sul motivo: qualora il motivo sia il solo che ha spinto il donante a compiere l'atto. Il motivo deve risultare nell'atto (è l'unico negozio annullabile per errore sul motivo insieme al testamento).

Illiceità del motivo

La revoca può essere richiesta solo dal donante e mai dai suoi creditori con un'azione surrogatoria. La revoca non danneggia i terzi acquirenti in buona fede.


PUBBLICITA' la legge per determinate serie di fatti giuridici impone la pubblicità. Essa può svolgere funzioni diverse e se ne distinguono tre:

  • PUBBLICITA' NOTIZA rende i fatti giuridici conoscibili a chiunque ne abbia interesse
  • PUBBLICITA' DICHIARATIVA rende opponibile ai terzi il fatto giuridico del quale è stata data pubblicità,indipendentemente dal fatto che i terzi ne siano venuti a conoscenza.
  • PUBBLICITA' COSTITUTIVA quando l'iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario perché produca effetti (es.ipoteca).

TRASCRIZIONE La trascrizione ha funzione di pubblicità DICHIARATIVA e riguarda i beni immobili ed ai mobili registrati. La trascrizione ha la funzione, nei conflitti tra più acquirenti di un bene immobile o mobile registrato, di risolvere la controversia a favore di colui che ha per primo trascritto il suo titolo di acquisto. Il mezzo per attuare la trascrizione è il registro immobiliare per i beni immobili e i registri automobilistico,navale e degli aeromobili per i beni immobili.






















TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI


La tutela del diritto soggettivo è affidata al titolare solo in rari casi che vengono denominati autotutela(es. il diritto di ritenzione,eccezione di inadempimento,la diffida ad adempiere) e la legittima difesa. Di regola il soggetto che vuole, far valere un proprio diritto da altri contestatogli ha il diritto di rivolgersi al giudice;questo diritto si chiama azione. Chi esercita l'azione proponendo la domanda giudiziale è detto attore; colui contro il quale l'azione si propone è detto convenuto. Il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi è oggetto di una specifica garanzia costituzionale e quindi non può essere soppresso o limitato verso nessuno e per nessun motivo, dal pari è un diritto inviolabile anche la possibilità di difendersi in giudizio. Attraverso il processo di cognizione il giudice può verificare la sussistenza del diritto soggettivo, individuare il comando contenuto della norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto e costituire,modificare o estinguere i rapporti giuridici(es.la sentenza che modifica un negozio giuridico contratto risolto). Il processo esecutivo ha la finalità di dettare le disposizioni per l'esecuzione del comando contenuto nella sentenza. Tale processo inizia se non viene adempiuto il comando contenuto nella sentenza. Solo in alcuni casi questo processo può coattivamente obbligare al rispetto del comando(c.d. esecuzione forzata in forma specifica) e più specificatamente quando:

  • si ha un obbligo a consegnare una cosa determinata,mobile o immobile ha una precisa scadenza(es.riconsegnare l'immobile al proprietario al termine della locazione)
  • si ha un obbligo che ha per oggetto un "facere" fungibile(appaltatore ha l'obbligo di ultimare l'edificio)se il "facere" è infungibile il detentore del diritto avrà un risarcimento danni
  • si ha un obbligo avente ad oggetto quel particolare "facere" che consiste nella conclusione del contratto
  • si ha un obbligo avente per oggetto un "non facere"(es.obbligo di non sopraelevazione di un muro).

La forma più importante di processo esecutivo è però il pignoramento ossia l'espropriazione dei beni del debitore. Tali beni verranno poi venduti ai pubblici incanti e la somma ricavata ripartita tra i creditori. L'art 2913 stabilisce che non hanno efficacia, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento. Tale inefficacia dipende non dalla incapacità del debitore ,non dalla perdita della proprietà dei beni,che non è ancora avvenuta,ma bensì dalla destinazione che essi hanno alla espropriazione. Inoltre questa inefficacia è relativa perché può essere fatta valere solo dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti nell'esecuzione. Tuttavia la legge tutela la situazione dei terzi che hanno acquistato in buona fede ignorando il pignoramento.

Il processo cautelare la sua finalità è cautelare lo stato di fatto esistente per rendere possibile l'esecuzione della sentenza o, eventualmente l'accertamento che si è richiesto al giudice.

Per meglio assicurare la conformità della sentenza a giustizia è concesso alle parti di promuovere il riesame della lite,impugnando la decisione. Tuttavia,questo riesame non può andare all'infinito e non può essere consentito senza limiti,ossia verificatesi certe condizioni il comando contenuto nella sentenza non può essere più modificato da alcunaltro giudice;ossia la sentenza è passata in giudicato. Ma la sentenza in giudicato ha anche un valore sostanziale:non soltanto non può più essere impugnata,ma in se stessa il diritto soggettivo oggetto della controversia non può più formare oggetto di discussione o di riesame tra le stesse parti in futuri processi.


LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI


Il giudice deve decidere le controversie analizzando le diverse ricostruzioni dei fatti date delle parti. Nel processo civile le parti devono preoccuparsi di indicare quali siano i mezzi di prova. Per mezzo di prova si intende qualsiasi elemento idoneo ad influenzare la scelta che il giudice deve fare per stabilire la controversia, si considerano elementi probatori documenti, foto , testimonianze, perizie ed anche ragionamenti logici. I mezzi di prova si distinguono in due specie:

  1. prova precostituita o documentale,così nominata perché esistente già prima del giudizio
  2. prova costituenda o testimoniale,così detta perché deve formarsi nel corso del processo.

I mezzi di prova una volta forniti,devono essere valutati dal giudice:

  • ammissibili ossia conformi alla legge
  • rilevanti ossia abbiano ad oggetto fatti che possono influire sulla decisione della lite.

A questo punto il giudice valuta con sentenza la loro concludenza:ossia la loro idoneità o meno a dimostrare i fatti sui quali vertevano.

Quando il giudice non ritiene di avere elementi adeguati per decidere quale tra le due versioni in conflitto sia da considerare più convincente la regola che il legislatore gli offre si denomina onere della prova: ossia in ordine a ciascun fatto o circostanza grava sempre su una sola delle parti l'onere di persuadere il giudice,o meglio se il giudice è indeciso e la prova offerta dalla parte gravata dall'onere non è convincente esso dovrà dare ragione alla controparte,anche se la versione della parte opposta non risulti convincente(art 2697). In genere l'onere probatorio spetta a chi vuole fare valere un proprio diritto, salvo alcuni casi in cui la buona fede è presunta; in tali casi l'onere grava su chi mette in dubbio la buna fede. Questa regola posta dall'art. 2697 può però essere derogata dalle stesse parti e si ha la c.c. inversione dell'onere della prova,a meno che non si tratti di diritti indisponibili e purchè le modificazione non abbia per effetto di rendere eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.

Prova documentale,per documento si intende qualsiasi cosa idonea a rappresentare un fatto in modo da consentirne la presa di conoscenza a distanza di tempo(fotografie certificati lettere ecc..). Tra i documenti rivestono particolare importanza:

  • atto pubblico documento redatto con particolari formalità da un notaio o da altro ufficiale autorizzato(es.rogiti notarili); tali atti godono della c.d. pubblica fede:fiducia nella sua veridicità. L'atto pubblico fa prima prova ,a)della provenienza del documento dal pubblico ufficiale,b)delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiali dichiarano essere avvenuti in sua presenza quindi il giudice è vincolato a considerare vere tali circostanze senza possibili controprove. Se si vuole contestare un atto pubblico si attua un procedimento detto querela di falso:ossia mediante richiesta,accertata prima dal giudice,che quel documento è oggettivamente falso.
  • Scrittura privata, è qualsiasi documento che risulti sottoscritto da un privato,non importa la forma della scrittura,l'importante è la sottoscrizione. La scrittura privata ha la stessa efficacia probatoria dell'atto pubblico se è autenticata o riconosciuta dal sottoscrivente altrimenti se non è autenticata o riconosciuta,chi vuol valersi della scrittura deve fornire la prova della provenienza della stessa mediante il procedimento detto procedimento di verificazione. La scrittura privata fa prova soltanto contro chi ha sottoscritto il documento,e non a suo favore. Un elemento importante nella scrittura privata è la data ossia l'indicazione del giorno in cui il documento è stato sottoscritto infatti essa può avere rilevanza verso terzi nel caso per esempio di dover stabilire tra due negozi. La legge in riferimento stabilisce che la data del documento è per i terzi la seguente:
    1. se il documento è autenticato vale la data di autenticazione
    2. se la scrittura è registrata vale la data di registrazione
    3. negli altri casi,la data in cui si verifichi un fatto che stabilisca in modo incontestabile che il documento è stato formato prima.(es giorno della morte)

Il legislatore attribuisce il valore di scrittura privata anche al telegramma ma solo se l'originale consegnato al pubblico ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente. Fanno prova contro chi li ha scritti al pari delle scritture private anche: le sectiune e i registri domestici,i libri e le altre scritture contabili delle imprese e le riproduzioni meccaniche(riguardano anche i documenti informatici).

Prova testimoniale o testimonianza, è la narrazione fatta al giudice da una persona estranea alla relazione e ai fatti controversi di cui il teste abbia conoscenza. La testimonianza trova però dei limiti legali di ammissibilità

Non è ammessa per controversie su contratti di importo superiore a euro 2.58 , ma il giudice può derogare; è ammessa per forza però quando art.2724:a)vi sia un principio di prova scritta,b)quando la parte si sia trovata nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta,c)quando la parte abbia perduto senza sua colpa il documento di prova.

Non è ammissibile se tende a dimostrare che anteriormente o contemporaneamente alla stipulazione di un accordo scritto siano stati stipulati altri patti. Anche per tale caso il giudice deve pero ammettere la testimonianza se ricorrono i casi previsti dall'articolo 2724 del c.c. quando la prova è invocata a dimostrazione che successivamente alla formazione di un documento,è stato stipulato un patto aggiuntivo o contrario al contenuto,il giudice può ammetterla solo se ritiene verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

Non è ammissibile se tende a provare un contratto che,per volontà delle parti o per espressa disposizione di legge,deve essere stipulato o anche solo provato per iscritto. In questi casi la testimonianza è ammissibile solo se ricorra la terza ipotesi dell'artic.2724.


Quando in un atto la forma scritta è richiesta ab substantiam,essa costituisce un elemento essenziale del negozio,e se ciò non viene rispettato, l'atto è nullo. La prova della stipulazione di tale atto quindi può essere provata solo con una forma scritta. Nel caso che la parte abbia perduto,per colpa non sua la prova,è ammessa ogni tipo di prova. Da ciò si ricava che il legislatore impone alla parte l'onere di custodire il documento,onde poi mostrarlo al giudice se necessario.

Quando la forma scritta di un atto sia richiesta come prova, si parla di forma a probationem tantum. La mancanza di tale forma non comporta la nullità dell'atto ma l'incompatibilità della prova testimoniale e presuntiva;anche per questo caso sono ammesse le eccezioni per non colpa della perdita della prova scritta. Comunque la mancanza di un documento in questi casi non preclude del tutto la possibilità di provare l'atto e il suo contenuto:

  • Se l'esistenza del negozio costituisce un fatto non contestato dalle parti il giudice deve considerarlo provato
  • La parte che intenda provare il fatto può chiedere l'interrogatorio giudiziale nella speranza di ottenere una confessione della controparte ossia può deferirle il giuramento decisorio.

Prova della simulazione,la simulazione è un contratto seguito da una controdichiarazione scritta in cui le parti o negano il primo negozio(simulazione assoluta),oppure dichiarano di aver inteso concludere un contratto diverso(simulazione relativa). Nel caso di controversia e nel caso in cui venga a mancare la prova della controdichiarazione la simulazione può essere fatta riconoscere:

dalle parti solo con prova scritta nel caso di negozio lecito, e con testimonianza per i casi dell'art 2724

dalle parti con prova scritta , presunzioni e testimonianze per atto illecito

dai terzi, proprio perché impossibilitati di avere prova scritta, con testimonianza e presunzioni

Inoltre la simulazione può sempre essere provata mediante confessione ovvero giuramento.


Per presunzione(prova indiretta),si intende ogni argomento, congettura, illazione, attraverso cui, essendo già provata una circostanza, si giunge a considerare provata un'altra circostanza,sfornita di prove diretta. Si parla di presunzioni legali quando è la stessa legge che attribuisce valore di prova ad un fatto in ordine ad un altro fatto che quindi viene presunto. Le presunzioni legali a loro volta possono essere:

assolute se non ammettono prova contraria

relative se ammettono prova contraria.

Le presunzioni sono semplici se non sono prestabilite dalla legge ma sono lasciate all'apprezzamento del giudice.


La confessione è la dichiarazione che la parte fa di fatti sfavorevoli a se e favorevoli all'altra, ed è una dichiarazione di scienza perché volontaria. Essa può essere:

giudiziale se resa in giudizio, e fa piena prova(viene considerata vero ciò che dice il confidente e non può più essere contestato);essa può essere resa spontaneamente o tramite interrogatorio dall'altra parte.

stragiudiziale se resa fuori dal giudizio,se resa all'altra parte ha lo stesso valore di quella giudiziale;la confessione stragiudiziale deve essere provata.

Entrambe possono essere revocate se si dimostra che sono state determinate da errore o violenza. La confessione si dice qualificata quando la parte riconosce la verità dei fatti a sé sfavorevoli,ma vi aggiunge altri fatti tendenti ad infimare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti. In tale caso bisogna distinguere:a) se l'altra parte non contesta la verità dei fatti aggiunti la confessione fa piena prova,b)se l'altra parte contesta è il giudice a decidere la veridicità di tali aggiunte.

Distinta dalla confessione è la dichiarazione ricognitiva che invece di fatti ha per oggetto l'osservazione di diritti o rapporti giuridici


Il giuramento è un mezzo di prova di cui si può chiedere l'acquisizione nel corso di un giudizio civile.

Può essere decisorio quando viene richiesto da una delle parti per ottenere una dichiarazione dall'altra parte su di una cosa che davvero abbia carattere decisorio ai fini del pare del giudice; il valore è quello di prova di fatto e contro di esso non possono esser portate ulteriori prove. Il giuramento viene reso in giudizio dalla parte davanti al giudice che deve ammonire il giurante sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione del falso(lo spergiuro può essere dichiarato solo nel processo penale; in tal caso il reo deve indennizzare la parte lesa nel processo civile). Non è ammesso giuramento quando si tratti di diritti indisponibili, fatti illeciti, fatti per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam e di contestare l'attestazione,contenuta in un atto pubblico,che un determinato fatto è avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che lo ha redatto. .

È invece suppletorio   quando viene richiesto dal giudice che non è convinto delle prove addotte chiede una ulteriore prova. Una particolare specie di tale giuramento è quello estimatorio, che può essere richiesto per stabilire l'esatto valore di una determinata cosa .







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