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Sunto - CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO - I CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO

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CAPITOLO 1 : CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO.

Il giudice è fonte del diritto.

 1)FONTI ATTO: leggi del PARLAMENTO, REGOLAMENTI DEL GOVERNO O DI UN ENTE LOCALE

2)FONTI FATTO: CONSUETUDINI CHE DIVENTANO OBBLIGHI

Entrambe le sub 1 e 2 hanno la capacità di incidere modificando l'ordinamento giuridico.

A)ORDINE GERARCHICO: i rapporti tra le diverse fonti sono regolati dal PRINCIPIO DELLA COMPETENZA: non si fa riferimento alla forza normativa bensì all'organo che è titolare del potere di emanare le regole stesse e all'oggetto che possono investire(vedi leggi statali e leggi regionali : sono sullo stesso gradino delle fonti e i loro rapporti reciproci sono regolati dalla diversa sfera di competenza che la costituzione attribuisce alle leggi statali e alle leggi regionali).

VALORE DELLA NORME NEL TEMPO E NELLO SPAZIO:

1)Tra norme di pari grado (ex. L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COME METODO E COME FONTE.

Oltre alle fonti atto e alle fonti fatto produce norme giuridiche anche il DIRITTO GIUDIZIARIO, grazie all'interpretazione da parte dei giudici.

2)INTERPRETAZIONE LETTERALE: sulla base del significato letterale delle parole.

3)INTERPRETAZIONE LOGICA: è diretta ad individuare la carenza interna della legge . 4)INTERPRETAZIONE ANALOGICA: ricerca della norma da applicare relativamente a dei casi analoghi

LO STUDIO DEL DIRITTO E IN PARTICOLARE DEL DIRITTO PUBBLICO

Per comprendere il diritto pubblico  è importante fare riferimento ai profili storici di ciascuno istituto esaminato.

continua modulo 1:  I CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO

GIURIDICO.

4)L'ESTERIORITA': cioè l'oggetto della norma è  esteriore  del soggetto che si intende disciplinare(al contrario delle norme morali).

L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO: DALLA DISPOSIZIONE ALLA NORMA GIURIDICA.

Dalla disposizione , dal frammento di testo si passa alla norma.

L'EFFICACIA DELLE LEGGI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO.

RISPETTO A QUALI SITUAZIONI LA LEGGE PRODUCE I SUOI EFFETTI:

L'articolo 11 delle disposizioni preliminari del C.C afferma il principio dell' IRRETROATTIVITA' della legge ,  stabilendo la regola generale che la legge non dispone che per l'avvenire.

L'AMBITO SPAZIALE IN CUI LA LEGGE PRODUCE I SUOI EFFETTI:

Le leggi dell'ordinamento giuridico italiano si estendono a tutto il territorio della Repubblica.

Preminenza del criterio di collegamento della residenza piuttosto che della nazionalità .

Prevalenza della volontà delle parti sul principio dell'inderogabilità della giurisdizione italiana.

CAPITOLO 1 B: LE FONTI DEL DIRITTO.

L'articolo 1 delle preleggi del C.C  stabilisce che sono fonti  dell'ordinam. L'ordinamento italiano ritrova nella costituzione e nelle norme contenute nelle leggi ordinarie(come le disposizioni sulla legge in generale) le linee essenziali per tracciare il profilo del suo sistema delle fonti.

Equiparate alla costituzione sono le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale.

Al rango inferiore  a quello occupato dalla costituzione si trovano le leggi formali(leggi del parlamento) e gli atti aventi forza di legge(i decreti legge e i decreti legislativi del governo).

E altri atti che hanno un rango primario (regolamenti interni degli organi costituzionali, leggi regionali, statuti regionali, leggi delle provincie di Trento e bolzano).

1)COSTITUZIONE MATERIALE: se si fa riferimento all'insieme dei fini e dei valori espressi dall'insieme dei gruppi politici e sociali.

FONTI COSTITUZIONALI:

LA COSTITUZIONE: vedi modulo 3.

LE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI: vedi modulo 5.

Sia le leggi di revisione costituzionale e che quelle costituzionali formano entrambe norme di grado costituzionale.

Le altre leggi semplicemente costituzionali  svolgono invece una semplice funzione di integrazione della stessa costituzione.

LE FONTI PRIMARIE:

LE LEGGI ORDINARIE DEL PARLAMENTO:

Al gradino sottordinato alla costituzione  troviamo le fonti primarie tra le quali le leggi formali del parlamento.

Le leggi ordinarie sono atti tipici del parlamento  dotate di valore e di forza di legge.

Per valore di legge s'intende in genere il particolare trattamento che l'ordinamento prevede nei confronti delle leggi del parlamento.

Essa consiste nel riservare alla legge determinate materie o determinati oggetti.

SEMPLICE: se il rinvio alla legge ordinaria non contiene indicazioni circa il contenuto che la legge deve assumere.

Rinvia alla legge ordinaria la regolamentazione di una materia indicando anche le caratteristiche del contenuto della disposizione.

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: I DECRETI LEGISLATIVI E  I DECRETI LEGGE DEL GOVERNO.

I decreti legge e i decreti legislativi sono deliberati dal consiglio dei ministri ed emanati dal PdR e sono pubblicati , come le leggi, sulla gazzetta ufficiale  della repubblica.

L'indicazione dei criteri e dei principi direttivi ai quali il governo deve attenersi.

Nel caso in cui l'organo delegante non abbia rispettato la previsioni costituzionali  riguardanti la delegazione l'invalidità della legge di delegazione renderà invalido anche il decreto legislativo del governo; viceversa la regolarità della legge di delegazione rende il decreto dell'esecutivo perfettamente valido.

Il decreto legislativo quindi si pone come un atto equivalente alla legge nel sistema delle fonti dell'ordinamento , ma resta soggetto alle prescrizioni della legge  di delegazione che ne definisce gli ambiti e i limiti.

Il decreto legge a norma dell'articolo 77 deve necessariamente essere convertito in legge da parte del parlamento entro 60 giorni.

I decreti legge sono atti che hanno forza di legge ordinaria.

I limiti sostanziali dei decreti legge possono distinguersi in tre categorie:

1)i presupposti della necessità e dell'urgenza , quelli disposti dalla stessa costituzione.

2)i limiti derivanti dalla soggezione del governo al controllo politico del parlamento.

3)i limiti che derivano dalla forza di legge dei decreti in questione , poiché in tal senso essi sono sottoposti  agli stessi limiti sostanziali delle leggi ordinarie.

GLI ALTRI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE.

Lo statuto regola  l'esercizio del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge della repubblica.

la pubblicazione  delle leggi e dei regolamenti regionali. Questo caso incontra dei limiti: a)un limite alla stessa competenza della fonte statutaria; b)un limite al contenuto della disciplina adottata.

4)POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELLO STATO: è prevista per le regioni di diritto comune.

Le leggi regionali di differenziano da quelle del parlamento per alcuni motivi ben precisi: innanzitutto perché la competenza del parlamento è generale mentre quelle delle regioni  è limitata alle materie  espressamente indicate dalla costituzione .

In secondo luogo  le leggi regionali sono sottoposte al controllo preventivo  da parte dello stato  mentre le leggi statali  subiscono un controllo successivo ed  eventuale  ad opera della corte costituzionale.

Le leggi regionali sono anche subordinate al loro statuto.

Tra le leggi ordinarie dello stato e le leggi regionali sia instaura quindi un criterio di competena.

2)le leggi tributarie, le leggi di bilancio, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di amnistia e di indulto.: 3)le leggi per la modifica dei patti lateranensi.

I REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI:

Questi regolano l'organizzazione interna e l'esercizio delle funzioni.

64 della costituzione che stabilisce che  essi siano approvati da ciascuna camera a maggioranza assoluta dei propri membri.

Parlamentari possono disciplinare i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dichiarati urgenti, i casi e le forme di approvazione in commissione dei disegni di legge, le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni parlamentari.

Tra la legge ordinaria e regolamento parlamentare si instaura un rapporto di competenza.

I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

Essi non sono previsti dalla costituzione.

Spetta alla legge ordinaria dettare le norme necessarie  per la costituzione e il funzionamento della corte.

I REGOLAMENTI DEL GOVERNO:

Un'apposita legge sull'ordinamento della presidenza del consiglio ha espressamente previsto regolamenti interni del governo che disciplinano:

gli ordinamenti necessari per l'iscrizione delle prposte d'iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del governo all'ordine del giorno del consiglio dei ministri.

I modi comunicazione dell'ordine del giorno  e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del consiglio.

Le modalità di informazione sui lavori del consiglio.

I REGOLAMENTI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA:

Essa è dotata di un'autonoma e primaria potestà organizzativa.

Il carattere  primario dei suoi regolamenti si basa sull'autonomia costituzionale del presidente della repubblica limitatamente alla disciplina  delle funzioni svolte nell'ambito dell'attività politica e legislativa.

I regolamenti della presidenza della repubblica sono approvati dal capo dello Stato su proposta del rispettivo segretario generale della presidenza.

Vedi articolo 11 della costituzione.

Le leggi comunitarie non sono sotto il controllo della corte costituzionale.

L'ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE:

nell'ordinamento italiano l'adeguamento al diritto internazionale può avvenire in 3 modi:

1)mediante una legge ordinaria di esecuzione(procedimento ordinario di adattamento).

Le norme di adattamento al diritto internazionali occupano un posto superiore alle leggi ordinarie nella gerarchia delle fonti.

I REGOLAMENTI DEL POTERE ESECUTIVO:

Rappresentano delle fonti secondarie.

Dei regolamenti non si occupa la costituzione.

I regolamenti indicati dalla legge 400/1988 indica 17 tipi di regolamenti:

1)regolamenti esecutivi: sono quelli emanati per disciplinare delle leggi e dei decreti legislativi.

4)regolamenti di organizzazione: disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

6)regolamenti di attuazione della legge comunitaria: accanto ai regolamenti governativi ci sono anche quelli emanati dai ministri se sono abilitati a farlo da una legge e quelli dei ministri e del presidente del consiglio solo nelle materie di loro competenza.

Nei confronti dei regolam. Nasce dalla rivoluzione di ottobre che portò alla caduto del regime zarista in Russia.

Superamento della concezione privatistica del potere. Il potere assoluto spetta ancora al Sovrano. Nasce dalla fine del 19°sec. E l'inizio del 20°(superamento dei primi stati di diritto).

È caratterizzato dall'estensione del  diritto al voto ai cittadini maggiorenni(escluse le donne). a)distinzione del diritto del lavora dal diritto comune ai rapporti privati: l'obiettivo era di tutelare i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.

LA MONARCHIA COSTITUZIONALE

Nasce dalla rivoluzione francese che pone fine alle forme di stato assoluto e alla monarchia assoluta. La monarchia costituzionale rappresenta la prima applicazione del principio della divisione dei poteri e anche la prima fse di avvio dello Stato Liberale.

L'equilibrio errà meno a partire dal1850 c.a. a vantaggio del Parlamento(esce il Governo dai poteri del Re :il cosiddetto gabinetto del Re).Il Governo è un organo autonomo di decisione politica nei confronti del Parlamento.

Tutto questo fino alla 1° guerra mondiale.

A)FORMA PRESIDENZIALE: il presidente è al centro del sistema costituzionale da cui riceve le funzioni proprie del capo dello Stato e cioè capo del governo e rappresentanza internazionale.

Spetta al capo dello Stato la nomina o la revoca dei Ministri e degli altri vertici del Governo.

Non esiste una forma di fiducia tra Parlamento e Governo(vedi governo parlamentare).

Trova il suo bilanciamento con il principio democratico e cioè elezione diretta da parte del popolo del presidente e poteri di controllo e di freno del parlamento

B)FORMA SEMIPRESIDENZIALE:

Caratteristiche simili a quelle presidenziali:

1)elezione diretta del presidente della repubblica

2)rapporto fiduciario tra governo e parlamento(vedi forma di governo parlamentare).

Capo del Governo: è il centro motore del sistema costituzionale= regime a partito unico

In esso si convogliano tutti i poteri .

Forma di Governo Fascista = forma di governo monista.

Il soviet supremo = parlamento della tradizione occidentale.

1c)ruolo del partito: ad esso spetta una funzione di guida della collettività nella costruzione della società socialista.

b)camera del senato: sanzione

2)IL GOVERNO: potere esecutivo a carico del RE . Il potere secutivo era nelle mani del re  e nella repubblica italiana è nelle mani della politica.

N.B.: trasformazioni del Senato: i senatori non sono nominati dal re ma in seguito ad una proposta del Governo; inoltre la posizione del Governo rispetto a quella del Parlamento diminuisce(oggi il governo ha bisogno della fiducia del Parlamento).

c: I ministri erano nominati o revocati dal RE ma su proposta del capo della Stato.

A, b, c, : legge del 24 dicembre 1925 che modifica radicalmente l'organizzazione dei pubblici poteri: esclude la responsabilità del governo verso il parlamento; il popolo non conta più perché era rappresentato dal parlamento.

1926: Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza: = unico partito cioè quello fascista

1)il segretario del partito diventava ministro.

2)il capo del partito fascista diventava capo del governo.

3)il gran consiglio del fascismo diventava un organo costituzionale dello Stato.

1939: abolizione di ogni forma di consultazione elettorale e la camera dei deputati diviene camera dei fasci e delle corporazioni.

LA CADUTA DEL FASCISMO:

24-25 luglio 1943 il gran consiglio votò la sfiducia del capo del governo. 2 agosto 1943: soppressione del partito fascista = scioglimento della camera dei fasci e delle corporazioni.

Le funzioni del capo dello stato furono date al capo del consiglio Alcide de Gaspari (umberto 2 lasciò l'Italia).

22 dicembre 1947: approvazione della costituzione

27 dicembre 1947: promulgazione della costituzione.

1 gennaio 1948: entrata in vigore della costituzione.

I poteri di gestione della magistratura sono affidati al CSM presieduto dal capo della repubblica e formato anche da deputati.

Corte costituzionale : poteri di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle regioni e di giudicare su eventuali responsabilità penali del presidente della repubblica.

La razionalizzazione dei poteri passa dalla fiducia tra parlamento e governo.

IL PERIODO DEL CONGELAMENTO DELLA COSTITUZIONE.

1948: il primo parlamento della repubblica PCI, PSI.

Fino al 1956 (corte costituzionale) nulla si mosse da parte del Parlamento.

L'AVVIO DEL PROCESSO ATTUATIVO: LE STRUTTURE DELLO STATO.

1955: istituzione della corte costituzionale

1957:consiglio nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL).

1988: direzione e coordinamento dell'esecutivo in capo al presidente del consiglio dei ministri.

VERSO IL COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL DISEGNO COSTITUZIONALE: LA NUOVA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI LIBERTA'.

E' rappresentato dal consigli dei ministri (composti dai membri dei governi nazionali) e dalla commissione della comunità.

Nel parlamento europeo possiamo distinguere:

1)IL CONSIGLIO: organo deliberante.

CARATTERESTICHE DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI:

ORGANI COSTITUZIONALI:

1)NECESSARI:  al corretto funzionamento dell'ordinamento.

2)IL PARLAMENTO.

3)IL GOVERNO.

4)IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

5)LA CORTE COSTITUZIONALE.

2)UNIVERSALITA': estensione del voto alle donne dopo la seconda guerra mondiale.

2)ASSOLUTA: 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

LA LEGGE ELETTORALE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA:

Questa è la legge del 4/8/93 n°276

Numero seggi elettivi: 315 SENATARI + un certo n° di senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.

LA LEGGE ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI(LEGGE DEL 4/8/1993 N°277)

Questa legge prevede un n° elevatissimo di DEPUTATI cioè 630, il territorio italiano è suddiviso in 26 circoscrizioni.

L'INIZIATIVA POPOL ARE:

Vedi articolo 71 della Costituzione: l'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il presidente della camera che riceve la proposta non può archiviarla senza presentarla alla Camera.

Le iniziative popolari sono quelle previste dall'articolo 75 della Costituzione(esclude la richiesta dei referendum).

La Costituzione italiana prevede tre tipi di referendum:

1)COSTITUZIONALE: che si attua per le leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi costituzionali.

3)ABROGATIVO: per le leggi ordinarie.

Possono partecipare al ref. La legge determina le modalità di attuazione dei referendum.

La proposta di soggetta a referendum è approvata se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Se ammissibile il Presidente della Repubblica  su deliberazione del consiglio dei ministri indice il referendum fissando la data della consultazione in una delle domeniche tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Se il risultato è favorevole all'abrogazione il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge.

Abbrogativo fu quello del 1970 contro la legge introduttiva del divorzio.

IL REFEREENDUM COSTITUZIONALE:

In base all'articolo 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione possono essere oggetto di referendum prima della loro promulgazione ed entrata in vigore.

Le modalità sono simili a quelle per i referendum abrogativi con alcune eccezioni che sono la completa assenza di termini di presentazione della richiesta se non quello dei 3 mesi dalla pubblicazione-notizia della legge costituzionale sulla gazzetta ufficiale e l'esclusione del controllo di legittimità della corte costituzionale.

CAPITOLO 6: IL PARLAMENTO.

Ci si rifece alle esperienze precedenti al fascismo che erano di tipo parlamentare.

Il Parlamento nasce in Inghilterra prima della democrazia intorno al 14°secolo nella forma Bicamerale.

Le due camere erano quelle dei Lords(nobili e clero)e quella dei Comuni.

Le cause di incapacità che impediscono al cittadino di diventare membro del p. sono quelle stesse cause che escludono nel soggetto la titolarità del diritto di voto(esempio la mancanza della maggiore età).

Sono cause di incompatibilità:

1)il fatto di essere senatori e deputati contemporaneamente;

2)il fatto di essere parlamentari e membri del CSM,

3)parlamentari e giudici della Corte Costituzionale;

4)parlamentari e Presidenti della Repubblica;

5)parlamentari titolari o consulenti di imprese pubbliche o private.

Le guarantige tendono ad assicurare la più assoluta indipendenza dei singoli e del collegio.

67 della Costituzione stabilisce che ogni membro del parlamento rappresenta la nazione e esercita la sua funzione senza vincoli di mandato.

Il Parlamento è un organo rappresentativo della nazione nella sua interezza.

I parlamentari sono i portavoce delle aspettative e delle volontà degli elettori, dei loro interessi generali.

Prima della revisione dell'articolo 68 dell'ottobre 1993 non era possibile sottoporre un membro del Parlamento ad indagini dell'autorità giudiziaria senza la preventiva autorizzazione a procedere da parte delle stesse Camere.

Con la nuova legge non è più necessaria l'autorizzazione delle Camere per sottoporre a procedimento penale il membro del Parlamento.

Tra le prerogative di maggiore importanza vi sono:

1)VERIFICA DEI POTERI: attribuisce al parlamento la facoltà di valutare la validità delle elezioni dei membri che di esso fanno parte(ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità  e di incompatibilità).

4)AUTONOMIA AMMINISTRATIVA: possibilità accordata alle camere di provvedere autonomamente all'organizzazione dei propri uffici amministrativi interni e all'assunzione dei propri dipendenti mediante una diretta stipulazione del contratto di lavoro.

ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE:

L'attività delle camere inizia 20 gg. Le convocazioni straordinarie possono essere indette per iniziativa del Presidente della Repubblica del Presidente della Camera oppure di un terzo dei suoi membri.

La legislatura dura 5 anni sia per la camera dei deputati sia per il senato(ciò a partire dal 1963)

La legislatura dura dall'entrata in funzione delle camere fino al loro esaurirsi salvo il caso di scioglimento anticipato previsto dall'articolo 88 della Costituzione.

In realtà le camere in qualità di organi permanenti potrebbero riunirsi in ogni momento indipendentemente dalle vicende dei singoli membri(articolo 61 proroga dei poteri delle camere precedenti).

2)un apposita legge di proroga.

Lo scioglimento delle camere ha un effetto differito al momento in cui entrano in funzione le nuove Camere.

ORGANI STRUMENTALI:

L'ufficio di presidenza è uno degli organi strumentali del parlamento.

Un altro organo operativo all'interno del parlamento è il gruppo parlamentare: gli atti dei gruppi parlamentari sono compiuti per se stessi; i gruppi cioè agiscono nel loro interesse.

L'appartenenza ad un gruppo parlamentare è giustificata dal fatto che tutti i membri del parlamento devono avere la possibilità di partecipare paritariamente alla vita delle camere.

Parlamento in seduta comune = camera deputati e senato della repubblica riuniti in un unico "organo".

Il parlamento si riunisce in seduta comune nei seguenti casi:

1)Elezione del Presidente della Repubblica;

2)La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;

3)L'elezione di 1/3 dei membri del CSM;

4)L'elezione dei 16 membri contenuti in un elenco che devono intervenire nei giudizi di accusa del Presidente della Repubblica

LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DURANTE LE SEDUTE PARLAMENTARI:

Il funzionamento delle camere non è disciplinato solo dai regolamenti interni di ognuna di esse ma anche dalla Costituzione.

5)il calendario dei lavori:

viene predisposto dal Presidente della Camera tenendo conto delle indicazioni del Governo  e inserendo nel calendario stesso sia le proposto prevalenti sia quelle delle minoranze per evitare che solo i gruppi parlamentari più influenti possano decidere la sua composizione.

Alla formazione dell'ordine del giorno e del calendario dei lavori non partecipano i rappresentanti del governo che sono invece autorizzati a partecipare alle sedute del Parlamento.

3)la censura che prevede l'interdizione alla partecipazione ai lavori da 2 a 15 giorni nel caso in cui il parlamentare sia ricorso anche alla violenza.

Stiamo parlando della:

1)FUNZIONE LEGISLATIVA

2)FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO.

L'atto legislativo è il risultato di un complesso procedimento che si articola in una serie di fasi successive:

1)INIZIATIVA LEGISLATIVA

2)ESAME DEI PROGETTI

3)DELIBERAZIONE DELL'ATTO

4)PROMULGAZIONE O EVENTUALE RINVIO ALLE CAMERE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5)PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1.1:INIZIATIVA LEGISLATIVA:

Ai sensi della Costituzione l'iniziativa spetta:

1)AL GOVERNO:

il governo presenta dei disegni di legge in 4 fasi distinte:

a)presentazione di uno schema di disegno di legge da perte di uno o più ministri.

b)delibera sul disegno da parte del Consiglio dei Ministri

c)autorizzazione del Presidente della Repubblica a presentare tale disegno.

d)presentazione alle camere del disegno in questione accomnato dal decreto Presidenziale di autorizzazione.

Il presidente della camera dopo aver ricevuto il progetto o il disegno di legge lo affida in base alla materia ad una commissione permanente per un esame preliminare. I regolamenti delle camere in armonia con la carta costituzionale dispongono riduzioni dei termini normali.

b)secondo limite: risiede nella tassativa esclusione dell'uso del procedimento semplificato:

*in materia costituzionale

*in materia elettorale

*in occasione di deleghe al governo

*per gli atti che autorizzano i trattati internazionali

*per atti che approvano bilanci e consuntivi

Alle limitazioni stabilite dalla costituzione si aggiungono quelle derivanti dai regolamenti parlamentari:

a1)regolamento del Senato: la procedura normale deve essere riservata anche ai disegni di legge che vengono rinviati dal Presidente della Repubblica alle camere.

In questo caso la formulazione degli articoli del disegno di legge viene affidata alla Commissione competente e si affida all'assemblea plenaria l'approvazione ultima del progetto.

La promulgazione deve essere controfirmata dal presidente del consiglio.

Il Presidente della repubblica se lo ritiene opportuno può astenersi dal procedere alla promulgazione e rinviare la legge alle camere con messaggio motivato e richiedere una nuova deliberazione.

Se la legge viene riapprovata il presidente della Repubblica ha l'obbligo di promulgarla.

Dal momento della sua promulgazione inizia il periodo della vacatio legis che è normalmente di 15 giorni al termine del quale la legge entra in vigore.

La durata della vacatio può essere modificata dalla legge stessa.

Insieme alla pubblicazione la legge è soggetta all'inserzione nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

 Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Passiamo ore al procedimento vero e proprio che porta alla formazioni di nuove leggi costituzionali  o alla modifica  o all'integrazione della costituzione o di altre leggi costituzionali.

Di queste leggi fa parte la legge del bilancio, che ha lo scopo di garantire ai cittadini che l'operato del governo sia sottoposto al controllo da parte del parlamento che l'espressione della volontà dei cittadini.

Analisi ed approvazione delle legge di bilancio:

1)il governo presenta al parlamento il documento di programmazione  economico finanziario entro il 15 maggio di ogni anno

2)il governo presenta al parlamento ed invia poi alle regioni il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale entro il 31 luglio.

4)il governo presenta al parlamento la legge finanziaria in relazione relazionale e programmatica il bilancio pluriennale programmatico e i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria pubblica entro il 30 settembre.

9)il ministero del tesoro deve presentare al parlamento il rendiconto consuntivo entro il 30 giugno.

Molto spesso il trattato per divenire operante all'interno dello Stato necessità della modificazione del diritto dello Stato in questione. In tali casi insieme alla legge di autorizzazione alla ratifica il parlamento emana anche uno speciale ordine di esecuzione che non è nient'altro che una legge interna allo Stato che ha come testo normativo il testo del trattato appena perfezionatosi.

In materia di trattati internazionali vedi articolo 11 della Costituzione.

2)INTERPELLANZA: consiste nella domanda che per iscritto viene rivolta da un parlamentare ad un ministro circa i motivi o gli intendimenti della condotta del governo in questione attinenti determinati aspetti della sua politica.

L'ADATTAMENTO AUTOMATICO: L'ARTICOLO 10 DELLA COSTITUZIONE.

Esso introduce il  principio dell'adattamento automatico del diritto internazionale generale.

Non sono al di sopra della costituzione

L'ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE: DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA:

Consiste nel determinare la posizione di uno Stato nell'ambito dell'ordinamento internazionale.

LE FUNZIONI INTERNAZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA :

La rappresentanza dello Stato italiano nei suoi rapporti internazionali appartiene al presidente della repubblica al quale spetta la ratifica dei trattati salvo per alcuni per i quali è necessaria l'autorizzazione delle camere .

Sorse all'indomani della 1° guerra mondiale in base al 14° punto del Pres. In seguito ad una convenzione promulgata dallo stesso consiglio d'Europa sono stati creati due organi internazionali: la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

.IL CONSIGLIO EUROPEO:

Il consiglio europeo è formato dalla riunione dei capi di Stato e di Governo dei paesi membri ed è stato istituito in occasione del vertice del 9- 10 divembre 1974 a Parigi.

.IL CONSIGLIO DEI MINISTRI:

Esso è l'organo decisionale della Comunità è composto dai rappresentanti dei Governi dei paesi membri.

Le sedute del consiglio non sono pubbliche.

. LA COMMISSIONE:

Essa è l'organo esecutivo della comunità.

Essa è responsabile dell'unitarietà dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto comunitario, controlla la legittimità dell'operato del consiglio e decide sulle questioni attinenti al diritto comunitario.

8 della costituzione stabilisce 3 principi generali:

1)tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.

LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LO STATO E LE CHIESE DELLA TAVOLA VALDESE:

Si è raggiunta un intesa con la legge 449 del 11 agosto del 1984 che stabilisce:

autonomia e indipendenza dell'ordinamento valdese.

Il contenuto delle intese è simile alle altre già esaminate.

Al governo è dedicato infatti solo il titolo 3 della costituzione e gli articoli dal 92 al 96.

Lo statuto albertino ignorava il termine governo perché l'indirizzo politico e il potere esecutivo erano affidati interamente al sovrano e i ministri svolgevano semplicemente la funzione di consiglieri regi.

Quanto alle funzioni. Quelle di maggiore importanza sono:

1)Funzione di indirizzo politico:

che il governo esercita partecipando alla direzione politica del paese nell'ambito della maggioranza parlamentare.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO:

L'articolo 92 stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri.

L'aspetto di sostanziale importanza è che sia rispettato il principio della fiducia del Parlamento nei suoi confronti del governo per evitare che siano formate comini politiche governative che rispondano soltanto alle visioni politiche presidenziali ma siano in completa antitesi con il legislativo.

Il Presidente del Consiglio deve:

a)scegliere i ministri

b)formulare un programma comune di governo

Fina al 1958 l'incarico veniva conferito oralmente e poi perfezionato mediante un decreto presidenziale controfirmato dal presidente del consiglio.

Della notizia poi veniva data comunicazione alla stampa, alla televisione e alla radio.

Il passo successivo al conferimento dell'incarico da parte del capo dello Stato è quello dello scioglimento della riserva, cioè si scioglie quella riserva con la quale la persona incaricata non poteva ancora considerarsi il Presidente del consiglio.

Al decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri fanno seguito altri due decreti presidenziali che sono quello di nomina dei singoli ministri e quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente.

Il Presidente del Consiglio prima della sua nomina deve avere già compilato una lista di ministri di godimento dalla maggioranza del parlamento.

4)FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA:

E' detta anche fase del giuramento.

Il passaggio dei poteri si perfeziona con il giuramento come stabilisce l'articolo 93 della costituzione che deve essere fatto sia dal Presidente del Consiglio che dai singoli ministri  nell'assumere le loro funzioni.

Della fiducia parlamentare si occupa l'articolo94 della costituzione.

Entro 10 gg dalla sua formazione il governo si rivolge alle camere per ottenere la fiducia.

Il Presidente della Repubblica può invece che accettare un voto di sfiducia al governo sciogliere anticipatamente le camere(semprechè non si sia già formata una nuova maggioranza di governo).

Il governo deve presentarsi alle camere entro 10 giorni dalla sua nomina.

LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO:

I9l governo è un organo complesso formato da più organi semplici che sono il presidente del consiglio dei ministri, i singoli ministri e il consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Per divenire presidente del consiglio non servono requisiti particolari basta essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici.

1)RAPPORTI TRA GOVERNO ED ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI:

Il presidente del consiglio ha la rappresentanza generale dell'organo.

Questa posizione del capo del governo risulta evidente nei rapporti tra governo e parlamento poiché è il presidente del consiglio che presenta alle camere il programma di governo prima che inizi il dibattito sulla fiducia.

E' il presidente del consiglio che presenta alle camere determinate proposte di legge.

A lui spetta l'instaurazione davanti alla corte costituzionale  dei giudizi principali sulla legittimità delle leggi regionali e costituzionali.

2)I RAPPORTI TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Durante la fase che precede la convocazione del collegio il presidente del consiglio gode di poteri specifici:

1)fissa i ritmi delle sedute

2)redige l'ordine del giorno

3)egli ha una competenza generale per quanto riguarda l'attività legislativa del governo.

I poteri del presidente del consiglio sono quindi:

1)essere il simbolo dell'unità del governo.

2)decide le dimissioni anche senza il parere del consiglio dei ministri.

5)stabilisce l'ordine del giorno

6)dirige i lavori.

7)convoca il presidente del consiglio di gabinetto.

9)dirige l'ufficio della presidenza del consiglio

10)chiede la fiducia alle camere

11)presenta alle camere le iniziative di legge

3)RAPPORTI TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E I SINGOLI MINISTRI.

Le responsabilità del presidente del consiglio sono:

1)di tipo politico o generale : è responsabile x gli atti compiuti da ogni singolo ministro difronte al parlamento.

Per i reati nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consiglio e i singoli ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

L'ufficio che svolge i compiti affidati al presidente del consiglio è la presidenza del consiglio dei ministri che è così strutturata:

1)un segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri.

2)dipartimenti ed uffici che permettono lo svolgimento delle funzioni attribuite al segretario e ai ministri senza portafoglio.

b)l'istituto centrale di statistica

c)il consiglio nazionale delle ricerche

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il vicepresidente del consiglio dei ministri è un ministro al quale viene affidato l'esercizio temporaneo delle funzioni ordinarie compito del presidente del consiglio.

I ministri sono nominati dal presidente della repubblica  su proposta del presidente del consiglio .

Tra i referendum del 1993 hanno abrogato  le leggi istitutive del ministero dell'agricolture, e di quello del turismo e dello spettacolo.

4)ministero della difesa: è il risultato dell'unificazione dei ministeri della marina militare, dell'aeronautica e della guerra che organizza le forze armate, coordina i problemi militari e si occupa della difesa del territorio dello Stato e dei servizi di leva.

5)ministero delle finanze: gestisce  i beni immobili demaniali e patrimoniali e si occupa della riscossione delle entrate dello Stato.

7)ministero del bilancio e della programmazione economica: coordina l'operato dei due precedenti ministeri e ha l'importante incarico di formare il bilancio dello Stato.

12)ministero dei lavori pubblici: si occupa della realizzazione di tutte le opere pubbliche dello Stato .

22)ministero della funzione pubblica e affari sociali.

La legge bassanini dimostra la volontà di riduzione e semplificazione delle attività degli organi dello Stato centrale.

2)responsabilità civile: incorre quando i ministri compiono atti in violazioni dei diritti soggettivi in base alle norme del codice civile.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI:

E' composto da tutti i ministri, compresi quelli senza portafoglio, più il presidente del consiglio, il o i vicepresidenti, il sottosegretario alla presidenza del consiglio.

Le competenze del consiglio dei ministri sono:

1)l'approvazione delle iniziative legislative del governo, nel senso che i singoli ministri hanno il dovere di sottoporre al consiglio un progetto di legge, sia individualmente sia in gruppi, che però diventa iniziativa legislativa del governo solo se fatto proprio dal consiglio dei ministri in modo tale che sia il governo stesso ad assumersene la responsabilità politica.

2)l'approvazione dei decreti legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti governativi.

Pur non avendo origine da un atto legislativo possono costituirsi in virtù di un decreto del presidente del consiglio dei ministri, atto che ha un valore puramente interno, o in virtù della legge, atti che invece hanno valore esterno.

Grazie alla legge 400/1988 il consiglio di gabinetto non ha funzioni deliberative ma soltanto istruttorie.

Il compito più importante che gli viene affidato è quello della discussione preventiva degli schemi dei disegni di legge che poi saranno esaminati dal consiglio dei ministri per poi essere presentati alla camere.

Sono una componente non necessaria del governo.

I sottosegretari sono nominati dal presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio insieme al ministro che il sottosegretario sarà poi chiamato a coadiuvare.

Solo il parlamento può chiedere al governo di dimettersi.

Quelle determinate dal raggiungimento della scadenza del termine per i governi a termine.

Da alterazioni della maggioranza di governo.

Esistono due cause di scioglimento o dimissione del governo che non sono menzionate dalla costituzione e cioè: la morte o l'impedimento grave del presidente del consiglio e il termine di durata dei 5 anni per le camere o lo scioglimento anticipato ad opera del presidente della repubblica.

Le crisi di governo possono essere volontarie cioè determinate dalla volontà del presidente del consiglio di dimettersi e cioè mediante una decisione unilaterale.

CAPITOLO  10:  LE FUNZIONI DEL GOVERNO.

Le funzioni del governo possono essere classificate in base agli organi con i quali esso prende contatti e quindi possiamo distinguere:

1)funzioni attinenti ai rapporti Governo-Parlamento: approvazioni delle dichiarazioni del presidente del consiglio, approvazione della richiesta di fiducia da parte del presidente del consiglio, delibere sui disegni di legge governativi, approvazione delle linee di indirizzo politico internazionale e comunitario, approvazione dei progetti di trattati internazionali, atti riguardanti i rapporti tra stato e chiesa cattolica e i rapporti tra stato e le altre confessioni religiose.

3)rapporti governo-regioni: rinvii e impugnazioni delle leggi regionali di fronte alla corte costituzionale o alle camere, le deliberazioni intese a sollevare conflitti di attribuzioni, l'approvazione degli atti governativi di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa regionale, direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni.

4)rapporti governo-altre autorità dell'esecutivo: dirimere i conflitti di attribuzione tra i ministri, le delibere sulle questioni rimesse all'intero consiglio, approvazione dei provvedimenti da emanare con decreto del presidente della repubblica , richieste di registrazione con riserva degli atti amministrativi ritenuti illegittimi alla corte dei cinti, la nomina dei sottosegretari, dei commissari straordinari e degli altri funzionari del governo.

LA POTESTA' LEGISLATIVA DEL GOVERNO.

I limiti sono contenuti negli articoli 76 e 77 della costituzione.

Articolo 77: il governo non può senza delegazione delle camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Grazie all'articolo 76 il governo può emanare delle leggi delegate attraverso appunto la delega da parte del parlamento .

Queste leggi sono dette decreti legislativi o atti governativi aventi forza di legge.

L'iter di formazione dei decreti legislativi e simile a quello delle leggi ordinarie.

2)fase costitutiva: il consiglio dei ministri adotta l'atto.

La costituzione pone molti limiti alla funzione legislativa delegata del governo cioè alla possibilità per lo stesso di emanare atti governativi aventi forza di legge che prendono il nome di decreti legislativi.

La delega può sia essere concessa dal parlamento al governo sia essere revocata.

Un altro limite è dato dal potere del parlamento di affiancare per controllare il governo delegato delle commissioni parlamentari.

La particolare situazione non permette al governo di attendere la legge di delegazione del parlamento.

Il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni.

L'iter di formazione dei decreti legge è simile a quella di formazione dei decreti legislativi che a sua volta è simile a quella di formazione delle leggi ordinarie.

I limiti che incontra il decreto legge sono:

1)necessità ed urgenza del decreto.

2)le materie nelle quali è previsto il controllo politico delle camere sul governo.

POTESTA' REGOLAMENTARE DEL GOVERNO.

I regolamenti possono essere :

1)regolamenti per l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, che provvedono fondamentalmente alla concreta esecuzione delle norme primarie.

2)regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi.

3)regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi e di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. L'articolo 17 della legge n° 400 nel suo secondo comma prevede un particolare tipo di regolamento : il regolamento delegato.

La legge oltre a autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del governo  deve stabilire le norme generali regolatrici della materia.

L'iter formativo dei regolamenti è più complesso di quello dei decreti legislativi e dei decreti legge.

4)fase di emanazione: ad opera del presidente della repubblica.

5)fase di controllo preventivo: ad opera della corte dei conti.

6)fase della pubblicazione: sulla gazzetta ufficiale.

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO.

Assume dunque importanza notevole il ministero dei rapporti tra parlamento e governo.

La funzione di indirizzo politico viene esercitata dall'esecutivo innanzitutto dalla fissazione del suo indirizzo politico contenuto nelle dichiarazioni programmatiche lette dal presidente del consiglio davanti alle camere.

LE RESPONSABILITA' DEL GOVERNO.

Il governo è titolare di questa responsabilità perché è l'organo che risponde permanentemente davanti al parlamento del suo operato politico.

2)è una responsabilità Politica solidale o collegiale: il governo è un corpo unitario e il presidente del consiglio è responsabile della politica generale del governo, mentre i singoli ministri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Il presidente del consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione del senato della repubblica o della camera dei deputati.

Inoltre a differenza dei parlamentari gli ex ministri vengono tutelati anche quando non siano membri delle camere.

CAPITOLO 11:IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

L'ELEZIONE E LE CARATTERISTICHE DELLA URA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

L'articolo 83 della costituzione regola l'elezione del capo dello stato stabilendo quanto segue: il presidente della repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri.

L'elezione del presidente della repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. 2)la durata settennale del suo mandato: è la più lunga prevista dalla costituzione dopo il novennato dei giudici della corte costituzionale . L'assegno e la dotazione del presidente della repubblica sono determinati per legge.

L'articolo 85 della costituzione detta la durata settennale del suo mandato e inoltre indica in trenta giorni il termine entro il quale il presidente della camera dei deputati deve riunire il parlamento in seduta comune e chiamare i delegati rappresentanti delle regioni per l'elezione di un nuovo presidente della repubblica.

Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente della repubblica.

Si applica in tali casi o l'istituto della prorogatio o si affidano i compiti al sostituto del presidente della repuibblica e cioè il presidente del senato.

L'articolo 91 dice che il presidente della repubblica prima di assumere le sue funzioni presta giuramento di fedeltà alla repubblica  e di osservanza delle costituzione dinnanzi al parlamento in seduta comune.

Il presidente della repubblica è irresponsabile giuridicamente degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Un'altra ipotesi è quella dettata dall'articolo 86 della costituzione e cioè quella degli impedimenti temporanei e permanenti del capo dello stato: le funzioni del presidente della repubblica, in ogni caso che egli non possa adempiere , sono esercitate dal presidente del senato.

Nel caso di impossibilità temporanea o permanente il presidente della camera dei deputati indice l'elezione del nuovo presidente della repubblica entro quindici giorni salvo il maggior termine previsto se le camere sono sciolte o se manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Altre ipotesi di impedimento sono quella del riposo per ferie o del viaggio all'estero o del grave scandalo.

Infine vediamo che il parlamento con legge attribuisce al capo dello stato una certa indipendenza economica.

L'assegno viene dato alla persona e diviene di sua proprietà mentre la dotazione viene solo gestita dal presidente della repubblica tramite il segretario generale della presidenza della repubblica che è nominato direttamente dal presidente sentito il consiglio dei ministri.

Tra le altre prerogative del presidente della repubblica vediamo:

1)l'insindacabilità dei suoi pareri e opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.

2)la tutela penale prevista dal codice penale che stabilisce la punibilità: per chiunque attenti alla vita, alla libertà o all'incolumità del presidente; per chi offenda l'onore o il prestigio del presidente; per chiunque faccia risalire al presidente stesso biasimo o la responsabilità degli atti del governo.

RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal presidente del consiglio dei ministri.

Tra questi atti si distinguono:

1)la nomina dei 5 giudici della corte costituzionale.

2)la nomina dei 5 senatori a vita(articolo 59 della costituzione).

3)il rinvio delle leggi alle camere prima della promulgazione.

4)l'invio di messaggi alle camere.

5)poteri di nomina del governo , o meglio, del presidente del consiglio dei ministri.

6)potere di scioglimento delle camere.

I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Al contrario del parlamento e del governo il presidente della repubblica ha tanti poteri quanti gliene conferisce la costituzione(più un certo numero che gli derivano dalle leggi approvate negli ultimi anni).

Esistono vari criteri di classificazione dei poteri del capo dello stato i quali sono contenuti nell'articolo 87 della costituzione.

1)in base al rapporto tra presidente e governo: riguardano l'istituto della controfirma.

c)atti discrezionali solo nel contenuto: la nomina dei 5 giudici della corte costituzionale.

3)in base al fine tipico dell'atto:

a)atti organizzatori rispetto alle persone: nomine.

c)atti di iniziativa: messaggi alle camere.

d)atti di controllo: rinvio delle leggi alle camere.

Un'importante classificazione che bisogna sapere a partire dall'esame dell'articolo 87 della costituzione

quella fatta in base all'incidenza degli atti rispetto alle varie funzioni dello stato:

1)Rispetto al potere legislativo il presidente della repubblica:

a)convoca le camere in seduta straordinaria: potere di controllo e  freno.

2)Rispetto al potere esecutivo il presidente della repubblica:

a)ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa, dichiara la guerra deliberata dalle camere.

b)nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo i ministri(articolo 92): vedi  nomina del primo ministro nel modulo sul governo. Questo rappresenta il potere più importante del capo dello stao nei confronti del governo.

d)autorizza il governo a presentare i disegni di legge al parlamento(articolo 87): si tratta di un controllo preventivo.

3)Rispetto al potere della pubblica amministrazione il presidente della repubblica:

a)nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello stato: nomina formale in quanto è il governo che delibera.

Le nomina sono ad esempio:

il presidente ed i consiglieri della corte dei conti.

Il presidente del consiglio di stato.

b)concede le onoreficenze della repubblica.

d)scioglie nei casi previsti dalla legge i consigli regionali(articolo 126): in questo modo il presidente della repubblica tiene il controllo dell'attività della pubblica amministrazione decentrata delle regioni.

e)nomina gli esperti del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Infine per quanto riguarda l'amnistia e l'indulto questi prima del 1992 erano nelle mani del presidente della repubblica mentre oggi sono deliberati con legge a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera.

 

CAPITOLO 12: LA CORTE COSTITUZIONALE.

 La corte costituzionale garantisce il principio di rigidità della nostra costituzione ed assicura l'immunitabilità della nostra costituzione stessa da parte li leggi ordinarie.

Gli articoli relativi alla corte costituzionale si trovano nel VI titolo della costituzione e precisamente gli articoli dal 134 al 137.

Le regole che disciplinano la corte costituzionale non sono solo quelle racchiuse nella costituzione infatti si possono ricordare varie leggi tra le quali:

1)la legge costituzionale n° 2 del 1967 con la quale è stata modificata la sua composizione e la durata in carica dei suoi membri.

3)la legge ordinaria n° 400 del 1988 che ha modificato le competenze del consiglio dei ministri riguardo al sollevamento di conflitti nei confronti di altri poteri dello stato.

4)l'importantissima legge costituzionale n° 1 del 1989 che ha trasferito all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza in materia di accusa del presidente del consiglio dei ministri.

LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

L'articolo 135 della costituzione stabilisce la composizione ordinaria  della corte costituzionale , essa è composta di 15 giudici nominati per 1/3 dal presidente della repubblica, per 1/3 dal parlamento in seduta comune e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I membri della corte non sono immediatamente rieleggibili.

Sempre l'articolo 135 prevede una composizione diversa della corte costituzionale in circostanze particolari e precisamente quando deve sostenere dei giudizi di accusa contro il presidente della repubblica.

Questa composizione che potremmo definire straordinaria  della corte, con la presenza di 16 giudici aggregati eletti dalle camere anche con i voti delle minoranze , tende  ad assicurare una composizione del collegio che garantisca la rappresentatività e la neutralità dei giudici rispetto alle forze politiche  di maggioranza presenti in parlamento.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

1)INCOMPATIBILITA':

L'articolo 135 stabilisce che l'ufficio di giudice della corte è incompatibile  con quello di membro del parlamento o di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

c)verifica dei poteri.

LE PREROGATIVE E LE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

L'articolo 134 determina le attribuzioni della corte che sono date dai giudizi che la stesa emette:

1)sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni.

Le sentenze della corte sono inappellabili e non sono soggette al controllo di qualunque  altra magistratura.

Passiamo ora all'esame delle competenze specifiche della corte.

IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI.

2)individuazione del parametro del controllo effettuato dalla corte.

3)le diverse modalità di instaurazione del giudizio.

4)procedimento seguito dalla corte per arrivare al giudizio finale.

1)L'OGGETTO DEL GIUDIZIO:

E' lo stesso articolo 134  che dice quali siano gli oggetti sottoposti al giudizio della corte: le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge dello stato  e  delle regioni.

Gli atti aventi forza di legge sono:

i decreti legislativi e i decreti legge del governo.

I decreti legislativi previsti dagli statuti regionali speciali ai fini della loro attuazione.

Gli atti non aventi forza di legge sono:

i provvedimenti adottati dal governo nell'esercizio dei poteri necessari conferiti dalle camere in seguito alla loro deliberazione dello stato di guerra.

2)IL PARAMETRO DEL GIUDIZIO:

Per parametro s'intende  quel complesso di regole alle quali gli atti legislativi vengono raffrontati dalla corte per decidere della loro legittimità costituzionale.

Le leggi costituzionali che possono anche diventare oggetto del giudizio.

Gli statuti regionali delle regioni di diritto comune  nei confronti delle leggi regionali.

L'articolo 28: il controllo di legittimità della corte costituzionale su una legge o su un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del parlamento. Quindi l'unica competenza della corte in fatto di controllo di costituzionalità riguarda i soli vizi di legittimità sia inerenti al procedimento di formazione(vizio formale dell'atto) al suo contenuto (vizio sostanziale).

I soggetti che possono adire alla corte sono:

lo Stato che impugni leggi delle regioni e delle provincie autonome di trento e bolzano.

Le regioni che impugnino leggi dello stato o di altre regioni.

Abilitati a fare ricorso alla corte rispettivamente sono il consiglio dei ministri e la giunta rispettivamente.

L'impugnazione delle leggi regionali da parte dello stato è regolata dall'articolo 127 della costituzione: il governo deve ricevere dal commissario del governo presso la regione , la comunicazione di ogni legge approvata dal consiglio regionale.

Nel caso che il governo ritenga la legge eccedente rispetto alle competenze della regione o contrastante con gli interessi nazionali, la rinvia al consiglio regionale .

Nel caso cui questo l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il governo può promuovere la questione di legittimità  davanti alla corte.

I ricorsi delle regioni contro leggi dello stato sono invece in via successiva cioè intervengono dopo che la legge è entrata in vigore e devono essere notificati al presidente del consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge.

Sarà poi compito della corte stessa accertare la fondatezza.

L'ordinanza deve essere notificata alle parti in causa, al presidente del consiglio dei ministri o al presidente della giunta regionale, ai presidenti delle due camere o al presidente del consiglio della regione interessata.

Infine l'ordinanza viene rimessa alla corte costituzionale e pubblicata sulla gazzetta ufficiale e sul bollettino ufficiale della regione interessata se si tratta di una legge regionale.

Legittimati a costituirsi in giudizio dinanzi alla corte sono le parti del giudizio a quo, il presidente del consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale.

4)IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE E LA DECISIONE.

A)In generale:

L'ultima fase è quella  dello svolgimento del giudizio e della decisione.

Il presidente della corte ritiene che possa sussistere un caso di manifesta infondatezza della questione sollevata.

Il presidente della corte ritiene che possa sussistere un caso di manifesta inammissibilità della questione sollevata.

La decisione della corte viene presa o nella forma della sentenza o in quella dell'ordinanza.

C)decisione di accoglimento:

Gli effetti di  questa decisione sono regolati dall'articolo 136 della costituzione in base al quale se una norma di legge o un atto avente forza di legge, sono dichiarati incostituzionali dalla corte, cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Noi esamineremo:

- la nozione di invasione di competenza

- l'individuazione degli atti idonei a concretizzarla

- il parametro del giudizio

- l'oggetto del giudizio e della decisione

- il procedimento dinanzi alla corte

- il problema del coordinamento con i procedimenti giurisdizionali comuni.

.

B)L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI IDONEI A SUSCITARE IL CONFLITTO:

Bisogna distinguere innanzitutto in base alla natura e al contenuto degli stessi atti.

Gli organi che possono essere ritenuti parti del conflitto sono:

il consiglio dei ministri

il presidente del consiglio dei ministri

la corte dei conti

i singoli giudici

l'ufficio centrale del referendum

le singole camere

entrambe le camere

le commissioni parlamentari d'inchiesta

per quanto riguarda i giudizi possiamo avere:

un oggetto del giudizio: è un determinato atto o un determinato comportamento della controparte(non è necessario che un atto sia stato emesso).

IL GIUDIZIO DI ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Prima dell'entrata in vigore  della legge costituzionale n° 1 del 16/01/1939 il giudizio di accusa della corte  riguardava non solo il presidente della repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione , il  presidente del consiglio dei ministri e i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Con la legge Cost. 1/1989 i reati commessi dal presidente del consiglio dei ministri e dei ministri nell'esercizio delle loro funzioni, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione della camera cui appartengono.

Non è consentito l'intervento di altri soggetti comunque interessati alla decisione della corte.

La decisione deve essere pubblicata entro il 10 febbraio e poi viene comunicata al presidente della repubblica, ai presidenti delle due camere, al presidente del consiglio dei ministri, all'ufficio centrale per il referendum ed ai promotori.

L'oggetto della decisione della corte è quindi l'ammissibilità della richiesta di referendum in base all'articolo 75 .

Gli organi aventi rilievo costituzionale sono:

il consiglio superiore della magistratura(CSM).

Il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La corte dei conti.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA(CSM).

Il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione.

D)incompatibilità:

La carica di membro del CSM non è compatibile con quella di:

l'iscrizione negli albi professionali

la carica di membro del parlamento

la carica di membro del consiglio regionale provinciale e comunale

la carica di membro della corte costituzionale

la carica di membro del governo

con l'esercizio di attività proprie degli iscritti ad un partito politico.

4)FUNZIONAMENTO:

il presidente del CSM è il PsR.

Il vice presidente , il primo presidente della corte di cassazione e il procuratore  generale presso la stessa corte costituiscono  il comitato di presidenza  che ha il compito di promuovere  l'attività e l'attuazione  delle deliberazioni del consiglio e di provvedere alla gestione dei fondi.

Nell'ambito del CSM si costituiscono delle commissioni che hanno il compito di riferire al consiglio su argomenti particolari.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Contro tali provvedimenti la legge ammette il ricorso al giudice amministrativo.

Il CNEL è un organo di consulenza delle camere e del governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Esso ha l'iniziativa legislativa insieme con il Parlamento e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Le sue deliberazioni sono valide se al momento della votazione è presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

Nei casi di decisioni dei ricorsi straordinari al capo dello stato.

LA CORTE DEI CONTI:

1)IL CORPO NORMATIVO:

L'articolo 100 della costituzione annovera la corte dei conti tra gli organi ausiliari, ma questa ha della funzioni di grande importanza.

Articolo 100: la corte dei conti esercita il controllo di legittimità sugli atti del governo, e anche quello successivo  sulla gestione del bilancio dello Stato.

Partecipa , nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti  a cui lo stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro eseguito.

4)dalla legge n° 20 del 14 gennaio 1994 la quale ha dettato nuove disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della corte.

b)l'autorizzazione alla presentazione di disegni di legge alle camere.

i decreti del presidente della repubblica adottati ai sensi degli articolo 76 e 77(decreti legge e decreti legislativi).

Gli atti del presidente del consiglio e atti dei ministri aventi ad oggetto: la definizione delle piante organiche , il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare.

Decreti di variazione del bilancio dello Stato.

Atti per cui il corso sia stato impartito l'ordine  scritto del ministro.

Gli atti emanati dal governo devono quindi passare al vaglio della corte dei conti che li registra dichiarandoli conformi alla legge.

Nel caso in cui ciò non avvenga , perché un determinato atto del governo non risulta conforme ad una norma di grado superiore, la corte lo rinvia al governo che deve provvedere.

Qualora sia espressa la volontà del governo , di emanare ugualmente l'atto, allora la corte provvederà alla sua registrazione con riserva, cioè alla registrazione sotto la responsabilità politica del governo stesso.

L'elenco di questi atti registrati con riserva viene consegnato ogni 15 giorni dalla corte al parlamento.

Al controllo degli atti di ogni singolo ministero è delegato un consigliere della sezione di  controllo.

Se il consigliere ritiene che l'atto sottoposto al suo controllo sia viziato da illegittimità lo trasmette al presidente della corte che promuove una pronuncia motivata dell'intera sezione di controllo.

Se si decide per l'illegittimità si trasmette la questione al consiglio dei ministri.

Alla fine dell'anno, la corte dei conti si occupa della revisione del consuntivo, cioè della rispondenza o meno tra previsioni e risultati.

La deliberazione della corte e la relativa relazione vengono trasmesse alle camere a cura del ministro del tesoro.

Soggetti attivi della pubblica amministrazione sono:

1)gli organi amministrativi dello Stato

2)gli enti pubblici diversi dallo Stato detti anche enti autarchici.

Di un organi in relazione allo spazio. 5 della costituz.: Il presidente del consiglio dei ministri

Il consiglio dei ministri

I ministri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COME ORGANO AMMINISTRATIVO.

Tutti i più importanti atti amministrativi sono emanati nella forma del decreto del presidente della repubblica con la controfirma del ministro proponente.

Se l'atto è deliberato dal consiglio dei ministri tutti i membri del consiglio ne sono collegialmente responsabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Al pres. Con decreto del pres. Importanti attribuzioni nel campo amministrativo spettano anche al CONSIGLIO DEI MINISTRI il quale delibera sulle nomine, promozioni, trasferimenti, destituzioni dei più alti funzionari dello Stato, sulle più importanti questioni di alta amministrazione, di ordine pubblico, ecc.

Tutti gli atti amministrativi deliberati dal consiglio dei ministri assumono la forma del decreto del presidente della repubblica.

Il n° e le attribuzioni dei ministeri sono fissati dalla Corte costituzionale.

La costituzione però stabilisce che la creazione dei ministeri e  la determinazione delle loro attribuzioni e della loro organizzazione avvengano mediante legge ordinaria.

Essi sono raggruppabili in alcune categorie:

1)riguardano l'attività giuridica dello Stato cioè tendono ai fini di ordine e sicurezza:

ministero dell'interno

ministero di grazia e giustizia

ministero della difesa

2)riguardano l'attività sociale promuovendo il progresso culturale, morale e fisico del popolo:

min. della pubblica istruzione

il min. dei beni culturali

il min. del turismo e dello spettacolo

il ministero della sanità

il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

3)riguardano pure l'attività sociale tendendo al progresso economico della collettività:

il min. dell'industria e del commercio e dell'artigianato

il min. Del commercio con l'estero

il min. del lavoro e della previdenza sociale

4)riguardano pure l'attività sociale in quanto mirano ad assicurare  alla collettività le strutture civili essenziali:

il min. delle poste e telecomunicazioni

il min. dei trasporti

5)riguardano l'attività finanziaria:

il min. delle finanze

il min. del tesoro che provvede alle spese dei servizi statali, all'amministrazione delle somme già riscosse dallo Stato, alla gestione del debito pubblico. Ecc.

il min. del bilancio e della programmazione economica che coordina e dirige l'attività economico finanziaria dello Stato e collabora con il min. del tesoro all'impostazione generale del bilancio di previsione in vista delle finalità generali della programmazione economica.

ORDINAMENTO DEI MINISTERI.

Alle dirette dipendenze del ministero si trovano inoltre un gabinetto e una segreteria particolare.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

E' previsto dall'articolo 87 della costituzione.

Del consiglio dei ministri, vicepresidente, e dai ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria e del commercio e dal capo di stato maggiore della difesa.

La funzione consultiva  ha carattere preventivo rispetto alla funzione attiva.

E' l'organo di consulenza giuridico amministrativa ausiliario del governo(articolo 100 costituzione), oltre a costituire una delle supreme magistrature amministrative.

E' composto da un presidente , da presidenti di sezioni e da consiglieri, nominati con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

Il consiglio di presidenza è costituito presso il consiglio di stato con decreto del PdR su proposta del pres. Del cons. dei ministri.

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI:

Le funz. Del consiglio di Stato.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

Il CNEL è previsto dall'articolo 99 della costituzione.

Può anche contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie dell'economia e del lavoro, facendo pervenire alle camere e al governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune.

I suoi membri sono in numero di 112(originariamente 80) ossia un presidente e 111 consiglieri, nominati con decreto del presidente della repubblica  su proposta del presidente del consiglio previa deliberazione del consiglio dei ministri.

Agli organi di controllo spetta  di esaminare se gli atti degli organi attivi siano conformi alla legge e in certi casi se siano anche rispondenti di una buona amministrazione.

Il controllo è di LEGITTIMITA' se si limita all'esame della conformità dell'atto alla legge.

LA CORTE DEI CONTI

Essa è posta dalla costituzione tra gli organi ausiliari del governo insieme con il CNEL e con  il Consiglio di Stato.

Essa esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

Partecipa , nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito(art. 100 Cost.).

Tutti i suddetti sono nominati con decreto del  Presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio previa autorizzazione del consiglio dei  ministri.

I presidenti e i consiglieri godono dell'inamovibilità la quale può essere fatta decadere solo dal  Consiglio di Presidenza  che è costituito presso la corte dei conti con decreto del presidente della repubblica  su proposta del presidente del consiglio dei ministri.

E' composto dal presidente della corte dei conti , che lo presiede, dal procuratore generale, dal presidente di sezione più anziano e da 13 membri, da cui 9 eletti dai magistrati della corte dei conti fra di loro e 4  scelti al di fuori di essa dai presidenti delle due Camere.

IL CONTROLLO PREVENTIVO:

La corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo, attraverso la registrazione dei decreti conformi alla legge e il rifiuto di registrazione di quelli illegittimi.

Sono sottoposti al controllo preventivo:

gli atti che assumono la forma del Dpr qualunque ne sia l'oggetto, fatta eccezione  per alcuni atti di carattere  prevalentemente politico e dei decreti aventi forza di legge.

I singoli atti vengono esaminati da un consigliere delegato dalla corte dei conti.

In caso di nuovo rifiuto il ministro potrà ancora sottoporre la questione  al consiglio dei ministri e questo qualora deliberi che l'atto debba avere corso né ordinerà la registrazione alla corte dei conti.

La corte dei conti trasmetta la parlamento l'elenco degli atti registrati con riserva per fare in modo che il parlamento prenda atto del comportamento del governo.

Il controllo generale si esercita sul rendiconto generale dello Stato che il ministro del tesoro deve trasmettere alla corte dei conti entro il 31 maggio di ogni anno.

Il commissario di governo è nominato con DPr su proposta del presidente del consiglio , di concerto con i ministri dell'interno, previa deliberazione del consiglio dei ministri .

Del consiglio di concerto con il ministro dell'interno.

Di godere di garanzia costituzionale: i poteri dati alla regione sono conferiti direttamente dalla costituzione e non da una legge ordinaria e quindi subordinata nelle fonti alla costituzione e dunque una modifica dei poteri della regione non pùò che passare attraverso una legge di revisione costituzionale.

ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI.

Le norme sull'organizzazione interna  delle regioni sono contenute nei rispettivi statuti, i quali, per le regioni ad autonomia ordinaria , sono deliberati dal consiglio regionale, e approvati con legge della repubblica , mentre per quelle ad autonomia speciale sono adottati con legge costituzionale.

In particolare , la costituzione stabilisce che sono organi della regione IL CONSIGLIO REGIONALE, LA GIUNTA REGIONALE, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Le ATTRIBUZIONI  sono: il consiglio delibera sui provvedimenti legislativi della regione, nonché su quelli regolamentari; approva il bilancio  preventivo e il conto consuntivo; formula proposte di legge al Parlamento e richiede referendum abrogativo delle leggi delle Stato .

2)LA GIUNTA REGIONALE: è l'organo esecutivo delle regioni. E' eletta dal consiglio regionale  e si compone del presidente  e di  un n° di assessori  da 6 a 12 a seconda  della popolazione della regione. Essa provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del consiglio, predispone il bilancio preventivo e compila il conto consuntivo, amministra il patrimonio della regione. DELLA GIUNTA REGIONALE: è anch'esso eletto dal consiglio e rappresenta  la regione, promulga le leggi e i regolamenti , firma gli atti della regione, convoca e presiede le riunioni della giunta (la sua ura è simile a quella del presidente del consiglio dei ministri che è a capo dell'organo esecutivo dello Stato).

LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI.

Alle regioni è poi attribuita una potestà legislativa integrativa delle leggi statali.

Limite rispetto agli obblighi internazionali e delle disposizioni della Comunità.

'  ' ' '    '    ' '   '  '    delle altre regioni.

EMANAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI:

 l'iniziativa delle leggi regionali spetta alla giunta, a ciascun membro del consiglio regionale, ai consiglieri provinciali, ai consigli comunali e al popolo, secondo le norme contenute nei rispettivi statuti.

Dopo essere stata discussa e approvata dal consiglio regionale, la legge viene comunicata al commissario del governo che ha sede nel capoluogo della regione e da lui trasmessa al governo.

REGOLAMENTI REGIONALI:

Le regioni , oltre al potere di emanare leggi, hanno anche quello di emanare regolamenti.

I regolamenti regionali non devono essere in contrasto né con le leggi della Repubblica e della regione, né coi regolamenti governativi.

FUNZIONE AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI:

Art. 118:

le regioni esercitano funzioni amministrative  proprie nelle stesse materie nelle quali hanno potestà legislativa, salvo quelle di interesse puramente  locale che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni  o ad altri enti locali;

le regioni possono inoltre esercitare funzioni amministrative delegate dallo Stato mediante legge;

le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali

Le competenze delle regioni si possono dividere in :

1)proprie della regione

2)delegate dallo Stato:

il settore dell'ordinamento e organizzazione amministrativa comprende l'ordinamento degli enti pubblici locali e le circoscrizioni comunali.

CONTROLLO SULLE REGIONI.

Già abbiamo parlato del controllo statale sull'attività legislativa delle regioni , esercitato dal governo, che si avvale, a questo scopo, del commissario del governo residente nel capoluogo della regione, e abbiamo visto che il governo può fare opposizione alla promulgazione della legge, provocandone il riesame da parte  del consiglio regionale, e , da ultimo, sollevare la questione di legittimità o di merito, rispettivamente, alla corte costituzionale o al parlamento..Il controllo di legittimità mira a esaminare la conformità degli atti amministrativi regionali alle norme di legge.

SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI REGIONALI.

La costituzione prevede oltre alle forme di controllo delle quali abbiamo parlato la possibilità che il governo proceda allo scioglimento del consiglio regionale in alcuni casi tassativamente stabiliti.

riassunto di istituzioni di diritto pubblico e comunitario.

CAPITOLO 1 : CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO.

IL DIRITTO E LA SOCIETA':

DIRITTO: complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un dato momento storico.

FENOMENO GIURIDICO: esso nasce là dove vi è qualche forma di aggregazione umana.

FENOMENO SOCIALE: la società si sviluppa grazie alle regole che disciplinano il rapporto tra i consociati.

Vi è dunque un nesso stretto tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale: è un legame stretto che segna un unico processo di evoluzione della storia umana e che viene in evidenza dalla nascita delle prime città Stato(dove vi erano i primi aggregati sociali) e dalle quali oggi ha preso origine quello che noi intendiamo come Stato.

ORDINAMENTO GIURIDICO: nascita di un complesso di regole che si applicano all'interno di un aggregato sociale entro una determinata sfera territoriale, attraverso un'organizzazione dotata di un minimo di stabilità(i presupposti sono una pluralità di individui  con finalità comuni).

DIRITTO=REGOLE: le quali possono essere regole di diritto statale: disciplinano i rapporti dei singoli e perseguono finalità particolari; o regole di comportamento: disciplinano i rapporti tra gli individui perseguendo le finalità comuni(o interesse generale). Queste sono legate indissolubilmente agli eventi storici  e possono essere ricavate sia dal diritto scritto che da quello consuetudinario(n.b.: progressivo affermarsi del diritto scritto su quello consuetudinario).

LO STATO: entità che si pone in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti(popolo) che vivono in un determinato ambito spaziale(territorio dello Stato) rivendicando l'originarietà del proprio potere (la sovranità) e che dispone di forza legittima, necessaria x assiccurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale che ne ha determinato la nascita.

Lo Stato intrattiene anche rapporti con gli altri Stati e si parlerà di diritto internazionale o rapporti internazionali.

LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO GIURIDICO:

Le caratteristiche del diritto Statale mettono ulteriormente in evidenza il nesso stretto tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale e sono:

1)EFFETTIVITA': la regola di diritto può considerarsi esistente se i membri della società la riconoscono e ne riconoscano il suo valore obbligatorio collegandola a un meccanismo sanzionatorio in caso di violazione.

2)CERTEZZA: si cerca di dare certezza della regola attraverso particolari strutture (l'ordinamento giudiziario) e le istituzioni(le sanzioni).

3)RELATIVITA': le regole possono mutare e anche ciò che è ritenuto particolarmente rilevante può mutare.

IL CONTENUTO DELLE NORME GIURIDICHE:

Bisogna determinare :

1)LA FATTISPECIE ASTRATTA: ciò che la norma intende disciplinare e cioè:

1a)ATTI GIURIDICI: attività o espressione della volontà dell'uomo.

1b)FATTI GIURIDICI: fatto preso in considerazione dì per se, non xchè determinata da una manifestazione della volontà dell'uomo.

2)SCELTA DEGLI EFFETTI GIURIDICI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AL VERIFICARSI IN CONCRETO DELLA FATTISPECIE ASTRATTAMENTE IPOTIZZATA:

2a)posizioni soggettive di svantaggio: obbligo di fare o di astenersi dal fare:

*Doveri di carattere generale: servizio militare

*Obblighi di carattere particolare: vedi contratto

*Onere: per l'interesse proprio: onere della prova

2b)posizioni soggettive di vantaggio:: di esigere un comportamento cioè quello imposto dalla norma.

*Diritto soggettivo: a)Diritti assoluti

b)Diritti relativi

*Interesse legittimo

*Interesse semplice o di fatto

I SOGGETTI GIURIDICI:

La regola giuridica si traduce in  DIRITTI

DOVERI 

OBBLIGHI

     INTERESSI

I destinatari di queste regole giuridiche sono:

1)PERSONE FISICHE: articolo 1 C.C.=  Capacità giuridica: è titolare fin dalla nascita dei suddetti, ma non li può esercitare direttamente attraverso proprie manifestazioni di volontà.

Bisogna ricordare che le persone fisiche sono lo strumento delle persone Giuridiche.

Diritti, Doveri, Obblighi, Interessi, possono essere utilizzati direttamente attraverso manifestazioni della volontà una volta raggiunta la CAPACITA' DI AGIRE,  che è fissata con il compimento della maggiore età tranne delle limitazioni come le incapacità civili(interdetto, inabilitato, minore emancipato, minore).

2)PERSONE GIURIDICHE: pluralità di persone con un fine comune(associazioni, società, fondazioni).

Possono essere PUBBLICHE O PRIVATE:

A)PRIVATE: aggregazioni sociali

B)PUBBLICHE: è soggetto giuridico sia nei confronti degli altri Stati sul piano internazionale sia nei confronti del popolo sul piano interno.

Lo Stato è formato da un rapporto organico in quanto sono vari ORGANI  che agiscono in nome e x conto dello Stato.

Il rapporto organico differisce dal rapporto di rappresentanza(vedi diritto privato), in quanto vi è un'immedesimazione dello Stato in ogni atto compiuto da un singolo organo e quindi vi è una responsabilità diretta dello stesso Stato.

3)ASSOCIAZIONI DI FATTO:  cioè non riconosciute, ma titolari di diritti, obblighi, interessi, doveri: sindacati e partiti politici.

IL CONCETTO DI ORDINAMENTO GIURIDICO E LA PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI.

REGOLE: si presentano complesse  e stabili come le società da cui derivano.

ORDINAMENTO GIURIDICO: insieme di regole giuridiche: necessità di un apparato organizzativo, di soggetti istituzionali che ne assicurino:

1)LA PRODUZIONE: organi che pongono le regole

2)L'APPLICAZIONE: 

3)L'OSSERVANZA: organi chiamati ad assicurare l'esercizio e il rispetto verso la  generalità degli associati.

PLURALITA' DI ORDINAMENTI GIURIDICI: nel senso che se ne possono avere tanti quanti sono i fini comuni degli associati.

Essi sono illimitati e dipendono non dalla natura bensì dal rapporto tra l'ordinamento e il gruppo sociale.

In base alla natura si possono distinguere ORDINAMENTI:

A)PARTICOLARI: si propongono il soddisfacimento di fini particolari di un determinato settore.

B)GENERALI: si propongono di soddisfare tutti i fini sociali e a loro volta si distinguono in:

a)ORIGINARI:STATO E COMUNITA' INTERNAZIONALI

b)DERIVATI: enti autonomi territoriali che ripetono i loro poteri da un altro potere ad essi sovraordinato  e sono: REGIONI, PROVINCIE, COMUNI.

Tra gli ordinamenti originari e derivati vi sono RECIPROCHE RELAZIONI, sia interne che internazionali

ORDINAMENTI GIURIDICI DI COMMON LAW E DI CIVIL LAW.

Significato della nozione di Stato = Ordinamento giuridico

 

   CIVIL LAW   DIRITTO SOCIALISTA

COMMON LAW    Di impronta marxista

   Tutti gli altri compreso quello

   Italiano.    Ordinamento inglese

DIFFERENZE DI FONDO: PRODUZIONE DELLE NORME E SOGGETTI COINVOLTI IN QUESTO PROCESSO:

1)COMMON LAW: Quello inglese e statunitense in cui le norme, nache quelle costituzionali, non si trovano scritte in un testo, in una carta, bensì si rifanno a decisioni giurispludenziali, all'interpretazioni dei giudici(che hanno un importanza maggiore); è il diritto consuetudinario che la fa da padrone. Il giudice è fonte del diritto. Vale il principio dello STARE DECISIS: un giudice obbligatoriamente non può discostarsi da  un giudizio dato in un caso analogo a quello che si sta giudicando. In questo tipo di ordinamento i rapporti tra i poteri dello Stato  sono più articolati perché oltre al PARLAMENTO e al GOVERNO vi è anche il GIUDICE  che può attribuire un valore giuridico vincolante per tutti.

2)CIVIL LAW: è un tipo di ordinamento legato alla tradizione romanistica. Le regole ai vari livelli sono scritte e le consuetudini trovano applicazione solo se espressamente richiamate dalle stesse. In esso il giudice deve interpretare e adattare la norma al caso specifico, concreto, Il giudice non ha nessun compito creativo di diritto, non è fonte di diritto. Il potere giudiziario è escluso dal circuito decisionale che porta alla produzione di norme giuridiche. Il potere giudiziario opera indipendentemente dagli altri poteri dello Stato quali il PARLAMENTO E IL GOVERNO.

Oggi sta accadendo una progressiva attenuazione delle differenze tra i due modelli.

LE FONTI DEL DIRITTO E I PRINCIPI CHE NE REGOLANO I RAPPORTI

Le norme si creano attraverso due distinti meccanismi:

1)Attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare, modificare il diritto.

2)Riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certi fatti o comportamenti umani.

1)FONTI ATTO: leggi del PARLAMENTO, REGOLAMENTI DEL GOVERNO O DI UN ENTE LOCALE

2)FONTI FATTO: CONSUETUDINI CHE DIVENTANO OBBLIGHI

Entrambe le sub 1 e 2 hanno la capacità di incidere modificando l'ordinamento giuridico.

NORME GIURIDICHE: sono in ordine GERARCHICO in base alla loro FORZA NORMATIVA.

A)ORDINE GERARCHICO: i rapporti tra le diverse fonti sono regolati dal PRINCIPIO DELLA COMPETENZA: non si fa riferimento alla forza normativa bensì all'organo che è titolare del potere di emanare le regole stesse e all'oggetto che possono investire(vedi leggi statali e leggi regionali : sono sullo stesso gradino delle fonti e i loro rapporti reciproci sono regolati dalla diversa sfera di competenza che la costituzione attribuisce alle leggi statali e alle leggi regionali).

N:B.: I PRINCIPI CHE REGOLANO LE FONTI SONO QUELLO GERARCHICO E QUELLO DI COMPETENZA.

B)FORZA NORMATIVA: al primo posto troviamo la COSTITUZIONE, la quale può essere scritto o non scritto e che presenta i caratteri seguenti:

B1)RIGIDA: non può essere modificata da norme di grado inferiore.

B2)EFFETTIVITA.'

B3)MATERIALE.

VALORE DELLA NORME NEL TEMPO E NELLO SPAZIO:

1)Tra norme di pari grado (ex. Due leggi parlamentari) quella da applicare è l'ultima entrata in vigore in ordine di tempo. LA NORMA SUCESSIVA PREVALE SEMPRE SULLA NORMA PRECEDENTE, DI PARI GRADO GERARCHICO.

2)VALORE DELLE NORME NELLO SPAZIO:

Vale la TERRITORIALITA' DEL DIRITTO: la legge statale varrà per la popolazione della nazione quella regionale per la popolazione della regione e così via, tranne delle eccezioni:

a)Regole del diritto internazionale

b)Principio dell'extraterritorialità: per le navi e gli aerei che si trovano nel territorio di un altro stato si applicano le norme dello stato di appartenenza

c)Immunità territoriale: alcune zone del territorio di uno stato come le ambasciate e le sedi diplomatiche sono sottratte al di ritto di quest'ultimo.

FONTI INTERNE: sono quelle che operano e assicurano la continuità all'interno di un determinato ambito giuridico(sistema giuridico)

FONTI ESTERNE: sono quelle appartenenti a sistemi giuridici differenti da quello considerato con la stessa capacità di spiegare gli effetti normativi nell'ambito di quest'ultimo(TRATTATI INTERNAZIONALI E ATTI NORMATIVI DELLA CEE); la loro capacità è disciplinata da ciascun sistema giuridico.

N.B.: le fonti interne e quelle esterne non si sviluppano separatamente le une dalle altre.

L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COME METODO E COME FONTE.

Oltre alle fonti atto e alle fonti fatto produce norme giuridiche anche il DIRITTO GIUDIZIARIO, grazie all'interpretazione da parte dei giudici.

Vi sono vari tipi di interpretazione:

1)INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: ricerca della norma da applicare al caso concreto desumendola dal sistema giuridico in generale.

2)INTERPRETAZIONE LETTERALE: sulla base del significato letterale delle parole.

3)INTERPRETAZIONE LOGICA: è diretta ad individuare la carenza interna della legge . Si fa ricorso al lavori preparatori e serve per colmare le lacune, quindi integra il diritto.

4)INTERPRETAZIONE ANALOGICA: ricerca della norma da applicare relativamente a dei casi analoghi

LO STUDIO DEL DIRITTO E IN PARTICOLARE DEL DIRITTO PUBBLICO

Per comprendere il diritto pubblico  è importante fare riferimento ai profili storici di ciascuno istituto esaminato.

Al centro del sistema di norme che costituiscono il diritto pubblico vi è dunque il nucleo essenziale dei principi attorno al quale ruota il rapporto Stato Individuo, non inteso in termini statici, ma in continua evoluzione.

Bisogna dunque sapere le vicende storiche, sociali, culturali, della storia per comprendere ciò che è cambiato e che si sta discutendo .

Notevole importanza hanno anche i profili atistici con gli altri ordinamenti giuridici.

...continua modulo 1:  I CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO

GIURIDICO.

LA NORMA GIURIDICA : DEFINIZIONE E CARATTERI:

I caratteri fondamentali delle norme giuridiche sono:

1)LA GENERALITA': intesa sia come il fatto che essa è riferita alla totalità dei soggetti nei confronti della quale può essere applicata e inoltre nel senso di estensione temporale della stessa norma cioè riferita a tutti i soggetti che si trovano nella situazione che la norma intende regolare anche con il passare del tempo.

2)L'ASTRATTEZZA: cioè che non è riferita a eventi già certi e sicuri ma eventuali, cioè che potranno astrattamente verificarsi.

3)LA NOVITA': cioè la capacità di innovare l'ordinamento.

4)L'ESTERIORITA': cioè l'oggetto della norma è  esteriore  del soggetto che si intende disciplinare(al contrario delle norme morali).

5)L'INTERSUBIETTIVITA': la norma crea sempre un interdipendenza e contemporaneamente una presenza di situazioni di vantaggio e di svantaggio(es. diritto- obbligo, potere- soggezione .).

L'IMPERATIVITA' O COERCIBILITA': cioè la capacità della norma di essere osservata attraverso il meccanismo sanzionatorio.

L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO: DALLA DISPOSIZIONE ALLA NORMA GIURIDICA.

E' necessaria un'opera di interpretazione  per prendere dalla disposizione scritta , il suo significato giuridico.

Dalla disposizione , dal frammento di testo si passa alla norma.

Ci sono diversi tipi di interpretazione:

1)INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE: è quella formulata dai magistrati e in particolare modo dalla corte di cassazione al fine di garantire un esatta interpretazione della legge.

2)INTERPRETAZIONE DOTTRINALE: è realizzata dai giuristi e dai cultori delle materie giuridiche.

3)INTERPRETAZIONE AUTENTICA: è quella fornita dal medesimo organo, cioè dal Parlamento, che le ha emanate, al fine di chiarire  o fissare il vero, autentico significato della norma.

LE LACUNE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

All'interno dell'ordinamento giuridico esistono delle situazione che non sono state previste e che quando vengono sottoposte al giudizio di un giudice sono da interpretare in quanto non esiste una norma da applicare, cioè esiste uno spazio vuoto, che il giudice , non potendosi rifiutare di decidere in merito alla questione prospettatagli, deve colmare.

Esistono delle  tecniche per ovviare a queste lacune dell'ordinamento, tra le quali il PROCEDIMENTO ANALOGICO che si divide in:

1)ANALOGIA LEGIS: il giudice applica alla questione che deve risolvere una disciplina posta in essere per regolare situazioni simili in relazione a materie analoghe.

2)ANALOGIA IURIS: il giudice fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico deducendo da essi gli elementi utili per decidere.

L'EFFICACIA DELLE LEGGI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO.

- IL MOMENTO IN CUI LA LEGGE INIZIA A PRODURRE EFFETTI:

Per produrre effetti una legge deve entrare in vigore.

Per entrare in vigore un atto deve essere pubblicato.

La pubblicazione avviene sulla GAZZETTA UFFICIALE per le leggi e per gli ordinamenti, o sulla GAZZETTA DELLE COMUNITA' EUROPEE  se si tratta di una direttiva o di un regolamento comunitario, o infine sul BOLLETTINO REGIONALE se si tratta di una legge regionale.

Tra la pubblicazione e l'entrata in vigore trascorre un arco di tempo che prende il nome di VACATIO LEGIS, il quale è un istituto che è finalizzato a permettere ai destinatari dell'atto di

Venirne a conoscenza.

- RISPETTO A QUALI SITUAZIONI LA LEGGE PRODUCE I SUOI EFFETTI:

L'articolo 11 delle disposizioni preliminari del C.C afferma il principio dell' IRRETROATTIVITA' della legge ,  stabilendo la regola generale che la legge non dispone che per l'avvenire.

Il parlamento comunque può stabilire eccezioni a tale regola generale.

Norme con effetti retroattivi sono previste in materia penale quando sono più vantaggiose di quelle per il reo.

Le classiche norme retroattive sono le norme interpretative che chiaramente risalgono i propri effetti all'entrata in vigore  della norma che intendono interpretare.

- L'AMBITO SPAZIALE IN CUI LA LEGGE PRODUCE I SUOI EFFETTI:

Le leggi dell'ordinamento giuridico italiano si estendono a tutto il territorio della Repubblica.

Anche in questo caso però si possono ricordare eccezioni alla suddetta regola  generale:

1)alcune leggi dell'ordinamento giuridico italiano producono effetti anche oltre i confini estendendosi ai cittadini italiani che risiedono all'estero.

2)a volte i giudici italiani sono chiamati ad applicare il diritto straniero in base ad alcune norme di diritto internazionale privato.

E' da ricordare la legge del 31 maggio 1995 n° 218: esprime un vero e proprio codice di diritto internazionale privato formato da 74 articoli di cui i più importanti sono i seguenti:

- applicazione del principio del collegamento più stretto per quanto riguarda la legge  applicabile  al cittadino con più nazionalità.

- Preminenza del criterio di collegamento della residenza piuttosto che della nazionalità .

- Efficacia diretta delle sentenze straniere in Italia.

- Prevalenza della volontà delle parti sul principio dell'inderogabilità della giurisdizione italiana.

- Esclusione del cosidetto doppio rinvio ammesso esclusivamente in due casi: a)che lo stato straniero accetti il rinvio; b)che si tratti di un rinvio indietro cioè alla stessa legge italiana.

- IL MOMENTO IN CUI LA LEGGE CESSA DI PRODURRE EFFETTI:

In base all'articolo 15 delle disposizioni preliminari del C.C una legge finisce di produrre effetti attraverso il meccanismo dell'abrogazione che si verifica:

1)ABROGAZIONE ESPRESSA: quando in un atto si indica espressamente la parte di un atto precedente che deve perdere efficacia per il futuro.

2)ABROGAZIONE TACITA: quando un organo produce una norma che risulta incompatibile con un'altra che lo stesso organo aveva prodotto precedentemente , esprimendo tacitamente la volontà di togliere l'efficacia a quella prodotta per prima.

CAPITOLO 1 B: LE FONTI DEL DIRITTO.

PRINCIPI INTRODUTTIVI:

L'ordinamento giuridico determina le proprie fonti.

Dunque per fonti dell'ordinamento giurid. Si intendono tutti quesgli atti o fatti che sono abilitati a produrre norme giuridiche: gli atti normativi sono manifestazioni di volontà posti in essere volontariamente allo scopo di produrre norme(es. le leggi).

I fatti normativi sono quei comportamenti sociali da cui l'ordinamento giuridico ricava delle norme, ma senza che questo effetto sia consapevolmente voluto da qualcuno(es. la consuetudine).

L'ordinamento italiano non contiene un elenco tassativo ed esauriente delle sue forme normative.

L'articolo 1 delle preleggi del C.C  stabilisce che sono fonti  dell'ordinam. Italiano:

- le leggi

- i regolamenti

- le norme corporative(che oggi non esistono più essendo state caratteristiche del periodo fascista).

- Gli usi o consuetudini

Neanchè la costituzione, che a sua volta è la fonte suprema per eccellenza , elenca tutte le fonti dell'ordinamento giuridico italiano.

Le FONTI DI COGNIZIONE sono atti rivolti a fornire notizia legale o a facilitare  comunque la conoscibilità delle norme , cioè sono i documenti e gli atti da cui si deduce il testo delle norme giuridiche medesime. Di esse tratta l'articolo 1 delle leggi preliminari del C.C.

Di importanza ben maggiore delle fonti di cognizione sono LE FONTI DI PRODUZIONE cioè quelle che pongono in essere le vere e proprie norme giuridiche  e che sono quegli atti e fatti giuridici che prima abbiamo  definito capaci di porre l'ordinamento giuridico.

I rapporti tra le fonti normative possono essere :

1)DI EQUIVALENZA.

2)DI GERARCHIA.

3)DI COMPETENZA.

Nel primo caso tra le norme giuridiche emanate da una stessa fonte, si instaura un rapporto di parità e questo consente di attribuire loro la medesima forza.

Nel secondo caso le norme giuridiche che derivano dalle fonti hanno una struttura piramidale.

Ovviamente norme di grado inferiore non possono modificare ne derogare norme di grado superiore; le norme di pari grado possono modificarsi o derogarsi o vivendo sempre rispettando il criterio della temporalità (vedi abrogazione espressa).

Nel terzo casi invece si stabilisce una sorta di area protetta per una determinata materia o per un determinato oggetto in cui la fonte in questione ha l'esclusiva competenza e pone norme giuridiche.

Se nella stessa materia intervenissero altre fonti, le norme eventualmente prodotte non potrebbero essere applicate.

Le principali fonti dell'ordinam. Italiano e la gerarchia che tra di loro esiste avvertendo che le fonti stesse si dividono  in PRIMARIE E SECONDARIE.

L'ordinamento italiano ritrova nella costituzione e nelle norme contenute nelle leggi ordinarie(come le disposizioni sulla legge in generale) le linee essenziali per tracciare il profilo del suo sistema delle fonti.

Al primo posto di questa ipotetica scala gerarchica possiamo collocare la costituzione che non è soltanto una fonte di produzione  di norme giuridiche , ma anche una fonte sulla produzione , prevedendo e disciplinando , a sua volta, altre fonti.

Equiparate alla costituzione sono le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale.

Al rango inferiore  a quello occupato dalla costituzione si trovano le leggi formali(leggi del parlamento) e gli atti aventi forza di legge(i decreti legge e i decreti legislativi del governo).

E altri atti che hanno un rango primario (regolamenti interni degli organi costituzionali, leggi regionali, statuti regionali, leggi delle provincie di Trento e bolzano).

Al livello sottostante da quello occupato dagli atti primari si trovano le fonti secondarie (i regolamenti dell'esecutivo).

Infine verso la base di questa ipotetica piramide troviamo i regolamenti ministeriali ed interministeriali, infine gli atti amministrativi.

Ancora al di sotto si trovano le fonti fatto cioè quei comportamenti ai quali l'ordinamento attribuisce un significato giuridico: la consuetudine.

Particolare collocazione hanno poi le fonti dell'ordinamento internazionale  e dell'ordinamento comunitario che sarà oggetto della nostra attenzione nei paragrafi successivi.

 

LA COSTITUZIONE.

1)COSTITUZIONE MATERIALE: se si fa riferimento all'insieme dei fini e dei valori espressi dall'insieme dei gruppi politici e sociali.

Tali valori e principi che effettivamente regolano la vita di uno Stato corrispondono a posizioni ideologiche che si affermano nella dialettica politica.

2)COSTITUZIONE FORMALE: se invece si fa riferimento al documento che contiene gli articoli e le disposizioni.

3)COSTITUZIONE SOSTANZIALE: se si intende l'insieme delle regole scritte o non scritte su cui si fonda un certo ordinamento giuridico.

FONTI COSTITUZIONALI:

LA COSTITUZIONE: vedi modulo 3.

LE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI: vedi modulo 5.

Sia le leggi di revisione costituzionale e che quelle costituzionali formano entrambe norme di grado costituzionale.

Le leggi di revisione si chiamano così perché modificano la costituzione.

Le altre leggi semplicemente costituzionali  svolgono invece una semplice funzione di integrazione della stessa costituzione.

GLI  STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI:

Sono quelli che la costituzione riserva  nell'articolo 116 a 5 regioni particolari: la Sicilia, la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta.

Gli statuti di queste regioni sono approvati direttamente dallo Stato mediante leggi costituzionali.

LE FONTI PRIMARIE:

LE LEGGI ORDINARIE DEL PARLAMENTO:

Al gradino sottordinato alla costituzione  troviamo le fonti primarie tra le quali le leggi formali del parlamento.

Le leggi ordinarie sono atti tipici del parlamento  dotate di valore e di forza di legge.

Per valore di legge s'intende in genere il particolare trattamento che l'ordinamento prevede nei confronti delle leggi del parlamento.

Il concetto di forza di legge indica la capacità che ha la legge di resistere all'abrogazione  o alla deroga da parte di un atto subordinato ad essa e la capacità di innovare l'ordinamento giuridico preesistente, derogando o abrogando leggi o fonti pari ordinate alla legge.

Un'altra di grande importanza è quella della RISERVA DI LEGGE che ritroviamo in molte disposizioni  costituzionali.

Essa consiste nel riservare alla legge determinate materie o determinati oggetti.

La riserva di legge può essere:

- RELATIVA: se la norma costituz. Dispone che è sufficiente  che il legislatore tracci solo i capisaldi generali della materia lasciando i dettagli nelle mani dell'amministrazione.

- ASSOLUTA: se la norma costituz. Impone al legislatore di regolare tutta la materia residua rispetto a quanto dispone la norma costituzionale.

- SEMPLICE: se il rinvio alla legge ordinaria non contiene indicazioni circa il contenuto che la legge deve assumere.

- RINFORZATA: se la norma costituz. Rinvia alla legge ordinaria la regolamentazione di una materia indicando anche le caratteristiche del contenuto della disposizione.

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: I DECRETI LEGISLATIVI E  I DECRETI LEGGE DEL GOVERNO.

IN GENERALE:

Gli atti con forza di legge sono atti normativi che pur non essendo formalmente leggi hanno la loro stessa capacità di resistere agli atti secondari e la medesima capacità di abrogare atti primari..

I decreti legge e i decreti legislativi sono deliberati dal consiglio dei ministri ed emanati dal PdR e sono pubblicati , come le leggi, sulla gazzetta ufficiale  della repubblica.

Il decreto legislativo entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione mentre il decreto legge entra in vigore direttamente dal giorno della sua pubblicazione.

I DECRETI LEGISLATIVI E I DECRETI LEGGE:

L'articolo 76 e 77 disciplinano la delegazione legislativa.

Si vede da una parte la legge di delegazione e dall'altra un decreto legislativo.

La legge deve prevedere nella delega:

- il riferimento a oggetti definiti

- il limite di tempo entro il quale il governo può esercitarli.

- L'indicazione dei criteri e dei principi direttivi ai quali il governo deve attenersi.

- Nel caso in cui l'organo delegante non abbia rispettato la previsioni costituzionali  riguardanti la delegazione l'invalidità della legge di delegazione renderà invalido anche il decreto legislativo del governo; viceversa la regolarità della legge di delegazione rende il decreto dell'esecutivo perfettamente valido.

Il loro rapporto rientra in quello più generico che collega i due atti in modo che, se il decreto legislativo è valido in tutti i suoi elementi, allora potrà modificare tutte le precedenti leggi ordinarie e potrà anche modificare o abrogare norme contenute nella legge di delegazione  diverse da quelle che conferiscono il potere delegato e ne definiscono i limiti.

Il decreto legislativo quindi si pone come un atto equivalente alla legge nel sistema delle fonti dell'ordinamento , ma resta soggetto alle prescrizioni della legge  di delegazione che ne definisce gli ambiti e i limiti.

Il decreto legge a norma dell'articolo 77 deve necessariamente essere convertito in legge da parte del parlamento entro 60 giorni.

Se il parlamento non riesce  o non vuole convertire in legge un decreto questo decade.

I decreti legge sono atti che hanno forza di legge ordinaria.

La loro principale caratteristica risiede nel fatto che il loro fondamento non sta nel conferimento del potere legislativo dalle camere al governo ma nell'assunzione di una precisa responsabilità da parte dell'esecutivo stesso, di legiferare al posto delle camere avendo valutato la necessità e l'urgenza di una determinata situazione.

I limiti sostanziali dei decreti legge possono distinguersi in tre categorie:

1)i presupposti della necessità e dell'urgenza , quelli disposti dalla stessa costituzione.

2)i limiti derivanti dalla soggezione del governo al controllo politico del parlamento.

3)i limiti che derivano dalla forza di legge dei decreti in questione , poiché in tal senso essi sono sottoposti  agli stessi limiti sostanziali delle leggi ordinarie.

GLI ALTRI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE.

GLI STATUTI REGIONALI ORDINARI:

La prima delle fonti regionali sono gli statuti ordinari previsti x le regioni di diritto comune(articolo 123).

Lo statuto regola  l'esercizio del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge della repubblica.

Gli statuti regionali ordinari sono in rapporto di competenza e non di gerarchia  con le leggi ordinarie  e gli altri atti aventi forza di legge.

Questi sono chiamati a disciplinare :

- l'organizzazione interna

- il diritto d'iniziativa

- il referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione.

- la pubblicazione  delle leggi e dei regolamenti regionali. Questo caso incontra dei limiti: a)un limite alla stessa competenza della fonte statutaria; b)un limite al contenuto della disciplina adottata.

Quanto al procedimento di formazione degli statuti regionali molto brevemente si può dire che essi risultano da una  delibera del consiglio regionale adottata a maggioranza assoluta e da una legge statale di approvazione.

In effetti  il rapporto che lega i due atti, cioè la delibera del consiglio regionale e la legge statale di approvazione è un rapporto che mette quest'ultima  in una posizione prevalente rispetto  al primo visto che essa finisce col condizionare  ampiamente molti dei contenuti degli statuti ordinari.

Il contenuto dello statuto è interamente  determinato dal consiglio regionale mentre le camere devono approvare o respingere senza poter modificare il testo ad esse presentato.

LE LEGGI REGIONALI:

La potestà  normativa delle regioni può essere distinta nel seguente modo:

1)POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA O PIENA: nelle materie indicate dai loro statuti che spetta soltanto alle regioni a statuto speciale.

2)POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE O RIPARTITA:  articolo 117: è riferita alle regioni a statuto speciale.

Tali leggi vengono sottoposte sia ai limiti della potestà normativa esclusiva sia al rispetto dei principi fondamentali relativi alle singole materie stabiliti dalle leggi dello stato.

3)POTESTA LEGISLATIVA D'INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE: che spetta alle regioni a statuto speciale .

4)POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELLO STATO: è prevista per le regioni di diritto comune.

Questa competenza ha una forma analoga a quella vista in precedenza di integrazione e di attuazione.

Le leggi regionali di differenziano da quelle del parlamento per alcuni motivi ben precisi: innanzitutto perché la competenza del parlamento è generale mentre quelle delle regioni  è limitata alle materie  espressamente indicate dalla costituzione .

In secondo luogo  le leggi regionali sono sottoposte al controllo preventivo  da parte dello stato  mentre le leggi statali  subiscono un controllo successivo ed  eventuale  ad opera della corte costituzionale.

Quanto ai limiti generali  che incontra la legislazione regionale vediamo quali  sono  quelli posti dalla costituzione  e dallo stato.:

- il 1° limite essenziale è posto dalla costituzione nel senso che le leggi regionali sono sottoposte ad essa come  ogni altro atto dell'ordinamento italiano.

- Le leggi regionali sono anche subordinate al loro statuto.

- Le leggi regionali devono anche rispettare  i principi generali  dell'ordinamento

- Altro limite alla legislazione regionale è quello dei trattati internazionali che diventano automaticamente  diritto interno dello Stato e vincolano in questo modo anche le regioni.

- Le regioni secondo un opinione comune non possono contraddire con la loro legislazione le caratteristiche  essenziali delle riforme  economico sociali generali e valide per l'intero stato.

- Le leggi regionali  incontrano anche un limite territoriale in base al quale non solo la legge non può dettare norme relative a fattispecie localizzate fuori del suo territorio ma neanchè norme che possono produrre effetti nel territorio di altre regioni.

- Inoltre è anche previsto un limite di merito cioè un limite di opportunità politica che riguarda l'interesse nazionale e quello di altre regioni.

- C'è anche un limite relativo ai rapporti privati per le leggi regionali nel senso che queste non possono disciplinare rapporti di tipo privato o incidere in qualche modo nella disciplina del C.C.

- Un ultimo limite che si incontra per le leggi regionali è il limite del diritto penale inteso come divieto per le leggi delle regioni di prevedere fattispecie di reato per le violazioni di un reato per le violazioni dei propri precetti sostanziali.

Tra le leggi ordinarie dello stato e le leggi regionali sia instaura quindi un criterio di competena.

Le provincie di Trento e Bolzano: le leggi di tali provincie non sono gerarchicamente subordinate alle leggi della regione Trentino Alto Adige ma sono equiparate alle leggi statali

LE FONTI ATIPICHE:

Sono quelle che non seguono i normali procedimenti delle altre fonti e sono:

1)leggi che disciplinano il passaggio di provincie e di comuni ad una diversa regione: è richiesto il parere del consiglio regionale e un referendum indetto dai residenti.

2)le leggi tributarie, le leggi di bilancio, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di amnistia e di indulto.: non sono abrogabili in base all'articolo 75; sono più resistenti di quelle ordinarie.

3)le leggi per la modifica dei patti lateranensi.

La legge di concessione dell'indulto e di amnistia risulta una fonte rinforzata  perché possiede forza maggiore rispetto ad una legge ordinaria perché può resistere a tentativi di abrogazione o di deroga.

GLI ALTRI ATTI DI RANGO PRIMARIO:

IL REFERENDUM ABROGATIVO COME FONTE DEL DIRITTO:

Il referendum può essere considerato come una fonte dell'ordinamento giuridico in quanto è in grado di innovare il vigente sistema delle leggi.

Il referendum popolare produce, anche se una tantum e in modo particolare degli effetti concreti e diretti nell'ambito del sistema delle fonti incidendo a livello primario.

I REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI:

Questi regolano l'organizzazione interna e l'esercizio delle funzioni.

I REGOLAMENTI INTERNI DELLE CAMERE:

Essi trovano un esplicita regolamentazione nell'art. 64 della costituzione che stabilisce che  essi siano approvati da ciascuna camera a maggioranza assoluta dei propri membri.

Tali atti sono finalizzati a disciplinare:

- l'organizzazione interna di ciascuna ciascun ramo del parlamento.

- Le procedure che seguono nello svolgere le loro funzioni

- Ogni altro oggetto che concerne il loro modo di funzionare.

I regolam. Parlamentari possono disciplinare i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dichiarati urgenti, i casi e le forme di approvazione in commissione dei disegni di legge, le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni parlamentari.

Tra la legge ordinaria e regolamento parlamentare si instaura un rapporto di competenza.

Ad essi come anche gli statuti regionali e ai regolamenti della comunità europea non si applica quindi il criterio della gerarchia delle fonti bensì quello di competenza.

I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

Essi non sono previsti dalla costituzione.

Spetta alla legge ordinaria dettare le norme necessarie  per la costituzione e il funzionamento della corte.

La corte costituzionale stessa si può autodisciplinare  con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti stabilendo che spetta mpre alla corte emanare norme integrative per regolare lo svolgimento dei giudizi di sua competenza.

Anche la corte che è l'organo che controlla la conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge ha un potere normativo autonomo.

I REGOLAMENTI DEL GOVERNO:

Un'apposita legge sull'ordinamento della presidenza del consiglio ha espressamente previsto regolamenti interni del governo che disciplinano:

- gli ordinamenti necessari per l'iscrizione delle prposte d'iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del governo all'ordine del giorno del consiglio dei ministri.

- I modi comunicazione dell'ordine del giorno  e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del consiglio.

- I modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza degli atti formalmente deliberati.

- Le modalità di informazione sui lavori del consiglio.

I REGOLAMENTI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA:

Essa è dotata di un'autonoma e primaria potestà organizzativa.

Il carattere  primario dei suoi regolamenti si basa sull'autonomia costituzionale del presidente della repubblica limitatamente alla disciplina  delle funzioni svolte nell'ambito dell'attività politica e legislativa.

I regolamenti della presidenza della repubblica sono approvati dal capo dello Stato su proposta del rispettivo segretario generale della presidenza.

LE FONTI COMUNITARIE:

Sono i regolamenti e le direttive.

Le direttive obbligano lo Stato al raggiungimento di fini indicati nella stessa direttiva lasciandogli la scelta dei mezzi e delle modalità per raggiungerli.

I regolamneti comunitari, invece, sono obbligatori per ciascuno degli Stati membri e sono direttamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati.

Essi partecipano quindi a formare le fonti interne occupando un rango primario alla pari delle leggi formali.

Le leggi comunitarie prevalgono su quelle ordinarie perché non sono suscettibili ad abrogazione o deroga.

Vedi articolo 11 della costituzione.

Le leggi comunitarie non sono sotto il controllo della corte costituzionale.

LE FONTI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO CONNESSE CON ALTRI ORDINAMENTI:

1)fonti che producono l'adattamento al diritto internazionale: adattamenti automatici alle norme internazionali generalmente riconosciute e quelle di diritto internazionale.

2)fonti che rinviano ad ordinamenti stranieri: ordine di esecuzione dei trattati internazionali.

L'ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE:

nell'ordinamento italiano l'adeguamento al diritto internazionale può avvenire in 3 modi:

1)mediante una legge ordinaria di esecuzione(procedimento ordinario di adattamento).

2)mediante l'adozione, con atto legislativo, di una clausola chiamata ordine di esecuzione con la quale si dispone che al trattato sia data la piena ed intera esecuzione (procedimento per ordine di esecuzione).

3)mediante una disposizione generale che collega alla nascita di norme internazionali  la creazione nell'ordinamento interno delle dorrispondenti norme di adattamento(adattamento automatico).

Le norme di adattamento al diritto internazionali occupano un posto superiore alle leggi ordinarie nella gerarchia delle fonti.

IL DIRITTO STRANIERO RICHIAMATO DALLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO:

Il diritto internazionale privato è quell'insieme di regole con cui l'ordinamento interno richiama un ordinamento straniero per disciplinare fatti che presentano elementi di estranietà.

.

I REGOLAMENTI DEL POTERE ESECUTIVO:

Rappresentano delle fonti secondarie.

I regolamenti delle camere e delle comunità europee non hanno nulla a che vedere con i regolamenti dell'esecutivo in quanto questi sono subordinati alle leggi ordinarie e quindi sono fonti secondarie.

Dei regolamenti non si occupa la costituzione.

I regolamenti indicati dalla legge 400/1988 indica 17 tipi di regolamenti:

1)regolamenti esecutivi: sono quelli emanati per disciplinare delle leggi e dei decreti legislativi.

Il rapporto che lega la norma e il suo regolamento governativo di esecuzione è un rapporto di subordinazione di questo a quella perché le norme regolamentari non possono mai contrastare quele della legge; le norme intese in questo senso non sono autonome nel senso che si possono applicare solo unite ad  altre norme a cui si riferisce il regolamento.

2)regolamenti di attuazione: emanati per integrare ed attuare le leggi e i decreti legislativi che presentano norme di principio escluse le materie di competenza delle regioni..

i reg. di attuazione saranno ammissibili solo se riguardano materie non coperte da riserva di assoluta legge.

3)regolamenti indipendenti: che disciplinano in modo autonomo, senza essere collegati a nessuna legge preventiva, una certa materia se questa non è già disciplinata da una legge o da un atto avente forza di legge e sempre che comunque non sia una materia riservata.

4)regolamenti di organizzazione: disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

5)regolamenti  delegati: disciplinano materie non coperte  da riserva assoluta di legge determinando le norme generali e disponendo  l'abrogazione delle norme vigenti a partire dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

6)regolamenti di attuazione della legge comunitaria: accanto ai regolamenti governativi ci sono anche quelli emanati dai ministri se sono abilitati a farlo da una legge e quelli dei ministri e del presidente del consiglio solo nelle materie di loro competenza.

Per concludere sul potere esecutivo accenniamo alle ordinanze, un particolare tipo di atto amministrativo atipico emanato dalle autorità amministrative compreso il governo per motivi di urgenza e necessità.

Sono soggette agli stessi limiti e allo stesso regime dei regolamenti ma a differenza di questi che hanno durata indeterminata, le ordinanze hanno valore per un tempo determinato: perdono valore col cessare della situazione di necessità o urgenza che l'avevano determinata.

I REGOLAMENTI DEGLI ENTI LOCALI:

Oltre ai regolamenti statali esistono anche quelli emanati da organi diversi dal potere esecutivo e sono quelli emanati dagli enti locali in particolare stiamo parlando di quelli territoriali e cioè di regioni, provincie e comuni.

La potestà regolamentare delle regioni riguarda tutte le materie in cui l'ente ha potestà legislativa ed è sottoposta agli stessi limiti.

Nei confronti dei regolam. Statali quelli delle regioni si trovano in posizione di separazione di competenza e non di subordinazione gerarchica.

Quanto a provincie e comuni la loro autonomia è definita da leggi generali della repubblica quindi esiste un rapporto diretto tra queste  leggi e i regolamenti locali.

Anche qui il rapporto è quello di competenza tra regolam. Governativi e locali.

LA CONSUETUDINE:

E' la principale se non unica fonte fatto del nostro ordinamento.

E' caratterizzata da due elementi:

1)uno materiale: che consiste appunto nel comportamento medio e generale entro la collettività costantemente seguito per un certo tempo e conforme alla regola che da esso si trae.

2)uno soggettivo o psicologico che consiste nella convinzione diffusa entro la collettività che tale regola sia obbligatoria.

Quindi non si può parlare di abrogazione della consuetudine bensì di desuetudine, cioè della cessazione per mancata ripetizione  nel tempo del comportamento materiale e quindi della norma consuetudinaria.

L'ordinamento interno si conforma alla consuetudine internazionale(es. i patti vanno rispettati).

CAPITOLO 1 C:LO STATO: DEFINIZIONE, PERSONALITA' GIURIDICA ED ELEMENTI COSTITUTIVI.

 ...........

CAPITOLO 2:LE FORME DI STATO E LE FORME DI GOVERNO NELLA LORO EVOLUZIONE STORICA.

IL CONCETTO DI FORMA DI STATO E DI FORMA DI GOVERNO:

Le regole giuridiche investono 3 settori:

1)ORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO STATUALE

2)RAPPORTO TRA L'APARATO STATUALE E LA SOCIETA' CIVILE

3)RAPPORTI INTERSOGGETTIVI

Questo è l'oggetto del DIRITTO PUBBLICO, e questi tre settori hanno subito un'evoluzione che ha portato all'affermarsi oggi dello STAT MODERNO.

A)FORMA DI STATO: s'intende l'insieme delle finalità che lo Stato si propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la propria azione.

B)FORMA DI GOVERNO: insieme degli strumenti  e dei mezzi mediante i quali una determinata organizzazione statuale persegue le sue finalità.

Forme di Stato e forme di Governo sono trattate separatamente ma in realtà sono 2 aspetti del medesimo processo.

CHIARIMENTI SU FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO:

Definizione di forma di governo: modo in cui le varie funzioni dello stato sono distribuite e organizzate fra i diversi organi costituzionali.

La forma di governo e la forma di stato rappresentano 2 modi differenti di leggere il rapporto STATO-COMUNITA'.

Se si considera la forma di Stato si fa attenzione all'aspetto finalistico di tale relazione, se invece, si presta attenzione alla forma di Governo si coglie il rapporto nel suo significato strumentale.

N.B.: AD OGNI FORMA DI STATO STORICAMENTE AFFRMATASI CORRISPONDONO UNA O PIU' FORME DI GOVERNO CON ESSA COMPATIBILI.

ESEMPIO: forma di stato patrimoniale-privatistio   forma di governo monarchia assoluta.

LE FORME DI STATO : STATO PATRIMONIALE.

E' la prima forma di Stato sviluppatasi dopo il disfacimento dell'impero romano. E' sorta nell'alto medioevo. Mancava ancora un'organizzazione amministrativa che fissasse i fini di carattere generale da perseguire. La Sovranità dello Stato patrimoniale non è sicura rispetto alle autorità sovranazionali  (Impero e Chiesa). Il fondamento dello Stato Patrimoniali è un accordo quasi privatistico tra i vari feudatari al fine di difendere il diritto di proprietà dalle minacce interne ed esterne. Non vi è una pluralità di fini , bensì uno solo. Il diritto di proprietà è la struttura portante dell'ordinamento giuridico e legittima i poteri dei titolari di un fondo. I non proprietari appaiono come l'oggetto dei diritti altrui e non come soggetti di diritto.

LO STATO DI POLIZIA.

agli stati membri riducendo in tal modo lo stato federale in una confederazione.

Gli stati federali prevedono l'esistenza di un Parlamento Bicamerale: una rappresenta proporzionalmente la popolazione, l'altra gli stati federati.

La federazione generalmente ha origine da una confederazione di stati che inizialmente sono soltanto alleati tra loro, ma conservano la loro sovranità(esempi sono: USA, JUGOSLAVIA, AUSTRIA, GERMANIA,..)

LO STATO REGIONALE.

Rappresenta una posizione intermedia tra Stati unitari e Stati federali. Attraverso lo stato regionale vi è un ampliamento delle autonomie locali(esempio Italia).

Gli stati regionali nascono da uno stato unitario.

LO STATO TOTALITARIO.

E' detto anche direttoriale. Nega ogni proposito di uno stato democratico e in primo luogo il ricorso al corpo elettorale. I poteri del dittatore sono illimitati e indivisibili. Il dittatore non ammette l'esistenza di partiti politici avversari. Il principio è: tutto nello Stato , nulla al dì fuori dello Stato, nulla contro lo Stato.

Non esistono diritti di libertà.

LO STATO SOCIALISTA.

Nasce dalla rivoluzione di ottobre che portò alla caduto del regime zarista in Russia.

Si espanse in molti Paesi dell'est europeo dopo la seconda guerra mondiale

Le caratteristiche sono date dalle forti critiche allo Stato Liberale(vedi produzione capitalistica).

S'intende come tutela dell'ordine pubblico  e le sue caratteristiche sono: a) universalità di mezzi; b)completezza del suo ordinamento. L'attività statale di polizia s'intromette in settori che prima non erano tutelati come la religione, i costumi, la sanità, la sicurezza pubblica, l'alimentazione, la famiglia, la moralità dei comportamenti. Lo stato patrimoniale ora si può considerare come il prototipo dello stato totalitario, perché mira ad organizzare l'intera vita di coloro che vivono sul territorio. Nello stato di polizia subentrano controlli economici come ad esempio l'innalzamento delle barriere doganali. I compiti statali si dilatano e questo coincide con un aumento della burocrazia. Lo stato di polizia tende a personalizzarsi e a divenire uno stato soggetto.

LO STATO ASSOLUTO.

Superamento della concezione privatistica del potere. Si pensa allo stato in senso sempre più pubblicistico(si evidenzia il passaggio dall'assolutismo puro all'assolutismo illuministico). Il potere assoluto spetta ancora al Sovrano. Le finalità sono diverse da quelle dello stato patrimoniale in quanto si vuole il benessere dei sudditi, ma solo nella forma e non nella sostanza.

LO STATO SOCIALE.

Nasce dalla fine del 19°sec. E l'inizio del 20°(superamento dei primi stati di diritto).

È caratterizzato dall'estensione del  diritto al voto ai cittadini maggiorenni(escluse le donne). Mira a realizzare un'uguaglianza sociale tra tutti i cittadini attraverso vari modi.

a)distinzione del diritto del lavora dal diritto comune ai rapporti privati: l'obiettivo era di tutelare i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.

b)istituzione di forme generalizzate di previdenza e assistenza sociale per i più bisognosi.

c)individuazione, nell'ambito del diritto amministrativo, di un diritto dell'economia pubblico che ha per oggetto gli interventi diretti delle pubbliche amministrazioni nel campo economico dov'è più carente l'iniziativa privata.

LO STATO LIBERALE.

La base economica di questo tipo di stato è il modo di produzione capitalistica

Produzione capitalistica significa da un lato separazione dei singoli produttori l'uno dall'altro e dall'altro separazione dei mezzi di produzione dai lavoratori. I datori hanno i mezzi e chiedono forza lavoro x arricchirsi. I lavoratori apportano forza lavoro per poter sopravvivere.

Gli uomini sono realmente sciolti da ogni legame sociale organizzato e consapevole.

In un certo senso questa mancanza di rapporti è una specie di liberazione

Stato liberale = Stato borghese puro, il quale ha il dominio sia sul modo di produzione che sulla politica.

Stato liberale: vi è dunque una netta separazione tra l'economia e la politica.

STATO UNITARIO

Sono gli stati che mantengono una centrale gestione dello Stato che si evidenzia nella centralità e unità degli organi governanti. La centralità dell'amministrazione della cosa pubblica a volte è ordinata e armonizzata per quanto risulta possibile con il riconoscimento e il rispetto delle autonomie locali.

LO STATO FEDERALE.

Sono composti dalla riunione di più stati che conservano la loro sovranità affidando alla politica estera e la difesa ad un governo federale distinto dai governi particolari di ogni singolo stato.

Lo stato federale è diverso dalla confederazione.

Vi sono tre modi di concepire lo stato federale:

1)sia gli stati membri che quello centrale sono ordinamenti e apparati statali veri e propri sebbene si limitino reciprocamente nei loro poteri sovrani.

2)sovranità che spetta allo stato centrale e gli stati federati sono tali di nome e non di fatto.

3)sovranità che spetta

LE FORME DI GOVERNO:

LA MONARCHIA ASSOLUTA

E' la prima forma di governo legata ad a uno Stato Assoluto(cioè dopo il superamento delle Stato Patrimoniale e Federale)- Con la monarchia assoluta si estendono i fini statuali e si moltiplicano i settori di intervento dei poteri pubblici; si inizia a creare una prima amministrazione statuale unitaria e stabile. Al vertice di questa struttura  si pone il Sovrano che ha il potere e il controllo di tutte le funzioni statuali: legislativa, esecutiva, amministrativa, giurisdizionale.

La monarchia assoluta ha una forma piramidale con un organo di vertice che è il monarca assoluto.

Si moltiplicano gli apparati organizzativi dello Stato e quindi vi è la necessità per il sovrano di avere altri organi ausiliari.

LA MONARCHIA COSTITUZIONALE

Nasce dalla rivoluzione francese che pone fine alle forme di stato assoluto e alla monarchia assoluta. Sia nella monarchi costituzionale che negli stati liberali vi è una divisione dei potere (il primo a teorizzarla fu l'inglese lock il quale voleva due organi costituzionali: a)Sovrano : titolare della funzione esecutiva e federativa; b) Parlamento: titolare della funzione legislativa e giurisdizionale)

Principio della divisione dei poteri in Francia: formulata da Monteschieu e Rousseau voleva una pluralità di soggetti costituzionali(Parlamento, Governo, Giudici)autonomi tra loro.

Sul principio di divisione dei poteri si basano tutte le forme di governo ottocentesce  e anche dei giorni nostri.

La monarchia costituzionale rappresenta la prima applicazione del principio della divisione dei poteri e anche la prima fse di avvio dello Stato Liberale.

Monarchia Costituzionale:

1)Sovrano:

2)Parlamento: le funzioni sono il potere legislativo che in ogni caso è diviso con il sovrano.

Più si afferma lo stato liberale più diminuiscono i poteri del sovrano e più acquisteranno potere quelli del parlamento che rappresenta la volontà popolare, e crescerà un terzo organo, o polo, il Governo che affiancherà il Parlamento e il Re.

LA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE:

Nella monarchia costituzionale vi è un sostanziale equilibrio tra il Parlamento e il Sovrano. L'equilibrio errà meno a partire dal1850 c.a. a vantaggio del Parlamento(esce il Governo dai poteri del Re :il cosiddetto gabinetto del Re).Il Governo è un organo autonomo di decisione politica nei confronti del Parlamento.

ISTITUTO DI FIDUCIA: il Governo una volta formato si presenta davanti al Parlamento per ottenere la fiducia. Il Parlamento può revocare la fiducia(MOZIONE DI FIDUCIA) e obbliga il Governo a dimettersi.

Poteri di nomina dell'esecutivo sono affidati al Capo dello Stato (fiducia o mozione)attraverso il Parlamento: quindi si passa da una fase dualista(re e parlamento) a una fase monista(PARLAMENTO GOVERNO).Ad esempio il passaggio tra governo costituzionale e governo parlamentare avviene prima in Inghilterra poi nell'Europa continentale.

Esempio Italia: monarchia costituzionale = Statuto Albertino (1848)si trasformò in monarchia parlamentare L'istituto di fiducia è l'elemento che contraddistingue la forma di governo parlamentare( il ruolo del capo dello Stato è neutro verso il governo e verso il Parlamento; egli è garante delle regole costituzionali).

Tutto questo fino alla 1° guerra mondiale.

FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE,SEMIPRESIDENZIALE,E DIRETTORIALE

Sono intese come forme di governo alternative a quella Parlamentare, e sono chiamate così per le funzioni che sono date al Presidente della Repubblica.

A)FORMA PRESIDENZIALE: il presidente è al centro del sistema costituzionale da cui riceve le funzioni proprie del capo dello Stato e cioè capo del governo e rappresentanza internazionale.

Spetta al capo dello Stato la nomina o la revoca dei Ministri e degli altri vertici del Governo.

Non esiste una forma di fiducia tra Parlamento e Governo(vedi governo parlamentare).

Trova il suo bilanciamento con il principio democratico e cioè elezione diretta da parte del popolo del presidente e poteri di controllo e di freno del parlamento

B)FORMA SEMIPRESIDENZIALE:

Caratteristiche simili a quelle presidenziali:

1)elezione diretta del presidente della repubblica

2)rapporto fiduciario tra governo e parlamento(vedi forma di governo parlamentare).

Inoltre vi è l'istituto di fiducia all'esecutivo: opera secondo un principio di doppia fiducia: a)è nominato dal presidente, b)è espressione della maggioranza parlamentare.

C) GOVERNO DIRETTORIALE:

 l'obiettivo principale è garantire la stabilità dell'esecutivo prefissandone a priori la durata(spesso facendola coincidere con quella del legislativo)= regime di governo a termine.

Si forma il governo, ottiene la fiducia ed è al riparo dai rischi degli altri organi costituzionali.

FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE

Lo stato totalitario ha oppresso quello liberale(guerre mondiali vedi nazisti e fascisti).

A)FORMA DI GOVERNO FASCISTA:

Voleva richiamare i caratteri dell'unitarietà e dell'accentramento tipici dello Stato Assoluto.

Capo del Governo: è il centro motore del sistema costituzionale= regime a partito unico

In esso si convogliano tutti i poteri .

Forma di Governo Fascista = forma di governo monista.

FORME DI GOVERNO NEGLI STATI SOCIALISTI:

Tratti fondamentali:

1)La costituzione sovietica del 1936

1a)struttura statuale fondata sul fatto del riconoscimento di ampie autonomie locali.

1b)fissa rete di assemblee elettive(i Soviet). Il soviet supremo = parlamento della tradizione occidentale.

1c)ruolo del partito: ad esso spetta una funzione di guida della collettività nella costruzione della società socialista.

CAPITOLO 3: LA COSTITUZIONE E LA STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA.

DEFINIZIONI:

Costituzione: complesso di norme fondamentali di uno stato. E' essenziale prima uno Stato qualunque ne sia la forma. Influiscono sulle altre norme di scala gerarchica inferiore.

Queste norme fondamentali si ispirano a principi etico, politici e sono poste in atto dagli organi obbligatori

Possono essere sia scritte che consuetudinarie.

CLASSIFICAZIONE DELLE COSTITUZIONI:

1)COSTITUZIONE FLESSIBILE:

Le norme costituzionali possono , politicamente e storicamente di livello superiore ad altre ma fondamentalmente possono essere abrogate, modificate,. da leggi ordinarie (ex: costituzione inglese e statuto albertino del 1848).

Formalmente le norme costituzionali sono parificate a quelle di livello inferiore.

COSTITUZIONI RIGIDE:

E' il contrario delle costituzioni flessibili e un esempio è quella italiana vigente.

COSTITUZIONI CONCESSE:

Erano quelle che il sovrano concedeva  senza il consenso popolare, limitando il proprio potere assoluto.

Avviene in forme di stato assoluto e in una forma di governo monarchica assolutista.

COSTITUZIONI VOTATE:

Cioè espresse attraverso il consenso del popolo  che poi attraverso l'assemblea ha formato la costituzione, il documento o la carta stessa.

STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA: LO STATUTO ALBERTINO.

L costituzione vigente oggi in Italia è il risultato di altre precedenti.

L'origine è lo statuto Albertino promulgato dal monarca Carlo Alberto di Savoia nel 1848.

Lo statuto albertino era una costituzione CONCESSA , VOTATA, FLESSIBILE.

La differenza tra la costituzione vigente oggi in Itali e lo statuto albertino è che la prima è VOTATA e la seconda CONCESSA.

Le caratteristiche dello statuto albertino erano che:

1)IL PARLAMENTO: a)camera dei deputati : elettiva : espressione del popolo in carica 5 anni, aveva il potere legislativo con a capo il re che operava attraverso 1)iniziativa; 2)sanzione.

  b)camera del senato: sanzione

2)IL GOVERNO: potere esecutivo a carico del RE . Il governo non è direttamente responsabile verso il Parlamento, ma lo è nei confronti del RE.

3)ORDINE GIUDIZIARIO: giudici nominati dal RE: innammovibilità dopo 3 anni di esercizio

4)NORME STATO-CITTADINO:  le conteneva per il volere dei liberali che si ispirano dei principi di libertà.

N.B.: nato come statuto per il regno di Sardegna e quello piemontese diviene con la proclamazione di vittorio Emanuele 2 a RE d'Italia lo statuto vigente su tutto il territorio italiano nel 1861.

L'EVOLUZIONE DELLO STATUTO:

Le norme dello statuto erano elastiche visto la costituzione flessibile e quindi si prestavano a varie interpretazioni e applicazioni cioè erano adattabili ai cambiamenti.

Il risultato fu il passaggio da una forma di governo costituzionale puro a quello parlamentare.

Questo passaggio non fù così rapido perché nello statuto alb. Il potere secutivo era nelle mani del re  e nella repubblica italiana è nelle mani della politica.

N.B.: il re aveva il potere legislativo che non esercitò mai nelle due camere(neanche una sanzione).

N.B.: trasformazioni del Senato: i senatori non sono nominati dal re ma in seguito ad una proposta del Governo; inoltre la posizione del Governo rispetto a quella del Parlamento diminuisce(oggi il governo ha bisogno della fiducia del Parlamento).

N.B.: trasformazione della camera dei Deputati: allargamento del suffragio elettorale(1882: eliminazione in base al censo; 1912: ammissione analfabeti ma con almeno 30 anni; 1919: tutti i cittadini di sesso maschile con almeno 21 anni; nello stesso anno si sostituisce al collegio uninominale quello proporzionale.

IL REGIME FASCISTA:

a: Il Governo è istituito dal capo dello Stato e agisce per mezzo del re.

b: Il capo del governo era nominato dal re ed era responsabile solo verso il capo del legislativo  o il re.

c: I ministri erano nominati o revocati dal RE ma su proposta del capo della Stato.

A, b, c, : legge del 24 dicembre 1925 che modifica radicalmente l'organizzazione dei pubblici poteri: esclude la responsabilità del governo verso il parlamento; il popolo non conta più perché era rappresentato dal parlamento.

1926: Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza: = unico partito cioè quello fascista

1)il segretario del partito diventava ministro.

2)il capo del partito fascista diventava capo del governo.

3)il gran consiglio del fascismo diventava un organo costituzionale dello Stato.

Non ha più senso parlare di corpo elettorale.

1928: esistenza di una sola lista di candidati predisposta dal gran consiglio.

1939: abolizione di ogni forma di consultazione elettorale e la camera dei deputati diviene camera dei fasci e delle corporazioni.

N.B.: il fascismo abolì i diritti e le libertà fondamentali e i principi di eguaglianza(abolizione di fatto nel 1938 con l'introduzione delle leggi razziali).

LA CADUTA DEL FASCISMO:

24-25 luglio 1943 il gran consiglio votò la sfiducia del capo del governo. Vittorio Emanuele 3 incarica il generale Badoglio di formare un nuovo governo.

2 agosto 1943: soppressione del partito fascista = scioglimento della camera dei fasci e delle corporazioni.

8 settembre 1943: l'Italia conclude l'armistizio con le forze alleate.

4 giugno 1944: duro contrasto tra il re e i partiti del comitato di liberazione: il re vuole un'assemblea costituente a guerra finita e il comitato di liberazione voleva la fine della monarchia e l'elezione di una costituente x decidere sulle nuove istituzioni.

Vittorio e. 3 lascia tutti i suoi incarichi al lio Umberto che emanò il 25 giugno 1944 un decreto legge con il quale stabilì che dopo la liberazione nazionale le forme istituzionali sarebbero state scelte dal popolo italiano.

16 marzo 1946: si stabilisce che la scelta tra monarchia e repubblica sarebbe avvenuta tramite un referendum e l'assemblea costituente avrebbe  elaborato la costituzione ma entro i limiti imposti dal popolo.

2 giugno 1946: referendum: x la repubblica 12717923 voti e per la monarchia 10719284 voti. Le funzioni del capo dello stato furono date al capo del consiglio Alcide de Gaspari (umberto 2 lasciò l'Italia).

25 giugno 1945: prima riunione dell'assemblea costituente: elesse Enrico de Nicola come capo provvisorio dello Stato che avrebbe esercitato fino all'elezione del presidente della repubblica.

L'assemblea costituente fu formata da 75 membri interni che formarono la costituzione.

22 dicembre 1947: approvazione della costituzione

27 dicembre 1947: promulgazione della costituzione.

1 gennaio 1948: entrata in vigore della costituzione.

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA. UN NUOVO TENTATIVO DI RIFORMA NEL 1977: LA COMMISSIONE BICAMERALE.

Costituzione  = 139 articoli + 18 disposizioni finali e transitorie.

Essa si divide in:

1)INTRODUZIONE: principi fondamentali della repubblica italiana (primi 12 articoli).

2)PARTE PRIMA: diritti e doveri dei cittadini: articoli 13-54 si divide a sua volta in 4 TITOLI: a)rapporti civili; b) rapporti etico-sociali; c)rapporti economici; d) rapporti politici.

3)PARTE SECONDA: l'ordinamento della repubblica : articoli 55-l39 si divide in 6 TITOLI: a)parlamento, b)il presidente della repubblica, c) il governo, d)la magistratura; e)le regioni, le provincie e i comuni; f)le garanzie costituzionali.

4)DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI: sono norme destinate a completare il testo costituzionale avendo, a volte, un efficacia limitata nel tempo. Importanti sono la 8 e la 9 sull'ordinamento regionale, la 10 e la 11 che vieta la ricostruzione del partito fascista.

Grazie all'articolo 138 il 24 luglio 1997 è stata istituita una commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Questa legge ha concluso il suo iter in parlamento ed è stata approvata da ciascuna camera con i 2/3 dei voti.

COMMISSIONE BICAMERALE:

E' composta da 35 deputati e 35 senatori e ha il compito di ridisegnare la seconda parte della costituzione (tranne articolo 139 che è immodificabile).

Si discute su un governo presidenziale o semipresidenziale alla francese.

Si discute nelle aule del parlamento dove la commissione è rappresentata da un comitato formato da relatori, deputati e senatori.

Con la pubblicazione della legge di riforma costituzionale la commissione bicamerale cessa dalle sue funzioni.

CAPITOLO 4: LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI E IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE.

LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

· La sovranità appartiene al popolo che la esercita dando potere a vari organi

· Razionalizzazione del potere = costituzione lunga e rigida cioè fortemente garantista

· Lo Stato ha una funzione strumentale di garanzia e di pieno sviluppo dei valori personalistici

· Articolo 3 : uguaglianza di tutti i cittadini..

· Elenco delle libertà garantite

· Articolo 1 : l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro

· Rapporti tra Stato e economia non obbligatori ma facoltativi ove necessari

· Complesso modello organizzativo: stato centrale, autonomie regionali e locali

· Ruolo autonomo dei poteri giudiziari

· Italia come sistema rappresentativo fondato sulla selezione politica da parte del corpo elettorale: democrazia diretta.

· Partiti politici come strumento di permanente partecipazione dei cittadini all'elaborazione  e all'attuazione della politica nazionale.

· Provincie, regioni, comuni, : sedi di mediazioni degli interessi più ravvicinate ai cittadini.

· La concentrazione dei poteri trova un bilanciamento nei partiti politici e nel ruolo autonomo dei ruoli giudiziari.

· I poteri di gestione della magistratura sono affidati al CSM presieduto dal capo della repubblica e formato anche da deputati.

· Divieto di istituzione di giudici speciali così da  ridurre il rischio di disfunzioni.

· Tutto il sistema costituzionale trova  nell'istituzione e nei poteri della corte costituzionale una posizione di grande autonomia o indipendenza dagli altri poteri dello Stato.

· Corte costituzionale : poteri di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle regioni e di giudicare su eventuali responsabilità penali del presidente della repubblica.

· La razionalizzazione dei poteri passa dalla fiducia tra parlamento e governo.

IL PERIODO DEL CONGELAMENTO DELLA COSTITUZIONE.

La prima fase di avvio dell'esperienza repubblicana è caratterizzata da una forte caduta della tensione rinnovatrice che aveva animato sia pure in misura diversa tutte le forze politiche fino al varo della costituzione.

1948: il primo parlamento della repubblica PCI, PSI.

Fino al 1956 (corte costituzionale) nulla si mosse da parte del Parlamento.

Solo dopo i primi anni '60 si assiste ad una ripresa dell'impegno per una piena attuazione del dettato costituzionale.

L'AVVIO DEL PROCESSO ATTUATIVO: LE STRUTTURE DELLO STATO.

1955: istituzione della corte costituzionale

1957:consiglio nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL).

1958: istituzione CSM.

1971: APPROVAZIONE DI NUOVI REGOLAMENTI DI Camera e Senato.

1988: direzione e coordinamento dell'esecutivo in capo al presidente del consiglio dei ministri.

11° LEGISLATURA: il Parlamento istituisce la Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali

12° LEGISLATURA: IDEM ma mediante una legge costituzionale al fine di provvedere ad una revisione organica della 2° parte della costituzione.

VERSO IL COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL DISEGNO COSTITUZIONALE: LA NUOVA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI LIBERTA'.

LE RIFORME DEGLI ANNI '70:

1)Statuto dei lavoratori

2)Istituto dei referendum

3)Diritto di famiglia(1971)

4)Del monopolio pubblico dei diritti radiotelevisivi

In tutto questo ha un ruolo fondamentale di depurazione del tessuto normativo la Corte Costituzionale che ha stimolato il legislatore facendo cadere ad esempio il divieto di accesso ai pubblici uffici a carico delle donne o estensione del principio di eguaglianza.

Grazie alla Corte Costituzionale si è avuta la revisione dei patti Lateranensi del 1929 cioè di quelli che regolavano il rapporto tra lo Stato  e la Chiesa(1984-'85).

LO STATO   ITALIANO E LE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE.

Nel secondo dopoguerra avvenne:

1)ammissione dell'Italia all'ONU (costituita nel 1945, prese il posto della Società delle Nazioni ed il fine è la pacifica cooperazione tra i popoli. All'ONU aderiscono molte nazioni ma permanente nel consiglio di sicurezza vi sono 15 membri di cui 5 permanenti: USA, URSS, CINA, FRANCIA, INGHILTERRA, cioè i vincitori della seconda guerra mondiale i quali possono deliberare utilizzando il loro diritto di Veto).

L'ONU si avvale anche del SEGRETARIO GENERALE: è un organo esecutivo di rappresentanza esterna., e della CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA DELL'AIA.

2)Adesione alla COMUNITA' EUROPEA: che venne istituita con il trattato di Mastricht, è un organo sovranazionale e normativo al quale aderiscono attualmente 12 paesi e 4 stanno x entrarvi.

L'Itali vi aderì grazie all'art. 11 della Costituzione(vedi principio di sussidiarietà per contenere la tendenza espansiva della comunità)

La COMUNITA' EUROPEA si è formata dall'unione di .

a)CECA(1951)

b)CEE E EURATOM(1957)

IL PARTLAMENTO EUROPEO:

E' un organo ad elezione diretta ed ha un ruolo intergovernativo.

E' rappresentato dal consigli dei ministri (composti dai membri dei governi nazionali) e dalla commissione della comunità.

Nel parlamento europeo possiamo distinguere:

1)IL CONSIGLIO: organo deliberante.

2)LA COMMISSIONE: soggetto istituzionale.

3)IL PARLAMENTO: ruolo assolutamente consultivo.

Il parl. Europeo gode dell'accettazione dei governi nazionali ed a questo contribuisce anche l'organo stabile del CONSIGLIO EUROPEO cioè quello formato dai CAPI DI STATO E DI GOVERNO NAZIONALI.

LA NOZIONE DI ORGANO COSTITUZIONALE

ORGANO COSTITUZIONALE:

1)è il complesso apparato organizzativo per l'esercizio delle funzioni di uno Stato.

2)è formato da organi che agiscono in nome e per conto dello Stato.

3)è lo strumento operativo dello Stato.

Esistono varie classificazioni di organo costituzionale:

A)per tipo di funzione: distinguiamo:

legislativi, esecutivi, giurisdizionali.

B)per tipo di competenza:

istruttori, consultivi, decisionali, di controllo.

C)per livello territoriale:

centrali, periferici o decentrati.

D)per tipo di competenze diverse e dirette verso i cittadini:

interni, esterni.

E)per diversi livelli territoriali di governo:

centrali(dello Stato), locali(regioni, provincie, comuni).

CARATTERESTICHE DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI:

ORGANI COSTITUZIONALI:

1)NECESSARI:  al corretto funzionamento dell'ordinamento.

2)INDIPENDENTI: no hanno limitazioni da parte di altri organi.

3)INDEFETTBILI: insostituibili( solo eccezionalmente)

4)SOVRANITA'

5)RAPPRESENTATIVITA'

Ecco questi organi sono:

1)IL CORPO ELETTORALE.

2)IL PARLAMENTO.

3)IL GOVERNO.

4)IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

5)LA CORTE COSTITUZIONALE.

CAPITOLO 5: IL CORPO ELETTORALE.

IL DIRITTO DI VOTO:

Il corpo elettorale è l'organo istituzionale originario al quale appartiene la sovranità(art. 1 costituzione).

E' un organo stabile nella sua parte attiva: è chiamato saltuariamente a manifestare la sua volontà o scegliendo i rappresentanti delle due camere del parlamento o attraverso degli atti di democrazia quali i referendum.

Il corpo elettorale si esercita attraverso il diritto di voto(art. 48 costituzione): sono elettori tutti i cittadini uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età.

Il diritto di voto può essere limitato per incapacità civile o per effetto di condanna penale irrevocabile o nei casi di indignità morale indicati dalla legge.

Le caratteristiche del diritto di voto sono:

1)PERSONALITA': è escluso il voto per procuro o la delega.

2)UNIVERSALITA': estensione del voto alle donne dopo la seconda guerra mondiale.

3)UGUAGLIANZA.: il voto plurimo non è ammesso.

4)LIBERO

5)SEGRETO.

6)DOVERE CIVICO.

LA CAPACITA' ELETTORALE PASSIVA E ATTIVA:

Diritto al voto = capacità elettorale, la quale può essere :

1)ATTIVA: CAPACITA' DI VOTARE.

2)PASSIVA : CAPACITA' DI ESSERE VOTATI.

La Costituzione prevede due comuni requisiti che sono.

A)REQUISITI POSITIVI:

1)CITTADINANZA

2)ETA': 18 per votare i deputati e 25 per i senatori.

B)REQUISITI NEGATIVI:

1)MANCANZA DI INCAPACITA' CIVILE

2)MANCANZA DI SENTENZE PENALI IRREVOCABILI.

MANCANZA DI CAUSE DI INDIGNITA' MORALE.

I nomi di tutti coloro che hanno il diritto al voto sono contenuti in liste chiamate liste elettorali che sono depositate presso ogni Comune dello Stato.

Da queste liste vengono infatti tratti tutti i nomi di coloro ai quali sarà inviato a domicilio il cosidetto certificato elettorale a cura del sindaco del comune di appartenenza.

I SISTEMI ELETTORALI:

I sistemi elettorali più diffusi sono:

1)SISTEMA MAGGIORITARIO: in esso si ripartisce il territorio in Collegi o Circoscrizioni corrispondenti al numero di rappresentanti da eleggere; maggioritario significa che  il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti sarà eletto. Se ciò non avviene si ha il Ballottaggio nel quale vince chi ottiene più voti tra i primi due candidati.

2)SISTEMA PROPORZIONALE.

Il sistema MAGGIORITARIO si pone come fine quello di raggiungere la maggioranza dei voti la quale può essere:

1)SEMPLICE: 50% + 1 dei votanti.

2)ASSOLUTA: 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Il sistema maggioritari è di 2 tipi:

1)SISTEMA MAGGIORITARI A UN TURNO: come in Inghilterra che prevede la vittoria nei singoli collegi uninominali del candidato che abbia ottenuto più voti a prescindere dalla percentuale.

2)SISTEMA MAGGIORITARIO A DOPPIO TURNO: come in Francia dove vince il candidato che al primo turno abbia ottenuto il 50% + 1 dei voti; se non si arriva a tale percentuale si vota di nuovo e vince chi ottiene più voti. Nel secondo turno i partiti politici che si erano presenteti da soli si uniscono in coalizioni o alleanze per ottenere il n° max. di voti e quindi il seggio.

1)SISTEMA PROPORZIONALE CON CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: come in Germania . Per i partiti politici che superano lo sbarramento il sistema è proporzionale e per quelli che non lo superano è maggioritario con la conseguente eliminazione dei partiti più piccoli.

Il sistema maggioritario non tutela le minoranze politiche e favorisce comini politiche più solide, distinguendosi da quei sistemi che garantiscono una certa rappresentatività delle minoranze politiche la quale rappresentanza può essere:

1)GENERICA: cioè stabilita dal legislatore. In essa il voto può essere LIMITATO(si da all'elettore un numero di suffragi inferiori a quello dei seggi da coprire per evitare che la maggioranza conquisti tutti i seggi in palio) o CONSULTIVO( concede all'elettore tanti suffragi quanti sono i seggi in  palio ma li concede su un numero inferiore di candidati).

2)SPECIFICA: cioè proporzionale di tutte le minoranze politiche. E' utilizzata nei due sistemi:HARE E HANDL(si concede il numero di seggi in modo proporzionale al numero di voti che un partito ha ricevuto).

Il sistema proporzionale attribuisce ad ogni collegio elettorale , di un n° di seggi che è appunto proporzionale al n° degli abitanti di quella circoscrizione; in tal modo anche le zone non densamente popolate avranno la certezza di essere rappresentate nel quadro politico che uscirà dalle elezioni.

Nel periodo precedente alle elezioni ci si dedica alla camna elettorale cioè 30-40 giorni duranti i quali i gruppi politici e i candidati fanno pubblicità a se stessi e ai loro programmi e che si interrompe due giorni prima delle elezioni.

L'ultima fase dell'iter elettorale è quella dello scrutinio, cioè dello sfoglio dei voti elettoraliche si conclude con l'assegnazione a ciascun vincitore dei seggi conquistati nel proprio collegio.

LA LEGGE ELETTORALE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA:

Questa è la legge del 4/8/93 n°276

Numero seggi elettivi: 315 SENATARI + un certo n° di senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.

Il tipo di elezione è sempre su base regionale cioè 7 senatori per ogni regione tranne che  per la valle da osta(1 senatore) e il molise(2 senatori).

Per il senato non vi sono 2 schede come per la Camera bensì 1, ripartita per regioni: ¾ del totale assegnati con criterio maggioritario nei collegi elettorali e il restante ¼ con criterio proporzionale.

La legge 276 si articola in 10 punti di cui i più importanti sono:

1)La presentazione delle candidature spetta ad un n° di elettori tra un minimo e un massimo secondo le disposizioni di legge e la scheda comprende il nome e il cognome del candidato accomnato da un simbolo.

2)Le candidature possono essere presentate da un singolo o in gruppo . Se come gruppo si riferiscono a collegi diversi( no stesso gruppo di candidati nello stesso collegio). Se candidatura singola egli viene collegato ad un collegio, ma libero da legami con gli altri candidati.

3)Il gruppo di candidati concorre alla ripartizione dei seggi proporzionali, il candidato singolo invece no.

4)Il gruppo di candidati che può essere presentato nei diversi collegi(min 3 max 0 num seggi), può avere o meno lo stesso simbolo dei collegi. In quest'ultimo caso il gruppo può coincidere col primo,  se tutti i candidati del gruppo hanno in tutti i collegi lo stesso simbolo(alla ripartizione proporzionale dei seggi partecipano i gruppi che hanno lo stesso simbolo9.

5)Il candidato che nell'ambito del collegio uninominale ottiene il maggior numero di voti ottiene anche l'elezione a prescindere dalla% di voto( tale sistema vale x l'assazine dei 4/4 dei seggi).

La scheda presentata agli elettori il 27/28 marzo 1994 per le elezioni politiche del senato prevedeva:

a)232 dei 315 seggi del senato, assegnati in collegi uninominali col sistema maggioritario; si assegnava cioè la vittoria a quel candidato che aveva ottenuto più voti in quel collegio.

b)83 dei 315 senatori si assegnavano col sistema proporzionale utilizzando per ogni regione il metodo d'Hondt(metodo proporzionale con scorporo dei voti).

LA LEGGE ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI(LEGGE DEL 4/8/1993 N°277)

Questa legge prevede un n° elevatissimo di DEPUTATI cioè 630, il territorio italiano è suddiviso in 26 circoscrizioni.

Il criterio adottato per la ripartizione è quello REGIONALE, nel senso che regioni meno popolate sono state divise in un'unica circoscrizione.

Per le regioni maggiormente popolate è stato adottato il criterio della ripartizione per PROVINCIE(quelle troppo grandi sono state riunite in un'unica circoscrizione).

Il totale è di 629 seggi, quello mancante è assegnato alla valle d'Aosta.

La Costituzione prevede che ciascuna circoscrizione elegga un numero di deputati in proporzione alla sua popolazione(ex: 2% popolazione italiana = 2% dei 630 deputati).

Il 75% dei seggi è attribuito con sistema maggioritario a un turno basato sul collegio uninominale dove il candidato ha ottenuto più  voti, e il 25% in base al sistema proporzionale a liste concorrenti di candidati.

474 deputati eletti con il sistema maggioritario e 155 con il sistema proporzionale.

I collegi hanno un bacino elettorale vicino alle 100000 unità.

Ogni collegio elegge un solo deputato quindi oqni elettore può votare un solo candidato.

A prescindere dal voto vince il seggio quel candidato che nel collegio uninominale ha ottenuto la maggioranza dei voti.

L'elezione avviene in due schede.

Ogni candidatura deve essere presentata accomnando al nome del deputato che si presenta il simbolo o i simboli dei partiti che lo appoggiano.

E' vietata la candidatura in + seggi.

E' vietata la candidatura contemporanea per la camera e per il senato.

La seconda scheda vale per le candidature secondo il principio proporzionale(vedi calcolo della proporzionale per l'assegnazione dei seggi).

Il sistema maggioritario favorisce i partiti più grandi sostenendo e facilitando la stabilità dei governi(il trionfo più probabile è quello di un unico partito).

I vantaggi del collegio uninominale sono: il candidato eletto deve essere di buon livello e piuttosto conosciuto; l'eletto avrà legami più stretti con i suoi elettori(il collegio è più piccolo); inoltre il candidato sarà ha conoscenza dei problemi dei propri elettori e quindi più rappresentativo.

Gli svantaggi sono: il candidato eletto può essere il portatore di interessi locali e specifici di una sua parte di elettorato senza preoccuparsi degli interessi nazionali e collettivi; non favorisce i piccoli candidati in senso economico cioè quelli che il sistema proporzionale non favorisce(perché favorisce i grandi e potenti dunque partiti politici).

GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA:

Il corpo elettorale è titolare dei cosidetti istituti di democrazia diretta che si affiancano a quelli di democrazia indiretta e che sono tipici degli Stati democratici moderni dove vige la democrazia rappresentativa.

Si ha dem. Diretta quando le decisioni politiche vengono adottate direttamente dal popolo senza intermediari; si dem. Indiretta quando le decisioni politiche vengono adottate da rappresentanti del popolo da esso stesso eletti.

Un esempio di istituto di democrazia diretta è dato dai REFERENDUM POPOLARE, altri sono:

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E IL DIRITTO DI PETIZIONE.

L'INIZIATIVA POPOL ARE:

Vedi articolo 71 della Costituzione: l'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50000 elettori di un progetto redatto in articoli.

Il parlamento non è obbligato a tradurre in legge la proposta del popolo ma è tenuto a deliberare su di essa.

Il presidente della camera che riceve la proposta non può archiviarla senza presentarla alla Camera.

Le iniziative popolari sono quelle previste dall'articolo 75 della Costituzione(esclude la richiesta dei referendum).

Per la legge tributaria la richiesta di referendum abrogativo non è concepibile ma lo è l'iniziativa popolare.

Questo istituto non è molto conosciuto e quindi è poco usato(perché non vi era una legge di attuazione che oggi esiste e che è la stessa che per i referendum cioè la n°352).

LA PETIZIONE POPOLARE:

Tutti i cittadini possono rivolgere petizione alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

La differenza tra iniziativa e petizione e che la prima propone al parlamento l'esame di una legge mentre la seconda di una situazione o di determinare certi fatti da cui derivino comuni necessità.

Il parlamento non ha l'obbligo di esaminarla.

L'unica condizione che la petizione richiede  è che l'argomento rappresenti un interesse pubblico e non un diritto soggettivo o legittimo.

Per la petizione non è richiesta la formulazione in articoli, può essere presentata anche da una singola persona e anche da cittadini che non sono elettori(vedi le caratteristiche del diritto di voto), e infine non richiede particolari formalità tranne che la firma autentica di chi la presenta.

IL REFERENDUM:

Il referendum è il più importante tra gli istituti di democrazia diretta  di cui gli elettori possono servirsi per intervenire direttamente nella vita politica del Paese.

Si distingue dal Plebiscito per una caratteristica essenziale: il referendum serve a giudicare l'opportunità di una legge, mentre il plebiscito a dare approvazione ad un fatto normativo.

Nel 1946 si parlò erroneamente di referendum istituzionale mentre quello era un plebiscito.

Il referendum è un istituto a carattere complementare degli altri istituti di democrazia rappresentativa sia perché non è possibile consultare, con questo sistema ogni giorno il corpo elettorale, sia perché la politica di governo non potrebbe certamente essere basata su una serie di abrogazioni che , peraltro, non creano nuovo diritto.

La Costituzione italiana prevede tre tipi di referendum:

1)COSTITUZIONALE: che si attua per le leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi costituzionali.

2)TERRITORIALE: che si inserisce nei procedimenti regionali.

3)ABROGATIVO: per le leggi ordinarie.

IL REFERENDUM ABROGATIVO: ARTICOLO 75 COSTITUZIONE:

E' il più importante dei referendum.

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500000 elettori o 5 consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Possono partecipare al ref. Tutti i cittadini che hanno il diritto di votare la camera dei deputati.

La legge determina le modalità di attuazione dei referendum.

Il referendum ha potere di abrogare solo leggi ordinarie o ad esse equiparate.

La proposta di soggetta a referendum è approvata se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

LA PROCEDURA REFERENDARIA:

L'iniziativa x i referendum può provenire:

1)500000 elettori

2)5 consigli regionali

Nel primo caso (1) il primo atto del cosìdetto procedimento referendario è la raccolta delle firme e il loro deposito entro il 30 settembre all'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione composto da tutti i presidenti di sezione della Corte stessa.

Entro il 31 ottobre l'ufficio centrale se rileva qualche irregolarità rimette nelle mani dei promotori la richiesta di referendum al fine di provvedere a sanarla.

Non oltre il 15 dicembre l'ufficio decide sulla legittimità delle proposte.

Successivamente la Corte Costituzionale decide con sentenza che viene pubblicata entro il 10 febbraio se la richiesta di referendum sia ammissibile o meno.

Se ammissibile il Presidente della Repubblica  su deliberazione del consiglio dei ministri indice il referendum fissando la data della consultazione in una delle domeniche tra il 15 aprile e il 15 giugno.

In caso di scioglimento anticipato delle Camere il referendum si ritiene sospeso e il procedimento riprende esattamente un anno dopo la data delle elezioni.

Dopo le votazioni l'ufficio centrale dei referendum proclama ufficialmente i risultati.

Se l'esito è negativo viene riportato sulla Gazzetta Ufficiale e lo stesso referendum non può essere presentato se non dopo 5 anni.

Se il risultato è favorevole all'abrogazione il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge.

L'abrogazione ha effetto dal giorno dopo la pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale.

In Italia il primo ref. Abbrogativo fu quello del 1970 contro la legge introduttiva del divorzio.

1978 referendum sul finanziamento ai partiti politici.

1981 " " " " sull'aborto.

Il referendum abrogativo può in alcuni casi trasformarsi in un referendum approvativo di una nuova legge(il quale è però vietato dalla nostra Costituzione).

IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

La Corte Costituzionale richiede:

1)Che il quesito sia formulato chiaramente in modo semplice e che sia coerente;

2)Non possono essere presentate in un unico quesito diverse questioni per lasciare la libertà all'individuo di decidere separatamente su ciascuna di esse;

3)Non possono essere sottoposte a referendum le leggi che si occupano di disciplinare il funzionamento degli organi costituzionali.

IL REFEREENDUM COSTITUZIONALE:

In base all'articolo 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione possono essere oggetto di referendum prima della loro promulgazione ed entrata in vigore.

Le modalità sono simili a quelle per i referendum abrogativi con alcune eccezioni che sono la completa assenza di termini di presentazione della richiesta se non quello dei 3 mesi dalla pubblicazione-notizia della legge costituzionale sulla gazzetta ufficiale e l'esclusione del controllo di legittimità della corte costituzionale.

CAPITOLO 6: IL PARLAMENTO.

CENNI STORICI:

Dopo aver scelto come forma di governo la Repubblica in Italia vi era il dubbio se scegliere una Rep. Parlamentare o Presidenziale, quest'ultima venne scartata perché solitamente si trasforma in una dittatura.

Ci si rifece alle esperienze precedenti al fascismo che erano di tipo parlamentare.

Il regime presidenziale non si  addiceva a quei Stati dove il corpo elettorale era eterogeneo.

Infine non si potevano trascurare le esperienze positive della forma parlamentare in Inghilterra e in Francia.

Il Parlamento nasce in Inghilterra prima della democrazia intorno al 14°secolo nella forma Bicamerale.

Le due camere erano quelle dei Lords(nobili e clero)e quella dei Comuni.

Il Bicameralismo è presente anche negli USA in cui il n° dei rappresentanti è in proporzione alla popolazione di ogni singolo Stato dell'unione.

Il Bicameralismo italiano è passato attraverso alterne vicende.

Lo statuto albertino del 1848 prevedeva due camere, il senato del regno e la Camera dei deputati: questo schema rimase inalterato fino al 1939 quando la camera dei deputati fu sostituita con quella dei fasci e delle corporazioni soppressa poi nel 1943.

Il primo Parlamento della neonata Repubblica italiana fu eletto il 18 aprile 1948.

Inizialmente le differenze tra le due camere erano solo la durata in carica che è di 5 anni per la camera e 6 per il senato.

Nel 1963 la Costituzione è stata riveduta e  si è stabilito per entrambe le camere la durata in carica di 5 anni.

Il bicameralismo italiano è di tipo perfetto nel senso che le Camere hanno una posizione di assoluta parità per funzioni e prerogative .

Esiste anche il bicameralismo imperfetto com'è quello anglosassone dove una delle due camere finisce con l'avere il sopravvento sull'altra in caso di dissenso.

STATUS DI MEMBRO DEL PARLAMENTO:

Per ottenere lo status di membro del parlamento occorre che non sussistano cause di incapacità, di ineleggibilità o di incapacità originaria; per conservarlo non devono sopravvenire cause di incompatibilità sopravvenuta.

Le cause di incapacità che impediscono al cittadino di diventare membro del p. sono quelle stesse cause che escludono nel soggetto la titolarità del diritto di voto(esempio la mancanza della maggiore età).

Le cause di ineleggibilità sono quegli impedimenti che non consentono al cittadino che abbia diritto di voto di essere eleggibile.

Sono ineleggibili:

1)chi non ha compiuto l'età prevista dalla legge per l'elettorato passivo(25 anni per la camera e 40 per il senato);

2)i titolari di uffici che abbiano dei privilegi rispetto agli altri candidati;

3)i magistrati;

4)i diplomatici e coloro che svolgono mansioni nei consolati;

5)gli italiani impiegati presso governi esteri;

6)coloro che svolgono attività imprenditoriali finanziarie dello Stato;

7)i membri della casa Savoia;

8)gli ecclesiastici cattolici.

L'incompatibilità può essere originaria e in questo caso impedisce assolutamente l'elezione o sopravvenuta (fa perdere al parlamentare il suo status).

Sono cause di incompatibilità:

1)il fatto di essere senatori e deputati contemporaneamente;

2)il fatto di essere parlamentari e membri del CSM,

3)parlamentari e giudici della Corte Costituzionale;

4)parlamentari e Presidenti della Repubblica;

5)parlamentari titolari o consulenti di imprese pubbliche o private.

La carica di membro del parlamento si può perdere sia per volontà del singolo(dimissioni) sia per volontà del collegio se si accerta la perdità di un requisito per l'elettorato passivo o il sopravvenire di cause di incompatibilità.

Dal momento dell'elezione fino alla fine del suo mandato il parlamentare gode di un particolare status e cioè di una situazione soggettiva tipica di chi ricopre la carica di membro del parlamento in base alla quele egli è soggetto ad alcune limitazioni e gode di una serie di prerogative(guarantige) e di alcune indennità.

Le limitazioni sono indicate nell'articolo 98 della Costituzione : i parlamentari non possonno ottenere promozioni se non per anzianità.

Le guarantige tendono ad assicurare la più assoluta indipendenza dei singoli e del collegio.

Esse si dividono in:

1)insindacabilità delle opinioni e dei voti,

2)in una serie importantissima di immunità: si parla di immunità e non di privilegi perché non garantiscono il singolo bensì la funzione che esso ricopre. Le immunità sono irrinunciabili mentre ai privilegi si può rinunciare.

INSINDACABILITA' E DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO:

L'art. 68 della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono esere perseguiti per le opinioni espresse e i voti nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi non sono soggetti a nessun tipo di sanzione.

Lart. 67 della Costituzione stabilisce che ogni membro del parlamento rappresenta la nazione e esercita la sua funzione senza vincoli di mandato.

Si afferma il principio della rappresentanza nazionale che svincola i parlamentari dal legame con i collegi elettorali che li hanno eletti e soprattutto dai partiti politici ai quali fanno capo.

Il Parlamento è un organo rappresentativo della nazione nella sua interezza.

I parlamentari sono i portavoce delle aspettative e delle volontà degli elettori, dei loro interessi generali.

Sempre dall'art. 67 si desume il principio di divieto di mandato imperativo che consiste nel tentativo di qualche partito di farsi rilasciare dimissioni in bianco dai parlamentari lo stesso giorno dell'elezione come garanzia nell'ipotesi che essi si dimettano dal partito durante la legislatura.

LE IMMUNITA':

L'articolo 68 della Costituzione stabilisce che senza autorizzazione delle Camere alla quale appartiene nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare né può essere arrestato o altrimenti privato delle libertà personali o mantenuto in detenzione salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Prima della revisione dell'articolo 68 dell'ottobre 1993 non era possibile sottoporre un membro del Parlamento ad indagini dell'autorità giudiziaria senza la preventiva autorizzazione a procedere da parte delle stesse Camere.

Con la nuova legge non è più necessaria l'autorizzazione delle Camere per sottoporre a procedimento penale il membro del Parlamento.

Queste autorizzazioni venivano eventualmente concesse su proposta della giunta per le autorizzazioni e costituivano un presupposto fondamentale senza il quale il procedimento penale non poteva essere instaurato.

L'immunità si estende anche al di fuori di un processo penale cioè ad alcuni diritti di libertà per cui un parlamentare non può essere arrestato o privato della sua libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare.

Fa eccezione il caso in cui il parlamentare sia colto in flagranza di reato  e  tale reato implichi il mandato o l'ordine obbligatorio di cattura.

In tal caso il parlamentare verrà tratto in arresto ma dovrà essere immediatamente chiesta alle Camere a cui appartiene l'autorizzazione a mantenerlo in arresto e in caso l'autorizzazione venisse negata il membro del parlamento dovrà essere scarcerato.

LE INDENNITA':

I membri del parlamento ricevono un indennità stabilita dalla legge che prende il nome di diaria ed è una specie di assegno vitalizio che matura a 60 anni e dopo un certo n° di legislature.

PREROGATIVE DELLE CAMERE:

Le camere devono necessariamente godere di una serie di attribuzioni e di autonomie per poter svolgere utilmente e efficacemente  le loro funzioni.

Tra le prerogative di maggiore importanza vi sono:

1)VERIFICA DEI POTERI: attribuisce al parlamento la facoltà di valutare la validità delle elezioni dei membri che di esso fanno parte(ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità  e di incompatibilità).

2)AUTONOMIA REGOLAMENTARE:  ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti(si disciplina l'organizzazione interna di ciascuna camera per il funzionamento interno della stessa e i regolamenti riguardano: a) il comportamento dei membri delle camere; b)il comportamento degli estranei che vengono in contato con esse; c)l'elezione del presidente e dell'ufficio della presidenza.).

3)AUTONOMIA FINANZIARIA: ciascuna camera delibera il proprio bilancio e il proprio consuntivo determinando il proprio fabbisogno mediante un fondo speciale che le viene somministrato dal ministro del tesoro e che è amministrato dalla presidenza.

4)AUTONOMIA AMMINISTRATIVA: possibilità accordata alle camere di provvedere autonomamente all'organizzazione dei propri uffici amministrativi interni e all'assunzione dei propri dipendenti mediante una diretta stipulazione del contratto di lavoro.

5)INVIOLABILITA' DELLE SEDI DELLE CAMERE: le forze di polizia non hanno il libero accesso negli edifici parlamentari a meno che non siano chiamate dal presidente.

ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE:

L'attività delle camere inizia 20 gg. Dopo le elezioni.

Le convocazioni ordinarie sono fissate al primo giorno non festivo di febbraio e al primo giorno non festivo di ottobre.

Le convocazioni straordinarie possono essere indette per iniziativa del Presidente della Repubblica del Presidente della Camera oppure di un terzo dei suoi membri.

La legislatura  è il periodo di vita di ciascuna camera mentre si definiscono sessioni i periodi di lavoro continuato.

La legislatura dura 5 anni sia per la camera dei deputati sia per il senato(ciò a partire dal 1963)

La legislatura dura dall'entrata in funzione delle camere fino al loro esaurirsi salvo il caso di scioglimento anticipato previsto dall'articolo 88 della Costituzione.

In realtà le camere in qualità di organi permanenti potrebbero riunirsi in ogni momento indipendentemente dalle vicende dei singoli membri(articolo 61 proroga dei poteri delle camere precedenti).

La proroga è vietata dalla costituzione se concorrono:

1)lo stato di guerra.

2)un apposita legge di proroga.

La proroga assicura che non vi sia un periodo senza potere o un'interruzione dell'attività legislativa.

Lo scioglimento delle camere ha un effetto differito al momento in cui entrano in funzione le nuove Camere.

ORGANI INTERNI DELLE CAMERE:

La Camera dei deputati è formata da 630 membri, il senato della Repubblica da 315 membri elettivi più un certo n° di senatori nominati a vita o presidenziali o di diritto.

Quelli presidenziali sono nominati dal Presidente della Repubblica fra coloro che hanno illustrato altissimi meriti nel campo sociale scientifico artistico e letterario; i secondi sono gli ex presidenti della repubblica.

La camera elegge il proprio presidente fra i suoi componenti e l'ufficio di presidenza e i suoi poteri sono assai estesi:

1)nella dichiarazione di volontà del collegio già espressa mediante votazione

2)nell'interpretazione del regolamento stesso

3)nella direzione dell'andamento delle sedute

4)stabilire la programmazione dei lavori e del relativo calendario

5)assicurare il buon funzionamento degli uffici e il rispetto delle regole.

L'ufficio di presidenza è solo il primo di quelli che possiamo definire organi interni delle camere i quali possono distinguersi in organi strumentali e organi operativi.

ORGANI STRUMENTALI:

L'ufficio di presidenza è uno degli organi strumentali del parlamento.

Esso è composto dal Presidente, dai vice presidenti, dai segretari, dai questori e dal consiglio di presidenza.

Un altro organo strumentale è la conferenza dei presidenti: il suo fine è di approvare l'ordine del giorno ed è composto dal presidente dell'assemblea e dai presidenti dei vari gruppi parlamentari.

Un altro organo strumentale sono le giunte: esercitano poteri di garanzia dell'indipendenza di ciascuna camera rispetto alle possibili intromissioni di ogni altro soggetto. ½ sono varie forme di giunte: a)giunte permanenti; b)giunte per le elezioni; c)giunta per il mezzogiorno; d)giunta per la comunità europea che fornisce indicazioni sull'applicazione dei trattati CEE. I membri delle giunte sono nominati dal Presidente dell'assemblea che tiene in debita considerazione i suggerimenti dei vari gruppi in proporzione alla loro forza e influenza.

ORGANI OPERATIVI:

Ricordiamo le Commissioni parlamentari che sono composte in proporzione ai gruppi di maggiore importanza.

Le commissioni sono 13 sia per la Camera che per il Senato hanno le competenze per materia che coincidono con quelle dei ministeri.

La loro attività non è più limitata alla funzione legislativa, hanno anche funzioni di indirizzo di controllo e di iniziativa.

Secondo le loro caratteristiche si possono dividere in:

1)commissioni in sede referente: esaminano un progetto di legge, elaborano il testo e riferiscono all'assemblea i risultati dei loro esami.

2)comm. I sede deliberante: hanno il potere di deliberare il testo di legge al posto dell'assemblea.

3)comm. In sede redigente: redige definitivamente il testo di legge dopo che questo è stato approvato dall'assemblea alla quale resta comunque l'ultima parola.

Le sub 3 sono commissioni permanenti.

Vi sono delle altre commissioni che sono:

1)speciali: nominate x incarichi speciali sono ad esempio le commissioni d'inchiesta che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Un altro organo operativo all'interno del parlamento è il gruppo parlamentare: gli atti dei gruppi parlamentari sono compiuti per se stessi; i gruppi cioè agiscono nel loro interesse.

I gruppi parlamentari sono autonomi e sono formati dai membri delle camere che appartengono ad un medesimo partito .

L'appartenenza ad un gruppo parlamentare è giustificata dal fatto che tutti i membri del parlamento devono avere la possibilità di partecipare paritariamente alla vita delle camere.

Ogno deputo o senatore deve dichiarare entro 2 giorni dalla prima seduta successiva alla sua elezione a quale gruppo intende iscriversi e ogni gruppo non può essere composto da meno di 20 deputati e 10 senatori.

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE:

Consiste nella riunione di tutti i parlamentari sia deputati che senatori per determinati casi speciali previsti tassativamente dalla legge.

Parlamento in seduta comune = camera deputati e senato della repubblica riuniti in un unico "organo".

Il parlamento si riunisce in seduta comune nei seguenti casi:

1)Elezione del Presidente della Repubblica;

2)La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;

3)L'elezione di 1/3 dei membri del CSM;

4)L'elezione dei 16 membri contenuti in un elenco che devono intervenire nei giudizi di accusa del Presidente della Repubblica

LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DURANTE LE SEDUTE PARLAMENTARI:

Il funzionamento delle camere non è disciplinato solo dai regolamenti interni di ognuna di esse ma anche dalla Costituzione.

1)pubblicità delle sedute parlamentari:

è il primo principio che attiene allo svolgimento dell'organo rappresentativo popolare e permette l'assoluta trasparenza nel senso che l'opinione pubblica è tempestivamente informata su ciò che avviene in parlamento.

Essa si concretizza con l'accesso alle camere durante le sedute e mediante le pubblicazioni.

2)deliberazioni:

le deliberazioni di ciascuna camera e del parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti salvo che la commissione prescriva una maggioranza speciale.

Occorre un quorum cioè un n° minimo di presenze che è costituito dalla metà + 1 dei parlamentari.

Diverso è il quorum deliberante che consiste nel n° minimo per deliberare e che è dato dalla metà + 1 dei presenti.

Per evitare il quorum è stata introdotta la regola della presunzione del numero legale cioè la presunzione che in aula ci sia sempre un numero di deputati o di senatori sufficienti per prendere una decisione e deliberare.

Questo procedimento resta valido fino a quando il Presidente chieda la verifica del numero legale.

3)il sistema di votazione:

i modi di votazione che si svolgono in entrambe le camere si dividono in due categorie:

a)lo scrutinio palese.

b)lo scrutinio segreto.

La regola generale è quella dello scrutini palese alla quale non si può derogare se si tratta di leggi finanziarie, leggi di bilancio.

Lo scrutinio segreto è sempre prescritto per votazioni che riguardano persone e comunque prevale su quello palese qualora ne facciano richiesta un prescritto numero di parlamentari.

Prevale dunque il voto palese perché il paese deve conoscere il comportamento concreto che assumono i suoi rappresentanti.

4)l'ordine del giorno:

contiene l'elenco delle questioni da esaminare in una data seduta nell'ordine in cui si vuole che vengano trattate e l'ora e il giorno in cui tali materie verranno trattate.

5)il calendario dei lavori:

viene predisposto dal Presidente della Camera tenendo conto delle indicazioni del Governo  e inserendo nel calendario stesso sia le proposto prevalenti sia quelle delle minoranze per evitare che solo i gruppi parlamentari più influenti possano decidere la sua composizione.

Una volta redatto diviene definitivo dopo la sua comunicazione in Assemblea.

Alla formazione dell'ordine del giorno e del calendario dei lavori non partecipano i rappresentanti del governo che sono invece autorizzati a partecipare alle sedute del Parlamento.

6)l'ostruzionismo:

è un atto emulativo, cioè un abuso di diritto al quale le minoranze ricorrono quando vogliono evitare che venga votata una delibera o approvata una legge.

In concreto l'ostruzionismo prevede che tutti i rappresentanti delle minoranze si iscrivano a parlare e pronuncino discorsi interminabili con lo scopo evidente di ritardare il più possibile il momento della votazione.

Il Presidente dell'assemblea ha il potere di togliere la parola ai parlamentari che non rispettino i limiti di tempo previsti per l'intervento. In caso di non solo ostruzionismo tecnico ma anche fisico il Presidente dell'assemblea può:

1)semplice richiamo del parlamentare che stia turbando il libero svolgersi della seduta.

2)esclusione dall'aula per il  resto della seduta in corso se il parlamentare in questione non dà segni di voler ripristinare la disciplina.

3)la censura che prevede l'interdizione alla partecipazione ai lavori da 2 a 15 giorni nel caso in cui il parlamentare sia ricorso anche alla violenza.

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN GENERALE:

Esse sono principalmente 2 che le camere svolgono collettivamente e che si può considerare la sua funzione principale; la seconda che è in genere esercitata dalle camere singolarmente considerate.

Stiamo parlando della:

1)FUNZIONE LEGISLATIVA

2)FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO.

Entrambe possono farsi rientrare nella più generica FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO che è sostanzialmente una funzione esecutiva delle Costituzione e ha un valore normativo e di guida dello Stato nel senso che indica allo Stato stesso le strade lungo le quali procedere.

La funzione di indirizzo politico si concretizza in una prioritaria determinazione dei fini di interesse generale, determinazione che è compito fondamentale della funzione legislativa e del suo titolare naturale(il parlamento9. Una volta determinati i fini generali la funzione legislativa cerca di perseguirli attraverso gli strumenti adatti ma sempre in stretto collegamento con le norme costituzionali. Ma la funzione di indirizzo politico persegue anche fini contingenti che la vita di un popolo pone continuamente.

FUNZIONE LEGISLATIVA:

La funzione legislativa come stabilisce la costituzione  è esercitata dalle due Camere collettivamente: la legge è tale solo se è approvata nello stesso testo dai due rami del parlamento.

L'atto legislativo è il risultato di un complesso procedimento che si articola in una serie di fasi successive:

1)INIZIATIVA LEGISLATIVA

2)ESAME DEI PROGETTI

3)DELIBERAZIONE DELL'ATTO

4)PROMULGAZIONE O EVENTUALE RINVIO ALLE CAMERE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5)PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1.1:INIZIATIVA LEGISLATIVA:

Ai sensi della Costituzione l'iniziativa spetta:

1)AL GOVERNO:

il governo presenta dei disegni di legge in 4 fasi distinte:

a)presentazione di uno schema di disegno di legge da perte di uno o più ministri.

b)delibera sul disegno da parte del Consiglio dei Ministri

c)autorizzazione del Presidente della Repubblica a presentare tale disegno.

d)presentazione alle camere del disegno in questione accomnato dal decreto Presidenziale di autorizzazione.

2)A CIASCUN MEMBRO DELLE CAMERE:

ogni deputato e ogni senatore può presentare proposte di legge le quali possono essere sottoposte a procedure più rapide.

3)AL POPOLO:

iniziativa popolare: la proposta di legge deve essere redatta in articoli e sottoscritta da almeno 50000 degli aventi diritto al voto

4)AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

5)AD OGNI CONSIGLIO REGIONALE:

6)AI COMUNI:

l'iniziativa che spetta ai consigli comunale ha senza dubbio un contenuto estremamente circoscritto poiché è prevista solo nel caso che si preveda un mutamento di circoscrizioni provinciali o l'istituzione di nuove provincie nell'ambito della regione come è previsto dall'articolo 133 della Costituzione.

2.2 L'ESAME DEI PROGETTI:

Esame per una eventuale approvazione.

Si possono seguire due tipi di procedimenti

1)PROCEDIMENTO NORMALE:

 le commissioni permanenti esaminano e preparano e l'assemblea plenaria discute modifica e approva.

Il presidente della camera dopo aver ricevuto il progetto o il disegno di legge lo affida in base alla materia ad una commissione permanente per un esame preliminare. La commissione(commissione in sede referente) esamina il progetto, se lo ritiene opportuno vi apporta delle modifiche e rimette tutto alla camera con una relazione di maggioranza ed eventuali relazioni di minoranza, concludendo la prima fase detta fase preparatoria. Si apre il dibattito nell'ambito dell'intero collegio che investe prima il progetto intero di legge nella sua generalità e poi i suoi articoli. Si presentano emandamenti e anche su di essi si sviluppa il dibattito. Quando si conclude la discussione si passa alla votazione che avviene prima per articoli e poi sul testo complessivo. In tal modo si conclude la seconda fase , fase costitutiva. Le due fasi appena descritte devono essere completate entro termini fissati dagli stessi regolamenti  parlamentari . La costituzione comunque ha previsto che siano adottati procedimenti abbreviati e più agili per la discussione e l'approvazione di progetti dichiarati urgenti. I regolamenti delle camere in armonia con la carta costituzionale dispongono riduzioni dei termini normali.

2)PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI:

nel procedimento semplificato sia la fase preparatoria che la fase costitutiva sono svolte nell'ambito delle commissioni permanenti in sede deliberante. Le commissioni esaminano il progetto e procedono alla votazione che si svolgono prima per articolo e poi sull'intero testo. La costituzione nel momento in cui prevede tale formula abbreviata e dopo aver rinviato ai regolamenti parlamentari la sua concreta realizzazione fissa due rigidi limiti all'uso di tale procedura:

a)primo limite: è costituito dal fatto che ad ogni momento il Governo o 1/5 dei componenti della commissione o 1/10 dei componenti della camera possono chiedere il passaggio ad un esame fatto dall'assemblea nella sua completezza. C'è la possibilità in sostanza se lo ritiene opportuno di richiedere ed ottenere il passaggio dal procedimento semplificato al procedimento normale.

b)secondo limite: risiede nella tassativa esclusione dell'uso del procedimento semplificato:

*in materia costituzionale

*in materia elettorale

*in occasione di deleghe al governo

*per gli atti che autorizzano i trattati internazionali

*per atti che approvano bilanci e consuntivi

Alle limitazioni stabilite dalla costituzione si aggiungono quelle derivanti dai regolamenti parlamentari:

a1)regolamento del Senato: la procedura normale deve essere riservata anche ai disegni di legge che vengono rinviati dal Presidente della Repubblica alle camere.

A2)regolamento della Camera  precisa che le assegnazioni dei disegni di legge alle commissioni in sede deliberante possono avvenire solo se si tratta di questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale o se rivestono particolare urgenza.

COMMISSIONI IN SEDE REDIGENTE:

I regolamenti delle camere prevedono un secondo tipo di procedura semplificata.

In questo caso la formulazione degli articoli del disegno di legge viene affidata alla Commissione competente e si affida all'assemblea plenaria l'approvazione ultima del progetto.

Anche per tale procedura è prevista la possibilità di sollevare dal compito la commissione competente per riportare il lavoro al livello di assemblea plenaria.

2.3 LA DELIBERAZIONE DELL'ATTO:

Per ottenere una legge perfetta ogni progetto o disegno di legge deve essere approvato nell'identico testo da entrambe la Camere.

Non sempre un progetto approvato da una camera viene sempre approvato dall'altra:

1)la prima camera potrebbe non passare il progetto all'altra camera

2)la seconda camera potrebbe bocciare il progetto di legge

3)la seconda camera potrebbe prevedere modifiche al testo approvato dalla prima camera.

In quest'ultimo caso il progetto di legge emendato viene rimandato per l'esame e l'approvazione all'altra camera che a sua volta potrebbe apportare modifiche nuove per le quali è necessario un nuovo riesame e una nuova approvazione da parte dell'altra camera: Questa serie di passaggi viene detta navetta e si conclude o con l'accordo su di un testo o con il suo rigetto.

2.4: LA PROMULGAZIONE O L'EVENTUALE RINVIO PRESIDENZIALE:

Approvata da entrambe le camere nello stesso testo la legge è perfetta ma non può ancora produrre i suoi effetti: essa deve essere promulgata.

Per promulgazione s'intende l'atto con il quale il Presidente della Repubblica attesta che la legge è stata prodotta e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza.

La promulgazione deve essere controfirmata dal presidente del consiglio.

Il presidente deve provvedere a promulgare una legge non oltre un mese dal giorno dell'approvazione da parte delle camere.

Se le camere a maggioranza assoluta ne dichiarano l'urgenza la legge dovrà essere promulgata nel termine da essa stessa stabilito.

Il Presidente della repubblica se lo ritiene opportuno può astenersi dal procedere alla promulgazione e rinviare la legge alle camere con messaggio motivato e richiedere una nuova deliberazione.

Se la legge viene riapprovata il presidente della Repubblica ha l'obbligo di promulgarla.

2.5:INSERZIONE NELLA RACCOLTA UFFICIALE, PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE:

Dopo la sua promulgazione la legge non può ancora entrare in vigore.

Per produrre degli effetti si deve procedere alla pubblicazione che è l'atto attraverso il quale la legge viene portata a conoscenza di tutti i soggetti giuridici dell'ordinamento.

La pubblicazione di una legge deve avvenire entro e non oltre il termine dei 30 giorni dalla sua promulgazione.

Dal momento della sua promulgazione inizia il periodo della vacatio legis che è normalmente di 15 giorni al termine del quale la legge entra in vigore.

La durata della vacatio può essere modificata dalla legge stessa.

Insieme alla pubblicazione la legge è soggetta all'inserzione nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

 

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI: LA FUNZIONE DI REVISIONE COSTITUZIONALE DEL PARLAMENTO:

Per modificare la Costituzione il Parlamento deve adottare una procedura aggravata che è quella prevista dall'articolo 138 della costituzione il quale così statuisce:

le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sottoposte a referendum popolare quando entro 3 mesi dalla loro pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Il procedimento di revisione che vige in Italia è un procedimento misto.

In altri Paesi a costituzione rigida esistono altri procedimenti che sono 3:

1)il procedimento spetta ad un organo legislativo appositamente costituito come avviene negli USA.

2)quello in cui il corpo elettorale viene coinvolto fin dall'inizio del procedimento mediante referendum formativo di nuove leggi costituzionali come avviene in Svizzera.

3)procedimento parlamentare più complesso attraverso l'approvazione della legge costituzionale perima da parte delle Camere uscenti poi da parte di quelle subentranti sia imponendo maggioranze qualificate o doppie votazioni come accadeva nella ex repubblica federale tedesca

L'Italia adotta un procedimento mista del  2° e 3° tipo(articolo 138)che prevede sia due successive deliberazioni delle camere con un intervallo di almeno tre mesi sia il raggiungimento della maggioranza assoluta nella seconda votazione.

Passiamo ore al procedimento vero e proprio che porta alla formazioni di nuove leggi costituzionali  o alla modifica  o all'integrazione della costituzione o di altre leggi costituzionali.

Il procedimento si divide in tre fasi:

1)FASE DELL'INIZIATIVA

2)FASE DELL'APPROVAZIONE

3)FASE DELL'INTEGRAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE

FASE DELL'INIZIATIVA

La costituzione non stabilisce come invece aveva fatto per il procedimento ordinario di formazione delle leggi a chi spetti l'iniziativa delle leggi costituzionali o di quelle di revisione costituzionale quindi non si ritiene errato considerare la validità anche in questo caso dell'art. 71 Cost. che attribuisce l'iniziativa legislativa ed estendere la titolarità di questo diritto agli stessi soggetti esaminati dall'articolo ecluso il CNEL la cui iniziativa legislativa per leggi costituzionali non è prevista.

FASE DELL'APPROVAZIONE

In base all'articolo 138 della Costituzione che stabilisce le due successive deliberazioni delle camere  alla distanza minima di 3 mesi l'una dall'altra c'era da un lato che sosteneva la tesi della consecutività che prevedeva la conclusione del processo prima da parte di una delle due camere e poi ricominciato e concluso dall'altra dopo aver fatto tascorrere il tempo previsto dalla legge.

Questa teoria rispetta in pieno l'articolo 138 ma c'era anche chi era a favore della tesi dell'alternatività dell'approvazione cioè prima decideva una camera poi rispettando i termini minimo di 3 mesi decideva l'altra; dopo di che il procedimento tornava nelle mani della prima camera e poi della seconda con il risultato di avere due intervalli di 3 mesi tra le deliberazioni e ciò va contro l'articolo 138.

La soluzione deve essere ricercata dai regolamenti interni dell'organo preposto a svolgere questa fiunzione e cioè il Parlamento.

La discussione del teso di legge è esclusa che avvenga in commissione perché avviene in assemblea.

Durante la seconda votazione non è ammessa l'introduzione di emendamenti perché in questa fase non si vuole rimettere in discussione il testo ma solo la convenienza della legge nel suo insieme.

In un primo tempo le camere dovranno raggiungere lo stesso consenso su un unico testo in un secondo tempo queste dovranno rimetterlo alla votazione finale per dare la loro seconda manifestazione di volontà.

Nel caso in cui vengano introdotti emendamenti tra la prima e la seconda votazione il procedimento deve ricominciare da capo.

FASE DELL'INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE

A seconda di come si conclude la fase dell'approvazione il procedimento può continuare o interrompersi.

Si interrompe se nella seconda votazione le camere hanno raggiunto una maggioranza dei 2/3 dei loro membri.

Continua se non è stata raggiunta la suddetta maggioranza e si indice un referendum popolare  entro 3 mesi dalla pubblicazione delle leggi di revisione  o delle leggi costituzionali.

Il referendum abrogativo si ritiene valido solo  se si è raggiunti una maggioranza dei voti validi.

La funzione legislativa incontra sulla sua strada dei limiti:

Principio di regime : cioè il nucleo fondamentale contenuto nella costituzione  formale, è il primo limite con cui si scontra il procedimento di revisione costituzionale . Ciò che in sostanza non può essere toccato sono i cosidetti principi supremi della costituzione materiale. Tali principi sono stati individuati dalla Corte Costituzionale in una sentenza del 1973:

a)principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale: articolo 139

b)i diritti inalienabili della persona umana: articolo 2

LA FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO AFFIDATA AL PARLAMENTO:

Nella generica funzione di indirizzo politico non rientra solo la funzione legislativa ma anche quella di controllo politico, che  l'organo parlamentare svolge in relazione a determinati atti del Governo.

Questa funzione di controllo si concretizza con un riesame dell'attività posta in essere da altri soggetti costituzionali

A)leggi di approvazione e di autorizzazione:

sono leggi in senso formale e non sono fonti del diritto in senso stretto.

Le leggi di approvazione si limitano ad attribuire efficacia ad altri atti già compiuti da altri organi competenti..

Di queste leggi fa parte la legge del bilancio, che ha lo scopo di garantire ai cittadini che l'operato del governo sia sottoposto al controllo da parte del parlamento che l'espressione della volontà dei cittadini.

Esistono diversi tipi di bilancio:

1)Bilancio preventivo è il più importante dal punto di vista politico e si forma prima dell'inizio dell'anno finanziario.

2)Bilancio consuntivo: è approvato dopo la fine dell'anno finanziario.

La mancata approvazione del bilancio statale implica il rigetto dell'indirizzo politico del governo il che provoca una crisi rilevante, cioè la paralisi del funzionamento statale in quanto fa mancare il titolo che legittima le spese dello Stato.

Se il parlamento non dovesse fare in tempo  a discutere ed approvare il bilancio entro il termine previsto dalla legge( 31 dicembre) allora potrà concedere al governo il cosi detto esercizio provvisorio del bilancio stesso. L'iniziativa legislativa è dunque affidata al governo mentre la cimpetenza di approvare la legge di bilancio è conferita all'assemblea.

Quanto alla struttura della legge di bilancio essa è diversa dalle altre: il testo è diviso in due parti:

a)la previsione delle entrate: si divide in titoli e moduli

b)la previsione delle spese: si suddivide in titoli, sezioni, rubriche, categorie e moduli.

L'elemento più importante che è quello che il parlamento deve approvare è il modulo.

Analisi ed approvazione delle legge di bilancio:

1)il governo presenta al parlamento il documento di programmazione  economico finanziario entro il 15 maggio di ogni anno

2)il governo presenta al parlamento ed invia poi alle regioni il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale entro il 31 luglio.

3)sui documenti presentati al parlamento quello di programmazione economico finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale esprime il suo parere la commissione interregionale dandone comunicazione a governo e parlamento.

4)il governo presenta al parlamento la legge finanziaria in relazione relazionale e programmatica il bilancio pluriennale programmatico e i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria pubblica entro il 30 settembre.

5)la relazione previsionale e programmatica ha il compito di esporre il quadro economico generale  e di indicare gli indirizzi della politica economica nazionale e gli obiettivi programmatici.

6)esistono una seri di cosi dette leggi di settore cioè quelle leggi collegate alla manovra finanziaria pubblica le quali permettono di rivedere i settori che maggiormente incidono sulla spesa pubblica.

7)il parlamento esamina il disegno di legge di approvazione del bilancio il disegno di legge finanziaria e i  disegni di legge collegati alla manovra finanziaria pubblica durante lo svolgimento di un'apposita sessioni chiamata sessione di bilancio durante la quale non possono essere approvate leggi che importino nuove spese o minori entrate.

8)i controlli sulla gestione del bilancio nazionale vengono effettuati tramite la verifica di conti di cassa che è solitamente accomnata dalla relazione sulla stima del fabbisogno del settore pubblico statale ed allargato.

9)il ministero del tesoro deve presentare al parlamento il rendiconto consuntivo entro il 30 giugno.

B)LEGGI DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI:

I trattati internazionali sono accordi fra Stati che impegnano reciprocamente i contraenti ma che rispondono alle regole dell'ordinamento internazionale; per questo motivo non diventano automaticamente vincolanti nell'ordinamento di ciascuno Stato.

Secondo le norme di diritto internazionale un trattato diviene vincolante fra gli stati contraenti solo dopo che sia intervenuta la ratifica dello stesso o lo scambio di ratifiche.

Il soggetto competente a ratificare i trattati internazionali è il Presidente della Repubblica.

Molto spesso il trattato per divenire operante all'interno dello Stato necessità della modificazione del diritto dello Stato in questione. In tali casi insieme alla legge di autorizzazione alla ratifica il parlamento emana anche uno speciale ordine di esecuzione che non è nient'altro che una legge interna allo Stato che ha come testo normativo il testo del trattato appena perfezionatosi.

I trattati internazionali esclusi dalla legge di autorizzazione sono:

a)quelli di natura politica

b)accordi commerciali o culturali in forma semplificata.

In materia di trattati internazionali vedi articolo 11 della Costituzione.

LA FUNZIONE ISPETTIVA:

1)INTERROGAZIONI: consistono nella semplice domanda che un parlamentare rivolge ad un ministro per iscritto tendente a saper se un determinato fatto sia vero o meno; ha scopo informativo e spetta al singolo parlamentare e non prevede alcuna sanzione da parte dell'interrogante.

2)INTERPELLANZA: consiste nella domanda che per iscritto viene rivolta da un parlamentare ad un ministro circa i motivi o gli intendimenti della condotta del governo in questione attinenti determinati aspetti della sua politica.

Le differenze tra interrogazioni ed interpellanze sono:

a)l'interpellanza in genere riguarda la condotta generale del governo su aspetti della sua politica senza tendere a raccogliere informazioni come invece fa l'interrogazione.

b)l'interpellante ha diritto di illustrare l'interpellanza in assemblea prima della risposta del governo mentre l'interrogazione si esaurisce con una semplice presentazione della domanda scritta da parte del parlamentare

c)l'interpellanza viene discussa in aula mentre l'interrogazione può anche essere discussa in commissione.

d)se il parlamentare che ha rivolto un interpellanza al  governo non è soddisfatto della risposta di quest'ultimo può trasformare l'interpellanza in una mozione e chiedere in tal modo che si pronunci tutta l'assemblea. La stessa cosa non è possibile fare con l'interrogazione che non si può  trasformare in una mozione.

3)LA MOZIONE: è la richiesta che fa un presidente di gruppo o dieci deputati o otto senatori rivolgendosi all'assemblea affinchè si voti su un determinato argomento che si deve concludere con un voto. Tra le mozione di maggiore importanza vi è la mozione fiducia e quella di sfiducia che il parlamento rivolge al governo.

La mozione di fiducia viene presentata dalle camere al governo entro 10 giorni dalla sua nomina  e subito dopo le sue dichiarazioni programmatiche.

Nel caso in cui il governo non ottenga la fiducia è tenuto a dimettersi tranne nel caso in cui il capo dello Stato decida di rifiutare le sue dimissioni e di procedere invece allo scioglimento anticipato delle camere.

Quanto alle caratteristiche della mozione occorre dire che la mozione di fiducia iniziale è un atto dovuto ed è obbligatoria ogni volta che viene formato un nuovo governo.

4)RISOLUZIONE: simile alla mozione ha lo scopo di manifestare orientamenti o definire indirizzi su argomenti specifici e viene approvata in commissione ma non in assemblea; vincola il governo a riferire in merito all'attuazione della risoluzione stessa. Essa non può sostituirsi alla mozione di sfiducia ma le considerazioni svolte per quest'ultima valgono anche per le risoluzioni.

Gli atti bicamerali sono atti congiunti delle due camere e le attività di ispezione parlamentare ordinaria permanente e organica per mezzo della commissione di vigilanza. Tra le più importanti:

a)vigilanza sulla RAI

b)vigilanza sull'ENEL

c)vigilanza sul problema MAFIA

5)INCHIESTE PARLAMENTARI: è la più importante tra le forme di indagine preposte dalle camere(vedi articolo 82 della costituzione).

Quanto ai poteri attribuiti alle commissioni d'inchiesta si deve notare in primo luogo che essa può indagare anche su questioni che non riguardano direttamente l'attività di governo ma che siano attività di pubblico interesse. In secondo luogo queste commissioni hanno un carattere puramente conoscitivo non avendo il potere di imporre sanzioni. In terzo luogo spesso il parlamento si serve dei poteri d'inchiesta delle commissioni per ottenere notizie utili sulla sua attività principale che è quella legislativa; usa cioè i poteri di indagine ed esame delle commissioni per legiferare nel migliore dei modi

Quanto ai limiti dei poteri d'inchiesta affidato alle commissioni si afferma che essendo previsti poteri simili a quelli dell'autorità giudiziaria cioè quelli del giudice istruttore penale anche le limitazioni siano quelle che incontra l'autorità giudiziaria.

6)INDAGINI CONOSCITIVE: sono inchieste parlamentari svolte dalle commissioni e disposte dalle commissioni stesse. Queste sono previste dal regolamento della camera che attribuisce loro il potere di acquisire notizie informazioni e documenti utili alle attività delle camere dopo avere concordato una linea di azione con il presidente della camera stessa.

CAPITOLO 7: LO STATO E LA COMUNITA' INTERNAZIONALE.

PRINCIPI INTRODUTTIVI

Lo Stato italiano va inquadrato nella Comunità di tutti gli Stati del mondo cioè la Comunità internazionale , la quale non nasce come un organizzazione libera e volontaria bensì naturale o necessaria ai singoli Stati .

La nascita di nuovi stati e la ssa di altri sono tutti fenomeni che avvengono all'interno della più vasta comunità che è quella internazionale.

Vi è dunque all'interno della Comunità internazionale la coesistenza di ordinamenti giuridici differenti.

Il complesso di regole della collettività internazionale crea il cosi detto diritto internazionale .

L'Italia come ogni altro Stato intrattiene rapporti di diritto internazionale non solo con gli Stati che essa ha riconosciuto e con i quali intrattiene relazioni diplomatiche ma anche con gli stati non riconosciuti affidando la rappresentanza e la cura dei propri interessi ad uno stato terzo.

A differenza di altri paesi l'Italia non possiede speciali qualifiche come ad esempio quella di stato neutrale né è soggetta a limitazioni di sovranità.

L'ADATTAMENTO AUTOMATICO: L'ARTICOLO 10 DELLA COSTITUZIONE.

Esso introduce il  principio dell'adattamento automatico del diritto internazionale generale.

Secondo tale articolo l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Tale articolo ha posto due tipi di problemi:

1)il primo legato al tentativo di individuare tali norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Si è pensato ai cosi detti  principi supremi assolutamente primari essenziali per una pacifica convivenza civile che accomunano tutte le esperienze statali e che dovrebbero regolare i rapporti tra gli stati stessi.

2)la seconda questione riguarda la posizione che tali norme del diritto internazionale generalmente riconosciute possono occupare nel nostro ordinamento.

Tali norme , una volta individuate , sembrano avere una maggiore durezza o resistenza di quelle di rango primario( leggi ordinarie).

La ragione di questo grado costituzionale alla norme di diritto internazionale generalmente riconosciute poggia sul fatto che la fonte sulla è produzione che la prevede possiede un rango costituzionale(articolo 10 della costituzione).

Non sono al di sopra della costituzione

L'ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE: DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA:

Consiste nel determinare la posizione di uno Stato nell'ambito dell'ordinamento internazionale.

Si prevedono:

1)iniziative di pace che sembrano andare oltre la semplice dichiarazione del ripudio alla guerra di aggressione come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

2)collaborazioni internazionali per realizzare le quali, la Costituzione autorizza eventuali limitazioni della sovranità ovviamente in condizioni di parità con gli altri stati.

3)attività per promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le nbazioni.

LE FUNZIONI INTERNAZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA :

La rappresentanza dello Stato italiano nei suoi rapporti internazionali appartiene al presidente della repubblica al quale spetta la ratifica dei trattati salvo per alcuni per i quali è necessaria l'autorizzazione delle camere .

Fra le attività di rilievo del Presidente della repubblica vi sono quelle di ricevere i diplomatici e i rappresentanti nonché in caso di guerra o di operazioni militari all'estero il comando della forze armate.

Il Presidente ha il compito di dichiarare lo stato di guerra.

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI GENERALI E REGIONALI:

Le organizzazioni internazionali riuniscono un numero più o meno grande di stati della comunità per il raggiungimento di fini politici, militari, economici, sociali, umanitari, culturali, ecc.

Le organizzazioni possono essere sia a livello REGIONALE , raggruppare cioè stati che fanno parte di una determinata zona della terra e che si uniscono per motivi legati anche alle affinità geografiche.

Oppure possono avere carattere più vasto potremmo dire UNIVERSALE e avere come motivo di unione la pace e la giustizia internazionali, cioè motivi che interessano tutti o quasi gli Stati a prescindere dalla loro posizione geografica o ancora avere carattere SOVRANAZIONALE dove l'unione è caratterizzata non solo dalla coordinazione intergovernativa per il raggiungimento dei fini dell'ente ma dalla diretta subordinazione alla volontà superiore dell'ente da parte  degli Stati membri anche se solo per determinate materie.

LE ORGANIZZAZIONI DI STATI DI MAGGIORE IMPORTANZA:

1) LA SOCIETA' DELLE NAZIONI:

E' stata illustre precedente storica dell'attuale ONU.

Sorse all'indomani della 1° guerra mondiale in base al 14° punto del Pres. Americano Woodrow Wilson in un discorso al Congresso americano l'8 gennaio 1918.

Gli scopi erano umanitari e pacifici.

Funzionò fino a pochi anni prima della seconda guerra mondiale.

2)L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE:

L'ONU si costituì a San Francisco nel 1945 con un adesione di 50 Stati , oggi quasi triplicata.

Gli obiettivi non sono molto diversi da quelli della Società delle nazioni ma si basano tutti su un presupposto essenziale che è quello della cooperazione delle nazioni aderenti all'ONU stessa.

Gli organi dell'ONU sono:

*Assemblea Generale

*il Consiglio di Sicurezza

*il Segretario Generale

*un Consiglio Economico e Sociale

*la Corte internazionale di Giustizia

3)IL CONSIGLIO D'EUROPA:

Accanto all'ONU che è l'unica organizzazione a livello generale ve ne sono altre a livello regionale o territoriale.

A partire dal 5/5/1949 funziona il Consiglio d'Europa al quale hanno aderito quasi tutti gli Stati dell'europa occidentale compresa l'Italia.

Suo scopo è quello di studiare  e promuovere fra gli Stati aderenti una unità politica.

In seguito ad una convenzione promulgata dallo stesso consiglio d'Europa sono stati creati due organi internazionali: la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

4)L'ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO E L'UNIONE EUROPEA OCCIDENTALE:

Altre organizzazioni a livello regionale che però perseguono scopi di tipo difensivo e militare, è la NATO costituitasi nel 1949 e la UEO, costituitasi tra Italia, Francia, Germania federale, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Inghilterra nel 1954.

5)L'UNIONE EUROPEA: ORIGINI E PAESI MEMBRI:

Nel corso degli anni cinquanta in Europa Occidentale si istituirono tre organizzazioni sovranazionali(CECA, CEE, EURATOM) che iniziarono un processo di integrazione tra gli Stati membri.

Alla firma dei trattati istitutivi gli Stati erano soltanto 6(Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania ed Italia)ai quali si aggiunsero nel 1973 l'Olanda, la Gran Bretagna e la Danimarca, nel 1981 la Grecia e nel 1986 la Sna e il Portogallo.

Dal 1° gennaio 1995 a seguito della firma dei trattati di adesione anche la Sa, la Finlandia e l'Austria sono entrate a far parte della Comunità Europea.

..IL PARLAMENTO EUROPEO:

Esso si compone di 626 membri che vengono eletti direttamente (dal 20 settembre 1976)e restano in carica per 5 anni.

Le elezioni dei deputati sono disciplinate dalla legge n° 18 del 24 gennaio 1979.

Le prime elezioni dirette hanno avuto luogo tra il 7 e il 10 giugno 1979.

Le ultime si sono svolte nel giugno del 1994.

Il parlamento europeo ha diritti di codecisione in particolare quando si tratta di questioni di bilancio e riguardanti il mercato unico, l'accettazione di nuovi Stati membri e la conclusione dei trattati di associazione, nonché poteri consultivi e di controllo.

Esso può dare un voto di sfiducia alla Commissione.

La segreteria  del parlamento europeo ha la propria sede a Lussemburgo mentre le sedute plenarie in genere si tengono a Strasburgo e quelle delle Commissioni a Bruxelles.

.IL CONSIGLIO EUROPEO:

Il consiglio europeo è formato dalla riunione dei capi di Stato e di Governo dei paesi membri ed è stato istituito in occasione del vertice del 9- 10 divembre 1974 a Parigi.

Esso tratta questioni particolari della comunità e i problemi di politica estera.

.IL CONSIGLIO DEI MINISTRI:

Esso è l'organo decisionale della Comunità è composto dai rappresentanti dei Governi dei paesi membri.

La sua composizione varia a seconda delle questioni all'ordine del giorno: politica estera, economia, finanze, politica agraria.

La sua presidenza spetta ai vari Stati membri che vi succedono a turni semestrali.

Le sedute del consiglio non sono pubbliche.

Il consiglio decide a maggioranza semplice salvo nei casi in cui siano richieste maggioranza qualificate o l'unanimità.

Le proposte della Commissione possono essere modificate dal consiglio solo all'unanimità.

In alcuni casi specifici vi una cooperazione tra consiglio e parlamento.

. LA COMMISSIONE:

Essa è l'organo esecutivo della comunità.

Attualmente la commissione è formata da 20 membri nominati di comune accordo dai Governi degli stati membri per la durata di 4 anni.

Il presidente e i vicepresidenti sono eletti tra i suoi membri per la durata di 2 anni.

Ogni membro si assume determinate competenze.

Le delibere della commissione vengono prese collegialmente a maggioranza semplice.

.LA CORTE DI GIUSTIZIA:

Essa esercita il potere giurisdizionale.

E' formata da 15 giudici nominati di comune accordo dai governi degli stati membri per la durata di 6 anni ed è assistita da 8 avvocati generali.

Essa è responsabile dell'unitarietà dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto comunitario, controlla la legittimità dell'operato del consiglio e decide sulle questioni attinenti al diritto comunitario.

La corte di giustizia giudica anche cause promosse da persone fisiche e giuridiche che intendono ricorrere contro decisioni della comunità prese nei loro confronti.

.LA CORTE DEI CONTI:

E' composta da 15 membri ed ha il compito di controllare tutte le entrate e le spese della comunità.

Essa effettua i propri controlli in base alla documentazione contabile e in caso di necessità presso gli organi comunitari e negli Stati membri, pubblicando poi i relativi risultati in rapporti annuali e specifici.

.IL COMITATO ECONOMICO SOCIALE:

Il n° dei suoi rappresentanti è fissato in base al trattato di Corfù del 24 giugno 1994.

L'Italia ha 24 rappresentanti.

Il comitato economico sociale è un organo consultivo.

Per la commissione il suo parere è obbligatorio ma non vincolante su differenti questioni come ad esempio l'agricoltura, la libera circolazione dei lavoratori, i trasporti e così via.

.GLI ATTI COMUNITARI:

Il consiglio e la commissione emanano regolamenti, direttive e decisioni, esprimono raccomandazioni e pareri.

I regolamenti comunitari hanno efficacia immediata in tutti gli Stati membri e sono paragonabili come grado di incisività nell'ordinamento alle leggi primarie.

Le direttive sono desinate ali stati membri e sono vincolanti riguardo all'obiettivo da perseguire ma lasciano agli organismi nazionali la scelta delle modalità e dei mezzi di attuazione nel diritto interno.

Le decisioni sono vincolanti per coloro che sono i destinatari(un impresa o un governo).

Le raccomandazione ed i pareri non sono vincolanti.

Gli atti giuridici della Comunità europea sono pubblicati nella gazzetta ufficiale della comunità europea mentre sull'evoluzione riferisce mensilmente il bollettino delle comunità europee e la commissione pubblica annualmente la relazione generale sull'attività delle comunità europee.

.SOVRANAZIONALITA':

Tale concetto si scompone in una serie di elementi:

a)elezione diretta del Parlamento Europeo:

esso rappresenta un organo generale di indirizzo politico che è eletto direttamente dai popoli degli Stati membri dell'organizzazione collegando in questo modo gli indirizzi nazionali a quelli generali cioè comunitari.

b)atti comunitari direttamente applicabili:

alcune norme comunitarie, regolamenti e decisioni, hanno un'efficacia immediata negli ordinamenti interni, non necessitano nessun tipo di adattamento normativo.

c)utilizzazione del principio di maggioranza:

non si segue la regola dell'unanimità, ma a volte quello della maggioranza semplice o ponderata; in tal modo vi è una collaborazione associativa fra gli Stati membri , una collaborazione strutturale.

.IL TRATTATO DI MAASTRICHT:

Esso entrò in vigore il 1° novembre 1993 e determinò la nascita dell'Unione Europea(12 Paesi ai quali nel 1995 si sono aggiunti l'Austria, la Finlandia, la Sa).

Attraverso l'istituzione di tale unione europea si è voluto completare il mercato unico europeo prevedendo la realizzazione di una reale moneta unica e di una banca europea di emissione.

Inoltre il trattato prevede altre forme di cooperazione come ad esempio quelle di cooperazione in politica estera, la sicurezza comune e la giustizia.

L'unione si prege i seguenti obiettivi:

a)promuovere un progresso economico e sociale equilibrato creando uno spazio senza frontiere interne.

b)moneta unica.

c)politica estera e di sicurezza comune.

d)rafforzare la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini comunitari attraverso una cittadinanza europea.

e)sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni.

Gli obiettivi sono perseguiti nel rispetto del principio di sussidiarietà definito dall'articolo 3b del trattato che istituisce la comunità europea.

CAPITOLO 8: I RAPPORTI DELLO STATO CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE

RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E LA CHIESA CATTOLICA:

L'art. 7  della costituzione: lo Stato e la Chiesa cattolica sono nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Essi sono stati modificati nel 1984 e la più importante modifica fu la negazione della chiesa cattolica di essere la Chiesa di Stato.

I RAPPORTI TRA LO STATO E LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE:

PRINCIPI GENERALI:

L'art. 8 della costituzione stabilisce 3 principi generali:

1)tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.

2)possibilità di organizzarsi secondo i propri statuti semprechè non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

3)le intese con lo Stato si hanno con le rappresentanze di queste confessioni.

LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LO STATO E LE CHIESE DELLA TAVOLA VALDESE:

Si è raggiunta un intesa con la legge 449 del 11 agosto del 1984 che stabilisce:

-  autonomia e indipendenza dell'ordinamento valdese.

-  Libertà di culto e di assistenza religiosa

-  Riconoscimento degli effetti civili del matrimonio secondo le norme valdesi a condizione che l'atto sia registrato presso i registri dello stato civile previe pubblicazioni.

-  Riconoscimento della personalità giuridica degli enti  ecclesiastici valdesi aventi fini di culto e beneficenza.

-  Riconoscimento dei diplomi e lauree di teologia rilasciati dalle facoltà valdesi.

L'intesa sarà sottoposta ad un riesame nel decimo anno dalla sua entrata in vigore.

I RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO:

L'intesa è stata raggiunta il 29 dicembre 1986 tra il presidente del consiglio e il rappresentane dell'unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le stesse intese sono uguali a quelle per le chiese della tavola valdese.

I RAPPORTI FRA LO STATO ITALIANO E LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA.

L'intesa si è raggiunta il 22 novembre del 1988 e i contenuti delle intese sono simili a quelli già esaminati.

I RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE:

L'intesa si è raggiunta con la legge  n° 101 del 8 marzo 1989 e in base a questa le comunità istraelitiche  italiane assumono la denominazione di comunità ebraiche italiane.

La legge riconosce libertà di culto anche con norme speciali corrispondenti alle esigenze  religiose e di culto della religione ebraica come il riposo sabatico con conseguenza anche sugli orari di lavoro e per le attività scolastiche .

Il contenuto delle intese è simile alle altre già esaminate.

I RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA.

L'intesa si è raggiunta con la legge  n° 116 del 12 aprile 1995 che riconosce come enti ecclesiastici le chiese costituite in ente nell'ordinamento battista.

L'unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI)ha sancito in modo eslicito il diritto per gli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.

Con l'entrata in vigore di tale legge anche il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di una chiesa facente parte dell'UCEBI ha effetti civili.

Tali matrimoni hanno effetti civili a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

La repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato  davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò designato da una chiesa avente parte nell'UCEBI , a condizione che le celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

CAPITOLO  9: IL GOVERNO:

CARATTERI GENERALI:

L'organo esecutivo dello Stato è ancora privo di un suo regolamento paragonabile a quello del Parlamento.

Al governo è dedicato infatti solo il titolo 3 della costituzione e gli articoli dal 92 al 96.

Lo statuto albertino ignorava il termine governo perché l'indirizzo politico e il potere esecutivo erano affidati interamente al sovrano e i ministri svolgevano semplicemente la funzione di consiglieri regi.

In Itali attualmente vige un sistema costituzionale a regime parlamentare ; ciò significa che il governo deve avere la fiducia delle due camere, cioè risponde dei suoi atti sia globalmente in quanto organo complesso sia singolarmente nelle persone dei singoli ministri.

In base a questa responsabilità il Parlamento può in ogni momento togliergli la fiducia.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche generali il governo è un organo:

1)Costituzionale:

perché rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato e svolge insieme agli altri organi la funzione di indirizzo politico;

2)Complesso:

in quanto è costituito al suo interno da più organi semplici che hanno competenze autonome e che sono il Presidente del consiglio e i Ministri.

3)di parte:

nel senso che esprime la volontà delle forze politiche di maggioranza presenti nel Parlamento e che esprimono la fiducia nel suo operato. Nell'esecutivo quindi non ci sono minoranze.

Quanto alle funzioni. Quelle di maggiore importanza sono:

1)Funzione di indirizzo politico:

che il governo esercita partecipando alla direzione politica del paese nell'ambito della maggioranza parlamentare.

2)Funzione legislativa:

attraverso l'emanazione di decreti legge e di decreti legislativi.

3)Funzione esecutiva o amministrativa:

che il governo svolge in quanto al vertice dell'esecutivo e che viene svolta anche dai singoli ministri.

4)Funzione di controllo:

che il governo esercita su tutti gli altri organi amministrativi.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO:

L'articolo 92 stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri.

Il procedimento si può articolare in 4 fasi:

1)FASE PREPARATORIA:

consiste nella consultazione che il Presidente della Repubblica ha con diverse personalità le quli possono esprimere direttamente  la volontà dei partiti  di cui esse stesse sono espressione(presidenti dei gruppi parlamentari di camera e senato e segretari) o personalità che godono  di una particolare  autorità per avere ricoperto precedentemente incarichi pubblici( presidenti di camera e senato, ex presidenti della Repubblica e del Consiglio).

2)FASE COSTITUTIVA:

Il Pres. Della Repubblica procede all'assegnazione dell'incarico che non è ancora la nomina, nel senso che la persona incaricata non è ancora il Presidente del Consiglio.

Può anche accadere che il Pres. Della R. decida di affidare ad una personalità politica quello che si chiama il mandato esplorativo con il quale il pdr dichiara implicitamente che per il momento è sprovvisto di tutti gli elementi  necessari per poter utilmente prendere una decisione e perciò affida il compito di portare avanti ulteriori indagini ad una persona di sua fiducia che dovrà riferire direttamente a lui i risultati delle sue indagini.

L'aspetto di sostanziale importanza è che sia rispettato il principio della fiducia del Parlamento nei suoi confronti del governo per evitare che siano formate comini politiche governative che rispondano soltanto alle visioni politiche presidenziali ma siano in completa antitesi con il legislativo.

Il Presidente del Consiglio deve:

a)scegliere i ministri

b)formulare un programma comune di governo

Fina al 1958 l'incarico veniva conferito oralmente e poi perfezionato mediante un decreto presidenziale controfirmato dal presidente del consiglio.

A partire dal 1958 sono state eliminate molte parti inutili della procedura di conferimento dell'incarico, lasciando soltanto la parte in cui questo veniva comunicato a voce.

Della notizia poi veniva data comunicazione alla stampa, alla televisione e alla radio.

Il passo successivo al conferimento dell'incarico da parte del capo dello Stato è quello dello scioglimento della riserva, cioè si scioglie quella riserva con la quale la persona incaricata non poteva ancora considerarsi il Presidente del consiglio.

Se l'incaricato entro il termine imposto dallo scegliere scioglie la riserva rifiutando l'incarico la procedura si azzera e si riavvia da capo.

Se l'incaricato scioglie la riserva in senso positivo cioè decida di accettare l'incarico di governo lo scegliere lo nomina Presidente del Consiglio con decreto presidenziale controfirmato dallo stesso nuovo presidente del consiglio.

3)FASE PERFETTIVA DELLA NOMINA:

Non sono richiesti particolari requisiti per essere nominati presidenti del consiglio e ministri, occorre solamente avere la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, e la maggiore età.

Questo in teoria ma in pratica si verifica che sia la scelta del Presidente del Consiglio sia quella dei ministri ricade sempre tra i componenti delle camere, o meglio tra i membri di quei partiti che formano la  coalizione di maggioranza o di governo.

Al decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri fanno seguito altri due decreti presidenziali che sono quello di nomina dei singoli ministri e quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente.

Il Presidente del Consiglio prima della sua nomina deve avere già compilato una lista di ministri di godimento dalla maggioranza del parlamento.

Se essa non esiste ancora deve essere in grado di poter formare un governo che goda dell'appoggio da parte del parlamento.

4)FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA:

E' detta anche fase del giuramento.

In realtà le nomine non bastano a determinare in pieno il passaggio dei poteri dal vecchio al nuovo governo, occorre infatti rispettare il principio di continuità che, insieme ai principi di unità e di fiducia delle camere, completa le caratteristiche dell'organo esecutivo dello Stato.

Il passaggio dei poteri si perfeziona con il giuramento come stabilisce l'articolo 93 della costituzione che deve essere fatto sia dal Presidente del Consiglio che dai singoli ministri  nell'assumere le loro funzioni.

LA FIDUCIA:

Nell'iter formativo del governo l'ultima e la più importante fase è quella della presentazione dello stesso all'organo di rappresentanza popolare e cioè il Parlamento.

Della fiducia parlamentare si occupa l'articolo94 della costituzione.

Entro 10 gg dalla sua formazione il governo si rivolge alle camere per ottenere la fiducia.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione.

Il governo entra in carica subito dopo aver prestato giuramento e prima di aver chiesto la fiducia alle camere.

Per quanto riguarda il vuoto di potere tra il giuramento e l'ottenimento della fiducia vi sono due correnti di pensiero differenti.

Se il governo riceve una mozione di sfiducia nasce l'obbligo per lo stesso di dimettersi anche se tale fatto è considerato come un gesto autonomo dello stesso governo.

Il Presidente della Repubblica può invece che accettare un voto di sfiducia al governo sciogliere anticipatamente le camere(semprechè non si sia già formata una nuova maggioranza di governo).

La sfiducia colpisce il governo e salva le camere mentre lo scioglimento anticipato delle camere salva il governo  e colpisce le stesse camere.

Il governo deve presentarsi alle camere entro 10 giorni dalla sua nomina.

Il governo inizia la sua piena attività di potere dopo che sia stata dichiarata la mozione di fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le camere  su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni.

LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO:

I9l governo è un organo complesso formato da più organi semplici che sono il presidente del consiglio dei ministri, i singoli ministri e il consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Detto anche capo di governo o primo ministro non è solo il capo di uno specifico ministero, ma di tutto il governo unitariamente considerato.

La sua durata in carica si protrae per tutto il tempo  in cui esso gode della fiducia delle camere.

Per divenire presidente del consiglio non servono requisiti particolari basta essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici.

1)RAPPORTI TRA GOVERNO ED ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI:

Il presidente del consiglio ha la rappresentanza generale dell'organo.

Questa posizione del capo del governo risulta evidente nei rapporti tra governo e parlamento poiché è il presidente del consiglio che presenta alle camere il programma di governo prima che inizi il dibattito sulla fiducia.

E' il presidente del consiglio che presenta alle camere determinate proposte di legge.

A lui spetta l'instaurazione davanti alla corte costituzionale  dei giudizi principali sulla legittimità delle leggi regionali e costituzionali.

Il presidente del consiglio ha la facoltà di intervenire mediante l'avvocatura di stato riguardo i conflitti di attribuzione che possono eventualmente sorgere tra due o più ministri.

2)I RAPPORTI TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Durante la fase che precede la convocazione del collegio il presidente del consiglio gode di poteri specifici:

1)fissa i ritmi delle sedute

2)redige l'ordine del giorno

3)egli ha una competenza generale per quanto riguarda l'attività legislativa del governo.

La recente legge del 1997 BASSANINI vuole dare maggiori poteri al presidente del consiglio, potenziando le sue funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della politica generale del governo secondo l'articolo espressamente richiamato e cioè il n° 95.

Sulla scorta di tale premessa , il governo è stato incaricato: da un lato, di trasferire a ministeri o enti autonomi compiti attualmente svolti dalla presidenza ma che non siano riconducibili direttamente  alle funzioni di indirizzo e coordinamento della politica governativa; dall'altro di trasferire alla presidenza quelle funzioni, magari finora attribuite dalla legge ai ministri senza portafoglio che possano viceversa rientrare tra quelle di indirizzo  e che , pertanto, si ritengono esercitabili esclusivamente e direttamente dal presidente del consiglio.

I poteri del presidente del consiglio sono quindi:

1)essere il simbolo dell'unità del governo.

2)decide le dimissioni anche senza il parere del consiglio dei ministri.

3)la sua decisione impegna tutto il governo.

4)convoca il consiglio dei ministri che senza di lui non può riunirsi.

5)stabilisce l'ordine del giorno

6)dirige i lavori.

7)convoca il presidente del consiglio di gabinetto.

8)presiede quasi tutti i comitati interministeriali.

9)dirige l'ufficio della presidenza del consiglio

10)chiede la fiducia alle camere

11)presenta alle camere le iniziative di legge

3)RAPPORTI TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E I SINGOLI MINISTRI.

Le responsabilità del presidente del consiglio sono:

1)di tipo politico o generale : è responsabile x gli atti compiuti da ogni singolo ministro difronte al parlamento.

2)di tipo amministrativo

3)di tipo civile: è comune a tutti i dipendenti dello Stato o di un ente pubblico: violazione dei diritti soggettivi: deve un risarcimento dei danni ad ogni cittadino.

4)di tipo penale: si distinguono in reati legati all'esercizio delle sue funzioni o reati comuni.

Per i reati nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consiglio e i singoli ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

L'ufficio che svolge i compiti affidati al presidente del consiglio è la presidenza del consiglio dei ministri che è così strutturata:

1)un segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri.

2)dipartimenti ed uffici che permettono lo svolgimento delle funzioni attribuite al segretario e ai ministri senza portafoglio.

3)organismi facenti capo alla presidenza del consiglio che sono:

a)la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni, e le provincie di trento e bolzano.

b)l'istituto centrale di statistica

c)il consiglio nazionale delle ricerche

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il vicepresidente del consiglio dei ministri è un ministro al quale viene affidato l'esercizio temporaneo delle funzioni ordinarie compito del presidente del consiglio.

Se vi sono più vice le competenze saranno del più anziano per età.

Se manca un vice le competenze saranno del ministro più anziano per età.

In genere il vice è un ministro senza portafoglio.

I MINISTRI:

I ministeri sono organizzati in  grandi branche settoriali di attività, ciascuna con un suo proprio apparato specifico con competenze  amministrative che si chiama ministero o dicastero.

A capo di ciascun ministero è posto un ministro che è un organo individuale e quindi i ministri dovranno essere almeno tanti quanti sono i ministeri affidati a ciascuno di essi.

Non necessariamente il loro numero deve coincidere con quello dei ministeri esistenti; infatti accanto ai ministri che sono titolari di una poltrona quasi sempre vengono nominati ministri che non hanno una responsabilità  di un ministero proprio  che per questo vengono chiamati senza portafoglio ai quali il presidente del consiglio delega alcune funzioni  dopo che sulla questione si sia pronunciato il consiglio dei ministri.

Essi partecipano al consiglio dei ministri allo stesso modo degli altri ministri  che sono titolari di un dicastero  avendo sia lo stesso stipendio che lo stesso rango dei ministri cioè avendo lo stesso status di ministri.

I ministri sono nominati dal presidente della repubblica  su proposta del presidente del consiglio .

Le scelte delle persone che dovranno ricoprire  gli incarichi ministeriali non deve necessariamente avvenire tra gli appartenenti alle camere.

Tra i referendum del 1993 hanno abrogato  le leggi istitutive del ministero dell'agricolture, e di quello del turismo e dello spettacolo.

Attualmente i ministeri sono 22:

1)ministero degli affari esteri: si occupa delle relazioni con gli Stati stranieri, con le organizzazioni internazionali e svolge attività diplomatiche e consolari.

2)ministero dell'interno: si preoccupa dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e dei rapporti con gli altri culti religiosi.

3)ministero di grazia e giustizia: cura  i servizi della giustizia, degli istituti di pena e le attività necessarie per l'esercizio del potere di grazia  da parte dello Stato.

4)ministero della difesa: è il risultato dell'unificazione dei ministeri della marina militare, dell'aeronautica e della guerra che organizza le forze armate, coordina i problemi militari e si occupa della difesa del territorio dello Stato e dei servizi di leva.

5)ministero delle finanze: gestisce  i beni immobili demaniali e patrimoniali e si occupa della riscossione delle entrate dello Stato.

6)ministero del tesoro: provvede alle spese per le amministrazioni statali  e le controlla tramite la ragioneria generale.

7)ministero del bilancio e della programmazione economica: coordina l'operato dei due precedenti ministeri e ha l'importante incarico di formare il bilancio dello Stato.

8)ministero della sanità: tutela la sanità e l'igiene pubblica e vigila sull'organizzazione delle unità sanitarie locali.

9)ministero della pubblica istruzione: si occupa dell'educazione  a tutti i livelli dalle elementari all'università.

10)ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: raggruppa tutti i servizi inerenti a queste attività.

11)ministero del lavoro e della previdenza sociale: coordina i delicati rapporti tra le varie classi di lavoratori e i sindacati, la loro assistenza e la previdenza sociale.

12)ministero dei lavori pubblici: si occupa della realizzazione di tutte le opere pubbliche dello Stato .

13)ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: organizza le comunicazioni ferroviarie e automobilistiche su scala nazionale.

14)ministero delle poste  e delle telecomunicazioni: preposto ai servizi telefonici, telegrafici e postali.

15)ministero per il commercio con l'estero: disciplina gli affari inerenti alle relazioni commerciali con l'estero.

16)ministero per i beni culturali.

17)ministero dell'ambiente.

18)ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

19)ministero per la famiglia e la solidarietà sociale.

20)ministero dell'università e la ricerca scientifica.

21)ministero delle riforme istituzionali: svolge un ruolo importante che potremmo definire di adattamento delle istituzioni italiane ai progressi strutturali che avvengono all'interno e all'estero.

22)ministero della funzione pubblica e affari sociali.

La legge bassanini dimostra la volontà di riduzione e semplificazione delle attività degli organi dello Stato centrale.

Per quanto riguarda le responsabilità nelle quali possono incorrere i ministri possiamo indicarne tre principali:

1)responsabilità politica: sia collegialmente che individualmente. Essa insorge non tanto in seguito della violazione di una norma giuridica ma tra la mancata corrispondenza tra quanto vuole il parlamento e l'operato del governo.

2)responsabilità civile: incorre quando i ministri compiono atti in violazioni dei diritti soggettivi in base alle norme del codice civile.

3)responsabilità penale: sussiste in conseguenza a un reato commesso da un ministro e che può essere o un reato che possiamo definire proprio o ministeriale, che è quel tipo di reato che il ministro ha commesso nell'esercizio delle sue funzioni e che ad esse è strettamente legato perché se l'individuo che ha commesso il reato non fosse stato un ministro non avrebbe potuto commetterlo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI:

E' composto da tutti i ministri, compresi quelli senza portafoglio, più il presidente del consiglio, il o i vicepresidenti, il sottosegretario alla presidenza del consiglio.

Le competenze del consiglio dei ministri sono:

1)l'approvazione delle iniziative legislative del governo, nel senso che i singoli ministri hanno il dovere di sottoporre al consiglio un progetto di legge, sia individualmente sia in gruppi, che però diventa iniziativa legislativa del governo solo se fatto proprio dal consiglio dei ministri in modo tale che sia il governo stesso ad assumersene la responsabilità politica.

Dopo questo iter preventivo e necessario, il progetto di legge può anche essere presentato alle camere.

2)l'approvazione dei decreti legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti governativi.

3)la nomina dei più alti funzionari dell'apparato civile e militare come ad esempio i prefetti, gli ambasciatori, i capi di stato maggiore.

4)la risoluzione dei conflitti eventualmente sorti tra i singoli ministri.

I COMITATI INTERMINISTERIALI:

Possono essere puramente consultivi oppure avere la facoltà di deliberare, cioè possono preparare il terreno alle deliberazioni del consiglio dei ministri e addirittura possono sostituirsi ad esso rispetto a questioni specifiche.

Pur non essendo previsti dalla costituzione sono dei veri e propri organi governativi collegiali composti di più ministri le cui competenze sono di grande importanza perché in generale il loro compito è quello di creare un collegamento permanente tra i vari rami dell'amministrazione che fanno capo ai singoli ministeri e al consiglio dei ministri nel suo complesso.

Pur non avendo origine da un atto legislativo possono costituirsi in virtù di un decreto del presidente del consiglio dei ministri, atto che ha un valore puramente interno, o in virtù della legge, atti che invece hanno valore esterno.

Tra quelli di maggiori importanza vi sono:

1)comitato interministeriale per il credito e il risparmio(CICR)

2)comitato interministeriale prezzi(CIP)

3)comitato interministeriale per la ricostruzione(CIR)

4)comitato dei ministri per il mezzogiorno

5)comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza

6)comitato interministeriale per la programmazione economica(CIPE)

IL CONSIGLIO DI GABINETTO:

Il presidente del consiglio sentito il consiglio dei ministri può nominare un consiglio di gabinetto composto dai ministri da lui designati.

Questo è un organo più ristretto del consiglio dei ministri.

I suoi compiti sono quelli di esaminare politicamente le questioni più generali  e più importanti senza interferire però con la decisione che spetta al consiglio dei ministri.

Grazie alla legge 400/1988 il consiglio di gabinetto non ha funzioni deliberative ma soltanto istruttorie.

Il compito più importante che gli viene affidato è quello della discussione preventiva degli schemi dei disegni di legge che poi saranno esaminati dal consiglio dei ministri per poi essere presentati alla camere.

I SOTTOSEGRETARI DI STATO.

Sono una componente non necessaria del governo.

La costituzione non li prevede.

La normativa che li prevede è contenuta nella legge 400/88

Essi devono essere chiamati sottosegretari perché i segretari sono i ministri ed essi sono subordinati ai ministri.

I sottosegretari sono nominati dal presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio insieme al ministro che il sottosegretario sarà poi chiamato a coadiuvare.

Essi sono assolutamente privi di qualsiasi competenza propria.

E' solo il ministro che decide quali compiti affidare al suo sottosegretario.

GLI ALTI COMMISSARI.

 Anch'essi sono organi non necessari.

E' difficile stabilire la natura di questi organi soprattutto se paragonati ai ministri senza portafoglio : infatti rispetto ad essi gli alti commissari hanno spesso svolto funzioni di ben più grande importanza , ma non hanno mai ricoperto, e tuttora non ricoprono un posto simile a quello dei ministri senza portafoglio nell'ambito del governo.

Ormai quindi si può dire che la ura degli alti commissari è storica.

LA CRISI DI GOVERNO.

E' proprio in seguito al sorgere di una crisi di governo che inizia tutto il procedimento di formazione di un nuovo esecutivo seguendo l'iter procedurale che abbiamo esaminato in precedenza.

Le crisi di governo sono direttamente collegate all'istituto della fiducia(art. 94 Cost.).

L'istituto di fiducia vuole che il nuovo esecutivo si presenti entro 10 giorni dalla sua formazione prima davanti al senato se l'esecutivo precedente si era presentato prima davanti alla camera dei deputati e viceversa.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei parlamentari e non può essere mesa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Le crisi di governo possono avere diversa forma e diversa origine.

Possiamo distinguere le crisi politiche da quelle non politiche: le prime sono quelle più importanti e sono caratterizzate da motivi politici le seconde da fattori naturali.

Tra le crisi politiche distinguiamo le crisi parlamentari e crisi extraparlamentari: le prime sono determinate dal parlamento attraverso la mozione di sfiducia, le seconde sono più frequenti e sono quelle che si determinano  nell'ambito dell'esecutivo o per cause interne al parlamento (voto contrario ad una proposta di legge) o esterne ad esso(decisione di un partito di abbandonare la maggioranza).

Il Presidente della repubblica non può determinare una crisi di governo e neanche la corte costituzionale la può determinare.

Solo il parlamento può chiedere al governo di dimettersi.

Anche i partiti ed i sindacati possono in misura differente chiedere le dimissioni del governo.

In Italia la sfiducia non è quasi mai stata data, hanno agito quindi le crisi extraparlamentari che sono:

-  crisi determinate da cattiva interpretazione dei voti espressi dalle camere (si considera come sfiducia qualcosa che non lo è).

-  Gravi dissensi sorti tra i ministri che il presidente del consiglio non riesca a far rientrare.

-  Quelle determinate dal raggiungimento della scadenza del termine per i governi a termine.

-  Da alterazioni della maggioranza di governo.

Esistono due cause di scioglimento o dimissione del governo che non sono menzionate dalla costituzione e cioè: la morte o l'impedimento grave del presidente del consiglio e il termine di durata dei 5 anni per le camere o lo scioglimento anticipato ad opera del presidente della repubblica.

Le crisi di governo possono essere volontarie cioè determinate dalla volontà del presidente del consiglio di dimettersi e cioè mediante una decisione unilaterale. Il capo dello Stato in questo caso può chiedere o il ritiro delle dimissioni o che il governo si presenti alle camere per verificare la maggioranza cioè per stabilire se l'appoggio iniziale sia venuto meno.

Nel momento in cui il governo diviene dimissionario il presidente del consiglio può svolgere solo i compiti di ordinaria amministrazione perché ha perso i compiti di direzione e di indirizzo politico.

CAPITOLO  10:  LE FUNZIONI DEL GOVERNO.

ASPETTI GENERALI.

Come per il Parlamento anche per il governo si può parlare di competenze generali.

L'esecutivo è il centro propulsore della vita politica di tutto il paese.

Sia per il parlamento che per il governo non si può parlare di limiti positivi ma solo di limiti negativi.

Le funzioni del governo possono essere classificate in base agli organi con i quali esso prende contatti e quindi possiamo distinguere:

1)funzioni attinenti ai rapporti Governo-Parlamento: approvazioni delle dichiarazioni del presidente del consiglio, approvazione della richiesta di fiducia da parte del presidente del consiglio, delibere sui disegni di legge governativi, approvazione delle linee di indirizzo politico internazionale e comunitario, approvazione dei progetti di trattati internazionali, atti riguardanti i rapporti tra stato e chiesa cattolica e i rapporti tra stato e le altre confessioni religiose.

2)funzione normativa: riguardante i decreti aventi forza di legge, i decreti legislativi e i regolamenti governativi.

3)rapporti governo-regioni: rinvii e impugnazioni delle leggi regionali di fronte alla corte costituzionale o alle camere, le deliberazioni intese a sollevare conflitti di attribuzioni, l'approvazione degli atti governativi di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa regionale, direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni.

4)rapporti governo-altre autorità dell'esecutivo: dirimere i conflitti di attribuzione tra i ministri, le delibere sulle questioni rimesse all'intero consiglio, approvazione dei provvedimenti da emanare con decreto del presidente della repubblica , richieste di registrazione con riserva degli atti amministrativi ritenuti illegittimi alla corte dei cinti, la nomina dei sottosegretari, dei commissari straordinari e degli altri funzionari del governo.

LA POTESTA' LEGISLATIVA DEL GOVERNO.

La funzione legislativa spetta al governo solo in via eccezionale essendone il vero titolare il parlamento e solo nei modi, nei casi e nei limiti stabiliti dalla costituzione.

I limiti sono contenuti negli articoli 76 e 77 della costituzione.

Articolo 76: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Articolo 77: il governo non può senza delegazione delle camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando in casi straordinari di necessità e d'urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere che anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Grazie all'articolo 76 il governo può emanare delle leggi delegate attraverso appunto la delega da parte del parlamento .

Queste leggi sono dette decreti legislativi o atti governativi aventi forza di legge.

L'iter di formazione dei decreti legislativi e simile a quello delle leggi ordinarie.

L'iter è:

1)fase preparatoria: i ministri competenti stendono uno schema di legge.

2)fase costitutiva: il consiglio dei ministri adotta l'atto.

3)fase perfettiva ed integrativa: il presidente della repubblica emana l'atto e poi avviene la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

La costituzione pone molti limiti alla funzione legislativa delegata del governo cioè alla possibilità per lo stesso di emanare atti governativi aventi forza di legge che prendono il nome di decreti legislativi.

I limiti sono:

1)un limite di competenza: la delega è data all'organo collegiale cioè al consiglio dei ministri e non ai singoli ministri o ad altri organi.

2)un limite temporale: il decreto deve indicare la data entro cui dovrà avvenire l'emanazione. Se il termine trascorrerà senza che il decreto sia stato emanato il governo perde la delega relativa alla specifica materia.

3)un limite contenuto: cioè l'oggetto definito come detto dall'articolo 76.

4)un limite discrezionale: il governo deve rispettare come da articolo 76 i principi e i criteri dettati dal parlamento.

5)un limite di forma: tutte le leggi delegate devono rispettare la forma di decreto  legislativo cioè decreto emanato dal presidente della repubblica e avente forza di legge.

La delega conferisce al decreto la stessa forma di una legge ordinaria con gli stessi limiti come da articolo 74 4° comma.

La delega può sia essere concessa dal parlamento al governo sia essere revocata.

La delega può anche essere implicita in una legge successiva a quella di delega che sia con essa in contrasto o incompatibile.

Un altro limite è dato dal potere del parlamento di affiancare per controllare il governo delegato delle commissioni parlamentari.

Il parere di queste commissioni è obbligatorio ma non vincolante.

Spesso la delega al governo viene data per materie complesse e più di frequente viene affidato al governo il compito di  redigere i cosi detti testi unici cioè quelli che hanno lo scopo di riunire in un unico testo una serie di disposizioni che vigono in maniera disordinata e che magari sono stati emanati in tempi diversi.

Vi sono anche materie che non possono essere delegate:

1)i disegni di legge in materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi come da articolo 74.

2)tutte le materie oggetto delle leggi di indirizzo politico come da articolo 80-81

3)tutte le materie  di cui il parlamento non è titolare per il semplice motivo che un organo non può delegare poteri di cui non sia titolare.

4)non può essere delegate neanchè la revisione delle norme costituzionali o le materie che sono oggetto di leggi costituzionali.

Fino ad ora abbiamo parlato di decreti legislativi che sono differenti dai cosi detti decreti legge.

I decreti legislativi sono anche detti atti governativi emanati dal presidente della repubblica ed aventi forza di legge(non necessita uno stato di necessità o di urgenza e sono regolati dagli articoli 74-75-76).

I decreti legge sono quelli previsti dall'articolo 77 e sono adottati dal governo in casi di particolare necessità e urgenza.

La particolare situazione non permette al governo di attendere la legge di delegazione del parlamento.

Per i decreti legislativi la delega conferisce lo stesso valore di una legge ordinaria mentre per il decreto legge(non essendo possibile attendere la delegazione)bisogna che gli stessi devono essere convertiti in legge attraverso una ratifica successiva da parte delle camere.

 Come per il decreto legislativo anche il decreto legge ha un limite di competenza(non i singoli ministr ma il consiglio).

Il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni.

Se non viene convertito in legge per tempo è considerato come non mai esistito.

Il decreto legge deve contenere le cause di particolare necessità e urgenza.

E' negata la reiterazione di quei decreti per i quali almeno una delle due camere abbia votato negativamente alla conversione.

L'iter di formazione dei decreti legge è simile a quella di formazione dei decreti legislativi che a sua volta è simile a quella di formazione delle leggi ordinarie.

Bisogna precisare che per i decreti leggi non è consentita la discussione in commissione ma esso deve essere discusso dalle camere complessivamente considerate.

Il decreto legge viene deliberato dal consiglio dei ministri ed emanato con decreto dal presidente della repubblica; viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

La legge di conversione ha dunque un importanza che va valutata da un doppio punto di vista: quello politico perché esonera il governo dalla responsabilità del decreto; quello legislativo perché opera sul decreto una trasformazione cioè da legge materiale a legge formale.

I limiti che incontra il decreto legge sono:

1)necessità ed urgenza del decreto.

2)le materie nelle quali è previsto il controllo politico delle camere sul governo.

3)l'impossibilità per il governo di conferire mediante decreto legge deleghe legislative.

4)l'impossibilità di agire nei confronti di quelle materie che la costituzione stessa ritiene di tale importanza e gravità da escludere il ricorso alle procedure abbreviate.

POTESTA' REGOLAMENTARE DEL GOVERNO.

I regolamenti possono essere :

1)regolamenti per l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, che provvedono fondamentalmente alla concreta esecuzione delle norme primarie.

2)regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi.

3)regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi e di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Questi sono i cosi detti regolamenti indipendenti che dovrebbero avere la funzione principale  di disciplinare gli spazi dell'ordinamento trascurati dal legislatore.

4)regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche che concettualmente sono considerati gli strumenti adatti a completare la riserva di legge relativa contenuta nell'articolo 97. Per l'organizzazione dei ministeri(ruolo dei sottosegretari; ruolo e funzioni dei dirigenti; verifica dei risultati dell'attività; controllo periodico delle piante organiche).

L'articolo 17 della legge n° 400 nel suo secondo comma prevede un particolare tipo di regolamento : il regolamento delegato.

La legge oltre a autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del governo  deve stabilire le norme generali regolatrici della materia.

La particolarità di tali regolamenti, denominati comunemente regolamenti delegati, risiede nel fatto  che sembrano abilitati a derogare o abrogare le leggi vigenti.

Il motivo che giustifica il potere dei regolamenti delegati(che possono abrogare una legge ordinaria cioè di rango superiore) risiede nell'articolo 17 e precisamente nella condizione sospensiva : è la legge che prima autorizza i regolamenti ad intervenire e che poi dispone l'abrogazione  delle norme primarie.

Non sono i regolamenti dell'esecutivo ad acquistare forza di legge.

La legge che autorizza l'esecutivo  a disciplinare una materia gli fa spazio abrogando le norme di legge già esistenti con le quali il regolamento potrebbe contrastare.

L'entrata in vigore di detti regolamenti che sono e rimangono atti secondari realizzerebbe concretamente l'effetto abrogativo.

Ci si  trova di fronte ad una abrogazione sottoposta a condizione sospensiva: l'entrata in vigore del regolamento.

L'iter formativo dei regolamenti è più complesso di quello dei decreti legislativi e dei decreti legge.

Si possono individuare 6 fasi:

1)fase preparatoria.

2)fase di consultazione del consiglio di stato: deve pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta trascorsi i quali si può prescindere dal suo parere che resta obbligatorio ma non vincolante.

3)fase costitutiva: durante la quale delibera il consiglio dei ministri.

4)fase di emanazione: ad opera del presidente della repubblica.

5)fase di controllo preventivo: ad opera della corte dei conti.

6)fase della pubblicazione: sulla gazzetta ufficiale.

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO.

La funzione di indirizzo politico viene svolta dal governo in stretta connessione con il parlamento e si arriva anche a parlare di un unico organo.

Assume dunque importanza notevole il ministero dei rapporti tra parlamento e governo.

La funzione di indirizzo politico viene esercitata dall'esecutivo innanzitutto dalla fissazione del suo indirizzo politico contenuto nelle dichiarazioni programmatiche lette dal presidente del consiglio davanti alle camere.

LE RESPONSABILITA' DEL GOVERNO.

Il governo ha una responsabilità politica che assume due caratteristiche fondamentali:

1)è una responsabilità politica diffusa: cioè verso tutti in generale ma non verso qualcuno in particolare. Il governo è titolare di questa responsabilità perché è l'organo che risponde permanentemente davanti al parlamento del suo operato politico.

2)è una responsabilità Politica solidale o collegiale: il governo è un corpo unitario e il presidente del consiglio è responsabile della politica generale del governo, mentre i singoli ministri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Oltre alla responsabilità politica il governo incorre anche in una responsabilità penale.

Essa riguarda ogni singolo ministro sia nell'atto di contribuire a formare delibere costituenti reato sia come soggetto preposto alle attività di un certo dicastero.

Il presidente del consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione del senato della repubblica o della camera dei deputati.

Sull'autorizzazione a procedere è prevista che vada concessa dalla camera di appartenenza mentre se l'accusato non è anche un parlamentare  allora va concessa dal senato.

Tale autorizzazione differisce molto da quella prevista dall'articolo 68 per i parlamentari poiché l'assemblea costituente non può rifiutare l'autorizzazione se non che a maggioranza assoluta.

Inoltre a differenza dei parlamentari gli ex ministri vengono tutelati anche quando non siano membri delle camere.

Infine il governo ha anche una responsabilità civile che  riguarda i membri dell'esecutivo così come riguarda tutti i funzionari dello stato ex articolo 28 della costituzione.

 

CAPITOLO 11:IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

L'ELEZIONE E LE CARATTERISTICHE DELLA URA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

L'assemblea costituente ha scelto, per l'elezione del presidente della repubblica, un sistema che può dirsi intermedio tra la scelte fatta direttamente dal popolo e quella fatta solo dalle camere che testimoniano la volontà di attribuire all'organo presidenziale, un carattere neutro ed intermedio con funzioni di garanzia e di controllo.

L'articolo 83 della costituzione regola l'elezione del capo dello stato stabilendo quanto segue: il presidente della repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre  delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La valle d'Aosta ha solo un delegato.

L'elezione del presidente della repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

La prsenza dei delegati rappresentanti delle regioni è solo simbolica in quanto l'assemblea in comune raggiunge i 950 membri mentre i delegati sono solo 58.

L'articolo 85 della costituzione dice che la durata in carica del presidente della repubblica è di sette anni.

Egli svolge un ruolo di arbitro imparziale tra i partiti politici , il ruolo di organo super partes che agisce in nome della costituzione , il ruolo di colui che indirizza la politica dl governo e delle camere senza però imporre la propria.

Il presidente della repubblica è:

1)organo monocratico: cioè composto da una sola persona. Egli ha il compito di impersonare l'unità del paese.

2)la durata settennale del suo mandato: è la più lunga prevista dalla costituzione dopo il novennato dei giudici della corte costituzionale . il motivo è che sia il presidente della repubblica che i giudici della corte costituzionale hanno tra i loro compiti quello di garanzia e di stabilità.

La durata così lunga vuole dare una stabilità anche agli organi che rappresentano lo stato.

3)l'alta maggioranza richiesta per la sua elezione al fine di sottrarre dal rischio che esso possa essere controllato da un partito politico.

Le caratteristiche di eleggibilità a presidente della repubblica sono dettate dall'articolo 84 che stabilisce: può essere eletto presidente della repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e che goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di presidente della repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del presidente della repubblica sono determinati per legge.

L'elezione avviene in parlamento riunito in seduta comune senza la presentazione di una lista di candidati cosi che gli elettori cioè i parlamentari possano avere una più ampia libertà di scelta.

L'articolo 85 della costituzione detta la durata settennale del suo mandato e inoltre indica in trenta giorni il termine entro il quale il presidente della camera dei deputati deve riunire il parlamento in seduta comune e chiamare i delegati rappresentanti delle regioni per l'elezione di un nuovo presidente della repubblica.

Se le camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle camere nuove.

Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente della repubblica.

Negli ultimi sei mesi in cui è in carica il presidente della repubblica( i sei mesi bianchi) egli non può sciogliere anticipatamente le camere.

Si applica in tali casi o l'istituto della prorogatio o si affidano i compiti al sostituto del presidente della repuibblica e cioè il presidente del senato.

L'articolo 91 dice che il presidente della repubblica prima di assumere le sue funzioni presta giuramento di fedeltà alla repubblica  e di osservanza delle costituzione dinnanzi al parlamento in seduta comune.

Il settennato inizia a decorrere non dal giorno dell'elezione bensì da quello del giuramento.

L'articolo 90 prevede i due casi in cui il presidente della repubblica venga meno al giuramento e cioè il caso di alto tradimento e quello di attentato alla costituzione per i quali il capo dello stato si rende penalmente responsabili;  in questo caso è messo sotto accusa dal parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Per i reati commessi al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni il presidente della repubblica risponde come qualsiasi altro cittadino ma per evitare che l'incriminazione venga strumentalizzata politicamente si ritiene il capo di stato dotato del cosidetto diritto di imprecedibilità dell'azione penale: cioè non può essere incriminato o arrestato durante il suo mandato costituzionale.

Non può essere processato e non può essere considerato illecito anche dopo la fine del suo mandato.

Il presidente della repubblica è irresponsabile giuridicamente degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Per mettere in stato di accusa il presidente della repubblica è necessario che si formi un comitato formato dai componenti delle due giunte per le autorizzazioni a procedere.

La corte costituzionale se viene deliberata la messa in stato di accusa del presidente può disporre la sospensione della carica.

Un'altra ipotesi è quella dettata dall'articolo 86 della costituzione e cioè quella degli impedimenti temporanei e permanenti del capo dello stato: le funzioni del presidente della repubblica, in ogni caso che egli non possa adempiere , sono esercitate dal presidente del senato.

Nel caso di impossibilità temporanea o permanente il presidente della camera dei deputati indice l'elezione del nuovo presidente della repubblica entro quindici giorni salvo il maggior termine previsto se le camere sono sciolte o se manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

La supplenza del presidente della repubblica prevede un ipotesi di impedimento temporaneo o permanente che deve essere dichiarato dal presidente stesso nel caso in cui sia in grado di farlo.

Si possono avere varie ipotesi in tema di impedimento e di supplenza e cioè:

1)in caso di grave malattia il posto del presidente della repubblica viene ricoperto come da costituzione dal presidente del senato.

Altre ipotesi di impedimento sono quella del riposo per ferie o del viaggio all'estero o del grave scandalo.

2)per quanto riguarda la durata massima dell'impedimento temporaneo spetta agli organi costituzionali la decisione discrezionale sulla base della gravità dell'impedimento stesso.

3)per quanto riguarda l'organo che può rilevare l'impedimento questo sarà o lo stesso presidente della repubblica o il governo(dietro approvazione del presidente del senato) o il parlamento(che dovrà indurre

 nuove elezioni).

4)per quanto riguarda i poteri che vengono conferiti al supplente la costituzione tace.

In questa materia vi sono diverse correnti le quali vogliono alcune conferire al supplente solo i compiti di ordinaria amministrazione altri vogliono tutti i poteri al supplente.

Infine vediamo che il parlamento con legge attribuisce al capo dello stato una certa indipendenza economica.

Il presidente gode di un assegno e di una dotazione.

L'assegno viene dato alla persona e diviene di sua proprietà mentre la dotazione viene solo gestita dal presidente della repubblica tramite il segretario generale della presidenza della repubblica che è nominato direttamente dal presidente sentito il consiglio dei ministri.

Tra le altre prerogative del presidente della repubblica vediamo:

1)l'insindacabilità dei suoi pareri e opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.

2)la tutela penale prevista dal codice penale che stabilisce la punibilità: per chiunque attenti alla vita, alla libertà o all'incolumità del presidente; per chi offenda l'onore o il prestigio del presidente; per chiunque faccia risalire al presidente stesso biasimo o la responsabilità degli atti del governo.

RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Il presidente della repubblica non è responsabile né in via istituzionale né in via politica diffusa.

Per responsabilità politica istituzionale s'intende un rapporto istituzzionalizzato stabile e costante nei suoi elementi costitutivi e nel suo svolgimento.

Per responsabilità politica diffusa invece, s'intende un rapporto che è verso tutti contemporaneamente e quindi, allo stesso tempo, non è verso nessuno in particolare.

L'irresponsabilità istituzionale si giustifica col fatto che nessuno può rimuovere il capo dello stato dalla sua carica per ragioni politiche e non è neanche obbligato a rendere conto a nessuno del suo operato.

Per quanto riguarda la responsabilità giuridica questa è presa in considerazione dall'articolo 90 della costituzione: il presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla costituzione..

Per completare il quadro interviene l'articolo 89: nessun atto del presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal presidente del consiglio dei ministri.

Quello di cui parla l'articolo 89 è l'importante istituto della controfirma ministeriale che ha origine dal periodo monarchico e che oggi è totalmente differente(il contrario).

Nella società contemporanea, l'istituto della controfirma viene quindi ad assume un significato che è esattamente il contrario di quello che appariva dal testo costituzionale.

In apparenza sembra che l'0atto venga deciso dal capo dello stato e che il ministro si trovi in una posizione di second'ordine; in realtà il ministro nella quasi totalità dei casi prende l'iniziativa dell'atto lo propone e questa diventa la decisione definitiva alla quale il presidente si associa mettendo anche la sua firma.

Il valore della controfirma è dunque costante nel senso che gli atti presidenziali non potrebbero esistere senza, prima, una proposta da parte di un ministro competente.

Possiamo distinguere atti ministeriali e atti presidenziali.

Gli atti ministeriali sono quegli atti che derivano dalla volontà innanzitutto dei ministri(cioè del governo) e in merito a questi il presidente della repubblica può esprimere la propria opinione, può chiedere che vengano modificati, può chiedere che vengano riesaminati o può addirittura non controfirmarli cosi da non fargli produrre alcun effetto.

Per gli atti presidenziali il capo dello stato è l'unico protagonista nel senso che è lui a prendere l'iniziativa, ad avanzare la proposta e a prendere la decisione finale.

Tra questi atti si distinguono:

1)la nomina dei 5 giudici della corte costituzionale.

2)la nomina dei 5 senatori a vita(articolo 59 della costituzione).

3)il rinvio delle leggi alle camere prima della promulgazione.

4)l'invio di messaggi alle camere.

5)poteri di nomina del governo , o meglio, del presidente del consiglio dei ministri.

6)potere di scioglimento delle camere.

I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Al contrario del parlamento e del governo il presidente della repubblica ha tanti poteri quanti gliene conferisce la costituzione(più un certo numero che gli derivano dalle leggi approvate negli ultimi anni).

Esistono vari criteri di classificazione dei poteri del capo dello stato i quali sono contenuti nell'articolo 87 della costituzione.

1)in base al rapporto tra presidente e governo: riguardano l'istituto della controfirma.

a)atti ministeriali.

b)atti presidenziali.

2)a)atti dovuti: quelli cioè che il presidente è tenuto ad emettere in determinate circostanze e per i quali è esclusa la controfirma ministeriale(es. la promulgazione di una legge una volta conclusosi correttamente l'iter procedurale, lo scioglimento ordinario delle camere, l'indizione del referendum).

b)atti discrezionali nell'esecuzione e nel contenuto: la nomina dei 5 senatori.

c)atti discrezionali solo nel contenuto: la nomina dei 5 giudici della corte costituzionale.

3)in base al fine tipico dell'atto:

a)atti organizzatori rispetto alle persone: nomine.

b)'    '   '   '   '    ' collegi: convocazioni, scioglimento.

c)atti di iniziativa: messaggi alle camere.

d)atti di controllo: rinvio delle leggi alle camere.

Un'importante classificazione che bisogna sapere a partire dall'esame dell'articolo 87 della costituzione

quella fatta in base all'incidenza degli atti rispetto alle varie funzioni dello stato:

1)Rispetto al potere legislativo il presidente della repubblica:

a)convoca le camere in seduta straordinaria: potere di controllo e  freno.

b)indice l'elezione delle camere e ne fissa la prima riunione: potere di controllo e freno.

c)nomina 5 senatori a vita(articolo 59).

d)scioglie anticipatamente le camere o anche una sola di esse(articolo 88): è un potere che spetta esclusivamente al presidente della repubblica; occorre la controfirma ; non può essere esercitato nel cosidetto semestre bianco.

e)promulga le leggi(articoli 73 e 87).

f)rinvio motivato delle leggi alle camere(articolo 74): detto potere di veto sospensivo al fine di eliminare gli eventuali vizi nell'atto.

g)invia messaggi alle camere: potere di stimolo e di impulso all'attività legislativa. I messaggi non possono invadere la sfera dell'indirizzo politico. I messaggi si distinguono in motivati(che accomnano una legge e necessitano della controfirma) e in presidenziali(non necessitano della controfirma).

h)indice referendum popolari(articolo 87).

2)Rispetto al potere esecutivo il presidente della repubblica:

a)ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa, dichiara la guerra deliberata dalle camere.

b)nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo i ministri(articolo 92): vedi  nomina del primo ministro nel modulo sul governo. Questo rappresenta il potere più importante del capo dello stao nei confronti del governo.

c)emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti(articolo 77): controllo soprattutto di legittimità e non di merito.

d)autorizza il governo a presentare i disegni di legge al parlamento(articolo 87): si tratta di un controllo preventivo.

e)accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle camere quando occorre(articolo 87).

3)Rispetto al potere della pubblica amministrazione il presidente della repubblica:

a)nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello stato: nomina formale in quanto è il governo che delibera.

Le nomina sono ad esempio:

-  il presidente ed i consiglieri della corte dei conti.

-  Il presidente del consiglio di stato.

-  I presidenti o i direttori generali di istituti di credito di diritto pubblico.

b)concede le onoreficenze della repubblica.

c)concede la cittadinanza.

4)Rispetto al potere giudiziario il presidente della repubblica:

a)presiede il CSM(articoli 104 e 87): può convocarlo, può indire le elezioni dei componenti magistrati, fissa l'ordine del giorno e dirige la discussione.

b)può concedere la grazia e commutare le pene.

c)nomina 5 giudici della corte costituzionale(articolo 135): la nomina è libera anche se sottoposta ad un controllo formale da parte dell'esecutivo.

d)scioglie nei casi previsti dalla legge i consigli regionali(articolo 126): in questo modo il presidente della repubblica tiene il controllo dell'attività della pubblica amministrazione decentrata delle regioni.

e)nomina gli esperti del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Infine per quanto riguarda l'amnistia e l'indulto questi prima del 1992 erano nelle mani del presidente della repubblica mentre oggi sono deliberati con legge a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera.

 

CAPITOLO 12: LA CORTE COSTITUZIONALE.

I CARATTERI GENERALI.

 La corte costituzionale garantisce il principio di rigidità della nostra costituzione ed assicura l'immunitabilità della nostra costituzione stessa da parte li leggi ordinarie.

Gli articoli relativi alla corte costituzionale si trovano nel VI titolo della costituzione e precisamente gli articoli dal 134 al 137.

Le regole che disciplinano la corte costituzionale non sono solo quelle racchiuse nella costituzione infatti si possono ricordare varie leggi tra le quali:

1)la legge costituzionale n° 2 del 1967 con la quale è stata modificata la sua composizione e la durata in carica dei suoi membri.

2)la legge ordinaria n° 352 del 1970 che ha dettato nuove norme in materia di referendum e di iniziativa legislativa popolare.

3)la legge ordinaria n° 400 del 1988 che ha modificato le competenze del consiglio dei ministri riguardo al sollevamento di conflitti nei confronti di altri poteri dello stato.

4)l'importantissima legge costituzionale n° 1 del 1989 che ha trasferito all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza in materia di accusa del presidente del consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda la posizione che la corte ha rispetto agli altri organi costituzionali, diciamo subito che essa ha pochi contatti col governo perché' quest'ultimo non ha alcun potere di nomina nei confronti dei giudici che di essa fanno parte.

Maggiori contatti ha la corte invece con quegli organi che influiscono su di essa mediante le nomine dei suoi componenti: il parlamento, il presidente della repubblica e la magistratura.

Per quanto riguarda le caratteristiche generali dell'organo possiamo definirlo come un organo:

-  costituzionale

-  collegiale

-  imparziale

-  superiorem non recognoscens

-  che esercita funzioni giurisdizionali

-  che non fa parte della magistratura ordinaria

-  che non è soggetta alle norme dell'ordinamento giudiziario.

LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

L'articolo 135 della costituzione stabilisce la composizione ordinaria  della corte costituzionale , essa è composta di 15 giudici nominati per 1/3 dal presidente della repubblica, per 1/3 dal parlamento in seduta comune e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

Le supreme magistrature dello stato sono: quella ordinaria, la corte di cassazione e quelle amministrative , il consiglio di stato e la corte dei conti.

Esse nominano rispettivamente 3 giudici costituzionali, un giudice costituzionale e un giudice costituzionale.

I giudici della corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative,  i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio.

Fino al 1967 il loro mandato era di 12 anni, con la legge costituzionale questa durata è stata abbreviata a nove anni decorrenti dal giorno del giuramento.

I membri della corte non sono immediatamente rieleggibili.

E' da ritenere esplicitamente escluso per i giudici costituzionali, l'istituto della prorogatio che consente ai titolari di uffici pubblici di continuare, anche dopo la scadenza dei termini di nomina le loro funzioni fino alla sostituzione.

Si tenga presente che  tale negoziazione rischia di paralizzare il funzionamento dell'organo perché la corte, per legge, deve deliberare con la presenza di almeno 11 giudici, tale da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie  di provenienza.

La corte elegge il presidente tra i suoi componenti; questi resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Sempre l'articolo 135 prevede una composizione diversa della corte costituzionale in circostanze particolari e precisamente quando deve sostenere dei giudizi di accusa contro il presidente della repubblica.

In questi casi la corte costituzionale non giudica nella sua classica composizione di 15 giudici nominati dalla magistratura, dal PdR e dal parlamento in seduta comune, ma a questi membri ordinari, vengono aggiunti sedici membri aggregati.

Questi vengono estratti a sorte  per l'occasione traendoli  da una lista di 45 cittadini  precostituita e a sua volta  composta da persone aventi i requisiti della eleggibilità a senatore e  ed elette dal parlamento in seduta comune  ogni nove anni con le stesse modalità con le quali elegge i giudici ordinari.

Questa composizione che potremmo definire straordinaria  della corte, con la presenza di 16 giudici aggregati eletti dalle camere anche con i voti delle minoranze , tende  ad assicurare una composizione del collegio che garantisca la rappresentatività e la neutralità dei giudici rispetto alle forze politiche  di maggioranza presenti in parlamento.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

LO STATUS DI GIUDICE COSTITUZIONALE: INCOMPATIBILITA' E PREROGATIVE.

1)INCOMPATIBILITA':

L'articolo 135 stabilisce che l'ufficio di giudice della corte è incompatibile  con quello di membro del parlamento o di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Inoltre si possono aggiungere le incompatibilità:

a)i giudici non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

b)durante i loro 9 anni i giudici vengono collocati fuori ruolo se magistrati in servizio o professori universitari.

c)non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi né ricoprire cariche universitarie, non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche non possono svolgere attività inerenti ad un associazione o ad un partito.

2)GARANZIE:

Le garanzie sono rivolte a proteggere l'indipendenza dei giudici e dell'organo nella sua unità.

a)l'esercizio delle loro funzioni è insindacabile: i giudici non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

b)i giudici della corte costituzionale non possono essere rimossi né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della corte per sopravvenuta incapacità fisica o giuridica, o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni o inattività semestrale.

In questo caso la corte decide a maggioranza dei due terzi.

c)verifica dei poteri. La corte ha il potere di accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi dei propri componenti sia ordinari che aggregati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

LE PREROGATIVE E LE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

L'articolo 134 determina le attribuzioni della corte che sono date dai giudizi che la stesa emette:

1)sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni.

2)sui conflitti di attribuzioni tra i poteri dello stato e su quelli tra lo stato e le regioni e tra le regioni.

3)sulle accuse promosse contro il PdR.

4)sulle richieste di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo(articolo 75 ).

Le sentenze della corte sono inappellabili e non sono soggette al controllo di qualunque  altra magistratura.

La corte non ha iniziativa rispetto alle sue competenze nel senso che deve atendere di essere chiamata in causa da altri soggetti.

Passiamo ora all'esame delle competenze specifiche della corte.

IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI.

IN GENERALE:

E' la competenza principale e la più conosciuta della corte e mira a mantenere la rigidità della nostra costituzione.

Questa competenza si articola in quattro fasi che sono:

1)individuazione dell'oggetto del giudizio.

2)individuazione del parametro del controllo effettuato dalla corte.

3)le diverse modalità di instaurazione del giudizio.

4)procedimento seguito dalla corte per arrivare al giudizio finale.

1)L'OGGETTO DEL GIUDIZIO:

E' lo stesso articolo 134  che dice quali siano gli oggetti sottoposti al giudizio della corte: le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge dello stato  e  delle regioni.

E' stato stabilito che tutte le leggi sono sottoposte al sindacato della corte, mentre per gli atti aventi forza di legge bisogna distinguere quelli che possono essere sottoposti al sindacato della corte e quelli che non sono sottoponibili a tale sindacato in quanto non sono ritenuti avere la cosidetta forza di legge.

Gli atti aventi forza di legge sono:

-  i decreti legislativi e i decreti legge del governo.

-  I decreti legislativi previsti dagli statuti regionali speciali ai fini della loro attuazione.

Gli atti non aventi forza di legge sono:

-  i provvedimenti adottati dal governo nell'esercizio dei poteri necessari conferiti dalle camere in seguito alla loro deliberazione dello stato di guerra.

-  Gli statuti  regionali ordinari.

-  Il referendum abrogativo.

2)IL PARAMETRO DEL GIUDIZIO:

Per parametro s'intende  quel complesso di regole alle quali gli atti legislativi vengono raffrontati dalla corte per decidere della loro legittimità costituzionale.

I parametri di maggiore importanza sono:

-  la costituzione , sia le sue norme esplicite, sia i principi che da esse possono essere ricavati, i cosidetti principi costituzionali.

-  Le leggi costituzionali che possono anche diventare oggetto del giudizio.

-  Le cosidette fonti interposte cioè quelle disposizioni contenute in altre fonti  alle quali la costituzione fa espresso rinvio non limitando direttamente la legislazione ordinaria. Il più tipico esempio di fonte interposta è quello della delegazione legislativa in base alla quale il governo emana un decreto legislativo che è limitato dalla legge di delegazione la quale definiamo interposta perché è a questa che la costituzione rinvia per determinare  i principi e i criteri direttivi e i limiti di tempo e di oggetto del decreto stesso.

Altri esempi di leggi interposte sono:

-  le intese tra lo stato e le rappresentanze delle varie confessioni religiose diversa da quella cattolica.

-  Le norme e i trattati internazionali in base ai quali la costituzione nell'articolo 10 rinvia alla legge ordinaria il compito di regolare la condizione giuridica dello straniero.

-  I patti lateranensi i quali in base all'articolo 7 non possono essere modificati in alcune loro disposizioni se non previa accettazione delle modifiche da parte della chiesa cattolica.

-  Le norme di esecuzione dei trattati istitutivi delle comunità europee e tutte le norme poste da fonti comunitarie la cui violazione da parte di leggi ordinarie costituirebbe una violazione dell'articolo 11 .

-  Gli statuti regionali delle regioni di diritto comune  nei confronti delle leggi regionali.

I parametri possono contenere dei vizi di legittimità cioè quelli che riguardano la non conformità dell'atto al suo parametro normativo.

L'articolo 28: il controllo di legittimità della corte costituzionale su una legge o su un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del parlamento. Quindi l'unica competenza della corte in fatto di controllo di costituzionalità riguarda i soli vizi di legittimità sia inerenti al procedimento di formazione(vizio formale dell'atto) al suo contenuto (vizio sostanziale).

3)LE MODALITA' DI INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO:

I metodi per stabilire la costituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge davanti alla corte costituzionale sono due:

A)giudizio in via principale o d'azione:

Esso si instaura davanti alla corte su ricorso diretto di chi dubiti della legittimità costituzionale di un atto legislativo.